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Disposizioni d'esecuzione sulle competenze di assunzione e il fascicolo personale - Consiglio di Governo

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (16)

Art. 1 Disposizioni di esecuzione sui poteri di assunzione e sul fascicolo personale Art. 2 Disposizioni di esecuzione sulle competenze di assunzione e il dossier del personale - Dipartimento Art. 3 Disposizioni di esecuzione relative alle competenze di assunzione e al dossier del personale - Ufficio Art. 4 Disposizioni di esecuzione relative ai poteri di assunzione e al dossier personale - Ufficio del personale Art. 5 Disposizioni di esecuzione sui poteri di assunzione e sul fascicolo personale Art. 5a Disposizioni esecutive sulle competenze di assunzione e sul dossier del personale Art. 6 Norme di esecuzione sui poteri di assunzione e il dossier del personale Art. 7 Norme di attuazione sui poteri di assunzione e il dossier del personale Art. 7a Disposizioni esecutive relative ai poteri di assunzione e al fascicolo personale Art. 7b Disposizioni di esecuzione sui poteri di assunzione e il fascicolo del personale Art. 7c Disposizioni di esecuzione sui poteri di assunzione e il fascicolo personale Art. 7d Disposizioni esecutive sulle competenze di assunzione e sul fascicolo del personale Art. 8 Disposizioni Esecutive sui Poteri di Assunzione e il Dossier Personale - Diritto Transitorio Art. 9 Disposizioni di esecuzione sui poteri di assunzione e il fascicolo del personale Art. 10 Norme di esecuzione sui poteri di assunzione e sul fascicolo personale - Abrogazione della normativa precedente Art. 11 Disposizioni di esecuzione in merito ai poteri di assunzione e al fascicolo personale

Testo normativo (16 Articoli)

Poteri di Assunzione

1. Il Consiglio di Stato nomina

a. i dirigenti e le dirigenti degli uffici;

b. i segretari e le segretarie dei dipartimenti (dirigenza superiore);

c. il messo cantonale o la messa cantonale.

2. Stabilisce inoltre i membri delle autorità a tempo parziale, nella misura in cui la legislazione non dichiara competente un'altra istanza. Inoltre, istituisce i rapporti di servizio o d'incarico con i membri delle commissioni conformemente all'art. 57 comma 2 della Legge sull'amministrazione dello Stato.

Poteri di Assunzione

1. Il Capo del Dipartimento nomina

a. i responsabili di settori (quadro intermedio);

b. i responsabili di servizi in assenza di direzioni di settore;

c. i dipendenti di livello funzionale 6 o superiore, a condizione che siano direttamente subordinati a una direzione d'ufficio o al Segretario del Dipartimento.

Poteri di Assunzione

1. Il dirigente o la dirigente dell'ufficio e il segretario o la segretaria del dipartimento assumono gli altri impiegati nel loro ambito di competenza.

Poteri di Assunzione

1. L'Ufficio del personale impiega gli apprendisti dell'amministrazione cantonale.

Poteri di Assunzione

1. L'autorità di assunzione comprende, nell'ambito del piano dei posti e dei mezzi autorizzati nel preventivo, anche l'autorità di ristrutturazione e soppressione di posti in conformità all'art. 7 del Regolamento del personale[3].

2. L'autorità di assunzione comprende inoltre tutte le decisioni relative al diritto del personale, in particolare

a. la retribuzione;

b. l'assegnazione dei compiti (documento dei doveri);

c. l'autorizzazione di attività collaterali;

d. l'esonero dall'obbligo di residenza;

e. la ristrutturazione o la cessazione del rapporto di lavoro.

3. Se un'occupazione deve essere disdetta dall'autorità competente per l'assunzione, l'ufficio del personale deve essere coinvolto sin dall'inizio. Esso accompagna tutte le fasi del procedimento.

Procedura di assunzione

1. Prima di rioccupare un posto, l'ufficio responsabile della nomina verifica la necessità di tale rioccupazione, comunica il risultato della verifica all'ufficio del personale e chiede a quest'ultimo di avviare il bando di concorso o la procedura di rioccupazione. Se l'ufficio del personale è l'autorità che assume, trasmette il risultato della sua verifica, tranne nel caso dell'assunzione degli apprendisti, alla direttrice o al direttore del dipartimento, rispettivamente alla segretaria o al segretario del governo.

2. Se non vi è accordo sulla necessità di una rioccupazione tra l'ufficio come autorità di assunzione e l'ufficio del personale, decide la direttrice o il direttore del dipartimento dell'ufficio che assume, rispettivamente la segretaria o il segretario del governo; in altri casi, decide il consiglio di governo.

Procedura di assunzione

1. Un posto non deve essere messo a concorso se internamente esiste una candidatura convincente. Una candidatura interna è considerata convincente se si possiedono le conoscenze necessarie per il nuovo posto, le conoscenze generali tecniche amministrative e i requisiti personali.

2. La decisione di rinunciare a un concorso viene presa dall'ufficio responsabile delle assunzioni, previa consultazione con l'ufficio del personale.

Procedura di assunzione

1. L'ufficio del personale elabora le candidature in arrivo, compila la documentazione necessaria per i superiori competenti e informa le candidate e i candidati sullo stato delle verifiche. Provvede inoltre a effettuare le necessarie verifiche.

2. I contratti di lavoro sono redatti esclusivamente dall'ufficio del personale, il quale si occupa anche dell'amministrazione dell'entrata.

3. I contratti di lavoro sono firmati dall'autorità competente per l'assunzione e dalla persona interessata.

4. Il servizio che assume informa internamente in consultazione con l'ufficio del personale e, in accordo con la Cancelleria di Stato, informa il pubblico.

5. L'introduzione e l'accompagnamento di nuovi dipendenti sul posto di lavoro sono effettuati dai superiori. L'ufficio del personale si occupa di fornire informazioni generali sui diritti e doveri dei dipendenti e sui servizi offerti dal datore di lavoro.

Fascicolo personale

1. **Sono considerate cartelle o dati personali tutti i documenti relativi a un determinato rapporto di lavoro, che il datore di lavoro conserva nel dossier personale in formato elettronico o cartaceo.**

2. I dossier personali dei dipendenti possono essere suddivisi in dossier principale e dossier secondario.

3. L'ufficio del personale mantiene un dossier personale strutturato in modo uniforme (dossier principale) per tutti i dipendenti durante la durata del rapporto di lavoro, che deve essere continuamente aggiornato. La gestione deve avvenire secondo regole generalmente riconosciute.

4. L'amministrazione stipendi può mantenere un dossier secondario con i dati relativi alla registrazione e pagamento degli stipendi.

5. I superiori diretti possono mantenere per ciascun dipendente un dossier secondario con il seguente contenuto

a. Copie delle valutazioni dei dipendenti;

b. Copia del contratto di lavoro e delle mansioni lavorative;

c. Tabelle per il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze;

d. Documentazione su istruzione e formazione continua.

Fascicolo personale

1. Il dossier personale può contenere solo i dati necessari per l'esecuzione del rapporto di lavoro. Il dossier principale e quello secondario devono essere verificati periodicamente - di norma ogni due anni - a tale riguardo.

2. È vietata la tenuta di documenti personali al di fuori del dossier principale e secondario. Fanno eccezione gli appunti destinati esclusivamente all'uso personale, come aiuto al lavoro personale o come promemoria.

Fascicolo personale

1. I collaboratori hanno il diritto di essere informati sul contenuto del loro fascicolo personale. Qualora venga presentata una richiesta di informazione, quest'ultima può essere limitata, rifiutata o posticipata solo in via eccezionale, se vi sono preminenti interessi privati o pubblici contrari.

2. I superiori hanno il diritto di consultare, su richiesta, i fascicoli personali (fascicolo principale) dei loro collaboratori.

Fascicolo personale

1. I fascicoli personali devono essere protetti dall'accesso, dalla consultazione e dalla modifica da parte di persone non autorizzate.

2. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dossier principali e secondari sono conservati dall'ufficio del personale per dieci anni. Alla scadenza del periodo di conservazione, i fascicoli personali vengono offerti all'archivio di Stato. La protezione dei dati e la sicurezza dei dati devono essere garantite.

Disposizioni transitorie e finali

1. Queste disposizioni esecutive si applicano, in linea di principio, a tutti i procedimenti in corso relativi al personale dal momento della loro entrata in vigore, salvo che per i procedimenti di reclamo pendenti.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni di attuazione, vengono abrogate le disposizioni di attuazione relative alla gestione del personale del 28 gennaio 1992.

Disposizioni transitorie e finali

1. Queste disposizioni attuative entrano in vigore il 1º luglio 1999.

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