Legislator · Canton Obvaldo — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
134.111 CH-OW

Disposizioni d'esecuzione sull'entrata in vigore della legislazione sull'organizzazione giudiziaria - Modifica della legislazione vigente

3 Articles / Provisions · Canton Obvaldo — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Statutory Text (3 Provisions)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. ...[3]

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Con l'entrata in vigore della Legge sull'organizzazione giudiziaria vengono abrogate

a. le disposizioni attuative della Legge sulla parità di trattamento del 21 maggio 1996;

b. le disposizioni attuative sulla tutela giuridica giudiziaria ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 16 novembre 1993;

c. le disposizioni attuative sul procedimento giudiziario relativo alla tutela del consumatore e alla concorrenza sleale del 18 aprile 1989;

d. il Regolamento sul casellario giudiziale e il controllo penale del 1º ottobre 1974;

e. ...

f. le norme sul procedimento della Commissione ricorsi per l'assicurazione sociale del 10 giugno 1963.

2. Con l'entrata in vigore degli articoli 72 fino al 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria vengono abrogate le disposizioni attuative sulle misure di avvertimento nei confronti dei conducenti di veicoli del 28 marzo 1995.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. L’emendamento alla Costituzione cantonale sull’organizzazione giudiziaria del 22 settembre 1996 entra in vigore il 15 febbraio 1997.

2. La legge sull'organizzazione giudiziaria del 22 settembre 1996 entra in vigore, fatta eccezione per gli art. 72 fino a 74, il 15 febbraio 1997.

3. I regolamenti seguenti sono diventati validi legalmente, poiché non è stato richiesto, entro i termini costituzionali di referendum, di sottoporli alla Landsgemeinde per decisione; essi entreranno in vigore il 15 febbraio 1997

a. Regolamento sui compiti delle presidenze del tribunale cantonale del 22 novembre 1996, con eccezione dell’art. 2 lett. b;

b. Regolamento sui requisiti di eleggibilità per le autorità giudiziarie del 22 novembre 1996;

c. Emendamento al tariffario per l’amministrazione della giustizia del 22 novembre 1996;

d. Emendamento al regolamento sulla procedura del tribunale amministrativo del 22 novembre 1996;

e. Emendamento al regolamento sul processo civile (Codice di procedura civile) del 22 novembre 1996;

f. Emendamento al regolamento sulla giurisdizione penale (Codice di procedura penale) del 19 dicembre 1996;

g. Emendamento al regolamento esecutivo della legge sull’assistenza alle vittime del 19 dicembre 1996;

h. Emendamento al regolamento sul bilancio finanziario del cantone (Regolamento del bilancio finanziario) del 19 dicembre 1996;

i. Emendamento al regolamento sulla legge del lavoro del 19 dicembre 1996;

k. Emendamento al regolamento esecutivo della legge sull'assicurazione malattia del 19 dicembre 1996;

l. Emendamento al regolamento sulla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 dicembre 1996;

m. Emendamento al regolamento esecutivo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 dicembre 1996;

n. Emendamento al regolamento sulla previdenza professionale del 19 dicembre 1996.

4. Gli art. 72 fino a 74 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 22 settembre 1996 e l’art. 2 lett. b del regolamento sui compiti delle presidenze del tribunale cantonale del 22 novembre 1996 entreranno in vigore il 1° aprile 1997.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →