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Legge sul Gran Consiglio (legge sul Gran Consiglio, KRG) (Kantonsratsgesetz, KRG) - Entrata in carica (KRG)

68 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (68)

Art. 1 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Entrata in carica Art. 2 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 3 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Validità delle elezioni Art. 4 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Giuramento Art. 5 Legge sul Gran Consiglio cantonale, LGGC Art. 6 Legge sul Gran Consiglio cantonale, LGC Art. 7 Legge sul Gran Consiglio cantonale, LGC Art. 8 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Ricusazione Art. 9 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 10 Legge sul Gran Consiglio Cantonale, LGCC - Posizione Art. 11 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Considerazione e Supporto Art. 12 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 13 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Media Art. 14 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 15 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Convocazione Art. 16 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Deliberatività Art. 17 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 18 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 19 Legge sul Consiglio cantonale, LCC Art. 20 Legge sul Gran Consiglio cantonale, LGCC Art. 21 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 22 Gesetz über den Kantonsrat, KRG - b. Compiti Art. 23 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 24 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 25 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Elezione Art. 26 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Evitare il Conflitto d'Interessi Art. 27 Legge sul Gran Consiglio, LGC Art. 28 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 29 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Commissioni di vigilanza Art. 30 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - b. Commissione Giurisdizionale Art. 31 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 32 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 33 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 34 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 35 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 36 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Procedimento Art. 37 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Obblighi speciali di informazione Art. 38 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 39 Legge sul Gran Consiglio, KRG Art. 40 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Scioglimento Art. 41 Legge sul Consiglio Cantonale, KRG - Principio Art. 42 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Membri del Consiglio Art. 43 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 44 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 45 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Principio Art. 46 Legge del Consiglio Cantonale, LCC - Esenzione dal segreto d'ufficio Art. 47 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Proposte e mozioni Art. 48 Legge sul Gran Consiglio, LGC Art. 49 Legge sul Gran Consiglio, LGC Art. 50 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Segretariato del Consiglio Art. 51 Legge sul Gran Consiglio, LGC Art. 52 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Ulteriori Servizi del Consiglio Art. 53 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 54 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC - Mozione Art. 55 Legge sul Gran Consiglio del Cantone, LGCC - Postulato Art. 56 Legge sul Gran Consiglio, LGC Art. 57 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Trattamento delle mozioni accettate Art. 58 Legge sul Gran Consiglio, KRG Art. 59 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Petizioni Art. 60 Legge sul Gran Consiglio, LGC - Mozioni popolari Art. 61 Legge sul Gran Consiglio, LGC Art. 62 Legge sul Gran Consiglio Cantonale, LGC Art. 63 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 64 Legge sul Gran Consiglio cantonale, LGCC - b. Deliberazione Art. 65 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 66 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 67 Legge sul Gran Consiglio Cantonale, LGCC Art. 68 Legge sul Consiglio Cantonale, LCG

Testo normativo (68 Articoli)

Disposizioni Generali - Costituzione

1. Il Consiglio cantonale si riunisce di norma nell'ultima settimana di giugno per la sessione costitutiva del mandato, dopo il rinnovo generale.

2. Prima della sessione si tiene di norma un servizio religioso nella cappella del villaggio di Sarnen, al quale partecipano i membri del Consiglio cantonale e del Consiglio di governo.

3. L'anno di mandato del Consiglio cantonale inizia con la sua nuova costituzione. Il Consiglio cantonale uscente e i suoi organi rimangono in carica fino al completamento della nuova costituzione.

**Disposizioni Generali - Costituzione**

1. La seduta costitutiva all'inizio del mandato viene convocata dal Consiglio di Stato.

2. Il membro più anziano presente del consiglio apre e presiede la seduta fino al giuramento della nuova Presidente o del nuovo Presidente del Consiglio.

3. Nomina due scrutatori o scrutatrici provvisorie. Essi, insieme al segretario o alla segretaria del consiglio, formano l'ufficio elettorale fino alla completa costituzione della direzione del consiglio.

**Disposizioni Generali - Costituzione**

1. Se sono stati presentati ricorsi elettorali, questi vengono trattati dal Consiglio di Governo sulla base della legislazione elettorale e la validità delle elezioni viene portata all'attenzione del Consiglio Cantonale.

2. Il Consiglio ratifica, sulla base del rapporto del Consiglio di Governo, il risultato delle elezioni generali di rinnovo. Se vi sono ricorsi elettorali, il rapporto del Consiglio di Governo sulla loro risoluzione viene esaminato preliminarmente dalla commissione giudiziaria uscente.

3. Chi è coinvolto in un ricorso elettorale si astiene fino alla ratifica.

**Disposizioni Generali - Costituzione**

1. Ogni membro del Consiglio del Cantone e del Consiglio di Governo presta il giuramento di fedeltà o la promessa ufficiale davanti al Consiglio del Cantone prima di assumere l'incarico.

2. La formula del giuramento o della promessa recita: "Giuro o prometto di osservare fedelmente la costituzione e le leggi del Cantone, di promuovere secondo le mie capacità l'onore e il benessere del Paese e di evitare ogni danno, nonché di adempiere con coscienza i doveri d'ufficio a me affidati."

3. I membri che prestano il giuramento parlano in piedi e con il dito indice alzato: "Lo giuro". I membri che fanno la promessa parlano in piedi: "Lo prometto".

4. Chi si rifiuta di prestare il giuramento o la promessa rinuncia all'incarico.

Disposizioni Generali - Membri del Consiglio

1. Ogni membro del Consiglio può

a. prendere la parola su qualsiasi punto all'ordine del giorno;

b. presentare proposte su qualsiasi punto all'ordine del giorno e sulla procedura;

c. presentare iniziative parlamentari;

d. esercitare i diritti di informazione concessi in base a questa legge;

e. rilasciare una breve dichiarazione personale per difendersi da attacchi.

Disposizioni Generali - Membri del Consiglio

1. I membri del Consiglio cantonale, del Consiglio di governo e dei tribunali non possono essere ritenuti legalmente responsabili per le dichiarazioni fatte nel Consiglio cantonale e nei suoi organi. Essi sono responsabili solo di fronte al Consiglio cantonale.

2. Il Consiglio cantonale può revocare l'immunità con il consenso di due terzi dei membri del consiglio presenti, qualora essa venga evidentemente abusata.

Disposizioni Generali - Membri del Consiglio

1. I membri del consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni e a collaborare negli organi del consiglio.

Disposizioni Generali - Membri del Consiglio

1. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono astenersi dalle votazioni e dalle deliberazioni che li riguardano direttamente, in particolare

a. * quando sono essi stessi o una delle seguenti persone ad essere oggetto di elezione

1. * il coniuge o la coniuge, il/la partner di un'unione registrata o di una convivenza di fatto, i parenti in linea diretta fino al terzo grado in linea collaterale, i genitori o figli adottivi o acquisiti tramite matrimonio fino al terzo grado di parentela; la causa di astensione derivante dal matrimonio, unione registrata o convivenza di fatto permane anche dopo la loro dissoluzione;

2. * persone per le quali fungono o hanno funzionato da tutore o curatore;

b. quando si tratta di un affare di una persona fisica o giuridica di cui hanno preso parte alla direzione o prestato servizi in qualità di consulenti;

c. quando possono trarre un vantaggio immediato e personale o subire un danno da un affare.

2. Non sussiste obbligo di astensione nei confronti di delibere e decisioni di carattere generale che interessano una pluralità di persone.

Disposizioni Generali - Membri del Consiglio

1. Il compenso dei membri del consiglio è disciplinato dalla legge sulle autorità.

Disposizioni Generali - Frazioni

1. Almeno cinque membri del consiglio possono formare un gruppo parlamentare. Un membro del consiglio non può appartenere a più di un gruppo parlamentare.

2. Il gruppo parlamentare notifica la sua costituzione alla presidenza del consiglio e alla cancelleria di stato.

3. I gruppi parlamentari promuovono uno svolgimento razionale degli affari. Preparano le elezioni e hanno il diritto di presentare iniziative parlamentari, mozioni e proposte di candidatura.

Disposizioni Generali - Frazioni

1. Le fazioni devono essere adeguatamente considerate durante le elezioni.

2. Ogni fazione riceve annualmente un contributo di base di Fr. 3 000, oltre a un contributo aggiuntivo di Fr. 200 per ogni membro. I membri del consiglio che non appartengono a nessuna fazione ricevono un contributo personale di Fr. 300.

3. Le segreterie delle fazioni ricevono le basi per le trattative del Consiglio cantonale e possono avvalersi dei servizi della segreteria del Consiglio per le notifiche scritte.

1. Disposizioni Generali - Pubblicità

1. Le sedute del consiglio cantonale sono pubbliche. La documentazione generale delle deliberazioni viene pubblicata su Internet e può essere ottenuta per iscritto da terzi dietro pagamento di una tassa.

2. Il consiglio cantonale può, per la salvaguardia di importanti interessi statali o per motivi di protezione della personalità, escludere il pubblico durante la trattazione di un affare del consiglio con una maggioranza di due terzi dei votanti.

3. La trattazione delle domande di grazia avviene sempre con esclusione del pubblico.

4. La discussione sulla richiesta di esclusione del pubblico viene condotta con esclusione del pubblico.

1. Disposizioni Generali - Pubblicità

1. Gli organi del Consiglio assistono i media nella loro copertura giornalistica sul Consiglio del Cantone.

2. I media ricevono la documentazione delle trattative, purché il contenuto di quest'ultima non ne escluda la divulgazione.

1. Disposizioni Generali - Pubblicità

1. La direzione del consiglio e le commissioni non trattano in pubblico.

2. La commissione stabilisce in che modo e da chi i media vengono informati sui risultati delle deliberazioni di interesse generale.

**Disposizioni Generali - Riunioni**

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio convoca le sedute nei casi previsti dall'art. 68 della Costituzione cantonale o su decisione dell'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Le date delle sedute ordinarie vengono stabilite in anticipo dall'ufficio di presidenza del Consiglio per l'anno di carica, le date delle sedute straordinarie solitamente almeno quattro settimane prima, e pubblicate nel bollettino ufficiale.

**Disposizioni Generali - Riunioni**

1. Il Consiglio Cantonale è in grado di deliberare e adottare decisioni quando è presente più della metà dei membri.

**Disposizioni Generali - Riunioni**

1. Per una delibera valida è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo che la legislazione o, per le questioni procedurali, il regolamento interno prevedano un'altra maggioranza.

**Disposizioni Generali - Riunioni**

1. Il consiglio cantonale può decidere in qualsiasi momento di rinviare le deliberazioni o interrompere la seduta.

Organizzazione - Organi del Consiglio

1. Gli organi del Gran Consiglio sono

a. il Presidente o la Presidente del Consiglio,

b. la Direzione del Consiglio,

c. le Commissioni.

2. Nella misura in cui le competenze e i compiti degli organi consiliari non risultano dalla Costituzione cantonale o dalla legislazione, essi sono regolati dal Gran Consiglio nel regolamento interno.

Organizzazione - Organi del Consiglio

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio

a. dirige le trattative del Consiglio;

b. procede al giuramento dei membri del Consiglio Cantonale, del Consiglio di Governo e dei Tribunali;

c. rappresenta il Consiglio Cantonale all'esterno;

d. vigila sul rispetto del regolamento;

e. assicura ordine e disciplina nella sala del Consiglio;

f. presiede la direzione del Consiglio e sottoscrive, insieme alla Segretaria o al Segretario del Consiglio, a nome del Consiglio Cantonale;

g. gestisce gli affari generali con il Consiglio di Governo e il Tribunale di Prima Istanza.

2. La Vicepresidente o il Vicepresidente assume le funzioni presidenziali quando la Presidente o il Presidente del Consiglio è impedito.

3. Se anche la Vicepresidente o il Vicepresidente è impedito, il membro successivo presente della direzione del Consiglio funge da Presidente.

Organizzazione - Organi del Consiglio

1. La presidente o il presidente del Consiglio, così come la vicepresidente o il vicepresidente e la o il primo fino al terzo scrutatore o scrutatrice, costituiscono la direzione del Consiglio.

2. La direzione del Consiglio è eletta per un anno di mandato. I suoi membri non sono rieleggibili nella stessa funzione per il mandato successivo.

Organizzazione - Organi del Consiglio

1. La Direzione del Consiglio esercita le funzioni direttive. Essa

a. stabilisce la rappresentanza proporzionale dei gruppi nelle commissioni e l'assegnazione delle presidenze delle commissioni ai gruppi;

b. elegge, su proposta dei gruppi, i membri e le presidenze delle commissioni, nella misura in cui non siano eletti dal Consiglio Cantonale;

c. coordina il lavoro delle commissioni, assegna loro i compiti e stabilisce l'impiego e i mandati delle commissioni non permanenti;

d. può conferire incarichi supplementari alle commissioni permanenti;

e. si occupa della pianificazione delle sedute a lungo termine;

f. stabilisce, dopo aver consultato il Consiglio di Stato, l'elenco degli affari;

g. respinge le iniziative parlamentari presentate in forma inappropriata;

h. stima e dispone del credito generale del Consiglio Cantonale;

i. approva il verbale del Consiglio Cantonale;

k. può organizzare eventi di formazione continua per i membri del Consiglio Cantonale;

l. prepara e discute la legge sul Consiglio Cantonale e il regolamento interno del Consiglio Cantonale;

m. svolge altri compiti a lei assegnati dal Consiglio o per i quali nessun altro organo del Consiglio è espressamente competente.

Organizzazione - Organi del Consiglio

1. Alle sedute della direzione del consiglio partecipano con voto consultivo

a. il landammann;

b. le presidentesse e i presidenti dei gruppi parlamentari;

c. l’archivista cantonale o l'archivista cantonale;

d. * la segretaria del consiglio o il segretario del consiglio.

2. Promuovono la collaborazione e lo scambio reciproco di informazioni tra la direzione del consiglio, le commissioni, i gruppi parlamentari e il governo cantonale.

3. Una sostituzione delle presidentesse e dei presidenti dei gruppi parlamentari è possibile solo eccezionalmente in presenza di un motivo straordinario di impedimento, qualora il gruppo parlamentare altrimenti non fosse rappresentato nella direzione del consiglio.

4. La direzione del consiglio può prendere le sue decisioni senza la presenza delle presidenze dei gruppi parlamentari.

Organizzazione - Organi Del Consiglio

1. La prima e la seconda scrutatrice o il primo e il secondo scrutatore eseguono il controllo delle presenze e determinano i risultati delle votazioni e delle elezioni.

2. In caso di impedimento di uno dei due scrutatori, funge da scrutatrice o scrutatore il terzo scrutatore. Se necessario, la presidente o il presidente del consiglio deve designare scrutatrici o scrutatori supplenti.

3. I due scrutatori formano, insieme alla segretaria o al segretario del consiglio, l'ufficio elettorale.

Organizzazione - Commissione - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio Cantonale elegge all'inizio della legislatura le seguenti commissioni permanenti e le loro presidenze

a. la Commissione di gestione e di verifica dei conti con undici membri;

b. la Commissione di giustizia con nove membri;

c. la Commissione per la pianificazione strategica e le relazioni estere con nove membri;

d. la Commissione di redazione con tre membri.

2. La direzione del Consiglio costituisce le commissioni non permanenti sia come commissioni specialistiche a tempo determinato sia con un mandato unico.

3. La direzione del Consiglio stabilisce la rappresentanza negli organi parlamentari intercantonali, a meno che tale compito in determinati ambiti non sia affidato a una commissione speciale.

Organizzazione - Commissione - Disposizioni Generali

1. I gruppi parlamentari e la presidenza del consiglio garantiscono, durante la preparazione e l'esecuzione dell'elezione delle commissioni, che l'attività delle commissioni non sia compromessa dalla parzialità dei membri.

Organizzazione - Commissione - Disposizioni Generali

1. Le commissioni esaminano in anticipo gli affari del consiglio assegnati loro, svolgono i compiti loro appositamente affidati, effettuano le necessarie indagini e riferiscono al Consiglio cantonale presentando una proposta.

2. Le commissioni possono presentare mozioni e postulati.

3. Le commissioni possono istituire comitati che effettuano indagini per loro conto o preparano affari del consiglio. Le commissioni regolano i compiti e le competenze dei comitati caso per caso o in un regolamento.

Organizzazione - Commissione - Disposizioni Generali

1. Le deliberazioni della commissione servono alla libera formazione dell'opinione.

2. Fino alla deliberazione del Consiglio Cantonale o fino al completamento del lavoro della commissione, non possono essere divulgati

a. gli argomenti soggetti al segreto d'ufficio trattati durante le deliberazioni della commissione;

b. gli autori delle singole espressioni di opinione.

3. I membri della commissione possono esprimersi, nel rispetto del segreto d'ufficio, nei gruppi di partito e nel Consiglio Cantonale riguardo alle trattative della commissione. È riservata l'informazione del Consiglio di Stato tramite i suoi membri.

Organizzazione - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione di Controllo della Gestione e dei Conti, salvo particolari disposizioni legislative

a. esercita la supervisione generale sulla gestione del Consiglio di Governo e dell'amministrazione statale, nonché di altri enti che svolgono compiti pubblici cantonali, secondo criteri di legalità, nonché di orientamento agli obiettivi e all'efficacia;

b. esercita la supervisione generale sul bilancio finanziario secondo i criteri di parsimonia ed economicità nonché di orientamento alla prestazione, ai costi e ai ricavi;

c. elegge i membri delle commissioni interparlamentari di controllo della gestione, in cui il Cantone ha diritto a posti in base ad accordi intercantonali, e ne regola la relazione periodica;

d. esamina le relazioni di rendicontazione del Consiglio di Governo e dell'amministrazione statale, nonché di altri enti che svolgono compiti pubblici cantonali, nella misura in cui non siano istituite commissioni speciali;

e. * esamina il Piano integrato delle competenze e finanziario, il bilancio e i crediti aggiuntivi;

f. controlla la regolarità della contabilità e della rendicontazione dell'amministrazione statale;

g. esamina gli atti normativi riguardanti il bilancio finanziario, il personale, le retribuzioni e l'organizzazione;

h. può conferire incarichi al controllo finanziario.

2. La Commissione di Controllo della Gestione e dei Conti può esprimere il proprio parere su tutti gli affari del Consiglio che hanno un impatto significativo sulla gestione delle finanze e delle prestazioni, a favore delle commissioni preparatorie o del Consiglio del Cantone.

Organizzazione - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione di amministrazione della giustizia, salvo disposizioni di legge speciali

a. * esercita la supervisione suprema sulla giustizia (autorità giudiziarie, autorità d'indagine penale, commissione ricorsi fiscali, ufficio esecuzioni e fallimenti, autorità di conciliazione), la commissione cantonale di naturalizzazione e la protezione dei dati, incluso il bilancio e i conti;

b. * esamina le proposte per la nomina della commissione cantonale di naturalizzazione, della procura e della commissione ricorsi fiscali, e prepara la nomina delle presidenze dei tribunali;

c. esamina i regolamenti dell'organizzazione giudiziaria e dell'amministrazione della giustizia;

d. esamina o decide le domande di grazia;

e. esamina o risponde alle petizioni;

f. * ...

g. esamina le spiegazioni (interpretazioni autentiche) della costituzione e della legislazione cantonale;

h. presenta le richieste per la convalida delle elezioni in caso di reclami elettorali;

i. tratta i ricorsi, nella misura in cui il Consiglio cantonale è designato come istanza d'appello nella legislazione, nonché i ricorsi di vigilanza contro il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore e il Tribunale Amministrativo o i loro membri;

k. propone richieste di risarcimento danni e di rivalsa contro i membri del Consiglio cantonale, del Consiglio di Stato e dei tribunali secondo la legge sulla responsabilità.

Organizzazione - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. Se, nell'adempimento dei propri compiti, una commissione di sorveglianza rileva carenze significative o presenta raccomandazioni all'autorità responsabile, essa deve offrire al Consiglio di Stato o al Tribunale superiore l'opportunità di esprimere un parere prima della conclusione delle sue deliberazioni.

2. L'autorità responsabile informa la commissione di sorveglianza sulla correzione delle carenze e sull'attuazione delle raccomandazioni.

Organizzazione - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La Commissione per le pianificazioni strategiche e le relazioni esterne

a. esamina gli affari di strategia e di pianificazione a lungo termine, a meno che non siano assegnati a una commissione speciale, in particolare

1. la pianificazione strategica e della durata del mandato del Consiglio di Stato (programma di governo),

2. ulteriori rapporti di pianificazione e valutazione a lungo termine del Consiglio di Stato;

b. esamina gli affari nel settore delle relazioni esterne, a meno che non siano assegnati a una commissione speciale, in particolare

1. contratti intercantonali e internazionali,

2. rapporti su questioni di relazioni esterne,

3. oggetti che riguardano i diritti di partecipazione dei cantoni nella formazione della volontà federale (iniziativa cantonale, referendum cantonale),

4. decisioni di spesa in base a contratti intercantonali e internazionali.

2. Il Consiglio di Stato consulta possibilmente la commissione già nella fase preliminare su iniziative importanti nel settore dei contratti intercantonali o internazionali.

3. La commissione rappresenta il Consiglio cantonale nelle commissioni interparlamentari incaricate di prendere posizione su negoziati relativi a contratti intercantonali o internazionali.

Organizzazione - Commissioni - Commissioni Permanenti

1. La commissione di redazione verifica la lingua, la tecnica legislativa e la conformità formale con il resto della legislazione

a. progetti di costituzione e di legge;

b. regolamenti del Consiglio cantonale;

c. altri progetti che il Consiglio cantonale le assegna.

Organizzazione - Commissione - Commissioni non permanenti

1. Le commissioni specializzate esaminano le questioni attinenti o correlate tra loro sia dal punto di vista del contenuto sia temporale in un determinato settore durante la durata dell'incarico o del progetto.

2. La direzione del consiglio definisce con la nomina il mandato speciale e i diritti informativi ampliati delle commissioni specializzate, nella misura in cui tali diritti non derivano dalle disposizioni generali di questa legge o dal regolamento interno.

Organizzazione - Commissione - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. Se eventi di grande rilevanza nel Consiglio cantonale o nell'ambito di competenza della vigilanza superiore del Consiglio cantonale necessitano di un chiarimento particolare da parte del Consiglio cantonale, può essere istituita una commissione d'inchiesta per l'accertamento dei fatti, l'acquisizione di ulteriori basi di valutazione e la valutazione politica degli eventi.

2. L'istituzione avviene, dopo l'audizione del Consiglio di Stato o del Tribunale superiore, tramite una delibera del Consiglio cantonale, che stabilisce l'incarico alla commissione d'inchiesta, designa i membri e la presidenza della commissione e determina la segreteria.

3. L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce lo svolgimento di altre procedure legalmente ordinate.

Organizzazione - Commissione - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. La commissione d'inchiesta determina le misure procedurali e personali necessarie per la sua indagine.

2. Per l'accertamento dei fatti e la raccolta delle prove si applicano, per analogia, le disposizioni del Regolamento sulla procedura del tribunale amministrativo. È applicabile anche l'art. 292 del Codice penale svizzero. La commissione d'inchiesta può in particolare

a. ascoltare testimoni e richiedere loro la produzione di documenti;

b. interrogare persone informate sui fatti;

c. richiedere informazioni orali o scritte da uffici pubblici, membri delle autorità, persone dell'amministrazione statale e privati;

d. coinvolgere esperti;

e. richiedere la consegna di tutti gli atti del Consiglio di Stato, dell'amministrazione cantonale e del controllo finanziario, nonché dell'amministrazione della giustizia;

f. effettuare sopralluoghi.

3. Se un'indagine è rivolta interamente o prevalentemente contro una persona specifica, questa può essere interrogata soltanto come persona informata sui fatti.

Organizzazione - Commissione - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. Membri del Consiglio cantonale, del Consiglio di Stato e dei tribunali nonché persone appartenenti all'amministrazione statale o giudiziaria o altri titolari di compiti pubblici cantonali sono obbligati a fornire alla commissione d'inchiesta informazioni veritiere su osservazioni che hanno fatto in virtù della loro carica o nell'esercizio dei loro doveri o incarichi pubblici e che riguardano le loro funzioni d'ufficio, nonché a indicare eventuali documenti che riguardano l'oggetto dell'indagine.

Organizzazione - Commissione - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. I membri del Gran Consiglio, del Governo cantonale, dei tribunali, le persone dell'amministrazione statale e giudiziaria, così come terzi che sono direttamente interessati dall'indagine, hanno il diritto di assistere agli interrogatori di testimoni, informatori e periti, e di porre domande aggiuntive, nonché di consultare le cartelle, le perizie, i rapporti e i verbali di interrogatorio rilasciati dalla commissione d'inchiesta.

2. La commissione d'inchiesta può negare loro la presenza agli interrogatori e l'accesso agli atti nella misura in cui ciò sia imprescindibile nell'interesse dell'indagine in corso. Tuttavia, le prove rilevanti possono essere utilizzate soltanto se il loro contenuto essenziale è stato rivelato alle persone interessate e se è stata offerta loro l'opportunità di esprimersi al riguardo e di indicare mezzi di prova contrari.

3. Dopo la conclusione delle indagini e prima della relazione al Gran Consiglio, alle persone contro le quali sono stati mossi addebiti deve essere data l'opportunità di esprimere il loro parere davanti alla commissione d'inchiesta.

Organizzazione - Commissione - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. La commissione d'inchiesta può concedere, con deliberazione, al Consiglio di Stato ovvero al Tribunale Superiore gli stessi diritti spettanti agli interessati ai sensi dell'art. 38 comma 1 di questa legge. Il Consiglio di Stato ovvero il Tribunale Superiore possono farsi rappresentare.

2. Essi hanno il diritto di esprimersi di fronte alla commissione d'inchiesta e in un rapporto destinato al Consiglio cantonale sui risultati finali dell'inchiesta.

Organizzazione - Commissione - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. La sospensione dell'indagine e lo scioglimento della commissione d'inchiesta avvengono mediante una delibera del Consiglio cantonale.

**Diritti all'informazione e segreto d'ufficio - Diritti all'informazione**

1. Il Gran Consiglio, gli organi del Consiglio e i membri del Consiglio hanno diritto, nell'ambito di questa legge, a tutte le informazioni idonee e necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

**Diritti all'informazione e segreto d'ufficio - Diritti all'informazione**

1. I membri del consiglio, sotto riserva del segreto d'ufficio ai sensi dell'Art. 45 di questa legge, hanno il diritto su richiesta di ottenere informazioni di fatto e di diritto e di accedere a

a. documenti ai quali si riferiscono le basi di discussione del consiglio di governo;

b. documenti che sono stati elaborati per la preparazione di decreti e decisioni finanziarie nell'amministrazione statale;

c. perizie, rilevazioni statistiche, istruzioni generali per l'esecuzione e indagini sull'esecuzione di decreti e decisioni.

2. In caso di diniego dell'informazione o dell'accesso, il membro del consiglio interessato può interpellare la presidenza del consiglio. Quest'ultima decide dopo aver ascoltato il membro del consiglio e il consiglio di governo.

**Diritti all'informazione e segreto d'ufficio - Diritti all'informazione**

1. Le commissioni e i comitati da esse incaricati possono, nell'ambito del loro mandato

a. richiedere rapporti e documenti al Consiglio di Stato o al membro competente del Consiglio di Stato;

b. esaminare gli atti a cui si riferiscono i documenti di trattativa presentati dal Consiglio di Stato;

c. intervistare, con il consenso del membro competente del Consiglio di Stato, funzionarie e funzionari dell'amministrazione statale riguardo agli affari in questione;

d. effettuare sopralluoghi;

e. con il consenso della direzione del Consiglio, coinvolgere esperti esterni per interviste o commissionare consulenze presso di loro;

f. ascoltare rappresentanti di gruppi interessati.

2. In assenza di una decisione contraria della commissione, il membro competente del Consiglio di Stato ha il diritto di partecipare alle riunioni della commissione e ai sopralluoghi, porre domande e fornire ulteriori informazioni.

**Diritti all'informazione e segreto d'ufficio - Diritti all'informazione**

1. Le commissioni di vigilanza o i loro comitati possono, nell'ambito del loro mandato, inoltre

a. esaminare tutti i documenti e, eccezionalmente, richiedere la consegna di documenti;

b. condurre interrogazioni, visite e ispezioni previa informazione del membro competente del consiglio di governo;

c. ascoltare, previa consultazione del membro competente del consiglio di governo, persone dell'amministrazione, su richiesta senza la presenza di un superiore o di un membro del consiglio di governo;

d. coinvolgere il controllo finanziario negli audit, esaminare le relazioni di revisione e i rapporti conclusivi degli uffici e incaricarli di ulteriori indagini;

e. durante l'esame dell'amministrazione della giustizia, coinvolgere le presidenze del tribunale nelle deliberazioni e richiedere la consegna di documenti dell'amministrazione giudiziaria ed esaminarli.

2. Qualora persone dell'amministrazione vengano ascoltate senza la presenza del superiore o del membro competente del consiglio di governo, queste devono essere informate in modo adeguato sui risultati dell'audizione.

Diritti all'informazione e segreto d'ufficio - Segreto d'ufficio

1. I fatti soggetti al segreto d'ufficio sono quelli che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale per salvaguardare interessi pubblici o privati prevalenti, per proteggere la personalità o per ragioni di riservatezza legate a un procedimento pendente.

2. Nella misura in cui i membri del consiglio e della commissione, nonché gli altri partecipanti alle riunioni di commissione, vengano a conoscenza di dichiarazioni o documenti soggetti al segreto d'ufficio, essi sono altresì vincolati a rispettarlo.

Diritti all'informazione e segreto d'ufficio - Segreto d'ufficio

1. I membri del Consiglio di Stato e le persone dell'amministrazione statale possono essere esonerati dal segreto d'ufficio e autorizzati a consegnare i documenti soggetti a tale segreto per interrogazioni da parte della commissione e dei suoi comitati solo tramite il Consiglio di Stato, mentre i membri delle autorità giudiziarie e le persone dell'amministrazione giudiziaria possono esserlo solo tramite il Tribunale superiore.

2. Il Consiglio di Stato o il Tribunale superiore possono presentare un rapporto speciale invece della consegna di documenti ufficiali, qualora ciò sia indispensabile per tutelare un segreto d'ufficio. Se una commissione di sorveglianza, dopo aver preso atto del rapporto, insiste nella richiesta di esaminare i documenti, questi devono essere consegnati ad essa.

3. L'esonero dal segreto d'ufficio secondo il comma 1 non si applica alle richieste di informazioni e consegna dei documenti, così come alle audizioni da parte di una commissione parlamentare d'inchiesta.

Partecipazione dei membri delle autorità e dell'amministrazione

1. Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio relazioni, proposte e progetti di propria iniziativa o su suo incarico.

2. Esso ha il diritto di esprimere pareri su proposte e mozioni provenienti dal Gran Consiglio.

3. Il Tribunale superiore può presentare al Gran Consiglio una proposta in merito all'organizzazione giudiziaria per elaborare un decreto normativo o adottare una decisione o una misura; il Tribunale superiore può presentare di propria iniziativa al Gran Consiglio un progetto elaborato accompagnato da una proposta.

Partecipazione dei membri delle autorità e dell'amministrazione

1. Il Consiglio di Governo fa rappresentare le proprie proposte e richieste nelle riunioni del consiglio e delle commissioni dai membri competenti, le autorità giudiziarie dalla Presidentessa del Tribunale Supremo o dal Presidente del Tribunale Supremo.

2. Il membro del Consiglio di Governo può farsi accompagnare, durante le trattative della commissione, da persone dell'amministrazione statale o da esperti esterni. Lo stesso diritto spetta alla Presidentessa del Tribunale Supremo o al Presidente del Tribunale Supremo.

Partecipazione dei membri delle autorità e dell'amministrazione

1. Il dipartimento competente o l'amministrazione giudiziaria mette a disposizione delle commissioni preparatorie una segretaria o un segretario, nella misura in cui il segretariato non venga assunto dal segretariato del consiglio.

2. Essa o egli fornisce alla commissione i documenti richiesti ed è di aiuto nella redazione delle proposte della commissione.

3. Essa o egli fornisce informazioni ai membri del Consiglio cantonale.

Servizi consigliari

1. La Segretaria del Consiglio o il Segretario del Consiglio è eletto dal Consiglio Cantonale su proposta della direzione del Consiglio e previo parere del Governo cantonale per la durata costituzionale del mandato.

2. Il Segretariato del Consiglio è gestito dalla Segretaria del Consiglio o dal Segretario del Consiglio con i seguenti compiti. Lei o lui

a. supporta la pianificazione e l'organizzazione delle sedute del Consiglio Cantonale e della direzione del Consiglio;

b. partecipa alle sedute del Consiglio Cantonale ed è responsabile della verbalizzazione e dei lavori di segreteria del Consiglio Cantonale e della direzione del Consiglio;

c. pianifica, organizza e coordina, in collaborazione con la Cancelleria di Stato e i dipartimenti competenti, le riunioni delle commissioni;

d. consiglia la presidenza del Consiglio, le commissioni e i membri del Consiglio in questioni legali e di procedura;

e. fornisce documentazioni e informazioni dall'amministrazione statale, nella misura in cui tale compito non rientri nella competenza della Segreteria della Commissione;

f. svolge ulteriori compiti assegnati dalla direzione del Consiglio.

3. Per l'esercizio di questa funzione, il Segretariato del Consiglio è indipendente dal Governo e dall'amministrazione statale ed è direttamente responsabile verso il Consiglio Cantonale e gli organi del Consiglio.

4. I documenti emessi dal Consiglio Cantonale o dalla direzione del Consiglio sono firmati dalla Segretaria del Consiglio o dal Segretario del Consiglio oltre che dalla presidenza del Consiglio o per suo incarico.

Servizi di Consulenza

1. La cancelliera o il cancelliere coordina le relazioni d'affari tra le autorità.

2. Lei o lui può partecipare alle sedute del Consiglio cantonale e rappresentare direttamente davanti al Consiglio cantonale gli affari che riguardano la Cancelleria di Stato.

Servizi consigliari

1. Al Segretariato del Consiglio è assegnato personale della Cancelleria di Stato per la preparazione amministrativa e lo svolgimento delle sedute del Consiglio del Cantone e della presidenza del Consiglio.

2. La Cancelleria di Stato assicura il servizio di usceri alle sedute del Consiglio.

**Servizi di Consiglio**

1. Il Controllo Finanziario gestisce la segreteria della Commissione per la Gestione e la Revisione dei Conti.

2. La Segreteria del Consiglio gestisce la segreteria della Commissione di Giustizia, della Commissione per le Pianificazioni Strategiche e le Relazioni Esterne, nonché della Commissione di Redazione.

3-4

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**Oggetti di negoziazione e deliberazione - Iniziative parlamentari**

1. La mozione incarica il consiglio di governo di redigere un progetto di decreto normativo per il consiglio cantonale o di adottare una misura.

2. Nella misura in cui il consiglio cantonale può decidere, la mozione assume il carattere di un'istruzione vincolante.

3. Nella misura in cui il consiglio di governo ha il potere decisionale finale, la mozione assume il carattere di una direttiva.

4. La mozione per l'elaborazione di un decreto normativo di competenza del consiglio cantonale può essere presentata come progetto elaborato.

**Oggetti di negoziazione e deliberazione - Iniziative parlamentari**

1. Un postulato incarica il consiglio di governo di accertare, riferire e proporre se debba essere elaborato un atto normativo, presa una decisione, adottata una misura o presentato un rapporto.

**Oggetti di negoziazione e deliberazione - Iniziative parlamentari**

1. Il Consiglio di Governo richiede di norma entro la seduta successiva del Consiglio, con una relazione scritta, l'accettazione o il rifiuto della mozione o del postulato.

2. Con una maggioranza di due terzi dei membri presenti, il Consiglio del Cantone può decidere di discutere e deliberare con urgenza sull'accettazione o il rifiuto della proposta.

3. Il testo di una proposta non può essere modificato dopo la sua presentazione.

4. Il proponente e il Consiglio del Cantone possono convertire una mozione in un postulato.

**Oggetti di negoziazione e deliberazione - Iniziative parlamentari**

1. Se il progetto viene approvato, il Consiglio di Governo esegue il mandato di norma entro due anni.

2. Se una mozione viene accettata come proposta elaborata, il Consiglio di Governo può redigere un controprogetto.

3. Il Consiglio di Governo fornisce nel resoconto di gestione informazioni sullo stato di elaborazione del progetto o eventualmente immediatamente sull'attuazione di un postulato.

4. Una commissione o il Consiglio di Governo possono richiedere l'archiviazione, se

a. il progetto è stato realizzato o non deve essere mantenuto;

b. l'autrice o l'autore ha lasciato il consiglio e il progetto non viene mantenuto da un altro membro del consiglio.

**Oggetti di negoziazione e deliberazione - Iniziative parlamentari**

1. L'interpellanza o richiesta di informazioni richiede dal Governo cantonale o dal Tribunale superiore informazioni su una questione di amministrazione statale, amministrazione della giustizia o risposte a domande correnti che riguardano il cantone.

2. Il Governo cantonale o il Tribunale superiore risponde generalmente per iscritto entro la prossima seduta.

3. L'interpellanza viene inserita all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio. Viene trattata se richiesto dalla persona che interpella o da un altro membro del Consiglio. Una discussione avviene solo su decisione del Consiglio cantonale.

4. Un'interpellanza è conclusa quando nel Consiglio cantonale ha avuto luogo una discussione richiesta o quando il Consiglio ha respinto la discussione.

5. Una richiesta di informazioni non viene trattata nel Consiglio cantonale; essa è conclusa con la risposta del Governo cantonale o del Tribunale superiore.

Oggetti di negoziazione e consulenza - Petizioni e mozioni popolari

1. Le petizioni al Consiglio cantonale sono trasferite alla Commissione della Giustizia per l'esame e la formulazione di una proposta.

2. La Commissione della Giustizia

a. trasmette le istanze, per le quali il Consiglio cantonale non è competente, all'autorità competente;

b. risolve le istanze che sono evidentemente infondate con una decisione di non entrata nel merito, presa dalla maggioranza di due terzi dei membri presenti della commissione;

c. può richiedere pareri del Consiglio di Stato, dei tribunali o di altre commissioni;

d. può, se sostiene la richiesta, presentare un'iniziativa parlamentare;

e. propone al Consiglio cantonale, se la commissione respinge la richiesta, di prendere atto della petizione senza ulteriori conseguenze.

3. L'autrice o l'autore di una petizione viene informato, dopo la conclusione della trattazione, sul tipo di risoluzione adottata.

Oggetti delle trattative e Consulenza - Petizioni e Mozioni Popolari

1. Un'iniziativa popolare viene trasmessa al Consiglio di Stato per il rapporto preliminare e alla Commissione per la giustizia per l'esame preliminare e la presentazione delle proposte.

Articoli della Trattativa e Consulenza - Materiale della Proposta

1. Il Consiglio esecutivo sottopone al Consiglio cantonale

a. nel primo anno di un mandato quadriennale, le linee guida strategiche e gli obiettivi della politica governativa;

b. annualmente una pianificazione integrata delle attività e delle finanze in continuo aggiornamento;

c. rapporti di pianificazione speciali o relazioni su singole aree di competenza.

2. Il Consiglio esecutivo e la Corte superiore sottopongono annualmente al Consiglio cantonale relazioni aziendali e amministrative, nonché il bilancio preventivo e il rendiconto statale.

3. Il Consiglio esecutivo presenta, insieme alla sua posizione, le relazioni aziendali e i conti delle istituzioni pubbliche di diritto pubblico e di altri soggetti titolari di incarichi pubblici cantonali, che necessitano, in base a disposizioni particolari, dell'approvazione o presa d'atto da parte del Consiglio cantonale.

Oggetti delle trattative e consulenza - Presentazione delle questioni

1. Il Consiglio cantonale prende atto delle relazioni favorevolmente, sfavorevolmente, con osservazioni o senza commento. Sono inammissibili le osservazioni sulla giurisprudenza dei tribunali.

2. Il Consiglio cantonale delibera, prima della votazione finale, a maggioranza semplice sulle singole osservazioni alle relazioni.

3. L'autorità competente informa di norma nel successivo rapporto d'attività riguardo al trattamento delle osservazioni.

4. Se una relazione viene rinviata al Consiglio di Stato, deve essere indicato in quale senso dovrebbe essere effettuata una revisione.

**Oggetto delle Deliberazioni e Consultazione - Documenti di Lavoro**

1. Il Consiglio di Stato presenta di norma al Gran Consiglio un messaggio esplicativo per ciascun progetto di legge.

Oggetti delle trattative e consulenza - Presentazione delle questioni

1. Le proposte costituzionali e di legge vengono discusse due volte, mentre gli altri decreti vengono discussi una sola volta, a meno che il Consiglio Cantonale non decida una discussione due volte.

Disposizioni finali

1. Il Gran Consiglio emana un regolamento per l'esecuzione di questa legge. Regola in particolare il funzionamento generale del consiglio, l'ordinamento procedurale e la gestione dei verbali.

2. Può limitare l'accesso ai documenti ufficiali.

Disposizioni finali

1. Le Norme Regolamentari per il Consiglio Cantonale del 12 marzo 1971 sono abrogate.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore all'inizio della durata dell'incarico del consiglio cantonale del 2006. È soggetta a referendum facoltativo.

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