Legge sul foglio ufficiale e le raccolte delle leggi (legge sulle pubblicazioni, kPublG) (Publikationsgesetz, kPublG) - Contenuto e Pubblicazione
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Pubblicazioni da parte di autorità e uffici del Cantone e dei Comuni, nonché di altri enti o istituti di diritto pubblico o di organizzazioni e persone incaricate di compiti amministrativi cantonali, vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale.
2. Il Bollettino ufficiale è pubblicato dal Cantone e appare in forma elettronica adeguata. Il Consiglio di Stato stabilisce la periodicità della pubblicazione e può designare forme di pubblicazione alternative in caso di guasti tecnici.
1. Le autorità autorizzate acquisiscono, gestiscono e pubblicano autonomamente i loro annunci. Sono responsabili del contenuto dei loro annunci.
2. La Cancelleria di Stato
a. designa le autorità autorizzate a pubblicare nel bollettino ufficiale;
b. può obbligare singole autorità a collaborare;
c. può assumere la pubblicazione per conto di singole autorità;
d. stabilisce le direttive editoriali.
1. Con il giorno della pubblicazione nel Gazzettino Ufficiale, il suo contenuto si considera notificato.
2. I termini iniziano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce le tariffe per le pubblicazioni ufficiali.
2. Le pubblicazioni delle autorità o uffici cantonali, nonché di terzi che svolgono attività pubbliche per conto del Cantone, sono gratuite.
3. Il Consiglio di Stato può consentire annunci privati. A tal fine, può stabilire nelle disposizioni esecutive le condizioni per gli annunci e i prezzi di mercato. Non esiste alcun diritto alla pubblicazione di annunci privati.
1. La Raccolta Legislativa di Obvaldo è la raccolta legislativa cronologica del Cantone.
2. Nella Raccolta Legislativa di Obvaldo vengono pubblicati
a. gli atti normativi emanati dalle autorità cantonali;
b. gli atti normativi emanati da organizzazioni e persone incaricate di compiti amministrativi cantonali;
c. gli accordi normativi stipulati con altri cantoni, con la Confederazione e con l'estero;
d. gli atti normativi vincolanti per il Cantone emanati da organi intercantonali.
3. La Raccolta Legislativa di Obvaldo viene pubblicata su Internet.
4. Gli atti e gli accordi inseriti, modificati e abrogati nella Raccolta Legislativa di Obvaldo vengono annunciati nel Bollettino Ufficiale indicando il titolo e il riferimento. L'annuncio nel Bollettino Ufficiale ha un effetto dichiarativo.
1. La pubblicazione di un decreto o di un accordo può essere limitata all'indicazione del titolo e del riferimento o della fonte, se esso o essa, a causa del carattere particolare, non è adatto per una pubblicazione completa nella Raccolta delle leggi del Canton Obvaldo, in particolare quando il decreto o l'accordo
a. riguarda solo un piccolo numero di persone;
b. è di natura tecnica e si rivolge solo agli specialisti;
c. deve essere pubblicato in un altro formato.
2. La pubblicazione di accordi o decreti di un'organizzazione intercantonale può inoltre essere limitata all'indicazione del titolo e/o del riferimento o della fonte, se essi
a. sono pubblicati dalla Confederazione o da un'organizzazione intercantonale in forma scritta o elettronica;
b. sono pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera;
c. sono di importanza secondaria.
1. In caso di guasti tecnici, emergenze o particolare urgenza, possono avvenire pubblicazioni straordinarie
a. sulla stampa;
b. sul sito web del Cantone;
c. tramite radio o televisione;
d. mediante esposizione presso la Cancelleria dello Stato e le cancellerie dei comuni;
e. attraverso affissioni, circolari e altri mezzi appropriati.
2. L'entrata in vigore o l'esecuzione non sono condizionate alla pubblicazione nella raccolta legislativa del Canton Obvaldo in caso di pubblicazioni straordinarie; questa deve tuttavia essere effettuata il prima possibile.
1. Gli atti ed accordi pubblicati ai sensi di questa legge si considerano come conosciuti. La pubblicazione comporta che gli atti o gli accordi siano vincolanti per tutti.
2. Salvo diversa disposizione, un atto o un accordo entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella raccolta delle leggi di Obvaldo.
1. La Cancelleria di Stato corregge informalmente errori privi di significato contenutistico come errori grammaticali, di ortografia o di presentazione, la cui correzione non modifica né altera il senso della disposizione.
1. Ove in un decreto del Consiglio cantonale, dopo la votazione finale, vengano rilevati errori formali o formulazioni che non riflettono il risultato delle deliberazioni parlamentari, la commissione di redazione dispone le necessarie correzioni. Queste devono essere rese evidenti.
2. Per quanto riguarda le correzioni sostanziali, viene data comunicazione ai membri del Consiglio cantonale.
1. La banca dati elettronica delle leggi è la raccolta ordinata e sistematizzata del diritto cantonale. Contiene le disposizioni e gli accordi in vigore pubblicati nella raccolta delle leggi del Canton Obvaldo.
2. La banca dati elettronica delle leggi viene pubblicata su Internet.
3. Si può rinunciare all'inserimento nella banca dati elettronica delle leggi quando la legislazione prevede un'altra forma di pubblicazione o quando la disposizione o l'accordo
a. è pubblicato dalla Confederazione o da un'organizzazione intercantonale in forma scritta o elettronica;
b. è pubblicato in un organo ufficiale accessibile in Svizzera;
c. è pubblicato su una piattaforma utilizzata dalla Confederazione o dai Cantoni;
d. è comunicato agli interessati in altro modo.
1. Altri decreti o accordi possono essere inclusi nella banca dati elettronica delle leggi se vi è un particolare o generale interesse a riguardo, in particolare decreti non obbligatori di portata generale che si rivolgono a un ampio gruppo di persone.
1. Se il contenuto della banca dati elettronica delle leggi non corrisponde alla pubblicazione nella raccolta legislativa di Obvaldo, vale la versione pubblicata nella raccolta legislativa di Obvaldo.
1. La Cancelleria dello Stato adatta senza formalità nella banca dati elettronica delle leggi errori privi di significato sostanziale, riferimenti, citazioni o abbreviazioni.
2. Se i cambiamenti delle denominazioni di dipartimenti, uffici o altre unità organizzative contenute in decreti sono dovuti a modifiche della legislazione o a decisioni organizzative del Consiglio di governo, la Cancelleria dello Stato adatta senza formalità le denominazioni nella banca dati elettronica delle leggi. I dipartimenti segnalano alla Cancelleria dello Stato le nuove denominazioni e i decreti interessati.
1. Con il consenso del Consiglio di Stato vengono rimossi dalla banca dati elettronica delle leggi a cura della Cancelleria dello Stato
a. testi giuridici divenuti palesemente privi di oggetto, che non sono stati formalmente abrogati;
b. testi giuridici che, in assenza dell'obbligo di pubblicazione, non devono più essere pubblicati nella raccolta ufficiale delle leggi.
2. La rimozione viene indicata nella Raccolta delle leggi di Obvaldo.
1. I comuni pubblicano i loro decreti normativi e accordi prima della loro entrata in vigore nel Bollettino Ufficiale. Gli articoli da 7 a 9 di questa legge si applicano mutatis mutandis.
2. Se il contenuto dei decreti e accordi comunali pubblicato dalla comune con modalità diverse non coincide con quello pubblicato nel Bollettino Ufficiale, fa fede la versione pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
1. L'accesso al Bollettino ufficiale, alla Raccolta delle leggi di Obvaldo e alla banca dati elettronica delle leggi è gratuito.
2. La Cancelleria dello Stato e le cancellerie comunali garantiscono l'accesso in loco. Possono limitare l'accesso in termini di tempo.
1. Nell'organo ufficiale possono essere pubblicati dati personali e dati personali particolarmente protetti, nella misura in cui ciò sia necessario per una comunicazione prevista dalla legislazione.
2. I dati personali devono essere protetti mediante misure adeguate secondo lo stato della tecnica. La Cancelleria di Stato stabilisce i periodi durante i quali le comunicazioni con dati personali sono accessibili nell'organo ufficiale. Resta salva la possibilità di accesso all'organo ufficiale tramite un portale archivistico dell'Archivio di Stato.
3. La riproduzione sistematica dei dati dell'organo ufficiale per la pubblicazione è consentita solo con l'autorizzazione del Consiglio di Stato. L'autorizzazione deve essere negata o revocata se non vengono rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati e della personalità.
4. L'autenticità e l'integrità delle pubblicazioni nell'organo ufficiale e nella raccolta legislativa di Obvaldo devono essere garantite mediante misure adeguate.