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113.11 ERVORHRRP CH-OW

Ordinanza sul registro degli abitanti (Ordinanza sul registro degli abitanti, ERV) (Einwohnerregisterverordnung, ERV) - Scopo e Campo di Applicazione (ERV)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (27)

Art. 1 Regolamento sul Registro della Popolazione, RRP - Scopo e Campo di Applicazione Art. 2 Ordinanza sul registro degli abitanti, ORA - Comunicazione di dati a persone o organizzazioni private Art. 3 Ordinanza sul registro degli abitanti, ERV Art. 4 Ordinanza sul Registro degli Abitanti, ORA - b. Centro di Registrazione Cantonale per i Documenti Biometrici Art. 5 Ordinanza sul Registro degli Abitanti, ORA - Comune degli abitanti Art. 6 Verordnung über die Einwohnerregister, ERV - Documenti biometrici Art. 7 Regolamento sull'anagrafe della popolazione, RAP - Certificato di origine Art. 8 Ordinanza sul registro degli abitanti, ORA - Certificato di domicilio e soggiorno Art. 9 Regolamento sull'Anagrafe, RAA - Documento Provisorio Art. 10 Regolamento sul Registro degli Abitanti, RRA - Permessi di soggiorno per stranieri Art. 11 Ordinanza sul Registro della Popolazione, ORP - Obbligo di segnalazione in caso di trasloco Art. 12 Verordnung über das Einwohnerregister, ERV - Eccezioni Art. 13 Ordinanza sul Registro della Popolazione, ORP - Dati del Registro della Popolazione Art. 14 Verordnung über das Einwohnerregister, ERV Art. 15 Verordnung über das Einwohnerregister, ERV - Obbligo di registrazione nei nuclei familiari collettivi Art. 16 Verordnung über das Einwohnerregister, VER Art. 17 Ordinanza sul registro degli abitanti, ORA - Certificato di origine Art. 18 Regolamento sul registro degli abitanti, RRA - Certificato provvisorio Art. 19 Ordinanza sul registro della popolazione, ORP - Modifica dei dati Art. 20 Regolamento sul Registro degli Abitanti, RRA - Restituzione Art. 21 Regolamento del registro degli abitanti, RRA - Tasse Art. 22 Regolamento sul registro degli abitanti, RRA - Mezzi di ricorso Art. 23 Ordinanza sul registro della popolazione, ORP - Disposizioni penali Art. 24 Verordnung über das Einwohnerregister, ERV - Disposizioni transitorie Art. 25 Ordinanza sul registro degli abitanti, ORA - Modifica delle disposizioni precedenti Art. 26 Regolamento sul registro degli abitanti, RRA - Abrogazione del diritto precedente Art. 27 Regolamento sul Registro degli Abitanti, RRA - Entrata in vigore

Testo normativo (27 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il registro degli abitanti ha lo scopo di controllare la residenza e il soggiorno delle persone fisiche nei comuni di residenza.

2. I comuni di residenza registrano nel registro degli abitanti sia le persone svizzere sia quelle straniere.

3. I comuni di residenza forniscono alle autorità, nonché ai dipartimenti e agli uffici della Confederazione, del Cantone e dei comuni, secondo le disposizioni della kRHG e del presente regolamento, le informazioni di base necessarie sugli abitanti.

1. Disposizioni Generali

1. A una persona privata o organizzazione può, in singoli casi su richiesta, essere comunicato il nome, il cognome, il sesso, l'indirizzo, la professione, la data di nascita, il luogo d'origine, la cittadinanza, il tipo di permesso di soggiorno e la data di validità del permesso per stranieri, nonché l'iscrizione e la cancellazione del domicilio di una persona, se viene dimostrato un interesse legittimo in modo credibile.

2. Se i dati vengono utilizzati esclusivamente per scopi ideali meritevoli di protezione e non vengono trasmessi a terzi, possono essere comunicati ordinati secondo determinati criteri.

2a. Alle istituzioni di diritto pubblico secondo l'articolo 107 KV devono essere comunicati i dati di base necessari per la gestione del loro registro dei cittadini.

3. Si applica inoltre la legge sulla protezione dei dati.

Organizzazione e Compiti

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza.

2. Dopo aver consultato i comuni, esso può emanare disposizioni integrative in merito all'organizzazione, ai compiti, al procedimento e alle tariffe nei regolamenti di esecuzione.

3. L'Ufficio di Giustizia è autorizzato a trattare, o a far trattare, i dati personali, inclusi quelli particolarmente protetti, di cui necessita per esercitare la vigilanza sui registri della popolazione per conto del Consiglio di Stato. Per adempiere all'attività di vigilanza, può accedere ai registri, ai sistemi informativi e alle banche dati pertinenti.

Organizzazione e Compiti

1. La Cancelleria dello Stato è l'autorità emittente per passaporti biometrici, carte d'identità e altri documenti di viaggio.

2. Riceve le domande delle persone richiedenti via Internet, telefonicamente o mediante presentazione personale e gestisce il centro di elaborazione cantonale per i documenti biometrici.

3. La Polizia cantonale è competente per la ricezione della denuncia di smarrimento di documenti biometrici ed è l'ente cantonale autorizzato ad accedere al sistema informativo ai sensi dell'art. 12 della legge sui documenti d'identità.

Organizzazione e Compiti

1. Il comune residenziale designa un ufficio del registro della popolazione.

2. L'ufficio del registro della popolazione

a. gestisce elettronicamente il registro della popolazione;

b. assegna a ogni persona nel registro della popolazione un identificatore di edificio (EGID) e un identificatore di appartamento (EWID) dal registro degli edifici e degli appartamenti (GWR);

c. fornisce elettronicamente i dati del registro della popolazione al centro cantonale di rilevamento per i documenti biometrici;

d. emette i certificati (ad es. certificato di residenza);

e. emette o rinnova i permessi temporanei e i permessi di domicilio o soggiorno;

f. tiene un controllo sui permessi temporanei emessi;

g. emette, se del caso, i certificati di cittadinanza locale;

h. comunica all'altro ufficio del registro della popolazione i dati completi in caso di trasferimento intra-cantonale o extra-cantonale di residenti;

i. adempie agli ulteriori obblighi di notifica imposti dalla legislazione.

3. L'ufficio del registro della popolazione deve mantenere il registro aggiornato, corretto e completo per quanto riguarda il gruppo di persone registrate.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce nelle disposizioni esecutive entro quale termine devono essere registrate le modifiche nel registro della popolazione.

1. Documenti d'Identità

1. **Passaporti biometrici, carte d'identità e documenti di viaggio per persone straniere vengono emessi dal Cantone con le caratteristiche secondo la legge sui documenti di identità o la legge federale sugli stranieri.**

2. **Il Consiglio di Stato può delegare l'emissione dei passaporti provvisori ad un altro Cantone tramite un accordo amministrativo. In tali casi si applica il diritto procedurale del Cantone incaricato.**

1. Documenti d'Identità

1. Il certificato di origine è il documento di cittadinanza della cittadina svizzera o del cittadino svizzero.

Documenti di Identità

1. Il certificato di residenza attesta che la persona è stabilita nel comune di residenza pertinente, il certificato di soggiorno attesta il soggiorno.

2. La validità del certificato di soggiorno deve essere limitata nel tempo.

Documenti di Identità

1. Il certificato provvisorio (certificato di domicilio) attesta, su richiesta, alle persone che intendono soggiornare temporaneamente in un altro comune, che esse sono domiciliate nel comune di residenza in questione.

2. La validità del certificato provvisorio deve essere limitata in base al motivo specifico del soggiorno.

Documenti di Identità

1. I permessi di soggiorno sono rilasciati dal Dipartimento della Migrazione, una volta completata la procedura di registrazione presso gli uffici anagrafici e disponibile un certificato di adempimento dell'obbligo assicurativo.

Procedura di Segnalazione

1. Chi cambia residenza deve dare comunicazione di cessazione alla precedente comune di residenza e registrarsi presso l'ufficio anagrafe del nuovo comune di residenza entro 14 giorni dal trasferimento.

2. L'obbligo di dichiarazione di residenza si applica anche al trasferimento all'interno dello stesso comune o all'interno dello stesso edificio.

Procedura di Segnalazione

1. È esonerato dall'obbligo di comunicazione chi

a. si trattiene in un comune per meno di tre mesi consecutivi o tre mesi all'interno di un anno;

b. si trattiene in un comune con lo scopo di frequentare un istituto d'istruzione o una scuola;

c. è ospitato in un istituto educativo, di assistenza, di cura o penitenziario.

Procedura di Segnalazione

1. Il Consiglio di Stato emana, previa consultazione dei comuni, in disposizioni esecutive un catalogo dei dati che il registro degli abitanti deve contenere. Il contenuto minimo è determinato dall'art. 6 RHG e dall'art. 6 del presente regolamento.

2. Gli obbligati alla dichiarazione forniscono informazioni veritiere sui dati necessari per la gestione del registro degli abitanti e documentano le loro dichiarazioni su richiesta dell'ufficio del registro degli abitanti.

Procedura di Segnalazione

1. Se i dati indicati cambiano o vengono aggiunti nuovi dati, la persona interessata deve comunicarlo all'ufficio del registro degli abitanti entro 14 giorni.

2. Con la comunicazione all'ufficio del registro degli abitanti, la persona in questione adempie anche eventuali ulteriori obblighi di segnalazione nei confronti delle autorità cantonali e comunali. Restano riservati gli obblighi di segnalazione derivanti dal diritto federale.

3. L'ufficio del registro degli abitanti comunica alla persona interessata che l'obbligo di segnalazione secondo il paragrafo 2 è adempiuto con la comunicazione di modifica.

4. Se le autorità cantonali e comunali vengono a conoscenza di un fatto soggetto a obbligo di segnalazione, devono comunicarlo all'ufficio competente del registro degli abitanti. Quest'ultimo, se necessario, invita la persona interessata a presentare la segnalazione entro un termine ragionevole.

Procedura di Segnalazione

1. I responsabili delle case collettive ai sensi dell'art. 2 lett. a RVR devono comunicare al comune di residenza gli abitanti e le caratteristiche prescritte dalla Confederazione alla data di riferimento del 31 dicembre a titolo gratuito. La comunicazione deve avvenire entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

2. L'ufficio del registro degli abitanti deve fornire i dati secondo il modello della Confederazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. L'ufficio del registro degli abitanti deve conservare i dati almeno fino al 30 aprile dell'anno successivo alla data di riferimento.

Procedura di Segnalazione

1. Se l'obbligo di notifica ai sensi degli Articoli 11 e 14 di questa ordinanza non viene rispettato, le seguenti persone sono obbligate a fornire informazioni gratuite all'ufficio del registro degli abitanti competente

a. Datori di lavoro riguardo alle persone da loro impiegate;

b. Locatori e amministratori di immobili riguardo agli inquilini in arrivo, in partenza e residenti;

c. Fornitori di alloggi riguardo alle persone che abitano presso il loro nucleo familiare.

2. Le aziende elettriche e gli altri fornitori di servizi collegati tramite condutture sono obbligati a fornire gratuitamente all'ufficio del registro degli abitanti le informazioni necessarie per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificazione degli alloggi.

3. I proprietari e gli amministratori di immobili sono obbligati a mettere gratuitamente a disposizione dei comuni le informazioni per l'assegnazione EGID ed EWID dalle liste degli alloggi e dei residenti.

4. I comuni possono collaborare con terzi per l'assegnazione EGID ed EWID ed effettuare, se necessario, un'ispezione degli edifici.

5. Gli uffici del Cantone e dei comuni sono obbligati a fornire reciproche informazioni gratuite.

**Deposito di Documenti**

1. I domiciliati devono depositare il certificato di origine.

2. Non sono tenuti a depositare il certificato di origine

a. Le cittadine e i cittadini comunali che risiedono nel loro comune di origine, a condizione che per loro non sia già stato emesso un certificato di origine;

b. * I minorenni che vivono con i genitori o con un genitore e possiedono la stessa cittadinanza e lo stesso cognome di questi.

3. Il comune di residenza conferma il deposito nel certificato di domicilio.

**Deposito di Documenti**

1. Le residenti e i residenti devono depositare il certificato temporaneo.

2. L'ufficio del registro degli abitanti conferma il deposito nel certificato di residenza.

3. I certificati temporanei devono essere rinnovati prima della scadenza della loro validità.

**Deposito di Documenti**

1. In caso di modifica dei dati soggetti a obbligo di notifica, su richiesta dell'ufficio del registro della popolazione devono essere depositati nuovi documenti.

**Deposito di Documenti**

1. Chi si trasferisce da un comune residenziale ha diritto alla restituzione dei documenti depositati.

2. Restano riservati i provvedimenti di sicurezza di altre autorità.

9. Tariffe, Rimedi legali e Sanzioni

1. Per certificati, carte d'identità e altre operazioni possono essere imposte tasse fino a Fr. 1.000.

2. Il Consiglio di Stato emette un tariffario delle tasse dopo aver consultato i comuni residenziali.

9. Tariffe, Rimedi legali e Sanzioni

1. Contro le disposizioni e le decisioni dell'ufficio del registro degli abitanti è possibile presentare reclamo, per iscritto e motivato, al consiglio comunale entro 20 giorni.

2. Contro le decisioni del consiglio comunale è possibile presentare reclamo, per iscritto e motivato, al consiglio dei ministri entro 20 giorni.

9. Tariffe, Rimedi legali e Sanzioni

1. Chiunque violi l'obbligo di registrazione o di comunicazione, non presenti i documenti o le certificazioni richieste, o fornisca informazioni errate, è punito con una multa.

2. Anche la condotta colposa è punibile.

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai procedimenti pendenti si applica il nuovo diritto.

2. I documenti e i certificati rilasciati secondo il diritto precedente rimangono validi.

3. Le carte d'identità senza chip dati possono essere richieste fino al 28 febbraio 2012 nel comune di residenza secondo il diritto precedente, in conformità alla decisione federale sullo sviluppo dell'acquis di Schengen del 13 giugno 2008.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono abrogate

a. l'Ordinanza sul controllo degli abitanti del 22 novembre 1996[14];

b. le Disposizioni esecutive sull'emissione dei documenti per i cittadini svizzeri del 5 novembre 2002[15];

c. le Disposizioni esecutive sul Registro centrale degli stranieri del 6 dicembre 1982[16].

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio di Stato determina quando il presente regolamento entra in vigore.

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