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Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale (legge sulla cittadinanza, BRG) (Bürgerrechtsgesetz, BRG) - Ambito di applicazione (BRG)

38 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (38)

Art. 1 Legge sulla cittadinanza, LCC - Ambito di applicazione Art. 1a Legge sulla cittadinanza, LCC - Organi di naturalizzazione Art. 2 Legge sulla cittadinanza, BRG - Definizioni Art. 3 Legge sulla cittadinanza, LCC - Principio Art. 4 Legge sulla cittadinanza, LC - Diritti dei cittadini Art. 4a Legge sulla cittadinanza, LSC - Acquisizione Art. 5 Legge sulla cittadinanza, LCC - Soggiorno e residenza Art. 6 Legge sulla Cittadinanza, LSC - Requisiti per la Naturalizzazione Art. 6a Legge sulla cittadinanza, LCC Art. 7 Legge sulla cittadinanza, LSC - Esame di idoneità Art. 8 Legge sulla cittadinanza, LCC - Autorizzazione federale alla naturalizzazione Art. 9 Legge sulla cittadinanza, BRG - Inclusione dei bambini Art. 10 Legge sulla cittadinanza, LCC Art. 13 Legge sulla cittadinanza, LCC - Dimissioni Art. 14 Legge sulla Cittadinanza, LSC - Inclusione dei Minori Art. 15 Legge sulla Cittadinanza, BRG Art. 16 Legge sulla cittadinanza, LCC - Dichiarazione di nullità Art. 17a Legge sulla cittadinanza, LSC - Diritto applicabile Art. 17b Legge sulla cittadinanza, LCC Art. 17c Legge sulla cittadinanza, LCC - Assistenza amministrativa Art. 18 Legge sulla cittadinanza, LCC - Diritto di accesso agli atti Art. 18a Legge sulla cittadinanza, LCC - Mezzi di ricorso Art. 19 Legge sui diritti civili, LDC - Tasse cantonali Art. 20 Legge sulla Cittadinanza, LCC - Determinazione delle Tasse Art. 21 Legge sulla cittadinanza, LCC - Incasso Art. 23 Legge sulla cittadinanza, LCC - Tasse comunali Art. 24 Legge sulla Cittadinanza, LCC - Principio Art. 25 Legge sulla Cittadinanza, LCC - Esistenza Art. 26 Legge sulla cittadinanza, LCC - Naturalizzazione Art. 27 Legge sulla cittadinanza, BRG - Principio Art. 28 Legge sulla Cittadinanza, LCC - Effetti Art. 29 Legge sulla cittadinanza, LSC - Competenza Art. 30 Legge sulla cittadinanza, LSC - Abrogazione del diritto precedente Art. 31 Legge sulla cittadinanza, LCC - Disposizione transitoria Art. 31a Legge sulla Cittadinanza, LSC Art. 31b Legge sulla cittadinanza, BRG - Disposizioni transitorie per l'emendamento del 31 maggio 2017 Art. 32 Legge sulla cittadinanza, LCC - Disposizioni di esecuzione Art. 33 Legge sulla Cittadinanza, BRG - Entrata in vigore

Testo normativo (38 Articoli)

**Generale**

1. Per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera a norma di legge, per la riacquisizione e la naturalizzazione agevolata, è applicabile esclusivamente il diritto federale.

2. La naturalizzazione ordinaria è disciplinata dalle disposizioni di questa legge e dei suoi decreti di attuazione. Laddove queste non contengano alcuna disposizione, si applicano, per analogia, la legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit) e i suoi decreti di attuazione (di seguito denominati diritto federale).

2a. Quando il diritto federale si riferisce alle condizioni svizzere, si intendono anche le condizioni cantonali e comunali.

3. Le condizioni e la procedura per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza comunale, nella misura in cui la cittadinanza cantonale non ne è influenzata, sono disciplinate dal comune.

**Generale**

1. In qualità di organo cantonale di naturalizzazione funge una commissione di naturalizzazione.

2. L'organo comunale di naturalizzazione è determinato secondo gli Articoli 98 e 99 della Costituzione cantonale.

**Generale**

1. Le designazioni di persone in questa legge e nei decreti che su di essa si basano si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

2. Il termine "comune" designa in questa legge e nei decreti che su di essa si basano il comune competente per il diritto di cittadinanza.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. La naturalizzazione secondo questa legge conferisce tutti i diritti e i doveri di un cittadino cantonale e comunale, tuttavia non conferisce il diritto di cittadinanza o di utilizzo delle corporazioni o delle suddivisioni e delle cooperative alpine, se ciò non è previsto dal diritto della corporazione o della suddivisione in questione.

**Acquisizione della cittadinanza del cantone e del comune**

1. I non cittadini del cantone possono acquisire la cittadinanza del cantone e del comune solo congiuntamente.

2. La condizione per il conferimento della cittadinanza cantonale è la promessa della cittadinanza comunale.

3. La promessa della cittadinanza comunale si estingue se entro tre anni non viene conferita la cittadinanza cantonale.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Le domande di naturalizzazione devono essere presentate presso il comune di residenza.

2. Se l'organo comunale di naturalizzazione ha garantito il diritto di cittadinanza comunale, la domanda deve essere trasmessa al cantone per l'assegnazione del diritto di cittadinanza cantonale.

3. Se il diritto di cittadinanza cantonale può essere garantito a uno straniero, la domanda deve essere trasmessa alle autorità federali per il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. In caso contrario, l'organo cantonale di naturalizzazione deve decidere direttamente sulla domanda.

4. Con la decisione di naturalizzazione cantonale, si acquisiscono tutti i diritti di cittadinanza interessati.

5. Se non viene rilasciato il diritto di cittadinanza cantonale, la garanzia del diritto di cittadinanza comunale decade.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Gli stranieri devono aver risieduto ininterrottamente per almeno cinque anni nel cantone e nello stesso comune immediatamente prima della presentazione della domanda. Si applicano i requisiti di soggiorno previsti dal diritto federale.

2. Si applicano anche le agevolazioni secondo l'Art. 10 BüG.

3. I cittadini svizzeri devono aver avuto la residenza ininterrotta per almeno tre anni nel cantone e nello stesso comune immediatamente prima della presentazione della domanda.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Per gli stranieri si applicano i requisiti di naturalizzazione del diritto federale, nella misura in cui questa legge o i suoi decreti di attuazione non contengano disposizioni divergenti.

2. Per i cittadini svizzeri non si applicano i requisiti di naturalizzazione dell'art. 11 lett. c e dell'art. 12 par. 1 lett. b ed e della BüG.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Le competenze linguistiche devono essere dimostrate in lingua tedesca.

2. Il candidato deve dimostrare le seguenti conoscenze civiche della Svizzera, del Cantone e del Comune

a. Conoscenze sulla procedura di naturalizzazione;

b. Diritti e doveri generali, in particolare quelli derivanti dalla cittadinanza;

c. Struttura e contenuto dello Stato e della comunità civica;

d. Rapporti geografici e storici;

e. Rapporti politici;

f. Rapporti sociali, in particolare abitudini di vita, usi e costumi.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Prima dell'assegnazione della cittadinanza, è necessario verificare se il richiedente è idoneo per la naturalizzazione.

2. Le competenze linguistiche e le conoscenze fondamentali di cittadinanza devono essere dimostrate dagli stranieri tramite un esame.

3. La considerazione delle circostanze personali è regolata dal diritto federale.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Gli stranieri devono essere in possesso dell'autorizzazione federale di naturalizzazione per la decisione cantonale di naturalizzazione.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Nell'ottenimento della cittadinanza vengono generalmente inclusi i figli minorenni del richiedente, se convivono con quest'ultimo. Si applica l'art. 30 BüG.

Acquisizione della cittadinanza cantonale e comunale

1. I minorenni possono presentare la domanda di naturalizzazione solo attraverso il loro rappresentante legale.

2. A partire dall'età di 16 anni, i richiedenti devono inoltre dichiarare per iscritto la propria volontà di acquisire la cittadinanza cantonale e comunale.

Perdita della cittadinanza cantonale e comunale

1. Un cittadino cantonale viene rilasciato dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale su richiesta, se non ha residenza nel cantone ed è in possesso di un'altra cittadinanza statale o cantonale, oppure se gli è stata garantita una tale cittadinanza.

2. La perdita del diritto di cittadinanza cantonale comporta la perdita del diritto di cittadinanza comunale.

Perdita della cittadinanza cantonale e comunale

1. Nell'emancipazione sono inclusi i figli minorenni soggetti alla potestà genitoriale dell'emancipato; tuttavia, i figli minorenni di età superiore ai 16 anni solo se acconsentono per iscritto.

2. Non devono inoltre avere residenza nel Cantone e devono possedere un'altra cittadinanza statale o cantonale, oppure deve essere loro garantito tale diritto.

Perdita della cittadinanza cantonale e comunale

1. Per la dimissione dei minori dal diritto di cittadinanza si applica in modo analogo l'art. 10 di questa legge.

Perdita della cittadinanza cantonale e comunale

1. L'acquisizione della cittadinanza può essere dichiarata nulla dalla commissione cantonale per la naturalizzazione, se è stata ottenuta tramite dichiarazioni false o occultamento di fatti rilevanti.

2. Per i presupposti e l'estensione della dichiarazione di nullità si applica il diritto federale.

3. La tassa pagata per la procedura di naturalizzazione non viene rimborsata dopo la dichiarazione di nullità.

**Procedura**

1. Fatto salvo quanto disposto da norme particolari del diritto cantonale e del diritto federale, a tutti i procedimenti relativi alla cittadinanza si applica il diritto amministrativo procedurale cantonale.

**Procedura**

1. Le autorità cantonali e comunali possono trattare dati personali per adempiere ai loro compiti secondo la legislazione federale e cantonale in materia di cittadinanza, inclusi i dati che consentono la valutazione dei requisiti di idoneità del richiedente, e i dati particolarmente sensibili riguardanti le opinioni religiose, le attività politiche, la salute, le misure di assistenza sociale e le persecuzioni e sanzioni amministrative o penali.

**Procedura**

1. Per l'assistenza amministrativa si applica l'art. 45 BüG. Le autorità, istituzioni e opere del cantone e dei comuni sono obbligate, su richiesta motivata e scritta nei singoli casi, a comunicare alle autorità comunali e cantonali incaricate dell'esecuzione di questa legge tutti i dati necessari per l'adempimento dei loro compiti.

**Procedura**

1. Il richiedente ha diritto, in ogni fase del procedimento, di prendere visione degli atti presso l'autorità competente.

**Procedura**

1. Contro la decisione dell'organo comunale per la naturalizzazione, la persona richiedente può presentare ricorso scritto e motivato al Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla notificazione.

2. Per i ricorsi relativi a violazioni del diritto di voto o a irregolarità nella preparazione o nello svolgimento dell'assemblea comunale, si applicano gli articoli 54 e seguenti della legge sui votazioni.

**Tariffe**

1. Il Gran Consiglio cantonale stabilisce, mediante regolamento, l'ammontare delle tasse per la procedura di naturalizzazione, la procedura di liberazione dalla cittadinanza, e la procedura di annullamento.

2. Le tasse cantonali sono determinate in dettaglio secondo le disposizioni della legge generale sulle tasse e i suoi decreti attuativi, nonché il regolamento sulla procedura amministrativa.

**Tariffe**

1. Il Comune stabilisce le tariffe che coprono i costi per la procedura di acquisizione della cittadinanza comunale.

Rapporti giuridici preesistenti

1. La decisione presa dall'autorità competente del Cantone Nidwalden riguardante la rinuncia alla cittadinanza cantonale e svizzera e riguardante l'accertamento se una persona possiede la cittadinanza cantonale e svizzera, si applica, in riferimento agli antichi abitanti, anche al Cantone Obwalden.

Rapporti giuridici preesistenti

1. Membri delle antiche stirpi contadine che desiderano ottenere la cittadinanza nel Cantone di Obvaldo devono ottenere, attraverso il procedimento ordinario, la garanzia dei diritti di cittadinanza comunale.

2. Per il conferimento della cittadinanza cantonale è sufficiente che la commissione cantonale di naturalizzazione stabilisca che il richiedente è membro di un'antica stirpe contadina e pertanto è cittadino cantonale di diritto.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. Alle persone che hanno reso importanti servizi alla comunità può essere conferita la cittadinanza onoraria.

2. Il conferimento della cittadinanza onoraria non è subordinato ad ulteriori requisiti, come in particolare quelli di residenza.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. La concessione del diritto di cittadinanza onoraria non produce gli effetti di una naturalizzazione.

2. Il diritto di cittadinanza onoraria non ha effetti sul precedente diritto di cittadinanza.

3. Il diritto di cittadinanza onoraria è personale e intrasmissibile.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. Il Gran Consiglio è competente per il conferimento del diritto di cittadinanza onoraria del Canton.

2. L'assemblea comunale è competente per il conferimento del diritto di cittadinanza onoraria del Comune.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate, in particolare

a. la legge sull'acquisizione della cittadinanza cantonale del 10 maggio 1942;

b. le disposizioni di attuazione della legislazione sulla cittadinanza del 17 gennaio 1953.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale, è determinante il diritto vigente al momento della decisione.

2. In caso di decisioni su più livelli, è decisivo il momento della decisione dell'ultima istanza.

Disposizioni finali e transitorie

1. I diritti di cittadinanza cantonale e comunale di Obvaldo, che sono decaduti prima dell'entrata in vigore dell'addendum, non vengono ripristinati dopo l'abrogazione delle disposizioni relative alla limitazione della cittadinanza multipla.

2. In deroga all'articolo 31, comma 2, di questa legge, per la riscossione delle somme di acquisto si applica il diritto vigente al momento della decisione.

3. Per il resto, si applica l'articolo 31 di questa legge.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Gran Consiglio emana le disposizioni di esecuzione necessarie mediante regolamento. Regola in particolare le competenze richieste in base al diritto federale, nonché la procedura.

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