Legislator Giurisprudenza & Legislazione
111.21 ONBRVOC CH-OW

Ordinanza sulla legge concernente l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza, BRV) (Bürgerrechtsverordnung, BRV) - Ambito di Applicazione (ON)

36 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (36)

Art. 1 Ordinanza sulla Cittadinanza, OC - Ambito di Applicazione Art. 1a Regolamento sulla Cittadinanza, RSC - Ripartizione dei Compiti Art. 2 Regolamento sulla cittadinanza, RCV - Compiti dei comuni Art. 3 Ordinanza sulla Cittadinanza, OC - b. Assemblea Comunale Art. 3a Ordinanza sulla cittadinanza, OCIT - c. Commissione comunale di naturalizzazione Art. 4 Ordinanza sulla cittadinanza, OCN - Compiti del Cantone Art. 6 Regolamento sulla Cittadinanza, R.Cit. Art. 6a Ordinanza sulla cittadinanza, OC - Garanzie procedurali Art. 6b Regolamento sulla cittadinanza, RCV - Obbligo di cooperazione Art. 6c Ordinanza sui Diritti Civili, BRV - Informazioni Art. 6d Regolamento sulla Cittadinanza, RCC - Prova delle Competenze Linguistiche e delle Nozioni Fondamentali di Cittadinanza Art. 6e Regolamento sui diritti civili, BRV - Considerazione delle circostanze personali Art. 6f Regolamento sui diritti di cittadinanza, RDC - Registrazione Art. 7 Ordinanza sulla cittadinanza, OCC - Presentazione della domanda Art. 7a Ordinanza sulla cittadinanza, OCV - Procedura preliminare Art. 8 Ordinanza sulla cittadinanza, OCN - Trattamento delle domande nel comune Art. 9 Ordinanza sulla cittadinanza, OCN Art. 9a Ordinanza sulla Cittadinanza, OCV - Trasferimento di Residenza Art. 10 Ordinanza sulla cittadinanza, OC - Ambito di applicazione e diritto applicabile Art. 11 Verordnung über das Bürgerrecht, BRV - Votazioni con urna Art. 12 Regolamento sui diritti civili, RDC - Trattamento delle domande nel consiglio comunale Art. 13 Regolamento sulla Cittadinanza, RSC - Commissione Preparatoria Art. 14 Regolamento sulla cittadinanza, RCV - Obbligo di collaborazione del richiedente Art. 15 Verordnung über das Bürgerrecht, BRV - Preparazione dell'assemblea comunale Art. 16 Regolamento sulla cittadinanza, RCD - Svolgimento delle assemblee Art. 17 Regolamento sui Diritti Civili, RDC - Ammissibilità delle Controproposte Art. 18 Regolamento sulla Cittadinanza, RC - Motivazione Art. 19 Regolamento sui Diritti dei Cittadini, RDC - Conduzione dell'Assemblea Art. 20 Regolamento sui diritti civili, RDC - Apertura Art. 22 Ordinanza sulla cittadinanza, OC - Trasmissione al Cantone Art. 23 Regolamento sulla Cittadinanza, RC - Nullità Art. 24 Regolamento sulla Cittadinanza, RCV - Domanda di Rinuncia Art. 25 Regolamento sui Diritti di Cittadinanza, RDC - Tasse Art. 25a Ordinanza sulla cittadinanza, OCA - Esecuzione Art. 27 Regolamento sui Diritti Civili, RDC - Abrogazione del diritto precedente Art. 28 Regolamento sulla cittadinanza, RCV - Entrata in vigore

Testo normativo (36 Articoli)

Ambito di applicazione e competenze

1. Questo regolamento disciplina le competenze, la procedura e le tasse relative all'acquisizione e alla perdita della cittadinanza del cantone e del comune.

Ambito di applicazione e competenze

1. Il consiglio comunale attua la legislazione sulla cittadinanza nell'ambito delle competenze comunali, a meno che il diritto cantonale non designi un'altra autorità o ufficio. Esso

a. garantisce il diritto di cittadinanza comunale alle persone con cittadinanza svizzera;

b. propone all'assemblea comunale di garantire o rifiutare il diritto di cittadinanza comunale alle persone straniere;

c. * istituisce una commissione consultiva per l'esame delle domande di naturalizzazione (Art. 13 del presente regolamento);

d. decide sulla formalità delle controproposte nella procedura di naturalizzazione (Art. 15 del presente regolamento);

e. delibera sul ritiro di una domanda di naturalizzazione all'assemblea comunale, qualora la presidenza dell'assemblea venga esercitata dal consiglio comunale (Art. 19 del presente regolamento);

f. decide sulla ammissibilità di una controproposta all'assemblea comunale, qualora la presidenza dell'assemblea venga esercitata dal consiglio comunale (Art. 19 del presente regolamento);

g. * presenta alla commissione cantonale per la naturalizzazione una richiesta di dichiarazione di nullità di una naturalizzazione concessa in base al diritto cantonale (Art. 23 del presente regolamento).

2. Garantisce anche il diritto di cittadinanza comunale alle persone straniere, nella misura in cui l'assemblea comunale gli abbia affidato tale compito.

Ambito di applicazione e competenze

1. L'Assemblea comunale, nella misura in cui non ha delegato i suoi compiti

a. decide in merito alla concessione della cittadinanza comunale a persone straniere;

b. * ...

Ambito di applicazione e competenze

1. La Commissione per la Naturalizzazione, nella misura in cui l'Assemblea comunale le abbia attribuito questi compiti

a. decide sull'assicurazione del diritto di cittadinanza comunale alle persone straniere;

b. decide sull'assicurazione del diritto di cittadinanza comunale alle persone con cittadinanza svizzera.

2. Nei limiti dei compiti attribuiti, la Commissione per la Naturalizzazione esegue, al posto del Consiglio comunale, la legislazione sulla cittadinanza nell'ambito di competenza comunale. In particolare, presenta alla Commissione cantonale per la Naturalizzazione una proposta di annullamento di una naturalizzazione concessa secondo il diritto cantonale (Art. 23 di questo regolamento).

3. L'Assemblea comunale elegge all'inizio del mandato la Commissione per la Naturalizzazione, composta da cinque a tredici membri, nonché la sua presidenza.

4. I membri della Commissione possono essere solo persone aventi diritto di voto nel comune.

5. L'ordinamento delle trattative si conforma a quello della Commissione cantonale per la Naturalizzazione, nella misura in cui il diritto comunale non contenga disposizioni contrarie. In casi urgenti, la presidenza adotta le misure provvisorie.

6. Il Consiglio comunale mette a disposizione della Commissione l'organizzazione necessaria per l'esame delle domande.

Ambito di applicazione e competenze

1. L'ufficio competente attua la legislazione sulla cittadinanza nell'ambito di competenza cantonale, a meno che il diritto cantonale non designi un'altra autorità o ufficio. Esso

a. * coordina l'attuazione della legislazione sulla cittadinanza;

b. * esegue le indagini preliminari sulle domande presentate nei comuni (Art. 7a del presente regolamento);

c. * esprime parere sulle domande di riacquisto della cittadinanza o di naturalizzazione agevolata;

d. * accerta se una persona possiede la cittadinanza cantonale e svizzera, qualora vi siano dubbi al riguardo;

e. * dispone le indagini richieste dalle autorità federali necessarie per la valutazione delle condizioni di naturalizzazione;

f. * organizza gli eventi informativi (Art. 6a del presente regolamento);

g. * esamina le domande di persone con cittadinanza svizzera per l'acquisizione della cittadinanza cantonale (Art. 9 del presente regolamento);

h. * esamina le domande di persone straniere per l'acquisizione della cittadinanza cantonale (Art. 9 del presente regolamento);

i. * esamina le domande di rinuncia alla cittadinanza cantonale e comunale (Art. 24 del presente regolamento);

k. * conduce la procedura di dichiarazione di nullità e valuta la richiesta dell'autorità comunale di dichiarazione di nullità di una naturalizzazione concessa secondo il diritto cantonale (Art. 23 del presente regolamento).

Ambito di applicazione e competenze

1. ...

2. La commissione cantonale di naturalizzazione

a. decide in merito all'assicurazione del diritto di cittadinanza cantonale a persone straniere e prende la decisione cantonale di naturalizzazione;

b. accoglie nel diritto di cittadinanza cantonale persone con cittadinanza svizzera;

c. libera persone dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale;

d. dichiara nulla una naturalizzazione concessa secondo il diritto cantonale;

e. approva la dichiarazione di nullità o la revoca di una naturalizzazione da parte della Confederazione;

f. determina il diritto di cittadinanza comunale di un trovatello;

g. determina il diritto di cittadinanza comunale di una persona straniera naturalizzata con procedura agevolata, trattata per errore come cittadino svizzero;

h. presenta ricorso secondo l'art. 47 cpv. 2 della legge federale sull'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera.

3. All'inizio del mandato il Gran Consiglio elegge la commissione cantonale di naturalizzazione, composta da undici membri, nonché la sua presidenza. I partiti rappresentati in Gran Consiglio con una forza di gruppo devono essere adeguatamente considerati nell'elezione.

4. Chi è membro di un'autorità a livello federale, cantonale o comunale, o chi ha un rapporto di servizio o di lavoro, non è eleggibile.

5. L'ordine delle trattative si regola per analogia secondo la legislazione del Gran Consiglio. La presidenza adotta le misure provvisorie nei casi urgenti.

6. L'ufficio competente gestisce il segretariato della commissione cantonale di naturalizzazione.

**Procedura di Naturalizzazione in Generale**

1. Per la procedura di naturalizzazione si applicano le garanzie procedurali della Confederazione e del Cantone. In particolare, deve essere concesso il diritto di essere sentiti e le domande di naturalizzazione devono essere decise entro un termine ragionevole.

**Procedura di Naturalizzazione in Generale**

1. La persona richiedente ha un obbligo di collaborazione. Le persone coinvolte dal ricorso sono obbligate a collaborare nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della legislazione sulla cittadinanza.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedimento Preliminare

1. Le persone straniere che desiderano ottenere la cittadinanza ricevono presso il comune di loro residenza le informazioni necessarie, i moduli e l'assistenza per la presentazione della domanda.

2. Devono partecipare a un incontro informativo organizzato dall'ufficio competente.

3. L'incontro ha lo scopo di informare le persone che desiderano ottenere la cittadinanza in particolare sui requisiti, la procedura e i costi dell'acquisizione della cittadinanza.

4. L'incontro si svolge almeno una volta all'anno. L'ufficio competente può incaricare terze parti della realizzazione dell'incontro.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedimento Preliminare

1. Dopo aver partecipato all'evento informativo, è possibile sostenere l'esame di lingua.

2. Dopo aver superato con successo l'esame di lingua o in presenza di una decisione di dispensa che presuppone conoscenze linguistiche sufficienti, è possibile sostenere l'esame delle conoscenze fondamentali civiche.

3. Il Consiglio di Stato può fornire strumenti di supporto o corsi di preparazione per acquisire le conoscenze necessarie e dichiararli obbligatori.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedimento Preliminare

1. L'organo comunale o cantonale competente per la naturalizzazione tiene conto, nella sua decisione, delle circostanze personali della persona richiedente.

2. Nella fase preliminare, l'autorità comunale istruttoria può esonerare la persona desiderosa di ottenere la cittadinanza dal requisito di dimostrare le competenze linguistiche e le conoscenze fondamentali di educazione civica. La richiesta all'organo comunale di naturalizzazione deve indicare le ragioni della decisione di esonero.

3. L'ufficio cantonale competente verifica anch'esso le circostanze personali e può richiedere successivamente la prova delle competenze linguistiche e delle conoscenze fondamentali di educazione civica.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedimento Preliminare

1. Se la persona che desidera la naturalizzazione non è ancora registrata nel registro di stato civile svizzero, deve registrarsi presso l'ufficio di stato civile competente prima di presentare la domanda.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale

1. Le domande di naturalizzazione devono essere presentate al comune competente utilizzando il modulo prescritto, una volta completata la procedura preliminare.

2. Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari, in particolare

a. i documenti di stato civile per la persona richiedente e le persone da includere nella naturalizzazione;

b. * il certificato per la durata del soggiorno o della residenza richiesta nel cantone, nel comune e in Svizzera;

c. * il curriculum vitae incluso l'elenco dei luoghi di residenza, di scuola e di lavoro;

d. i documenti sulle condizioni di reddito e di patrimonio;

e. * ...

f. * l'estratto del casellario giudiziale;

g. * il documento sull'appartenenza statale;

h. * il permesso di domicilio;

i. * la prova delle competenze linguistiche e delle conoscenze fondamentali di educazione civica o le relative decisioni di esonero;

k. * la conferma della partecipazione all'evento informativo;

l. * la dichiarazione di rispetto dell'ordinamento giuridico.

3. Le persone con diritto di cittadinanza svizzera devono allegare solo i documenti a. - f. e l.

4-5 ...

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale

1. Il comune inoltra il fascicolo della domanda all'inizio della procedura comunale all'ufficio cantonale competente per la preliminare verifica.

2. L'ufficio esamina la completezza della domanda; può rinviare le domande incomplete al comune per l'integrazione. Inoltre, effettua una consultazione nel casellario giudiziale elettronico e incarica la polizia cantonale di redigere il rapporto di condotta.

3. La polizia cantonale e l'autorità cantonale della migrazione comunicano all'ufficio cantonale competente gli avvenimenti complementari al rapporto di condotta per la procedura di naturalizzazione, nonché l'annullamento.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale

1. Per la verifica dei requisiti di naturalizzazione, l'autorità istruttoria adotta gli accertamenti necessari. Può, in particolare, richiedere ulteriori documenti, condurre colloqui con le persone che presentano la domanda e raccogliere informazioni da terzi.

2-3

...

4. L'autorità istruttoria sottopone le domande di naturalizzazione all'organo comunale competente per la naturalizzazione con la sua proposta di decisione. Questo organo decide in merito alle domande di naturalizzazione.

5. L'organo comunale competente inoltra la decisione relativa alla concessione della cittadinanza insieme alla documentazione della domanda all'ufficio cantonale competente.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale

1. L'ufficio competente verifica le richieste; ciò avviene indipendentemente dall'accertamento e valutazione dei fatti effettuati dall'autorità inferiore. A tale scopo, può rinviare le domande incomplete ai comuni per l'integrazione, richiedere alle persone richiedenti di integrare i documenti e, di sua iniziativa, effettuare ulteriori accertamenti.

2. L'ufficio competente sottopone le richieste con la sua proposta alla decisione della commissione cantonale di naturalizzazione.

3. La commissione di naturalizzazione non è vincolata alla valutazione dell'organo comunale di naturalizzazione.

Procedura di Naturalizzazione in Generale - Procedura Principale

1. Se la persona richiedente si trasferisce in un altro comune o in un altro cantone durante la procedura, la competenza originaria rimane invariata, purché siano concluse le verifiche necessarie per la concessione.

2. Le verifiche necessarie per la concessione si considerano concluse

a. nel rapporto all’interno del cantone, quando l'autorità comunale competente ha sottoposto le domande di naturalizzazione all'organismo comunale competente per la naturalizzazione per la decisione (Art. 8 cpv. 4 di questo regolamento);

b. nel rapporto tra cantoni, quando è disponibile la decisione della commissione cantonale di naturalizzazione riguardante la concessione della cittadinanza cantonale a persone straniere (Art. 6 cpv. 2 lett. a di questo regolamento) o riguardante l'inclusione di persone con cittadinanza svizzera nella cittadinanza cantonale (Art. 6 cpv. 2 lett. b di questo regolamento).

3. Se le verifiche necessarie per la concessione non sono concluse, la domanda di naturalizzazione diventa priva di oggetto con il trasferimento.

**Procedura di Naturalizzazione nell'Assemblea Comunale - Disposizioni Comuni**

1. Le seguenti disposizioni regolano la procedura all'assemblea comunale per la concessione del diritto di cittadinanza comunale a persone straniere.

2. Nella misura in cui queste disposizioni non contengano alcuna regolamentazione, si applicano le norme della legge sull'amministrazione dello Stato e del regolamento sulla procedura amministrativa. Qualora anche tali norme non contengano alcuna regolamentazione, si applica, mutatis mutandis, la legge sulle votazioni.

Procedimento di Naturalizzazione all'Assemblea Comunale - Prima dell'Assemblea Comunale

1. Il consiglio comunale delibera sui fatti accertati e sulla proposta che intende presentare all'assemblea comunale.

2. Alle persone richiedenti deve essere notificata la delibera. Devono essere messe in condizione di esprimere il loro parere sui fatti accertati e di ritirare la loro domanda. Devono essere avvisate delle conseguenze economiche di una decisione negativa.

3. Se le persone richiedenti non ritirano la loro domanda entro un termine di 30 giorni, il consiglio comunale sottopone la domanda con la sua delibera all'assemblea comunale.

4. La delibera del consiglio comunale sulla proposta non è impugnabile.

Procedimento di Naturalizzazione all'Assemblea Comunale - Prima dell'Assemblea Comunale

1. Il consiglio comunale può istituire una commissione per l'esame delle domande di naturalizzazione (art. 8 cpv. 1 del presente regolamento).

2. I membri della commissione possono essere esclusivamente persone aventi diritto di voto nel comune; il presidente è un membro del consiglio comunale.

3. La commissione presenta i risultati del suo esame al consiglio comunale.

Procedimento di Naturalizzazione all'Assemblea Comunale - Prima dell'Assemblea Comunale

1. La persona richiedente ha un obbligo di collaborazione. Essa deve fornire al consiglio comunale le informazioni necessarie per l'applicazione della legislazione sulla cittadinanza.

2. Modifiche significative nei fatti devono essere immediatamente segnalate al consiglio comunale, allegando tutti i documenti necessari. Questo si applica fino alla decisione della commissione cantonale per la naturalizzazione.

3. La persona richiedente deve essere informata che la naturalizzazione può essere dichiarata nulla entro il termine stabilito dalla legislazione federale, se è stata ottenuta tramite dichiarazioni false o occultamento di fatti rilevanti.

Procedimento di Naturalizzazione all'Assemblea Comunale - Prima dell'Assemblea Comunale

1. Gli aventi diritto di voto saranno informati tempestivamente e per iscritto sulla richiesta presentata dal consiglio comunale all'assemblea comunale con la sua decisione.

2. L'informazione deve contenere i seguenti dati sulle persone richiedenti

a. Nome;

b. Indirizzo;

c. Età;

d. Sesso;

e. Stato civile;

f. Professione;

g. Durata della residenza in Svizzera e nel Cantone;

h. Richiesta del consiglio comunale;

i. Eventuale termine per la presentazione di controproposte.

3. La decisione del consiglio comunale e la posizione della persona richiedente possono essere visionate presso la cancelleria comunale, previa dimostrazione del diritto di voto.

4. Il consiglio comunale può stabilire che le controproposte, complete di giustificazione, siano presentate per iscritto prima dell'assemblea comunale.

5. Gli aventi diritto di voto saranno informati tempestivamente sulle basi legali pertinenti e sullo svolgimento dell'assemblea.

Procedura di naturalizzazione in Assemblea Comunale - Nell'Assemblea Comunale

1. Le persone richiedenti possono presentarsi personalmente all'assemblea comunale. Dopo aver risposto alle domande, devono lasciare il locale dell'assemblea per la discussione e la votazione.

2. La direzione dell'assemblea informa, prima dell'inizio della discussione, nuovamente sui requisiti legali, il procedimento della discussione, l'ammissibilità delle proposte e il procedimento di votazione.

3. Ogni richiesta viene trattata singolarmente. Al termine della discussione, la direzione dell'assemblea riassume eventuali controproposte e motivazioni e dispone la votazione su di esse; si vota in un unico procedimento sia sulla controproposta sia sulla relativa motivazione. In presenza di diverse controproposte, si deve procedere prima alla votazione su quelle controproposte che non mirano al rifiuto della concessione della cittadinanza.

4. In assenza di controproposte, non si vota su una richiesta. Pertanto, la proposta del consiglio comunale per la concessione della cittadinanza è considerata accettata quando

a. non viene presentata alcuna controproposta;

b. viene presentata una controproposta inammissibile, che non può essere sottoposta a votazione.

Procedura di naturalizzazione in Assemblea Comunale - Nell'Assemblea Comunale

1. Le controproposte devono soddisfare i seguenti requisiti affinché siano ammissibili e possano essere messe ai voti

a. devono riferirsi a specifiche richieste o persone concrete;

b. devono essere motivate;

c. nel caso dell'art. 15, comma 4, di questo regolamento, devono essere presentate per iscritto e nei termini previsti;

d. le richieste di rinvio di una domanda devono essere accompagnate da un incarico per chiarire questioni specifiche;

e. le richieste di votazioni separate sui membri di una famiglia devono essere motivate.

2. Una domanda di naturalizzazione, qualora vengano presentati motivi di rifiuto a cui né i richiedenti né il consiglio comunale hanno potuto rispondere, può essere ritirata per chiarimento dei fatti. Il ritiro è consentito fino all'avvio del processo di votazione.

Procedura di naturalizzazione in Assemblea Comunale - Nell'Assemblea Comunale

**1. La motivazione di una controproposta deve contenere motivi concreti di rifiuto nei confronti della persona richiedente.**

2. Dalla motivazione deve risultare in che modo la persona richiedente non soddisfa i requisiti per la naturalizzazione, in particolare in che modo

a. *non è familiare con le condizioni pertinenti;*

b. *non è integrata con successo (art. 6 e 6a della legge sulla cittadinanza[7]).*

c.-d. *...*

3. Le motivazioni generiche che non fanno riferimento a una domanda concreta o a una persona concreta non sono ammissibili.

4. In caso di accoglimento di una proposta di rifiuto da parte del consiglio comunale, la sua decisione vale come motivazione. In caso di accoglimento di una proposta favorevole, non è necessaria alcuna motivazione.

Procedura di naturalizzazione in Assemblea Comunale - Nell'Assemblea Comunale

1. La presidenza dell'assemblea spetta a uno o più membri del consiglio comunale.

2. Essa decide sulla ammissibilità delle controproposte e sul ritiro di una proposta del consiglio comunale.

3. È responsabile della verbalizzazione delle deliberazioni, includendo la motivazione delle controproposte.

Procedura di naturalizzazione nell'assemblea comunale - Dopo l'assemblea comunale

1. La decisione dell'assemblea comunale deve essere comunicata per iscritto alla persona richiedente, corredata di un estratto del verbale e di un'informazione sui mezzi di impugnazione.

Procedura di naturalizzazione nell'assemblea comunale - Dopo l'assemblea comunale

1. Dopo la scadenza del termine per il ricorso senza che sia stato presentato, il consiglio comunale trasmette la decisione relativa alla concessione della cittadinanza comunale, unitamente ai documenti della domanda, al consiglio di governo (art. 8 comma 5 di questo regolamento).

Procedura di naturalizzazione nell'assemblea comunale - Dopo l'assemblea comunale

1. La naturalizzazione può essere dichiarata nulla dalla commissione cantonale di naturalizzazione d'ufficio o su richiesta del consiglio comunale.

2. ...

3. Al consiglio comunale spetta l'accertamento dei fatti.

**1. Perdita** **Articolo 1: Definizione di Perdita** La "perdita" in ambito legale si riferisce alla privazione o diminuzione di un bene, diritto o opportunità, oppure a un danno subito a causa di un evento o azione specifica. Essa può comprendere sia perdite materiali, come denaro o proprietà, sia perdite immateriali, come diritti legali o benefici contrattuali.

1. La domanda di svincolo dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale deve essere presentata per iscritto presso l'ufficio cantonale competente con la documentazione richiesta. In particolare, devono essere forniti

a. i certificati rilasciati dall'ufficio di stato civile per la persona richiedente e per le persone incluse nella domanda di svincolo;

b. il certificato di possesso o di garanzia della cittadinanza di un altro Stato o di un altro Cantone;

c. il certificato di residenza.

2. L'ufficio esamina la domanda, acquisisce il parere dell'autorità comunale competente e sottopone la domanda con la sua proposta alla decisione della commissione cantonale di naturalizzazione.

**Tasse**

1. Le tasse per le procedure cantonali sono

a. Procedura di naturalizzazione Fr. 500.- fino a Fr. 1 500.-;

b. Procedura di rilascio Fr. 200.- fino a Fr. 1 000.-;

c. Procedura di annullamento Fr. 500.- fino a Fr. 2 000.-.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato può disciplinare in dettagli ulteriori i seguenti ambiti nelle disposizioni esecutive

a. Svolgimento dell'evento informativo;

b. Organizzazione degli esami;

c. Redazione dei rapporti di gestione;

d. Tasse.

2. Il Consiglio di Stato può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al comma 1 lettere a e b.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'ordinanza esecutiva relativa alla legge sull'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (Ordinanza sulla cittadinanza) del 5 giugno 1992 è abrogata.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →