Legislator Giurisprudenza & Legislazione
134.114 GRO CH-OW

Regolamento del Tribunale d'appello (GRO) - Compiti della Presidenza del Tribunale (GRO)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Presidenza del Tribunale

1. L'ambito di competenza della Presidenza del Tribunale I comprende

a. l'amministrazione del tribunale;

b. la direzione generale del tribunale e delle sue sezioni;

c. la supervisione delle autorità subordinate al tribunale (escludendo i reclami di vigilanza in materia penale);

d. tutti i compiti e le aree del diritto non assegnate alla Presidenza del Tribunale II;

e. la sostituzione della Presidenza del Tribunale II, in particolare in caso di astensione, assenza per ferie, malattia e simili.

Presidenza del Tribunale

1. La competenza della Presidenza del tribunale II comprende

a. * il diritto civile;

b. * la protezione dei minori e degli adulti;

c. * il diritto tributario;

d. * le funzioni di istanza di reclamo in materia penale (compresi i reclami di vigilanza);

e. * altri compiti in accordo con la Presidenza del tribunale I;

f. * la sostituzione della Presidenza del tribunale I, in particolare in caso di astensione, assenza per vacanze, malattia e simili;

g. * ...

**1. Cancelleriere e cancellieri**

1. Il tribunale e le presidenze dei tribunali dispongono, secondo necessità, di cancellieri e cancelliere.

2. Questi hanno voce consultiva nel processo decisionale e possono presentare proposte.

**1. Cancelleriere e cancellieri**

1. Le cancelliere e i cancellieri svolgono, conformemente alle direttive delle presidenze dei tribunali, i seguenti compiti

a. la partecipazione all'istruzione dei casi e alla decisione;

b. la redazione di rapporti;

c. la stesura dei verbali delle udienze, delle audizioni e delle deliberazioni;

d. la redazione di sentenze, decisioni, ordinanze e disposizioni;

e. la sostituzione degli altri cancellieri e delle altre cancelliere;

f. ulteriori compiti su incarico delle presidenze dei tribunali.

**1. Cancelleriere e cancellieri**

1. Le disposizioni relative agli assistenti giudiziari si applicano mutatis mutandis alle praticanti e ai praticanti legali.

Segretariato

1. Il Segretariato svolge, secondo le istruzioni delle presidenze dei tribunali, i seguenti compiti

a. lavori generali di segreteria per le presidenze dei tribunali e per i cancellieri e le cancellerie;

b. il trattamento degli atti giudiziari e della corrispondenza;

c. la creazione dei fascicoli;

d. la gestione del controllo degli affari e delle statistiche;

e. la preparazione di decisioni semplici;

f. la redazione di decisioni;

g. il servizio sportello e telefonico;

h. la gestione della cassaforte giudiziaria, nella misura in cui questo compito non sia affidato all'amministrazione finanziaria;

i. l'organizzazione delle udienze giudiziarie;

k. l'archiviazione;

l. ulteriori compiti su incarico delle presidenze dei tribunali.

Operazioni del tribunale

1. Il tribunale si articola nelle sezioni Corte Superiore e Tribunale Amministrativo.

2. I membri di una sezione possono, se necessario, anche svolgere funzioni nell'altra sezione, in particolare

a. quando il tribunale non potrebbe riunirsi come previsto a causa dell'impedimento dei membri di una sezione;

b. quando un membro dell'altra sezione possiede in un caso specifico conoscenze specialistiche particolari;

c. per garantire una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi, quando ciò appare indicato in base alla natura della questione.

Operazioni del tribunale

1. I membri del tribunale sono convocati alle udienze dal segretariato secondo le istruzioni delle presidenze del tribunale, in linea di massima, a rotazione regolare.

1a. Nella composizione del collegio giudicante, oltre alle disposizioni di legge inderogabili come le norme di ricusazione, devono essere presi in considerazione in particolare i seguenti criteri

a. disponibilità e carico di lavoro dei membri del tribunale;

b. rappresentanza equilibrata dei generi, se appare indicato dalla natura della questione;

c. competenze specialistiche particolari dei membri del tribunale.

2. La presidenza del tribunale che guida il procedimento indica nella seduta le questioni da decidere e le sottopone a consultazione e votazione.

3. Ogni membro del tribunale è obbligato a esprimere il proprio voto.

Operazioni del tribunale

1. I presidenti del tribunale firmano le decisioni e i decreti da loro emessi. Le sentenze, le decisioni e le ordinanze del tribunale vengono firmate dal presidente del tribunale che guida il procedimento e dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale.

2. In caso di impedimento, firmano l'altro presidente del tribunale e un altro cancelliere o un'altra cancelliera del tribunale.

3. I decreti procedurali vengono firmati dal presidente del tribunale. La corrispondenza può essere firmata dal cancelliere o dalla cancelliera del tribunale su incarico del presidente del tribunale.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →