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131.3 OeGLTrLST CH-OW

Legge sul principio della trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza, OeG) (Öffentlichkeitsgesetz, OeG) - Scopo (OeG)

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

Scopo e Ambito di Applicazione

1. Questa legge regola l'accesso ai documenti ufficiali.

2. Essa ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attività degli organi pubblici, con l'obiettivo di facilitare la libera formazione dell'opinione, la percezione dei diritti democratici e il controllo dell'operato statale, nonché rafforzare la comprensione e la fiducia della popolazione nei confronti degli organi pubblici.

Scopo e Ambito di Applicazione

1. Questa legge si applica a

a. il Consiglio cantonale, i suoi organi e le commissioni da esso elette;

b. il Consiglio governativo e le autorità e commissioni subordinati, dipartimenti e uffici;

c. le autorità giudiziarie, nella misura in cui svolgono compiti di amministrazione giudiziaria;

d. i consigli comunali, le commissioni comunali e le amministrazioni comunali, nonché le associazioni di scopo e comunali;

e. le istituzioni pubbliche di diritto autonomo e non autonomo del cantone e dei comuni;

f. persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, nella misura in cui svolgono compiti pubblici.

2. Questa legge non si applica

a. ai procedimenti amministrativi;

b. ai procedimenti civili, penali e amministrativi, compresi i procedimenti di conciliazione e arbitrato, nonché i procedimenti di assistenza giudiziaria e amministrativa;

c. alla Banca Cantonale di Obvaldo;

d. nel settore della concorrenza economica.

Scopo e Ambito di Applicazione

1. L'accesso ai documenti ufficiali contenenti dati personali della richiedente o del richiedente è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati.

2. Fatte salve le disposizioni di legge che classificano determinate informazioni come riservate o prevedono condizioni diverse per l'accesso a determinate informazioni rispetto a quanto previsto da questa legge.

Scopo e Ambito di Applicazione

1. Documento ufficiale è considerata qualsiasi informazione che

a. è registrata su un supporto informativo qualsiasi;

b. si trova in possesso di un'autorità o ufficio da cui proviene o a cui è stata trasmessa, e

c. riguarda l'adempimento di un compito pubblico.

2. Non sono considerati documenti ufficiali i documenti che

a. sono utilizzati a fini commerciali;

b. non sono completati o

c. sono destinati esclusivamente all'uso personale.

Principio di pubblicità

1. Ogni persona ha il diritto di esaminare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul contenuto dei documenti ufficiali.

Principio di pubblicità

1. L'accesso ai documenti ufficiali è limitato, nella misura in cui vi sono interessi pubblici predominanti o privati degni di tutela che si oppongono.

2. Un interesse pubblico predominante si oppone in particolare quando l'informazione

a. potrebbe mettere in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza;

b. potrebbe compromettere il processo decisionale con una divulgazione prematura;

c. potrebbe indebolire la posizione nei negoziati;

d. potrebbe compromettere i rapporti con altre comunità;

e. potrebbe annullare o ridurre l'efficacia delle misure amministrative.

3. Sono considerati interessi privati degni di tutela, in particolare

a. la protezione della sfera privata;

b. il segreto professionale, commerciale o industriale;

c. gli interessi di riservatezza di terzi e i diritti di proprietà intellettuale.

4. Le restrizioni si riferiscono solo alla parte del documento ufficiale che merita protezione e sono valide solo finché esiste l'interesse.

5. L'accesso ai documenti ufficiali può essere rifiutato se comporta un carico di lavoro manifestamente sproporzionato.

Principio di pubblicità

1. I documenti ufficiali possono essere resi accessibili solo quando la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

2. I documenti ufficiali di una commissione parlamentare d'inchiesta sono soggetti a un periodo di embargo di dieci anni. Questo periodo inizia con la delibera del Consiglio cantonale sulla conclusione dell'inchiesta o lo scioglimento della commissione d'inchiesta.

3. I documenti ufficiali riguardanti posizioni in negoziati in corso o futuri non sono in alcun caso accessibili.

4. Non esiste alcun diritto di accesso ai documenti ufficiali provenienti da procedure di consultazione interna, pareri o richieste e altri documenti che potrebbero compromettere il principio della collegialità.

**Procedura**

1. L'istanza di accesso è da indirizzare all'ufficio che ha redatto il documento ufficiale o che lo ha ricevuto in qualità di destinatario principale dai terzi che non sono soggetti alla presente legge.

2. Il trattamento delle istanze di accesso ai documenti archiviati durante il periodo di protezione rimane sotto la competenza dell'ufficio che ha consegnato i documenti per l'archiviazione.

3. L'istanza deve essere presentata indicando nome e indirizzo e deve contenere una descrizione il più possibile precisa del documento ufficiale. Si può richiedere di presentare l'istanza per iscritto. Se il documento ufficiale non può essere determinato e le informazioni richieste non vengono sufficientemente specificate entro breve termine, l'istanza non sarà presa in considerazione.

**Procedura**

1. Documenti ufficiali contenenti dati personali devono essere anonimizzati prima della consultazione, nella misura in cui gli interessi privati richiedano un'anonimizzazione.

2. Se i dati personali degni di protezione non possono essere anonimizzati, le persone interessate devono essere consultate. La consultazione viene rifiutata se il consenso viene negato o se l'ottenimento del consenso comporta uno sforzo sproporzionato.

3. L'accesso può essere eccezionalmente concesso nonostante la mancanza di consenso, se ciò è di interesse pubblico preponderante.

4. Se non è chiaro se la consultazione comprometta gli interessi di terzi, questi ultimi devono essere consultati.

**Procedura**

1. Competente per la valutazione della domanda è l'ente chiamato in causa, salvo diversa designazione da parte dell'organo superiore. Le domande presentate a enti subordinati sono valutate dall'ufficio competente nell'amministrazione cantonale, mentre le domande rivolte ai tribunali dal presidente competente.

2. L'autorità o l'ente emette una decisione quando respinge in tutto o in parte la domanda di accesso o quando intende concedere l'accesso, sebbene

a. la persona interessata abbia rifiutato il consenso;

b. terzi facciano valere un interesse contrario all'accesso.

3. Contro la decisione può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo o un reclamo entro 30 giorni

a. presso il Tribunale amministrativo contro le decisioni del Consiglio cantonale e dei suoi organi, delle presidenze dei tribunali e del Consiglio di Stato;

b. presso il Consiglio di Stato contro le decisioni delle autorità e delle commissioni a lui subordinate, dei dipartimenti, del Consiglio comunale, delle associazioni di scopo comunali e contro le decisioni di enti di diritto pubblico e terzi, nella misura in cui svolgano compiti cantonali;

c. presso il Dipartimento contro le decisioni degli uffici;

d. presso il Consiglio comunale contro le decisioni degli enti e degli organi comunali e le decisioni di enti di diritto pubblico dei comuni e di terzi, nella misura in cui svolgano compiti comunali.

4. Un ricorso ha in ogni caso effetto sospensivo.

5. Le istanze di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali soggetti a segreto. Sono fatte salve le ragionevoli esigenze di tutela degli interessi privati.

**Procedura**

1. L'accesso ai documenti ufficiali è consentito mediante consultazione in loco, consegna di copie o tramite via elettronica.

2. Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo di pubblicazione o su Internet, o è comunque accessibile al pubblico, il diritto di accesso si considera soddisfatto con l'indicazione del luogo di pubblicazione.

**Procedura**

1. La procedura di consultazione è generalmente gratuita. Se il trattamento della domanda comporta un impegno non trascurabile e nel caso di domande ripetute regolarmente, possono essere applicate delle tariffe in grado di coprire i costi, secondo le disposizioni tariffarie applicabili, per i tribunali ai sensi delle disposizioni del Regolamento della procedura amministrativa e della legislazione generale in materia di spese.

2. Se l'autorità intende imporre una tariffa, informa preventivamente il richiedente.

3. Le conseguenze sui costi per i procedimenti di ricorso sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del diritto cantonale e comunale.

Disposizioni finali

1. Questa legge si applica ai documenti ufficiali creati o ricevuti dopo la sua entrata in vigore. L'accesso ai documenti ufficiali più vecchi è regolato dalle disposizioni precedenti.

2. La legge non si applica agli accordi di prestazione esistenti che non prevedono l'applicazione del principio di pubblicità.

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