Regolamento del Tribunale d'appello (GRO) - Compiti della Presidenza del Tribunale (GRO)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. L'ambito di competenza della Presidenza del Tribunale I comprende
a. l'amministrazione del tribunale;
b. la direzione generale del tribunale e delle sue sezioni;
c. la supervisione delle autorità subordinate al tribunale (escludendo i reclami di vigilanza in materia penale);
d. tutti i compiti e le aree del diritto non assegnate alla Presidenza del Tribunale II;
e. la sostituzione della Presidenza del Tribunale II, in particolare in caso di astensione, assenza per ferie, malattia e simili.
1. La competenza della Presidenza del tribunale II comprende
a. * il diritto civile;
b. * la protezione dei minori e degli adulti;
c. * il diritto tributario;
d. * le funzioni di istanza di reclamo in materia penale (compresi i reclami di vigilanza);
e. * altri compiti in accordo con la Presidenza del tribunale I;
f. * la sostituzione della Presidenza del tribunale I, in particolare in caso di astensione, assenza per vacanze, malattia e simili;
g. * ...
1. Il tribunale e le presidenze dei tribunali dispongono, secondo necessità, di cancellieri e cancelliere.
2. Questi hanno voce consultiva nel processo decisionale e possono presentare proposte.
1. Le cancelliere e i cancellieri svolgono, conformemente alle direttive delle presidenze dei tribunali, i seguenti compiti
a. la partecipazione all'istruzione dei casi e alla decisione;
b. la redazione di rapporti;
c. la stesura dei verbali delle udienze, delle audizioni e delle deliberazioni;
d. la redazione di sentenze, decisioni, ordinanze e disposizioni;
e. la sostituzione degli altri cancellieri e delle altre cancelliere;
f. ulteriori compiti su incarico delle presidenze dei tribunali.
1. Le disposizioni relative agli assistenti giudiziari si applicano mutatis mutandis alle praticanti e ai praticanti legali.
1. Il Segretariato svolge, secondo le istruzioni delle presidenze dei tribunali, i seguenti compiti
a. lavori generali di segreteria per le presidenze dei tribunali e per i cancellieri e le cancellerie;
b. il trattamento degli atti giudiziari e della corrispondenza;
c. la creazione dei fascicoli;
d. la gestione del controllo degli affari e delle statistiche;
e. la preparazione di decisioni semplici;
f. la redazione di decisioni;
g. il servizio sportello e telefonico;
h. la gestione della cassaforte giudiziaria, nella misura in cui questo compito non sia affidato all'amministrazione finanziaria;
i. l'organizzazione delle udienze giudiziarie;
k. l'archiviazione;
l. ulteriori compiti su incarico delle presidenze dei tribunali.
1. Il tribunale si articola nelle sezioni Corte Superiore e Tribunale Amministrativo.
2. I membri di una sezione possono, se necessario, anche svolgere funzioni nell'altra sezione, in particolare
a. quando il tribunale non potrebbe riunirsi come previsto a causa dell'impedimento dei membri di una sezione;
b. quando un membro dell'altra sezione possiede in un caso specifico conoscenze specialistiche particolari;
c. per garantire una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi, quando ciò appare indicato in base alla natura della questione.
1. I membri del tribunale sono convocati alle udienze dal segretariato secondo le istruzioni delle presidenze del tribunale, in linea di massima, a rotazione regolare.
1a. Nella composizione del collegio giudicante, oltre alle disposizioni di legge inderogabili come le norme di ricusazione, devono essere presi in considerazione in particolare i seguenti criteri
a. disponibilità e carico di lavoro dei membri del tribunale;
b. rappresentanza equilibrata dei generi, se appare indicato dalla natura della questione;
c. competenze specialistiche particolari dei membri del tribunale.
2. La presidenza del tribunale che guida il procedimento indica nella seduta le questioni da decidere e le sottopone a consultazione e votazione.
3. Ogni membro del tribunale è obbligato a esprimere il proprio voto.
1. I presidenti del tribunale firmano le decisioni e i decreti da loro emessi. Le sentenze, le decisioni e le ordinanze del tribunale vengono firmate dal presidente del tribunale che guida il procedimento e dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale.
2. In caso di impedimento, firmano l'altro presidente del tribunale e un altro cancelliere o un'altra cancelliera del tribunale.
3. I decreti procedurali vengono firmati dal presidente del tribunale. La corrispondenza può essere firmata dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale su incarico del presidente del tribunale.