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131.511 ABKGEOIG CH-OW

Disposizioni d'esecuzione della legge sulla geoinformazione (AB kGeoIG) - Organizzazione e Gestione del Sistema di Informazione Geografica (ABKGEOIG)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. L'organizzazione e il funzionamento del sistema di informazione geografica e i compiti dell'ufficio GIS sono disciplinati dall'accordo tra il Cantone Obvaldo e la GIS Daten AG.

2. Gli accessi non autorizzati ai dati del sistema di informazione geografica e le manipolazioni abusive devono essere impediti secondo lo stato attuale della tecnica.

3. L'archiviazione e la storicizzazione sono disciplinate in modo analogo dagli Art. 13 e Art. 15 del regolamento sull'informazione geografica.

1. Disposizioni Generali

1. I dati geospaziali di privati e terzi possono essere inseriti nel sistema di informazione geografica, purché siano di interesse generale. Il catasto delle condutture è da includere nel sistema di informazione geografica nella misura del possibile.

2. L'Ufficio dell'economia nazionale decide sulla richiesta di inserimento di dati geospaziali. Nella richiesta, il contenuto dei dati geospaziali e l'obiettivo dell'inserimento nel sistema informativo geografico devono essere descritti con precisione.

3. L'Ufficio dell'economia nazionale può approvare l'inserimento di dati geospaziali con condizioni e termini, o limitare temporalmente l'inserimento dei dati. L'ufficio di coordinamento del GIS stabilisce i requisiti minimi qualitativi e tecnici per i dati geospaziali.

4. Per l'elaborazione della richiesta, può essere applicata una tassa fino a Fr. 200.-.

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio di coordinamento GIS ha i seguenti compiti

a. Coordinamento della raccolta, acquisizione, utilizzo e diffusione dei dati geografici e consulenza in questioni tecniche;

b. Rappresentanza professionale degli interessi del Cantone di Obvaldo nei confronti della Confederazione, dei comuni e di terzi e partecipazione a progetti comuni;

c. Gestione della piattaforma per gli utenti GIS cantonali, garantendo lo scambio di informazioni all'interno del cantone tra i diversi uffici specializzati.

2. Nella misura in cui si tratta dell'adempimento di un compito legale, le prestazioni dell'Ufficio di coordinamento GIS sono gratuite per le seguenti entità

a. l'ente incaricato dell'esecuzione del diritto dell'informazione geografica;

b. l'amministrazione cantonale;

c. i comuni e altre corporazioni o istituzioni di diritto pubblico.

3. Altrimenti, l'Ufficio di coordinamento GIS richiede per le sue attività delle tariffe calcolate su una base oraria, conforme alla tariffa cantonale per gli onorari degli ingegneri.

1. Disposizioni Generali

1. Il catalogo dei dati geobasici del diritto federale è elencato nell'Allegato 1, mentre il catalogo dei dati geobasici del diritto cantonale è indicato nell'Allegato 2. I dati geobasici non devono necessariamente essere disponibili in maniera integrale per tutti i comuni.

2. Il catalogo dei dati geobasici del diritto cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato. L'ufficio centrale GIS gestisce i dati.

3. I requisiti qualitativi e tecnici per i dati geobasici e i metadati geografici sono determinati dall'ufficio di coordinamento GIS e dall'ufficio centrale GIS in collaborazione con gli enti competenti.

4. I dati geobasici del diritto cantonale sono archiviati e storicizzati secondo il mandato di prestazione. L'ente competente può incaricare altri enti o terzi di occuparsene.

1. Disposizioni Generali

1. Responsabili della raccolta, dell'aggiornamento e della gestione dei dati geospaziali di base sono gli enti elencati negli allegati 1 e 2.

1. Disposizioni Generali

1. L'accesso ai dati geospaziali del diritto cantonale è regolato nell'allegato ed avviene con applicazione analogica delle disposizioni degli articoli da 21 a 25 del regolamento sulla geoinformazione.

2. Sulla concessione dell'accesso decide l'ufficio GIS.

1. Disposizioni Generali

1. Gli utenti del sistema di informazione geografica possono richiedere il nome, il cognome e l'indirizzo della proprietà del terreno e la forma di proprietà dei terreni. Le interrogazioni seriali non sono consentite.

2. L'accesso ai dati del catasto è consentito solo nel rispetto della legislazione federale.

1. Disposizioni Generali

1. Responsabile della gestione del catasto dei diritti di proprietà è l'Ufficio dell'economia pubblica. L'amministrazione operativa viene effettuata dall'Ufficio GIS.

2. Il catasto dei diritti di proprietà del diritto cantonale è stabilito dall'Ufficio dell'economia pubblica sulla base delle esperienze del progetto pilota.

3. L'Ufficio GIS è competente per il rilascio di estratti certificati dal sistema di informazione geografica, compreso il catasto dei diritti di proprietà.

1. Disposizioni Generali

1. Le decisioni incluse nel contenuto del catasto dei diritti di privati e pubblici (ÖREB) devono essere comunicate all'ufficio competente dei sistemi informativi geografici (GIS) e alla sua unità di coordinamento appena diventano definitive.

2. L'ufficio specializzato competente trasmette i dati relativi alla modifica del catasto ÖREB il più rapidamente possibile, ma comunque entro un mese dall'entrata in vigore della decisione, all'ufficio GIS. Il formato di scambio dati deve conformarsi alle norme riconosciute (INTERLIS).

3. L'aggiornamento del catasto ÖREB deve avvenire il prima possibile, ma comunque entro un mese dalla trasmissione dei dati all'ufficio GIS. Quest'ultimo verifica la completezza dei dati e l'assenza di errori evidenti. Se l'aggiornamento non può essere completato entro un mese, nel catasto ÖREB viene apposto un avviso sulla necessità di un aggiornamento in sospeso.

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio dell'economia pubblica e le cancellerie comunali devono concedere agli interessati l'accesso elettronico gratuito al catasto dei diritti su beni immobili pubblici e privati (ÖREB-Kataster). L'accesso può essere limitato nel tempo.

2. Non viene applicata alcuna tassa di utilizzo per le edizioni a stampa. Tuttavia, può essere applicata una tassa di elaborazione.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Gli utenti registrati sono tenuti a pagare una tariffa per l'accesso ai dati del livello di autorizzazione B e per l'utilizzo dei servizi geodetici.

2. L'obbligo di pagamento delle tasse per l'accesso ai dati del sistema informativo geografico e del catasto delle restrizioni di proprietà di diritto pubblico (Catasto ÖREB) si basa sull'articolo 17, comma 1, della legge cantonale sull'informazione geografica.

3. Le tariffe per i servizi non elencati nel tariffario sono determinate in base al tempo impiegato. Il riferimento per la tariffa oraria è il tariffario cantonale degli onorari per ingegneri.

4. Il Consiglio di Stato e l'ufficio gestionale GIS possono stipulare accordi forfettari con entità economicamente rilevanti come banche, assicurazioni e simili, per l'uso dei dati del sistema informativo geografico.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Esenzioni dalla tariffa d'uso sono previste per gli uffici

a. secondo l'art. 17 cpv. 2 kGeoIG[5];

b. del Cantone di Nidwaldo e dei suoi comuni.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Per l'approvvigionamento dei dati sotto forma di prodotti stampati non viene addebitata alcuna tassa di utilizzo.

2. La riscossione della tassa di elaborazione rimane riservata.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Per l'accesso ai dati digitali viene riscossa la seguente tariffa d'uso per comune (importi in Fr.)

Per una superficie | Tariffa base | Supplemento per livello di informazione

a. fino a 10 ettari | 20.- | 5.-

b. oltre 10 - 500 ettari | 100.- | 25.-

c. oltre 500 - 4 000 ettari | 200.- | 50.-

d. oltre 4 000 ettari | 400.- | 100.-

2. La tariffa d'uso complessiva si riduce a partire dalla seconda porzione di superficie del tre percento per ciascuna ulteriore porzione.

3. La tariffa per un utilizzo intensificato dei dati viene determinata caso per caso e si basa in particolare su

a. la quantità di dati;

b. l'intensità e la durata dell'uso dei dati;

c. le possibilità di utilizzo.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Le proprietarie e i proprietari dei dati devono pagare una tariffa annuale forfettaria per il mantenimento dei dati per ciascun livello di informazione in ogni comune.

2. Tale tariffa non può superare i Fr. 4 000.- e si basa in particolare su

a. la superficie;

b. la quantità di dati;

c. la complessità del tema gestito.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. La riscossione delle tasse per l'elaborazione dei dati, come in particolare l'accesso ai dati e le consulenze, è basata sul tempo impiegato.

2. Le spese vive vengono addebitate separatamente.

3. La tariffa oraria è stabilita in base al tariffario d'onorario cantonale per ingegneri e ingegnere.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Per il rilascio di estratti certificati dalla misurazione ufficiale (art. 33 GeoIG) e dal catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 14 e 15 dell'ordinanza federale sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, ÖREBKV), è dovuta una tassa basata sul tempo impiegato, ma almeno Fr. 50.-.

Tariffe per l'utilizzo del sistema informativo geografico

1. Le tariffe sono esigibili al momento della fatturazione.

2. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Disposizioni finali

1. Contro le decisioni dell'Ufficio di gestione GIS è possibile presentare ricorso al Dipartimento dell'economia entro 20 giorni.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di esecuzione relative alle tariffe per il rilascio di estratti e analisi dai dati del rilevamento ufficiale del 2 novembre 1999 sono abrogate.

Disposizioni finali

1. Queste disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

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