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Legge sull'esercizio dell'avvocatura (AnwG) - Sorveglianza (ANWG)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Le persone che possiedono un brevetto d'avvocato sono soggette alla supervisione statale nell'esercizio delle attività legali.

1. Disposizioni Generali

1. Salvo disposizioni legislative contrarie, è ammesso alla rappresentanza e assistenza professionale delle parti davanti alle autorità giudiziarie e agli organi di indagine penale del Canton Obvaldo solo chi è iscritto nel registro cantonale degli avvocati o chi gode della libertà di stabilimento ai sensi della legge federale.

Commissione degli Avvocati

1. Il Consiglio di Stato elegge per la durata del mandato costituzionale una commissione degli avvocati composta da cinque membri, nonché un segretario o una segretaria. Alla commissione degli avvocati devono appartenere, da un lato, esperti degli organi giudiziari, amministrativi o investigativi cantonali e, dall’altro, avvocati o avvocate iscritti nel registro cantonale.

2. Il Consiglio di Stato designa la presidenza.

3. La commissione degli avvocati si riunisce in composizione di tre membri.

4. Il segretario o la segretaria redige il verbale della commissione d'esame degli avvocati e prepara le decisioni. Egli o ella ha voce consultiva.

5. La segreteria è designata dal dipartimento competente.

Commissione degli Avvocati

1. La Commissione degli Avvocati gestisce il registro cantonale degli avvocati secondo l'art. 5 cpv. 3 BGFA e l'elenco pubblico secondo l'art. 28 cpv. 2 BGFA. È responsabile della vigilanza e del disciplinare.

2. La Commissione degli Avvocati amministra l'esame di avvocatura e rilascia il brevetto di avvocato.

3. Decide sull'esito dell'esame di idoneità ai sensi dell'art. 31 BGFA e del colloquio d'esame ai sensi dell'art. 32 BGFA.

4. La Commissione degli Avvocati decide sull'esonero dal segreto professionale e, in qualità di autorità di vigilanza, svolge ulteriori compiti assegnati dalla legge federale.

Brevetto di Avvocato

1. La Commissione degli avvocati può consentire ai praticanti avvocati, che sono attivi a scopo formativo presso una persona iscritta nel registro degli avvocati del cantone, di comparire professionalmente davanti ai tribunali del cantone, se soddisfano i requisiti secondo l'art. 7 e 8 cpv. 1 lett. a-c BGFA.

2. L'autorizzazione temporanea è concessa per un periodo massimo di tre anni.

3. Il praticante è sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato.

4. L'autorizzazione può essere revocata se il comportamento del praticante dà luogo a critiche fondate.

Brevetto di Avvocato

1. La Commissione degli avvocati rilascia il brevetto d'avvocato ai candidati che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, lettere a fino a c della BGFA e che hanno superato l'esame d'avvocato.

2. Per l'ammissione all'esame d'avvocato, i candidati devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, lettere a fino a c della BGFA e dimostrare di aver svolto un praticantato di almeno un anno nel settore giudiziario o presso una persona iscritta all'albo degli avvocati, di cui almeno sei mesi devono essere stati completati nel cantone.

3. Chi è stato respinto a causa di conoscenze insufficienti per tre volte complessivamente in Obvaldo o in altri cantoni, non sarà più ammesso all'esame.

Brevetto di Avvocato

1. L'esame da avvocato consiste in una parte scritta e una parte orale. Deve essere progettato in modo pratico; il diritto privato, il diritto pubblico e il diritto penale devono essere adeguatamente considerati.

Brevetto di Avvocato

1. La Commissione degli avvocati revoca il brevetto d'avvocato rilasciato nel Cantone se una delle condizioni per il rilascio non è più soddisfatta oppure se risulta successivamente che tale condizione non era soddisfatta al momento del rilascio.

2. La procedura si svolge in modo analogo alle disposizioni sulle misure disciplinari.

Obblighi professionali e onorari

1. Per le avvocate e gli avvocati si applicano le disposizioni degli Art. 12 e 13 della BGFA indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli avvocati. Sono esclusi gli Art. 12 lett. b e g della BGFA, che non si applicano alle avvocate e agli avvocati non iscritti nel registro degli avvocati.

2. Le avvocate e gli avvocati che sono impiegati presso il Cantone e che agiscono su suo incarico sono esonerati dall'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

Obblighi Professionali e Onorari

1. Su richiesta delle clienti e dei clienti o delle avvocate e degli avvocati, la presidenza del tribunale che ha emesso la sentenza nella causa decide sulla congruità degli onorari mediante procedimento scritto.

2. ...

Registro degli avvocati e lista pubblica

1. Il registro degli avvocati ai sensi dell'art. 5 BGFA nonché l'elenco pubblico ai sensi dell'art. 28 BGFA possono essere tenuti su supporto cartaceo o elettronico. La sicurezza dei dati deve essere garantita.

Registro degli avvocati e lista pubblica

1. Il contenuto del registro degli avvocati così come dell'elenco pubblico è regolato dalle disposizioni della Legge sugli Avvocati (BGFA).

Registro degli avvocati e lista pubblica

1. L'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati avviene quando l'avvocatessa o l'avvocato dimostra l'esistenza dei requisiti professionali o personali ai sensi degli articoli 7 e 8 della BGFA.

2. I documenti richiesti per dimostrare i requisiti personali non devono avere una data di emissione superiore a tre mesi al momento della presentazione.

3. La nuova iscrizione di un'avvocatessa o di un avvocato nel registro degli avvocati è pubblicata nel bollettino ufficiale.

4. Queste disposizioni trovano applicazione corrispondente per l'iscrizione nella lista pubblica.

Registro degli avvocati e lista pubblica

1. La cancellazione dall'albo degli avvocati nonché la cancellazione nell'elenco pubblico sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Supervisione e Disciplina

1. Le avvocate e gli avvocati sono soggetti alla supervisione e al potere disciplinare indipendentemente dall'iscrizione nel registro degli avvocati.

2. La commissione degli avvocati sanziona le violazioni delle regole professionali secondo gli articoli 12 e 13 del BGFA.

3. Può impartire istruzioni vincolanti e imporre misure disciplinari all'avvocata o all'avvocato.

Supervisione e Disciplina

1. Possono essere adottati provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 17 BGFA, nonché la revoca del diploma d’avvocato.

Supervisione e Disciplina

1. I procedimenti disciplinari sono avviati d'ufficio o su segnalazione.

2. La commissione degli avvocati avvia il procedimento disciplinare e richiede alle avvocate e agli avvocati coinvolti una dichiarazione in merito alle accuse mosse nei loro confronti.

3. Può decidere di non avviare un procedimento qualora ritenga le accuse manifestamente infondate.

Supervisione e Disciplina

1. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 14 segg. BGFA. Per il resto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'ordinanza sulla procedura amministrativa.

2. La Commissione degli Avvocati accerta i fatti e raccoglie d'ufficio le prove necessarie. In particolare, può ascoltare i testimoni.

3. Chi si limita a una semplice segnalazione non è parte nel procedimento.

4. I partecipanti devono essere ascoltati personalmente su richiesta o su disposizione del presidente.

Supervisione e Disciplina

1. Le disposizioni dell'art. 19 BGFA sulla prescrizione si applicano anche alle persone non iscritte nel registro degli avvocati.

Supervisione e Disciplina

1. Purché gli interessi pubblici lo richiedano, la commissione degli avvocati può informare del risultato di un procedimento disciplinare.

VII. Tutela giurisdizionale e disposizioni penali

1. Contro le decisioni emanate in applicazione della presente legge o della legge federale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo. Al Tribunale amministrativo spetta anche il controllo discrezionale, ad eccezione dei ricorsi contro le decisioni di esame.

VII. Tutela giurisdizionale e disposizioni penali

1. Chiunque, senza avere il brevetto di avvocato, utilizza in qualsiasi modo il titolo di avvocata o avvocato o una denominazione professionale equivalente, che sia destinata o idonea a creare un'impressione ingannevole, è punito con una multa fino a Fr. 10 000.-.

2. Fatta eccezione per la designazione di avvocata o avvocato di brevetti.

VII. Tutela Giuridica e Disposizioni Penali

1. Chi esercita un'attività professionale forense ai sensi dell'Art. 2 di questa legge senza essere iscritto nel registro degli avvocati, è punito con una multa fino a fr. 10 000.-.

Disposizioni transitorie e finali

1. I brevetti di avvocato concessi prima dell'entrata in vigore di questa legge restano validi.

2. Le avvocate e gli avvocati che, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, sono in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e gestiscono uno studio legale nel cantone, sono iscritti d'ufficio e senza oneri nel registro cantonale degli avvocati. L'iscrizione viene cancellata d'ufficio se l'avvocata o l'avvocato non invia alla commissione degli avvocati, entro sei mesi, una conferma della loro indipendenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. d della legge federale sugli avvocati (BGFA).

3. Le avvocate e gli avvocati che non sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati né godono della libertà di prestazione dei servizi e che, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, rappresentano una parte in un procedimento, possono continuare la rappresentanza fino alla decisione o sentenza della rispettiva istanza.

4. Per l'esame delle condizioni per l'ammissione all'esame di avvocato, è determinante la data di presentazione della domanda.

5. Con l'entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di Stato nomina la commissione degli avvocati per il resto del mandato in corso, conformemente all'art. 3 di questa legge.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Commissione degli Avvocati disciplina i dettagli relativi all'esame di avvocato e al tirocinio giuridico.

2. Il Consiglio Cantonale regola le tariffe per l'esame di avvocato e per il procedimento della Commissione degli Avvocati in qualità di autorità di vigilanza tramite regolamento.

3. Il Consiglio di Governo determina l'indennità dei membri della Commissione degli Avvocati.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate

a. la legge sull'esercizio della professione forense del 26 marzo 1999;

b. ...

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di governo determina quando questa legge entrerà in vigore. È soggetta a referendum facoltativo.

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