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Disposizioni d'esecuzione sull'autorità di conciliazione - Ambito di applicazione

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

**Generale**

1. Queste disposizioni esecutive si applicano all'autorità di conciliazione, nella misura in cui svolge compiti previsti dal Codice di Procedura Civile (CPC). Esse si applicano in modo analogo anche quando la legislazione le assegna ulteriori compiti di conciliazione.

**Generale**

1. Il procedimento dell'autorità di conciliazione è disciplinato dal codice di procedura civile, salvo che non si applichi un altro diritto procedurale.

**Generale**

1. I termini di disdetta conformi agli usi locali (Art. 266b e segg. del Codice delle obbligazioni [CO]) e l'autorità competente per la salvaguardia del diritto di ritenzione (Art. 268b CO) sono disciplinati dal Regolamento per l'attuazione della legge federale sul Codice delle obbligazioni.

Organizzazione

1. Per il cantone esiste un'autorità di conciliazione. La sua sede è a Sarnen.

Organizzazione

1. L'Autorità di Conciliazione è considerata un ufficio dell'Ufficio di Giustizia. Tuttavia, agisce in modo indipendente dalla gestione, sia dal punto di vista materiale che personale.

2. L'Autorità di Conciliazione è composta dal Presidium e almeno otto membri. I membri sono così suddivisi

1. due rappresentanti per ciascuna delle parti dei locatori e dei conduttori;

2. una rappresentante e un rappresentante per ciascuna delle parti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Di queste, un numero uguale di membri deve appartenere al settore privato e pubblico;

3. altre rappresentanze stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio di Stato elegge un Vicepresidente tra i membri.

4. L'indennità dei membri è determinata secondo l'art. 11 della Legge sugli Organismi.

Organizzazione

1. Al Presidium spettano tutti i compiti che non sono assegnati alla Segreteria. In particolare, questi sono i seguenti compiti

1. Consulenza legale;

2. Decisione sull'assistenza legale gratuita;

3. Inizio e conduzione del procedimento insieme al tentativo di conciliazione;

4. Conclusione del procedimento tramite accordo, autorizzazione a procedere, proposta di decisione o sentenza.

2. La Vicepresidenza rappresenta il Presidium in caso di suo impedimento, in particolare a causa di conflitto di interessi, malattia o assenza.

3. Il Presidium redige il verbale. Può delegare la redazione del verbale durante le trattative a un membro dell'autorità di conciliazione.

Organizzazione

1. Il segretariato svolge i seguenti compiti amministrativi

1. la corrispondenza;

2. il controllo delle attività;

3. la contabilità;

4. la gestione dei moduli;

5. le comunicazioni.

2. Il segretariato può essere gestito dall'Ufficio per la Giustizia.

3. In questo caso, la nomina come segretariato nell'arbitrato (Art. 365 comma 1 CPC) può avvenire solo con il consenso della direzione dell'ufficio.

Organizzazione

1. In linea di principio, le udienze si svolgono presso la sede dell'autorità di conciliazione.

2. Eccezionalmente, le udienze possono svolgersi a Engelberg, qualora una parte lo richieda e vi sia un collegamento in virtù del domicilio di una parte, della domanda giudiziale o dell'oggetto del contendere.

3. I locali per l'udienza devono essere messi a disposizione dal comune di Engelberg.

Ulteriori Compiti

1. L'autorità di conciliazione è l'ufficio di consulenza legale ai sensi dell'Art. 201 cpv. 2 CPC.

2. La consulenza è condotta dalla presidenza. Essa avviene oralmente o per iscritto. Non vi è diritto a una consulenza scritta.

3. La consulenza è gratuita.

**Ulteriori Compiti**

1. La presidenza approva i moduli per la comunicazione delle disdette (Art. 266l e 298 CO) e degli aumenti di pigione (Art. 269d CO).

2. I moduli possono essere ottenuti presso le cancellerie comunali e presso la segreteria dell'autorità di conciliazione.

3. La presidenza decide, nel caso dell'Art. 270 cpv. 2 CO, sull'uso obbligatorio del modulo secondo l'Art. 269d CO alla conclusione di un nuovo contratto di locazione.

Ulteriori Compiti

1. Il deposito del canone di locazione ai sensi dell'art. 259g CO deve avvenire presso la Banca Cantonale Obvaldo.

2. Su presentazione di un certificato dell'autorità di conciliazione, il canone di locazione depositato può essere versato all'avente diritto.

3. In caso di deposito del canone di locazione, il tribunale deve comunicare la sua decisione in merito al diritto al canone di locazione all'autorità di conciliazione.

Ulteriori Compiti

1. La Segreteria riferisce semestralmente al Dipartimento federale dell'economia pubblica sull'attività dell'autorità di conciliazione.

2. Il tribunale deve trasmettere le sue sentenze relative ai canoni di locazione contestati e ad altre pretese dei locatori al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni esecutive della legge federale sull'affitto e il leasing di locali residenziali e commerciali del 26 giugno 1990 sono abrogate.

Disposizioni finali

1. Queste disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

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