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Disposizioni d'esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - Ambito di applicazione

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (18)

Art. 1 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - Ambito di applicazione Art. 2 Disposizioni Esecutive sulla Formazione Continua presso l'Amministrazione Cantonale Art. 3 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - Promozione e Sostegno Art. 3a Disposizioni di attuazione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - Formazione alla leadership Art. 4 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - Richieste di formazione continua Art. 5 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 6 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 7 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 8 Disposizioni di attuazione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 9 Disposizioni di esecuzione relative alla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 10 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - b. Tempo di obbligo Art. 11 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 12 Disposizioni di attuazione sulla formazione continua nell'amministrazione cantonale Art. 13 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 14 Norme di attuazione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 15 Disposizioni d'esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale - Casi di eccezione Art. 16 Disposizioni di esecuzione sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale Art. 17 Disposizioni esecutive sulla formazione continua presso l'amministrazione cantonale

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Queste disposizioni esecutive si applicano a tutti i dipendenti dell'amministrazione cantonale, a meno che la legislazione per determinate categorie di personale non contenga disposizioni diverse.

2. La formazione continua del personale docente delle scuole cantonali è disciplinata dal Regolamento del personale docente.

1. Disposizioni Generali

1. Formazione continua è la prosecuzione o ripresa di un apprendimento organizzato dopo il completamento di una prima fase educativa presso un istituto tecnico, professionale o universitario. Le conoscenze e le competenze acquisite vengono rinnovate, approfondite o ampliate, oppure vengono apprese nuove conoscenze e abilità.

2. Alla formazione continua appartengono in particolare seminari, corsi, stage, corsi a distanza, ma anche corsi per il conseguimento di un diploma professionale superiore o studi post-diploma.

1. Disposizioni Generali

1. I superiori di tutti i livelli assicurano una formazione continua adeguata per i loro collaboratori. È auspicabile che collaboratori partecipino a due giornate di formazione continua all'anno.

2. L'Ufficio del Personale consiglia e supporta i superiori e i collaboratori in particolare per le misure di formazione continua non tecniche.

3. I collaboratori si impegnano ad applicare in maniera ottimale le conoscenze acquisite.

1. Disposizioni Generali

1. Chi assume una nuova posizione di leadership deve, in genere entro un anno dal suo insediamento, completare un seminario di leadership. Questo varia a seconda del livello di carriera, della formazione e dell'esperienza della persona interessata.

2. Il Dipartimento delle Finanze stabilisce periodicamente la formazione di leadership da completare per ciascun livello di carriera. In linea di principio, devono essere utilizzate le offerte di formazione continua della Svizzera centrale.

3. Per gruppi professionali speciali o in casi eccezionali, i superiori possono, in collaborazione con l'Ufficio del Personale, prescrivere altre formazioni di leadership equivalenti o dispensare dalla formazione di leadership.

4. La pianificazione, la gestione e il controllo della formazione di leadership sono responsabilità dei superiori. L'Ufficio del Personale mette a disposizione dei superiori, a fine anno, una lista di coloro che non hanno completato la formazione corrispondente, come strumento di supporto.

**Competenza e Procedura**

1. Le richieste di formazione continua devono essere indirizzate alla persona superiore con i documenti necessari per la valutazione. Questa persona presenta una domanda presso l'ufficio competente.

**Competenza e Procedura**

1. Per l'approvazione di un corso di formazione continua e per la determinazione della copertura dei costi nell'ambito del budget sono competenti

a. il/la capo ufficio nonché il/la segretario/a del dipartimento per un corso di formazione continua fino a un massimo di cinque giorni lavorativi per ogni richiesta di formazione continua e per la copertura dei costi dei corsi fino a Fr. 5 000.-;

b. il/la responsabile del dipartimento in tutti gli altri casi.

2. L'ufficio del personale deve essere consultato prima dell'approvazione, se i costi dei corsi di formazione superano Fr. 3 000.-.

Presupposti per la Concessione e Partecipazione ai Costi

1. L'approvazione di un corso di formazione e la partecipazione del datore di lavoro alle spese complessive (spese per il corso e di viaggio, retribuzione, costi per alloggio e vitto) dipendono dal grado di interesse del datore di lavoro per la formazione dei dipendenti, in conformità all'Art. 7 di queste disposizioni esecutive.

2. La base per il contributo si fonda sui costi previsti dall'istituto di formazione scelto per la durata normale degli studi. Il datore di lavoro non fornisce contributi per parti di corsi o esami che devono essere ripetuti.

3. ...

Condizioni per il Rilascio dell'Autorizzazione e Partecipazione ai Costi

1. Il datore di lavoro approva le formazioni e partecipa ai costi di formazione continua secondo i seguenti criteri

La tabella è riportata in allegato per motivi tecnici

2. Il tempo impiegato per la partecipazione a un corso di formazione continua approvato da Grado I a III, che si svolge durante l'orario di lavoro, è considerato tempo di lavoro. Per ogni giorno di formazione, sono conteggiate al massimo 8,4 ore come orario di lavoro; per ogni mezza giornata, al massimo 4,2 ore sono conteggiate come orario di lavoro.

3. Il tempo di formazione continua che ricade nei giorni di lavoro scelti dai dipendenti a tempo parziale è considerato, nell'ambito del paragrafo 2, come tempo di lavoro.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e partecipazione ai costi

1. Nei casi in cui il datore di lavoro copre il 100 per cento dei costi di formazione, effettua il pagamento direttamente alle istituzioni di formazione.

2. Negli altri casi, i costi del corso sono generalmente pagati dai dipendenti. Il rendiconto originale, con il visto della persona responsabile per l'approvazione, viene inviato all'ufficio del personale e la quota di costi a carico del datore di lavoro viene rimborsata con il pagamento dello stipendio.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. Ad eccezione della formazione dirigenziale secondo l'art. 3a delle presenti disposizioni esecutive, per una formazione continua con una partecipazione complessiva ai costi da parte del datore di lavoro superiore a Fr. 5 000.- viene stipulato un contratto di formazione continua prima dell'inizio della formazione, nel quale viene stabilito un determinato periodo di obbligo. L'ufficio del personale deve essere informato senza indugio dalla persona autorizzante tramite il modulo "Valutazione Formazione Continua".

2. L'ufficio del personale redige il contratto di formazione continua, nel quale devono essere regolate la durata dell'obbligo, il possibile rimborso dei costi e il loro calcolo.

3. Nel caso di formazioni continue modulari, si parte dalla formazione complessiva e i singoli moduli vengono quindi sommati. Se i moduli vengono richiesti singolarmente, i moduli precedenti devono essere inclusi nel calcolo dei costi complessivi e del periodo di obbligo nel contratto più recente.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. La dipendente o il dipendente si impegna, con il contratto di formazione continua, a proseguire il rapporto di lavoro dopo il completamento della formazione per un determinato periodo (tempo di impegno). Il tempo di impegno è stabilito come segue (importi in Fr.)

Quota totale del datore di lavoro (costi del corso, retribuzione, indennità per spese) | Tempo di impegno

fino a 5 000.- | nessuno

oltre 5 000.- fino a 12 500.- | 12 mesi

oltre 12 500.- fino a 20 000.- | 24 mesi

oltre 20 000.- | 36 mesi

2. Il tempo di impegno inizia con il completamento o la fine della formazione. Determinante è la data di emissione del relativo certificato dell'istituto di formazione continua. La dipendente o il dipendente deve inoltrare il certificato spontaneamente al superiore e all'ufficio del personale. In caso di esame non superato, deve essere presentata un'adeguata conferma.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di obbligo, la dipendente o il dipendente è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro (costi del corso, retribuzione e indennità) al netto di un importo non soggetto a obbligo di rimborso.

2. L'importo del rimborso si riduce per ogni mese intero trascorso nel rapporto di lavoro con il datore di lavoro dopo il completamento della formazione, in misura proporzionale alla durata complessiva del contratto.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. L'importo del rimborso è calcolato come segue

| Posizione | Importo |

| --- | --- |

| Costo del corso (quota del datore di lavoro) | Fr. ...... |

| Costo del lavoro (quota del datore di lavoro) | + Fr. ...... |

| Rimborso spese (quota del datore di lavoro) | + Fr. ...... |

| Importo totale a carico del datore di lavoro | = Fr. ...... |

| Deduzione dell'importo non soggetto a impegno | - Fr. 5 000.- **\*** |

| Importo impegnato | = Fr. ...... |

| Deduzione per periodo di impegno completato | - Fr. ...... |

| Importo del rimborso | = Fr. ...... |

2. La retribuzione è calcolata per ogni ora come 1/2184 del salario annuale, escludendo integrazioni sociali e altre indennità.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro durante la formazione, i costi sostenuti dal datore di lavoro (tasse del corso, stipendio e indennità) devono essere rimborsati interamente o parzialmente.

2. La Capo del Dipartimento o il Capo del Dipartimento determina l'importo del rimborso dopo aver consultato l'Ufficio del Personale.

3. L'importo del rimborso può essere compensato con il salario.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. In caso di interruzione della formazione continua o di mancato superamento di un esame finale, il rimborso può riguardare i costi sostenuti dal datore di lavoro o una parte di essi, al netto dell'importo esente da obblighi.

2. La responsabile del dipartimento o il responsabile del dipartimento determina l'importo del rimborso previa consultazione con l'ufficio del personale.

3. Il periodo di obbligo ai sensi dell'articolo 10 di queste disposizioni attuative è determinato dalla somma dei costi non rimborsati.

4. L'importo del rimborso può essere compensato con il salario.

Contratto di Formazione Continua e Periodo di Impegno, Rimborsi

1. In casi particolari come malattia, invalidità, soppressione della posizione o cessazione definitiva dell'attività lavorativa, la responsabile del dipartimento o il responsabile del dipartimento, previa consultazione con l'ufficio del personale, può rinunciare interamente o parzialmente al rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro.

Disposizioni finali

1. La Direttiva di Esecuzione sulla Formazione Continua dell'aprile 2003 del Dipartimento delle Finanze viene abrogata.

Disposizioni finali

1. Queste disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° marzo 2009.

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