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134.1 GOG CH-OW

Legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG) - Tribunale Superiore a. Principio (GOG)

96 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (96)

Art. 1 GOG Art. 1a GOG Art. 1b GOG Art. 3 GOG Art. 4 GOG Art. 6 GOG Art. 8 GOG - Pubblico Ministero Art. 10a GOG - Commissione Ricorsi Fiscali Art. 11 GOG Art. 12a GOG - Giuramento di ufficio e promessa solenne di ufficio Art. 13 GOG Art. 18 GOG - Decisione di ricusazione Art. 19 GOG Art. 19a GOG Art. 19b GOG Art. 19c GOG - 4. Istruzioni Art. 19d GOG Art. 19e GOG Art. 19f GOG Art. 19g GOG - 3. Coordinamento Art. 20 GOG Art. 21 GOG Art. 22 GOG Art. 23a GOG - Lingua del Procedimento Art. 24 GOG - Pubblicità Art. 26 GOG Art. 26a GOG Art. 27 GOG - Archiviazione e Accesso ai Documenti Art. 28 GOG Art. 32 GOG Art. 34 GOG Art. 35 GOG Art. 36 GOG - Presidenza della Corte d'Appello Art. 37 GOG Art. 38 GOG Art. 40 GOG Art. 41 GOG Art. 43 GOG Art. 43a GOG - Autorità di perseguimento penale Art. 44 GOG Art. 44a GOG Art. 44b GOG Art. 44c GOG Art. 44d GOG Art. 46 GOG Art. 48 GOG Art. 49 GOG Art. 50 GOG Art. 52 GOG Art. 55 GOG Art. 56 GOG Art. 56a GOG - Mediazione Art. 57 GOG Art. 57a GOG - Autorità Giudiziarie Art. 57b GOG Art. 58 GOG Art. 59 GOG Art. 60a GOG Art. 60b GOG - Compensi Art. 60c GOG Art. 60d GOG Art. 60e GOG Art. 60f GOG Art. 60g GOG - Procedura Art. 60h GOG Art. 60i GOG Art. 61 GOG Art. 62 GOG Art. 63 GOG Art. 64 GOG Art. 65 GOG Art. 66 GOG Art. 66 GOG - b. Motivi di reclamo Art. 67 GOG Art. 67a GOG Art. 68 GOG Art. 69 GOG Art. 70 GOG Art. 71 GOG Art. 72 GOG Art. 74a GOG - Collocamento a scopo assistenziale Art. 74b GOG - b. Mezzi di ricorso Art. 74c GOG - Procedura Art. 75 GOG Art. 76 GOG Art. 76a GOG - Dipartimento di Sicurezza e Affari Sociali Art. 77 GOG Art. 78 GOG Art. 80 GOG Art. 82 GOG - Autorità Competenti Art. 82a GOG Art. 83 GOG Art. 84 GOG Art. 84a GOG Art. 85 GOG Art. 86 GOG Art. 87 GOG

Testo normativo (96 Articoli)

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. L'Alta Corte è la suprema autorità giudiziaria del cantone.

2. È anche incaricata dei compiti del Tribunale amministrativo.

3. Si articola in una Sezione Alta Corte e una Sezione Tribunale amministrativo.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. L'Alta Corte è composta da diversi presidenziati (le presidentesse o i presidenti) e sedici membri.

2. Il Consiglio del Cantone sceglie tra i membri della corte un vice-presidenziato (una vice-presidentessa o un vice-presidente) per le sezioni Alta Corte e Tribunale Amministrativo.

3. Si riunisce con una composizione di tre membri, per l'assegnazione dei giudici alle sezioni e in casi particolari con una composizione di cinque membri. Le presidentesse o i presidenti non servono contemporaneamente nella stessa causa.

4. L'Alta Corte disciplina la composizione con un regolamento.

5. Le giudici e i giudici di una sezione possono, se necessario, prestare servizio anche nell'altra sezione rispettiva.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. Il Gran Consiglio elegge ogni quattro anni una delle presidenze giudiziarie come presidenza direttiva del Tribunale Superiore.

2. La presidenza direttiva del Tribunale Superiore rappresenta il Tribunale Superiore verso l'esterno e gestisce la direzione operativa del tribunale. Essa si occupa anche dell'amministrazione del tribunale.

3. Le presidenze giudiziarie regolano la distribuzione delle cause e altre questioni organizzative tramite regolamento. Devono essere rispettati i seguenti principi fondamentali

a. devono essere assegnati alle presidenze interi ambiti di competenza in via definitiva;

b. le presidenze trattano i loro ambiti di competenza separatamente e indipendentemente l'una dall'altra;

c. ciascuna presidenza è responsabile della direzione del procedimento nei propri ambiti di competenza.

4. Si sostituiscono reciprocamente. In caso di impedimento, possono essere sostituite anche dalle vice presidenti o dai vice presidenti o da un altro membro del Tribunale Superiore.

5. La Commissione della giustizia del Gran Consiglio approva il regolamento delle presidenze giudiziarie.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. Il Tribunale cantonale è composto da diversi presidenti (le presidenti o i presidenti) e otto membri.

2. Si riunisce in una formazione di tre membri.

3. Le presidenti o i presidenti non operano contemporaneamente nello stesso caso.

**Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie**

1. La presidenza del Tribunale cantonale funge da giudice unico. È autorizzata, in casi particolari, a deferire la questione al Tribunale cantonale.

2. Il Tribunale superiore elegge ogni quattro anni una delle presidenze del tribunale quale presidenza del Tribunale cantonale incaricata della gestione.

3. La presidenza del Tribunale cantonale incaricata della gestione rappresenta il Tribunale cantonale verso l'esterno e si occupa della direzione amministrativa del tribunale.

4. Le presidenze dei tribunali regolano la distribuzione degli affari e altre questioni organizzative tramite regolamento. Si rappresentano reciprocamente. In caso di impedimento, possono essere rappresentate anche dalla vicepresidente o dal vicepresidente o da un altro membro del tribunale.

5. Il Tribunale superiore approva il regolamento delle presidenze dei tribunali.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. L'Autorità di Conciliazione è composta dalla Presidenza e dalla Vicepresidenza e da almeno sei membri.

2. Essa è eletta dal Consiglio di Governo ed è considerata un ufficio del Dipartimento della Sicurezza e del Sociale. Per quanto riguarda la sorveglianza, si applicano per analogia le disposizioni relative al Pubblico Ministero.

3. La composizione dell'Autorità di Conciliazione è determinata caso per caso dalla Presidenza e, nell'ambito dei casi assegnati, dalla Vicepresidenza.

4. Nei casi previsti dall'art. 200 del Codice di Procedura Civile, l'Autorità di Conciliazione agisce con la Presidenza o la Vicepresidenza e due membri in conformità alla parità richiesta.

5. In tutti gli altri casi, la Presidenza o la Vicepresidenza può agire da sola.

6. Oltre ai compiti previsti dal Codice di Procedura Civile, l'Autorità di Conciliazione media in ulteriori casi a lei assegnati dalla legislazione.

7. Il Consiglio di Governo emana disposizioni esecutive sull'organizzazione dell'Autorità di Conciliazione, sulla modulistica, sugli obblighi di comunicazione e sul deposito.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. Il Consiglio cantonale definisce con regolamento i requisiti di eleggibilità per la Procuratrice capo o il Procuratore capo, le Procuratrici e i Procuratori, nonché la Procuratrice dei minorenni o il Procuratore dei minorenni e la loro supplenza.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. L'organizzazione della Commissione di ricorso fiscale è regolata dalla legge fiscale.

2. La Commissione di ricorso fiscale è soggetta alla sorveglianza sui tribunali. Per quanto riguarda il preventivo, il rendiconto e il rapporto di gestione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della sorveglianza sulla procura della Repubblica.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. I tribunali dispongono di cancellieri. Essi partecipano all'istruzione dei casi nonché al processo decisionale e assumono altri compiti che sono loro assegnati dalla legislazione. Hanno un ruolo consultivo e possono presentare istanze.

Disposizioni Generali - Autorità Giudiziarie

1. All'inizio della durata costituzionale del mandato, i presidenti eletti e i membri del Tribunale Superiore, del Tribunale Amministrativo e del Tribunale Cantonale prestano giuramento o promessa davanti alla presidenza del Consiglio Cantonale.

2. La formula del giuramento o della promessa è la seguente: «Giuro o prometto di osservare fedelmente il diritto della Confederazione, del Cantone e dei Comuni e di giudicare secondo il mio migliore sapere e coscienza, di adempiere i doveri d'ufficio a me affidati senza riguardo per la persona, di non accettare regali o altri vantaggi non dovuti e di mantenere sempre il segreto d'ufficio».

3. Chi presta giuramento, parla in piedi e con le dita alzate in segno di giuramento: «Lo giuro». Chi pronuncia la promessa, parla in piedi: «Lo prometto».

**Disposizioni Generali - Composizione**

1. Per una valida deliberazione e adozione delle decisioni, le autorità giudiziarie devono essere completamente composte.

2. La presidenza convoca i membri. Se necessario, il tribunale si completa con membri di altri tribunali.

3. Il presidio del tribunale superiore può nominare supplenze straordinarie per compiti dell'autorità di conciliazione, della procura o della procura per i minorenni. Nello stesso ambito, il consiglio di governo può, previo parere del presidio del tribunale superiore, stipulare accordi con altri cantoni per la cooperazione intercantonale. In questi casi si può derogare all'obbligo di residenza.

4. Per motivi importanti e se la supplenza non è possibile, il consiglio cantonale può nominare presidenze straordinarie per il tribunale cantonale per un determinato periodo o per casi specifici. La stessa facoltà ha il consiglio cantonale nei confronti del tribunale superiore e del tribunale amministrativo. Per tali presidenze straordinarie si può derogare all'obbligo di residenza.

**Disposizioni Generali - Composizione**

1. La decisione su un motivo di ricusazione controverso è presa

a. * nel procedimento davanti all'autorità di conciliazione o alla presidenza del tribunale cantonale da parte della presidenza del tribunale superiore;

b. nel procedimento davanti al tribunale collegiale da parte del tribunale giudicante;

c. * nel procedimento penale e minorile da parte dell'istanza competente ai sensi dell'art. 59 CPP.

d. * ...

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. L'Alta Corte esercita la sorveglianza su tutte le autorità giudiziarie e il pubblico ministero.

2. L'amministrazione della procura è sottoposta alla supervisione del Consiglio di Stato; organizzativamente essa appartiene all'amministrazione statale.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. Tutte le aree della gestione aziendale sono soggette a supervisione, in particolare la direzione del tribunale, l'organizzazione, la risoluzione dei casi, nonché il personale e la gestione finanziaria.

2. Esclusa dalla supervisione è la giurisdizione.

3. La supervisione mira all'adempimento legale, adeguato ed economico dei compiti delle autorità sorvegliate.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. La vigilanza è esercitata in particolare mediante i seguenti strumenti

a. Revisione del rendiconto;

b. Discussioni con le direzioni delle autorità sottoposte a vigilanza e controlli del flusso delle operazioni;

c. Vigilanza finanziaria;

d. Indagini;

e. Comunicazioni alla vigilanza superiore;

f. Trattamento di richieste di vigilanza.

2. La presentazione di richieste di vigilanza non conferisce diritti di parte. Fatti salvi rimangono i procedimenti in caso di diniego di giustizia e ritardo nella giustizia.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. L'autorità di vigilanza e il suo presidio possono emanare direttive per la corretta esecuzione della vigilanza e impartire istruzioni orali o scritte, in particolare riguardanti statistiche, gestione del personale, organizzazione, rendicontazione di bilancio e conto annuale.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. Nella giurisprudenza le istanze giudiziarie inferiori sono indipendenti da quelle superiori; non devono ricevere istruzioni giuridiche.

2. In caso di rinvio, tuttavia, l'istanza giudiziaria inferiore deve basare la sua nuova decisione sulla valutazione giuridica della delibera di rinvio.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. La Procura della Repubblica decide indipendentemente nell'ambito delle sue competenze penali.

2. Tuttavia, il Tribunale Superiore in qualità di autorità di vigilanza nella fase istruttoria è autorizzato d'ufficio a monitorare il rispetto delle disposizioni di questa legge da parte della Procura della Repubblica e, se necessario, a impartirle istruzioni concrete.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. Sono soggetti alla vigilanza del Consiglio di Governo

a. l'organizzazione;

b. la gestione del personale;

c. la gestione finanziaria.

2. Il Dipartimento Sicurezza e Sociale esercita, per conto del Consiglio di Governo, la vigilanza sul Pubblico Ministero.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione della Giustizia

1. Le autorità di vigilanza coordinano le loro attività di sorveglianza.

**Disposizioni Generali - Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia**

1. Il Consiglio Cantonale disciplina, mediante ordinanza, i requisiti di eleggibilità delle presidenze dei tribunali.

**Disposizioni Generali - Sorveglianza e Amministrazione della Giustizia**

1. Il Tribunale Superiore rappresenta i tribunali nei rapporti con le altre autorità. Esso elabora per conto del Consiglio cantonale il piano finanziario, il preventivo e il rendiconto dei tribunali, nonché il rapporto di gestione. La presidenza del Tribunale Superiore, o in sua assenza la presidenza esecutiva del Tribunale Cantonale, rappresenta direttamente queste attività davanti al Consiglio cantonale.

2. L'elaborazione e l'esecuzione del piano finanziario e del preventivo, così come la contabilità, si conformano alla normativa finanziaria cantonale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

3. Il Tribunale Superiore trasmette al Consiglio di Stato le proposte relative al rendiconto e al preventivo, nonché il piano finanziario dei tribunali.

4. I servizi dell'amministrazione statale, in particolare quelli dell'amministrazione finanziaria, del Centro prestazioni informatiche Obvaldo - Nidvaldo (ILZ), dell'Ufficio del personale e dell'Ufficio delle costruzioni, sono a disposizione dei tribunali nell'ambito del preventivo statale e tramite compensazione interna.

Disposizioni Generali - Vigilanza e Amministrazione Giudiziaria

1. Nell'ambito del diritto del personale cantonale, i cancellieri e il restante personale del tribunale sono assunti dalle presidenze dei tribunali competenti. Lo stesso vale per le promozioni e per ulteriori misure relative al diritto del personale.

2. Le decisioni in materia di diritto del personale della presidenza del tribunale cantonale e della presidenza del tribunale superiore possono essere impugnate presso il tribunale amministrativo entro 30 giorni, mentre le decisioni in materia di diritto del personale della presidenza del tribunale amministrativo possono essere impugnate presso il tribunale superiore.

Disposizioni Generali - Principi Generali

1. La lingua del procedimento è il tedesco.

Disposizioni Generali - Principi Generali

1. Le norme procedurali regolano la pubblicità delle udienze giudiziarie e della pronuncia delle sentenze nel dettaglio.

2. Le deliberazioni delle sentenze non si svolgono pubblicamente.

3. Il Tribunale Superiore può emanare direttive riguardanti l'informazione al pubblico e, in particolare, i rapporti con i media.

Disposizioni Generali - Principi Generali

1. Sulla concessione e la revoca dell'assistenza giudiziaria gratuita decide

a. nel procedimento di diritto civile

1. prima dell'entrata in giudizio, se sussiste l'obbligo di conciliazione, la presidenza dell'autorità di conciliazione, altrimenti la presidenza del tribunale competente per la causa,

2. nei procedimenti in corso la presidenza dell'autorità di conciliazione adita o del tribunale adito,

3. dopo la conclusione del procedimento di conciliazione o di primo grado la presidenza del tribunale competente per l'azione o il ricorso;

b. nel procedimento di diritto penale la procuratrice o il procuratore competente o la presidenza del tribunale competente per la causa;

c. nel procedimento di diritto amministrativo la presidenza del tribunale competente per la causa.

Disposizioni Generali - Principi Generali

1. Il Tribunale Superiore può stabilire in un regolamento le condizioni alle quali la corrispondenza processuale deve avvenire in via elettronica.

2. Può emanare disposizioni riguardanti la notificazione di sentenze e decisioni, il decorso dei termini nella comunicazione elettronica giudiziaria e la gestione elettronica dei fascicoli.

3. L'archiviazione elettronica dei fascicoli è regolata dall'art. 27 di questa legge.

Disposizioni Generali - Principi Generali

1. Il tribunale superiore emette un regolamento sulla durata di conservazione dei documenti giudiziari. Può emettere un regolamento sull'accesso ai documenti.

2. I documenti giudiziari di rilevanza a lungo termine o permanente vengono periodicamente, di regola non oltre 50 anni, ordinati dai tribunali e consegnati con un elenco all'archivio di stato. Senza il consenso dell'archivio di stato, non possono essere distrutti documenti giudiziari.

3. L'accesso ai documenti giudiziari presuppone un interesse degno di protezione e l'autorizzazione della direzione competente del procedimento. L'accesso non deve pregiudicare importanti interessi privati o pubblici. È l'archivio di stato a essere competente per l'autorizzazione all'accesso a documenti più vecchi di 70 anni. Sono fatte salve le disposizioni del CPP e del CPC.

4. Inoltre, le disposizioni relative all'archivio di stato si applicano mutatis mutandis.

1. Disposizioni Generali - Termini

1. Nel calcolo dei termini, non si conta il giorno in cui il termine inizia a decorrere.

2. Il 2 gennaio, il lunedì di Pasqua, il lunedì di Pentecoste e il 26 dicembre sono equiparati ai giorni festivi validi in tutto il cantone per quanto concerne il decorso dei termini.

3. Un termine è rispettato solo se l'azione viene eseguita entro tale termine. Gli atti scritti devono giungere all'autorità competente o essere affidati alla posta svizzera entro l'ultimo giorno del termine. Il termine è considerato rispettato anche se l'atto è stato presentato per errore entro il termine a un'autorità giudiziaria o amministrativa non competente nel cantone.

Disposizioni Generali - Tariffe e Indennità

1. Il Gran Consiglio regola le tasse e le indennità nel procedimento civile e penale, nel procedimento davanti al tribunale amministrativo, nonché per l'esecuzione delle disposizioni e delle sentenze emesse in questi procedimenti mediante regolamento.

Amministrazione della giustizia civile - Competenza materiale

1. La presidenza del tribunale cantonale è competente

a. per tutte le decisioni e i provvedimenti di prima istanza nel procedimento semplificato;

b. per tutte le decisioni e i provvedimenti di prima istanza nel procedimento sommario;

c. nei casi di separazione o divorzio su richiesta congiunta

1. con un accordo originale o successivo completo relativo alle conseguenze accessorie per la risoluzione globale,

2. con un accordo parziale relativo alle conseguenze accessorie per l'emanazione del divorzio, l'approvazione dell'accordo parziale e la distribuzione dei ruoli delle parti;

d. nei casi di separazione o divorzio, quando le parti durante il procedimento giudiziario hanno raggiunto un accordo globale;

e. * nei divorzi per decisioni ai sensi dell'Art. 281 comma 1 CPC e rinvii ai sensi dell'Art. 281 comma 3 CPC, quando è contestata solo la divisione del capitale di uscita;

f. * per la modifica delle conseguenze del divorzio decise con sentenza definitiva;

g. per la gestione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia civile e nel campo della legge sull'esecuzione e fallimento;

h. * per la valutazione dei reclami di vigilanza contro gli esecutori testamentari e gli amministratori delle successioni. Si applica il procedimento sommario;

i. * per l'espletamento di altri compiti assegnatigli dalla legislazione.

Amministrazione della giustizia civile - Competenza materiale

1. Il Tribunale cantonale è competente

a. in prima istanza per le controversie civili che non sono assegnate alla Presidenza del Tribunale cantonale o al Tribunale superiore;

b. * in prima istanza per le controversie di diritto pubblico che sono direttamente collegate al diritto civile, in particolare le controversie derivanti da trattamenti errati in un ospedale pubblico secondo il diritto di responsabilità cantonale (responsabilità medica dello stato), pretese di responsabilità dello stato ai sensi dell'Art. 5 SchKG nonché degli Art. 46, 454 e 955 CC; la procedura si svolge secondo il Codice di procedura civile;

c. * per le altre decisioni assegnategli tramite legislazione.

2. Il Tribunale è competente per tutte le decisioni, disposizioni e azioni, nella misura in cui non sia competente la Presidenza del Tribunale.

3. Il Tribunale è particolarmente competente nella fase principale

a. per lo svolgimento di tentativi di conciliazione, assunzioni di prove e audizioni;

b. per misure e provvedimenti in connessione con obblighi di collaborazione e diritti di rifiuto.

4. La Presidenza del Tribunale è competente

a. per l'esame delle premesse processuali e per la trasmissione del processo;

b. per la guida del processo e delle udienze;

c. per lo svolgimento di tentativi di conciliazione, assunzioni di prove, conferenze istruttorie e audizioni al di fuori della fase principale;

d. per l'ordine di misure cautelari o di sicurezza;

e. per i provvedimenti riguardanti la rappresentanza delle parti, la rappresentanza del minore, il litisconsorzio, l'intervento, l'annuncio della lite e il cambiamento di parte;

f. per la concessione del gratuito patrocinio e della mediazione;

g. per la determinazione dell'indennità appropriata del difensore a gratuito patrocinio;

h. per la risoluzione delle richieste di assistenza giudiziaria;

i. * per l'archiviazione di procedimenti, le decisioni di non entrare nel merito ai sensi dell'Art. 59 cpv. 2 lett. f CPC, la risoluzione di procedimenti conformemente all'Art. 132 CPC e in assenza di autorizzazione all'azione ai sensi dell'Art. 209 cpv. 3 CPC.

5. Assunzioni di prove, conferenze istruttorie, audizioni e simili possono essere condotte anche da singoli membri del tribunale o da delegazioni del tribunale.

6. La risoluzione delle richieste di assistenza giudiziaria, lo svolgimento di audizioni, tentativi di conciliazione e conferenze istruttorie, così come altri compiti amministrativi, possono essere affidati a cancellieri o cancelliere, nella misura in cui il Codice di procedura civile non preveda che siano il tribunale o un membro dello stesso a occuparsene.

Amministrazione della giustizia civile - Competenza materiale

1. La Presidenza del Tribunale Superiore è competente per tutti i compiti assegnati dalla legislazione.

Amministrazione della giustizia civile - Competenza materiale

1. Il Tribunale Superiore giudica

a. nei casi in cui il diritto federale prevede un’unica istanza superiore, salvo che la competenza spetti al Tribunale amministrativo;

b. come istanza d’appello e di reclamo;

c. su ulteriori casi assegnati dalla legislazione.

2. La presidenza del tribunale decide sull'effetto sospensivo di un rimedio giuridico e sull'esecuzione anticipata di una decisione. Inoltre, la competenza della presidenza del tribunale è regolata dall'art. 35 di questa legge.

Amministrazione della giustizia civile - Competenza materiale

1. Tribunale statale competente ai sensi dell'Art. 356 par. 1 del Codice di Procedura Civile è il Tribunale Superiore.

2. Tribunale statale competente ai sensi dell'Art. 356 par. 2 lett. a e b del Codice di Procedura Civile è il Tribunale Cantonale.

3. Tribunale statale competente ai sensi dell'Art. 356 par. 2 lett. c del Codice di Procedura Civile è la Presidenza del Tribunale Cantonale.

Amministrazione della giustizia civile - Competenza territoriale

1. La competenza territoriale è disciplinata dal Codice di Procedura Civile.

Amministrazione della giustizia penale - Disposizioni Generali

1. L'amministrazione della giustizia penale è esercitata dalle autorità giudiziarie penali menzionate in questa legge secondo le disposizioni dei codici di procedura penale.

2. Sono fatte salve le disposizioni di questa o di un'altra legge cantonale.

Amministrazione della giustizia penale - Disposizioni Generali

1. Il Gran Consiglio cantonale può, tramite regolamento, autorizzare gli organi di polizia e di controllo a infliggere multe fino a Fr. 300.- per determinate infrazioni, purché la persona inadempiente lo accetti.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. Nei casi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a della StPO decide il procuratore generale o la procuratrice generale.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. La Procura della Repubblica è considerata un'ufficio del Dipartimento della Sicurezza e degli Affari Sociali. Essa è composta da

a. il Procuratore Generale o la Procuratrice Generale,

b. i Procuratori e le Procuratrici della Repubblica,

c. il Procuratore per i Minorenni o la Procuratrice per i Minorenni (Procura per i Minorenni).

2. La Procura della Repubblica dispone di assistenti.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. La Procuratrice capo o il Procuratore capo dirige la Procura e ha in particolare la competenza per

a. il perseguimento penale conforme e efficace;

b. la creazione e la gestione di un'organizzazione adeguata allo scopo;

c. l'impiego efficace del personale e delle risorse finanziarie e materiali;

d. la rappresentanza della Procura verso l'esterno;

e. la relazione all'autorità di vigilanza.

2. Inoltre, ella o egli svolge le funzioni di una procuratrice o di un procuratore.

3. Rappresenta il Cantone nei procedimenti penali contro adulti così come contro minorenni in questioni di competenza territoriale.

4. Svolge la funzione di Procuratrice capo per i minorenni o di Procuratore capo per i minorenni.

5. In caso di impedimento, la Procuratrice capo sostituta o il Procuratore capo sostituto rappresenta la Procuratrice capo o il Procuratore capo in tutte le aree di competenza.

6. I provvedimenti di archiviazione, le decisioni di sospensione, le decisioni di non luogo a procedere e i decreti penali della Procuratrice capo o del Procuratore capo, o in caso di rappresentanza, della Procuratrice capo sostituta o del Procuratore capo sostituto, non necessitano di approvazione.

1. Procedura Penale - Autorità di Perseguimento Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale contro Adulti

1. Le procuratrici e i procuratori, nonché la procuratrice dei minorenni o il procuratore dei minorenni, sono indipendenti nella gestione dei loro casi.

2. È abilitato a proporre impugnazioni chi ha esercitato e rappresentato l'accusa. Egli o ella è altresì abilitato/a a limitare, ritirare i mezzi di impugnazione e convertire gli appelli in appelli incidentali.

3. Il procuratore generale o la procuratrice generale può, eccezionalmente, assumere la conduzione dei procedimenti.

4. Le decisioni di archiviazione, sospensione, non luogo a procedere, nonché i decreti penali relativi a crimini e delitti necessitano dell'approvazione da parte del procuratore generale o della procuratrice generale.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. Le Procuratrici e i Procuratori possono delegare alle Assistenti

a. la conduzione delle prove in casi semplici, in particolare lo svolgimento degli interrogatori e delle ispezioni;

b. singoli atti istruttori in tutti i casi;

c. l'espletamento delle richieste di assistenza giudiziaria.

2. La responsabilità rimane alle Procuratrici e ai Procuratori, in particolare le misure coercitive e la conclusione dell'indagine restano riservate alle Procuratrici e ai Procuratori.

3. Le Assistenti e gli Assistenti svolgono le funzioni dell'ufficio di coordinamento per il casellario giudiziale.

4. Un'Assistente o un Assistente può essere incaricato della direzione del Segretariato.

1. Procedura Penale - Autorità di Perseguimento Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale contro Adulti

1. Per le indagini su crimini o reati gravi, che prevedibilmente saranno giudicati dal tribunale cantonale, è necessaria la presenza di una persona incaricata di redigere il verbale.

1. Procedura Penale - Autorità di Perseguimento Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale contro Adulti

1. La procura della Repubblica è l'ufficio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 367 comma 5 CP.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. La Presidenza del Tribunale Cantonale decide in merito a

a. * tutte le misure coercitive ai sensi dell'art. 18 comma 1 CPP;

b. * la protezione del segreto professionale ai sensi dell'art. 271 comma 1 CPP;

c. * ulteriori casi che le sono assegnati dalla legislazione.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. La presidenza del Tribunale cantonale è competente per la valutazione di

a. Contravvenzioni,

b. Crimini e delitti, ad eccezione di quelli per i quali il pubblico ministero richiede una pena detentiva superiore a un anno, un internamento ai sensi dell'art. 64 CP, un trattamento ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP o, in caso di sanzioni condizionali da revocare simultaneamente, una detenzione superiore a un anno.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. Il Tribunale cantonale decide su tutte le altre accuse sollevate dal pubblico ministero.

1. Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nei procedimenti penali contro adulti

1. La Corte Superiore è competente per la valutazione di

a. Reclami ai sensi dell'art. 393 e ss. CPP;

b. Appelli ai sensi dell'art. 398 e ss. CPP;

c. Revisioni ai sensi dell'art. 410 e ss. CPP.

2. La Presidenza del Tribunale è competente per l'archiviazione dei procedimenti.

Giustizia Penale - Autorità di Persecuzione Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale Minorile

1. Nei procedimenti contro i minorenni, il Ministero pubblico dei minorenni conduce l'inchiesta conformemente alla JStPO.

2. Per la redazione dei verbali è applicabile per analogia l'art. 44d di questa legge.

Diritto penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel procedimento penale minorile

1. Le ordinanze di archiviazione, le ordinanze di sospensione, le ordinanze di non luogo a procedere, nonché i decreti penali relativi a delitti e reati richiedono l'approvazione della Procuratrice capo o del Procuratore capo.

2. La Procura dei minori rappresenta l'accusa davanti ai tribunali. Decide in merito all'esercizio dei mezzi di impugnazione contro le sentenze penali.

3.

4. La Procura dei minori mantiene il controllo sui casi di indagine pendenti.

Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel procedimento penale minorile

1. Il Consiglio di Stato può disciplinare la mediazione ai sensi dell'art. 17 JStPO tramite disposizioni esecutive.

Amministrazione della giustizia penale - Autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel procedimento penale minorile

1. L'Ufficio del Procuratore dei Minori dispone di assistenti sociali. Questi ultimi conducono in particolare le valutazioni della personalità, necessarie per le decisioni del Procuratore dei Minori.

Giustizia Penale - Autorità di Persecuzione Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale Minorile

1. La presidenza del Tribunale cantonale funge da giudice delle misure coercitive nel procedimento penale minorile, nella misura in cui non è competente il Tribunale dei minorenni.

2. La presidenza del Tribunale cantonale decide su tutte le misure coercitive ai sensi dell'art. 26 comma 2 JStPO nonché sulla tutela del segreto professionale ai sensi dell'art. 271 comma 1 StPO.

Giustizia Penale - Autorità di Persecuzione Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale Minorile

1. La Presidenza del Tribunale per i Minorenni è competente per il giudizio delle accuse a seguito di opposizioni contro decreti penali che hanno per oggetto contravvenzioni.

Giustizia Penale - Autorità di Persecuzione Penale e Giudiziarie nel Procedimento Penale Minorile

1. Il Tribunale del Cantone svolge le funzioni del tribunale dei minorenni. Il Tribunale del Cantone nomina i giudici minorili dal gruppo di giudici cantonali.

Diritto Penale - Autorità di Persecuzione Penale e Giudiziaria nel Procedimento Penale Minorile

1. Il Tribunale Superiore è competente per la valutazione dei reclami e delle impugnazioni ai sensi della JStPO.

2. La Presidenza del Tribunale è competente per l'estinzione dei procedimenti.

Ordinamento Giudiziario Penale - Disposizioni Procedurali Supplementari

1. Le autorità di perseguimento penale e i tribunali possono informare altre autorità sui procedimenti penali pendenti o conclusi, nella misura in cui queste ultime dipendano da tali informazioni per adempiere ai propri compiti legali o dispongano di altri interessi legittimi, e qualora l'interesse pubblico all'informazione prevalga sui diritti alla personalità delle parti. Alle stesse condizioni, l'autorità minorile può altresì informare le direzioni degli istituti, i servizi sociali, le direzioni scolastiche e i rettorati in casi particolari e giustificati.

2. Le autorità di perseguimento penale e i tribunali possono informare le autorità interessate su pericoli imminenti.

3. Restano riservati i diritti e gli obblighi di comunicazione previsti da altri atti legislativi.

Ordinamento Giudiziario Penale - Disposizioni Procedurali Supplementari

1. Le ricompense secondo l'art. 211 cpv. 2 CPP possono essere concesse dalla direzione del procedimento.

2. Se la ricompensa supera l'importo di CHF 10 000.-, la sua concessione necessita

a. per il pubblico ministero, l'autorizzazione della direzione del dipartimento;

b. per un tribunale, l'autorizzazione della presidenza del tribunale superiore.

Ordinamento Giudiziario Penale - Disposizioni Procedurali Supplementari

1. Le autorità giudiziarie penali prestano assistenza giudiziaria ad altri cantoni in materia penale del diritto cantonale.

2. Il Procuratore generale rappresenta il Cantone nella procedura di assunzione o trasferimento dell'azione penale con le autorità straniere, salvo che i trattati internazionali prevedano un contatto diretto.

3. Il Procuratore generale può delegare i compiti di cui al comma 2 di questo articolo, caso per caso, a una procuratrice o a un procuratore.

Ordinamento Giudiziario Penale - Disposizioni Procedurali Supplementari

1. La polizia può adottare, nei casi urgenti, idonee misure di protezione per le persone che necessitano di tutela dei testimoni extra-processuale, ma che non possono essere inserite in un programma di protezione dei testimoni federale.

2. Nei casi non urgenti, le singole misure di protezione sono decise dalle autorità competenti; la polizia è l'autorità principale e coordina la procedura con le autorità e i privati coinvolti.

3. I costi sono a carico del Cantone. Nei limiti in cui le misure e le prestazioni siano state adottate sulla base di dichiarazioni consapevolmente false della persona da proteggere, questi costi possono essere richiesti a quest'ultima.

4. La polizia presenta una relazione al capo del dipartimento della sicurezza e degli affari sociali in merito all'attività nel settore della tutela extra-processuale dei testimoni cantonale ai sensi dell'Art. 32 par. 2 del ZeugSG.

Ordinamento Giudiziario Penale - Disposizioni Procedurali Supplementari

1. Le autorità e i dipendenti del cantone e dei comuni sono tenuti, ai sensi dell'art. 302 cpv. 2 CPP, a informare le autorità di perseguimento penale qualora, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, vengano a conoscenza di motivi concreti di sospetto riguardanti un crimine o un delitto perseguibile d'ufficio.

2. Sono esentati dall'obbligo di denuncia

a. persone che hanno diritto a rifiutare di testimoniare a causa di relazioni personali (art. 168 CPP) o per la propria protezione o per la protezione di persone a loro vicine (art. 169 CPP);

b. persone che, nel corso di consulenze alle vittime o nel trattamento delle richieste di risarcimento e indennizzo, vengono a conoscenza dei motivi di sospetto;

c. * titolari di mandati di protezione dei minori e degli adulti riguardanti la persona accusata, membri dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e dipendenti dei servizi sociali.

3. Restano salve le esenzioni dall'obbligo di denuncia e gli obblighi e i diritti di denuncia per autorità, dipendenti e privati previsti da altri decreti.

4. Le autorità di assistenza sociale, che supportano i beneficiari, e l'autorità di protezione dei minori e degli adulti sono anch'essi autorizzati a presentare querela per mancato adempimento degli obblighi di assistenza ai sensi dell'art. 217 cpv. 2 CP.

Giustizia Penale - Grazia

1. La competenza per l'esercizio del diritto di grazia è disciplinata dalle disposizioni della Costituzione cantonale.

Giustizia Penale - Grazia

1. La domanda di grazia deve essere presentata per iscritto al Dipartimento della Sicurezza e degli Affari Sociali. Quest'ultimo raccoglie i documenti necessari e li inoltra, insieme alla domanda di grazia, a un rapporto e a una richiesta, al Consiglio di Stato.

2. Nei casi in cui il Consiglio di Stato non deve decidere autonomamente, trasmette la domanda con il suo rapporto e la sua richiesta al Consiglio Cantonale.

Giustizia Penale - Grazia

1. La domanda di grazia non ha effetto sospensivo.

2. Se la persona condannata non ha ancora iniziato a scontare la pena, il dipartimento può sospendere l'esecuzione.

Giustizia Penale - Grazia

1. La decisione di grazia viene emessa in conformità con il sistema sanzionatorio penale. Non deve essere motivata.

2. Una richiesta di grazia non può riferirsi alla decisione su una rivendicazione di diritto privato contenuta in una sentenza penale.

3. Di norma, una grazia viene concessa con condizione, con un periodo di prova compreso tra un anno e cinque anni. L'autorità competente per la grazia decide sulla revoca.

4. Una decisione di rifiuto della grazia deve specificare un periodo di interdizione. Prima della scadenza di tale periodo, la richiesta di grazia non può essere rinnovata, salvo in presenza di nuovi motivi per la grazia.

Presidenza del Tribunale Amministrativo - Giustizia Amministrativa

1. La presidenza del Tribunale Amministrativo è competente

a. per l'introduzione anticipata nel possesso nell'ambito delle procedure di espropriazione;

b. per l'espletamento di ulteriori compiti assegnati dalla legislazione.

2. Se il Tribunale Amministrativo è competente, la competenza della Presidenza del Tribunale è determinata dall'art. 37 paragrafo 2 di questa legge.

Tutela giurisdizionale amministrativa - Tribunale amministrativo

1. Il tribunale amministrativo giudica come istanza unica, salvo che la legislazione preveda di adire un'altra istanza in primo luogo, le cause di diritto pubblico

a. derivanti da contratti di diritto pubblico;

b. tra comuni o tra cantone e comuni;

c. derivanti da concessioni tra un ente di diritto pubblico e il concessionario o tra concessionari stessi;

d. riguardanti pretese di indennizzo di diritto pubblico contro cantone e comuni;

e. per le quali altri atti normativi prevedono l'azione davanti al tribunale amministrativo.

2. Alle comuni sono equiparati gli enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria, le associazioni di comuni, i consorzi di bonifica, le consorzi di miglioramento fondiario nonché le corporazioni.

Tutela giurisdizionale amministrativa - Tribunale amministrativo

1. Il tribunale amministrativo valuta in prima istanza, salvo che la normativa disponga diversamente richiedendo di rivolgersi prima a un'altra istanza, i ricorsi basati sulla legislazione federale in materia di diritto delle assicurazioni sociali.

Tutela giurisdizionale amministrativa - Tribunale amministrativo

1. Il ricorso amministrativo al tribunale amministrativo cantonale è ammissibile contro le decisioni delle ultime autorità amministrative cantonali.

2. Il ricorso amministrativo non è ammissibile contro

a. Decisioni per le quali è previsto il ricorso al Tribunale amministrativo federale o un altro mezzo di ricorso a un'autorità federale;

b. Decisioni che la legislazione dichiara definitive;

c. Decisioni relative alla risoluzione di reclami di sorveglianza;

d. Decisioni di carattere prevalentemente politico, in particolare

1. Decisioni relative all'emanazione e all'approvazione di piani non vincolanti per i proprietari di fondi,

2. Decisioni relative a richieste di grazia,

3. Decisioni relative a contributi su cui non esiste un diritto legale,

4. Decisioni relative alla concessione, al rifiuto o alla cessione di concessioni su cui non esiste un diritto legale;

e. Atti normativi e approvazioni di atti normativi;

f. Atti di governo ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 seconda frase della legge sul Tribunale federale.

3. Per denegata giustizia, ritardo di giustizia e contro decisioni preliminari e incidentali autonomamente aperte dalle ultime autorità amministrative si può ricorrere al tribunale amministrativo secondo le disposizioni della legge sul Tribunale federale, anche se la sua competenza nel merito non è data.

Giustizia Amministrativa - Tribunale Amministrativo

1. È legittimato a presentare un ricorso amministrativo

a. chi è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di tutela alla sua annullazione o modifica;

b. l'autorità competente del comune per la salvaguardia degli interessi pubblici in questioni comunali;

c. * qualsiasi altra persona, organizzazione o autorità che la legislazione cantonale o federale autorizza a presentare ricorso.

Giustizia Amministrativa - Tribunale Amministrativo

1. La parte ricorrente può contestare con ricorso amministrativo

a. Violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere discrezionale;

b. Accertamento errato o incompleto dei fatti rilevanti ai fini giuridici;

c. Disproporzione nella valutazione

1. di provvedimenti fiscali compresi le sanzioni tributarie, salvo nei casi di accertamenti fiscali discrezionali,

2. di pretese risarcitorie di diritto pubblico,

3. di pretese civilistiche ai sensi dell'Articolo 6 numero 1 della CEDU, quando la legislazione o il diritto dei trattati internazionali prevede o dichiara ammissibile tale contestazione,

4. * di controversie in materia di sicurezza sociale o quando la legislazione lo prevede.

**Giustizia Amministrativa - Tribunale Amministrativo**

1. Se dalla natura della controversia non risulta nulla di diverso, per la valutazione del ricorso amministrativo sono determinanti le circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della decisione impugnata.

2. Nuove domande o l'estensione delle domande presentate nel procedimento di primo grado sono inammissibili.

3. L'invocazione di nuovi fatti è ammissibile senza restrizioni nei procedimenti penali tributari, negli altri procedimenti, nella misura in cui la decisione impugnata dia luogo a ciò. Nuovi mezzi di prova sono sempre ammissibili.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. Nei procedimenti relativi a controversie assicurative, per i quali il diritto federale prescrive il ricorso all'arbitrato, la presidenza del tribunale amministrativo presiede il procedimento. Essa conduce, se necessario, il procedimento di mediazione in via preliminare.

Giurisdizione amministrativa - Altri Gradi di Giudizio

1. Il Gran Consiglio disciplina la procedura per la determinazione dell'indennizzo e del risarcimento morale mediante regolamento.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. Decisioni relative a risarcimento e indennizzi possono essere impugnate con ricorso al tribunale amministrativo.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. La presidenza del tribunale cantonale è competente per le decisioni che devono essere prese da un'autorità giudiziaria ai sensi della legge federale sulle misure coercitive nel diritto degli stranieri.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. Il Tribunale Superiore giudica i ricorsi contro le decisioni del Dipartimento Migrazione e della Presidenza del Tribunale Cantonale nell'ambito delle misure coercitive nel diritto degli stranieri.

Giurisdizione amministrativa - Altri Gradi di Giudizio

1. La competenza e la procedura relative alle misure amministrative nel traffico stradale sono disciplinate dall'Accordo sul centro di sicurezza stradale dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo del 29 gennaio 2002.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. Il Tribunale cantonale è il tribunale competente ai sensi dell'art. 439 del Codice Civile Svizzero.

2. Il Tribunale cantonale può inoltre essere adito

a. in caso di collocazione disposta dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti;

b. in caso di ordinanza di una misura ambulatoriale;

c. in caso di ordinanza di un'assistenza successiva.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. Le decisioni del Tribunale cantonale possono essere impugnate mediante ricorso davanti al Tribunale superiore.

Procedura Amministrativa - Altre Istanze

1. Il procedimento è disciplinato dal Codice di Procedura Civile.

**Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione secondo il diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento**

1. La presidenza del tribunale cantonale è competente per le questioni ai sensi dell'art. 251 del Codice di procedura civile.

Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione secondo il diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento

1. Il Tribunale Superiore è l'autorità di vigilanza tecnica e disciplinare in materia di esecuzione e fallimento. Esso emana, sia in generale che nei singoli casi, le istruzioni necessarie per la corretta esecuzione della legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento.

2. Il Tribunale Superiore decide sui ricorsi contro l'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti. I ricorsi devono essere presentati per iscritto e devono contenere una richiesta e una motivazione. Il Tribunale Superiore richiede il parere dell'Ufficio e accerta i fatti del caso se il ricorso non è manifestamente infondato. Le disposizioni del codice di procedura civile sul procedimento sommario si applicano per analogia. Restano riservate le disposizioni procedurali della legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento.

3. Il Tribunale Superiore è competente come unica istanza per l'esame della relazione finale e per la dichiarazione della chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 268 LEF (Legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento).

**Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione secondo il diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento**

1. L'Ufficio esecuzioni e fallimenti è una sezione del Dipartimento della sicurezza e degli affari sociali.

**Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione secondo il diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento**

1. Il Cantone costituisce un circondario di esecuzione e fallimento.

2. La sede dell'Ufficio di esecuzione e fallimento si trova a Sarnen; a Engelberg è gestita una filiale dell'Ufficio di esecuzione.

3. Il Consiglio di Stato determina la direzione e la supplenza dell'Ufficio di esecuzione e fallimento.

4. L'istituto depositario è la Banca Cantonale di Obvaldo.

**Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione secondo il diritto dell'esecuzione forzata e del fallimento**

1. Salvo disposizioni contrarie specifiche, si applicano al riguardo dell'iter delle istanze e del procedimento le norme del codice di procedura civile.

Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione delle altre cause civili

1. L'esecuzione delle sentenze giudiziarie, nonché delle disposizioni e dei divieti provvisori, spetta, su richiesta della o del titolare, alla Presidenza del Tribunale cantonale.

2. Con l'esecuzione delle misure coercitive e delle esecuzioni sostitutive può essere incaricata la Presidenza del comune di residenza dei comuni, nel quale deve avvenire l'esecuzione.

3. La Presidenza del comune di residenza può subordinare l'esecuzione al pagamento di un anticipo sulle spese. Se necessario, può richiedere l'assistenza degli organi di polizia, a meno che il giudice non abbia già incaricato direttamente questi ultimi dell'esecuzione.

**Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione in materia penale**

1. L'esecuzione delle pene e delle misure è affidata al Dipartimento di Sicurezza e Sociale. Il Consiglio cantonale disciplina i dettagli tramite regolamento.

2. In caso di esecuzione anticipata di pene e misure, la direzione del procedimento competente è responsabile per l'esecuzione. Ciò include in particolare l'ordinamento del regime di esecuzione e l'autorizzazione di agevolazioni nell'esecuzione. Questa competenza viene trasferita all'autorità di esecuzione con l'entrata in vigore della sentenza.

3. Nel settore del diritto penale minorile, il Pubblico Ministero per i Minorenni è competente per l'esecuzione anticipata delle pene e delle misure.

4. Le autorità di esecuzione supportano le autorità di perseguimento penale in materia amministrativa e organizzativa nell'esecuzione anticipata delle pene e delle misure.

Esecuzione forzata e privazione della libertà - Esecuzione in materia penale

1. Il Consiglio di Stato può concedere alle istituzioni e agli stabilimenti privati l'esecuzione delle pene e delle misure ai sensi dell'art. 379 del Codice Penale (StGB) e dell'art. 1, cpv. 2, lett. n della Legge sui Giovani (JStG).

2. Gli stabilimenti e le istituzioni sono sottoposti, nel limite dell'autorizzazione, alla vigilanza del Dipartimento della Sicurezza e degli Affari Sociali.

3. Il Consiglio di Stato emana il relativo diritto disciplinare; questo si basa sul tipo di esecuzione delle pene e delle misure.

**Esecuzione forzata e privazione della libertà - Privazione della libertà**

1. Il Gran Consiglio regola l'applicazione della privazione della libertà mediante regolamento.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge si applica anche a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

2. Gli atti processuali effettuati secondo la precedente normativa mantengono la loro efficacia.

3. Nel calcolo della durata in carica ai fini del limite di mandato dei membri dei tribunali si considerano solo gli anni come membri ordinari.

4. Nella misura in cui questa legge fa riferimento alla legge federale sull'esecuzione forzata e il fallimento, i richiami si riferiscono alla versione in vigore dal 1° gennaio 1997.

Disposizioni transitorie e finali

1. Se le disposizioni del diritto cantonale o comunale in materia di diritto pubblico fanno riferimento alle disposizioni procedurali della legge sull'organizzazione giudiziaria, si applicano le disposizioni del regolamento sulla procedura del tribunale amministrativo.

2. La competenza dell'istanza presso la quale un procedimento è pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2010 continua a sussistere secondo il diritto previgente. Per i casi della commissione del tribunale superiore è competente il tribunale superiore, per quelli del giudice di pace, dell'autorità di conciliazione per affitto e locazione così come dell'ufficio di conciliazione è competente l'autorità cantonale di conciliazione. Per il resto, ai procedimenti pendenti è applicabile il nuovo diritto. Sono riservate disposizioni divergenti del diritto federale, in particolare delle leggi procedurali svizzere.

3. Il Consiglio di Stato e il Tribunale Superiore valutano tre anni dopo l'entrata in vigore l'attuazione della riforma giudiziaria sotto il profilo del personale e strutturale e riferiscono congiuntamente al Gran Consiglio sui risultati. Se si prospetta che la situazione attuale del personale e dell'infrastruttura non assicura l'attuazione della riforma giudiziaria, propongono simultaneamente le misure necessarie.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati

a. la Legge sull'Organizzazione Giudiziaria del 4 marzo 1973,

b. ...,

c. ...

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore di questa legge. Gli articoli 75 fino a 79 di questa legge richiedono l'approvazione del governo federale.

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