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Legge sulla geoinformazione (kGeoIG) - Scopo (KGEOIG)

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (25)

Testo normativo (25 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina l'attuazione della legge federale sulle informazioni geografiche (GeoIG), la raccolta e l'utilizzo dei dati geografici di base del Cantone, dei Comuni e di altre entità di diritto pubblico, nonché il funzionamento del sistema di informazione geografica.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone istituisce, per l'esecuzione del diritto in materia di informazione geografica, un sistema elettronico di informazione geografica, nel quale i dati geografici di base della Confederazione, del Cantone e dei comuni e altri dati geografici possono essere consultati o scaricati in formato elettronico.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio del Governo regola l'organizzazione e il funzionamento del sistema di informazione geografica.

2. Può, con riserva delle sue competenze finanziarie, delegare a terzi compiti esecutivi del diritto dell'informazione geografica o collaborare con altri cantoni.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato determina a quali condizioni le informazioni geografiche di interesse generale possano essere inserite nel sistema informativo geografico da privati e terzi.

2. Non esiste alcun diritto legale all'inclusione di dati geografici nel sistema informativo geografico.

3. Dati illegali, lesivi della personalità, contrari al buon costume o che gravano eccessivamente sul sistema informatico forniti da privati e terzi saranno eliminati dal sistema informativo geografico senza compensazione.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone e i Comuni possono pubblicare i dati geospaziali di base, che devono essere portati all'attenzione della popolazione, nel sistema di informazione geografica. La pubblicazione ha carattere puramente informativo.

2. La legislazione può prevedere che la pubblicazione dei dati geospaziali di base nel sistema di informazione geografica abbia effetto di pubblicazione ufficiale.

1. Disposizioni Generali

1. Le disposizioni relative ai comuni e ai dati geografici di base comunali si applicano mutatis mutandis agli altri enti e cooperative di diritto pubblico e alle associazioni di scopo.

2. Nella misura in cui l'adempimento di compiti legali è stato delegato a enti pubblici o privati, il Consiglio del governo ovvero il comune può obbligarli a integrare i loro dati geografici di base nel sistema di informazione geografica.

1. Disposizioni Generali

1. Prima dell'emanazione delle disposizioni di esecuzione di questa legge, che riguardano le competenze e gli interessi dei comuni, il consiglio di governo assicura la partecipazione dei comuni.

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio dell'economia pubblica attua la legislazione geoinformativa della Confederazione e del Cantone, nella misura in cui non sia designata un'altra autorità di esecuzione o ufficio, o non vi siano terzi incaricati.

2. L'Ufficio dell'economia pubblica o un ufficio di coordinamento a esso assegnato supporta e consiglia l'amministrazione cantonale. Il Consiglio di Stato disciplina i compiti dettagliati dell'ufficio di coordinamento.

1. Disposizioni Generali

1. Il Dipartimento dell'economia pubblica esercita la supervisione sull'applicazione del diritto dell'informazione geografica.

2. Un ente di diritto privato incaricato dell'esecuzione è sottoposto alla sorveglianza del Cantone. Il Consiglio di Stato regola i diritti e i doveri dell'ente in un accordo.

1. Disposizioni Generali

1. Nel caso in cui la legislazione cantonale sull'informazione geografica non contenga disposizioni, si applicano per analogia le norme della legge federale sulle informazioni geografiche e i relativi decreti di esecuzione, in particolare l'art. 17 e l'art. 20 della legge sulle informazioni geografiche (GeoIG) e l'art. 33 e l'art. 51 del regolamento sulle informazioni geografiche (GeoIV).

1. Disposizioni Generali

1. Il Gran Consiglio regola la misurazione ufficiale e i nomi geografici in un'ordinanza esecutiva.

Catalogo di Dati Geobasici

1. Il Consiglio di Governo

a. stabilisce in un catalogo i dati geospaziali del diritto cantonale e le corrispondenti modalità e autorizzazioni di accesso;

b. designa l'ufficio responsabile per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geospaziali del diritto federale e del diritto cantonale, qualora non sia stabilito dalla legislazione;

c. emana, in conformità ai regolamenti federali, disposizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei dati geospaziali e dei metadati geografici del diritto cantonale e comunale e di altri dati geospaziali;

d. stabilisce quale ente decide in merito alla concessione dell'accesso; può anche trasferire questo compito - garantendo la tutela giuridica - a un ente privato;

e. designa gli uffici responsabili per l'archiviazione e la storicizzazione; può emettere requisiti minimi per l'archiviazione e la storicizzazione;

f. è competente per la conclusione del contratto tra la Confederazione e il Cantone riguardante le modalità e la determinazione dei contributi compensativi.

2. Il Consiglio comunale può creare, in modo analogo, un catalogo di dati geospaziali per i dati geospaziali del diritto comunale.

Catalogo di Dati Geobasici

1. Gli uffici competenti devono comunicare all'autorità competente eventuali modifiche e integrazioni al catalogo dei dati geobasici.

Catasto delle restrizioni alla proprietà di diritto pubblico

1. Il Consiglio di Stato

a. stabilisce quali dati geobasici del diritto cantonale costituiscono oggetto del catasto cantonale delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà;

b. designa l’ufficio responsabile per il catasto;

c. designa gli uffici incaricati della redazione e dell’autenticazione degli estratti; può anche delegare tale compito a un ente privato;

d. regola la procedura per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel catasto delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà;

e. designa gli uffici del Cantone e dei Comuni presso i quali è possibile consultare gratuitamente il catasto delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà.

2. Le comunità locali possono designare in modo analogo ulteriori dati geobasici del diritto comunale come oggetto del catasto delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà del diritto comunale.

Catasto delle restrizioni alla proprietà di diritto pubblico

1. La responsabilità nei confronti di terzi in buona fede per la gestione del catasto è disciplinata dalle disposizioni del diritto federale.

2. Il cantone ha diritto di regresso nei confronti dei fornitori di dati, nella misura in cui il danno sia stato causato da una fornitura di dati inesatta o tardiva.

3. Un'associazione di diritto privato incaricata dell'esecuzione di questa legge è responsabile nei confronti del cantone e dei comuni per il danno causato, nella misura in cui agisce con colpa.

Finanziamento e Tasse

1. Il Cantone sostiene i costi per la creazione del sistema di informazione geografica.

2. I costi per l'elaborazione, l'aggiornamento, la storicizzazione e l'archiviazione dei dati geodetici di base, dei geometadati e dei dati del catasto delle limitazioni legali della proprietà pubblica sono a carico dell'ente pubblico o dell'ente responsabile dei dati corrispondenti.

3. I terzi sostengono i costi completi per l'inclusione dei loro dati geodetici nel sistema di informazione geografica.

4. Il Consiglio di Stato stipula con la Confederazione accordi programmatici in merito al finanziamento del catasto delle limitazioni legali della proprietà pubblica.

Finanziamento e Tasse

1. Il Consiglio di Stato stabilisce per il cantone e i comuni le tasse per l'accesso ai dati geospaziali di base e il loro utilizzo secondo i principi degli Art. 15 cpv. 2 e 3 del GeoIG e degli Art. 44 fino a 47 del GeoIV.

2. Gli enti cantonali, i comuni e i terzi che svolgono compiti pubblici sono esenti da questa tassa.

Finanziamento e Tasse

1. Il Consiglio di Stato può approvare contributi per la formazione e la ricerca nell'ambito del bilancio statale.

Finanziamento e Tasse

1. I dati geospaziali di base accessibili al pubblico possono essere offerti commercialmente dal cantone e dai comuni secondo i principi dell'art. 19 GeoIG.

Protezione dei dati e tutela giuridica

1. La protezione dei dati è disciplinata, salvo disposizioni di diritto federale, dalle norme della legge sulla protezione dei dati.

2. Il Dipartimento dell’economia pubblica può emanare direttive per la tutela dei diritti della personalità e di altri diritti nel sistema di informazione geografica.

3. Chiunque sia leso nei propri diritti della personalità può richiedere all'ente responsabile della gestione dei dati geobase la cancellazione o l’anonimizzazione dei dati, purché ciò non contraddica gli obiettivi del diritto delle informazioni geografiche.

**Protezione dei Dati e Tutela dei Diritti**

1. Il Consiglio di Stato disciplina la protezione giuridica, nella misura in cui a terzi vengano trasferiti poteri sovrani.

2. Contro le decisioni amministrative dell'ultima istanza è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Governo emana le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione. Emanerà in particolare norme riguardanti

a. l'organizzazione e il funzionamento del sistema informativo geografico (Art. 3, 9 e 12);

b. l'inclusione dei dati geografici di terzi nel sistema informativo geografico (Art. 4);

c. i compiti dell'ufficio di coordinamento (Art. 8 comma 2);

d. il catalogo dei dati geospaziali del diritto cantonale e l'attuazione del diritto federale (Art. 12);

e. il catasto delle limitazioni della proprietà di diritto pubblico del diritto cantonale e comunale e l'attuazione del diritto federale (Art. 14);

f. le tariffe (Art. 17);

g. le competenze e la tutela legale (Art. 3, 12, 14, 20 e 21).

2. Il Consiglio di Governo verifica al termine della fase di valutazione secondo l'Art. 43 comma 1 GeoIG la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità del catalogo dei dati geospaziali cantonali e del catasto cantonale delle limitazioni della proprietà di diritto pubblico. Presenta al Consiglio Cantonale una proposta di proseguimento, ampliamento e riduzione del catalogo dei dati geospaziali cantonali e del catasto cantonale delle limitazioni della proprietà di diritto pubblico.

Disposizioni finali

1. La modifica della normativa vigente è disciplinata nell'allegato.

Disposizioni finali

1. Vengono abrogati

a. la decisione del Consiglio di governo relativa alla grafia ufficiale dei nomi locali del 12 gennaio 1952[11];

b. le disposizioni di esecuzione sulla rilevazione e la grafia dei nomi locali del 5 luglio 1983[12].

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di governo determina quando questa legge entrerà in vigore. È soggetta a referendum facoltativo.

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