Ordinanza di esecuzione della legge sull'espropriazione (Ordinanza cantonale sull'espropriazione, kEntV) - Tasso d'Interesse
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Dove la legge prescrive un interesse al tasso usuale, è applicabile il tasso di interesse valido al momento della scadenza presso la Banca Cantonale di Nidvaldo per nuovi prestiti ipotecari di primo rango.
1. Il divieto di espropriazione deve essere annotato nel registro fondiario su richiesta dell'espropriante.
2. L'espropriante deve indicare quando è stata pubblicata la notifica del piano sulla Gazzetta Ufficiale; se la notifica del piano non è stata effettuata, deve allegare l'autorizzazione del presidente della Commissione di espropriazione per il procedimento abbreviato.
3. Se i soggetti obbligati alla cessione non sono stati informati del divieto di espropriazione, deve essere consegnata loro una copia della richiesta.
4. Se la registrazione diventa priva di oggetto, l'espropriante deve disporre la cancellazione; se non lo fa, la direzione competente provvede alla cancellazione.
1. Per ogni proprietario terriero interessato, per la direzione competente e per l’espropriante che presenta la richiesta, deve essere allegata all'Ufficio del catasto una copia della decisione o della domanda.
2. L'Ufficio del catasto non applica alcuna tariffa.
1. L'espropriante trasferisce all'ufficio del catasto, con i documenti richiesti, tutte le indennità di espropriazione definitivamente stabilite nel procedimento di stima, a meno che non debba versarle direttamente agli aventi diritto.
2. Le indennità concordate in accordi al di fuori del procedimento di stima possono essere pagate direttamente, rispettando le disposizioni sulla distribuzione; tuttavia, ha il diritto di trasferire anche queste indennità all'ufficio del catasto per la distribuzione.
1. L'espropriante consegna al catasto la decisione o il concordato.
2. Il catasto annota provvisoriamente l'acquisizione del diritto nel registro fondiario dopo il ricevimento del pagamento.
1. Se dai documenti presentati non risulta chiaramente come debba essere distribuito il risarcimento, l'ufficio del catasto comunica con lettera raccomandata al proprietario espropriato e a tutti i titolari di diritti reali limitati e di diritti personali prenotati il pagamento; li informa su come intende distribuire il risarcimento, qualora non presentino opposizione entro 20 giorni.
1. Qualora venga sollevata un'opposizione, l'ufficio del catasto notifica agli aventi diritto contro cui essa è rivolta e assegna loro un termine per eventuali contro-osservazioni.
2. Se l'opposizione non viene riconosciuta da tutte le parti interessate, l'amministratore del registro fondiario può fissare un'udienza di conciliazione o tentare di raggiungere un accordo in altro modo.
1. Per il procedimento di impugnazione si applicano le regole del Codice di procedura civile svizzero (CPC).
2. Le richieste di proroga del termine di impugnazione devono essere indirizzate al Presidente del Tribunale cantonale.
3. Per la rappresentanza dei convenuti nel processo di impugnazione, il Presidente del Tribunale cantonale assegna all'Ufficio del registro fondiario un'indennità adeguata a carico della parte processuale tenuta al pagamento secondo la decisione sulle spese.
1. Dopo la conclusione della procedura di distribuzione, l'amministratore del registro fondiario dispone le modifiche necessarie nei registri fondiari e nei titoli di pegno a causa dell'esproprio.
1. Le tasse previste da questo regolamento devono essere pagate dall'espropriante, salvo diversa disposizione.
1. La direzione competente applica le seguenti tariffe
1. per l'autorizzazione a entrare in proprietà altrui (Art. 21 della legge): Fr. 50.-
2. per la decisione riguardo alle misure necessarie (Art. 23 della legge): Fr. 50.-
3. per l'esame delle richieste di esproprio
a) per ogni soggetto obbligato alla cessione (Art. 22 Comma 2 Numero 3 della legge): Fr. 10.-, ma almeno Fr. 100.-
b) per l'obiezione e il riesame di un documento: Fr. 40.-
4. per il deposito del piano (Art. 24 della legge): per ogni soggetto obbligato alla cessione: Fr. 20.-, ma almeno Fr. 200.- e al massimo Fr. 2'000.-
5. per gli annunci pubblici (Art. 24 della legge): 50 percento in più rispetto ai costi di pubblicazione
6. per le comunicazioni personali (Art. 21, 24 e 27 della legge): per ogni comunicazione Fr. 5.-, ma almeno Fr. 40.-
1. Per le decisioni relative alle obiezioni (Art. 30 della legge), il Consiglio di Stato impone tasse da CHF 50.- a CHF 1'000.-, in casi particolari fino a CHF 2'000.-.
1. La Commissione di espropriazione e il suo Presidente riscuotono, per le loro prestazioni, compensi che sono superiori della metà rispetto alla somma delle indennità da corrispondere ai membri della commissione e al segretario.
2. Il tempo impiegato funge da criterio di ripartizione, nel caso in cui i costi delle sedute debbano essere distribuiti su più casi.
3. Le spese (compensi dei testimoni e costi delle perizie ecc.) devono essere contabilizzate separatamente; tutti gli altri costi della Commissione di espropriazione e della cancelleria del tribunale sono compensati dal compenso.
1. Per le spese del tribunale amministrativo si applica la legislazione relativa alla giustizia amministrativa.
1. L'Ufficio del Catasto richiede le seguenti tasse
1. Per l'esame e il pagamento delle indennità (Art. 36 cpv. 2 e Art. 47 della legge): per ogni istruzione ½ per mille, ma almeno Fr. 50.- e al massimo Fr. 1'000.-
2. per la notifica alle parti coinvolte (§ 6 e § 7): per ogni comunicazione Fr. 5.-, ma almeno Fr. 40.-
3. per la sua attività di mediazione in caso di disaccordo tra gli aventi diritto (Art. 46 della legge e § 7): a seconda del tempo impiegato da Fr. 50.- a Fr. 500.-
4. per la redazione e la divulgazione del piano di distribuzione (Art. 45 della legge): per ogni diritto Fr. 20.-
5. per la preparazione e l'invio di estratti del piano di distribuzione (Art. 45 cpv. 2 della legge): a seconda dell'estratto Fr. 5.-
6. per l'autenticazione delle perdite dei creditori ipotecari (Art. 47 cpv. 3 della legge): per ogni documento Fr. 20.-
7. per la rettifica del catasto e dei titoli (Art. 48 della legge): per ogni iscrizione catastale da modificare e per ogni documento da modificare Fr. 20.-
8. per la sollecitazione al proprietario di titoli ipotecari pendenti (Art. 48 cpv. 2 della legge): Fr. 20.-
2. Inoltre, l'espropriante deve rimborsare all'Ufficio del Catasto le spese sostenute.
3. I costi per l'ammortamento dei titoli ipotecari persi sono a carico del creditore ipotecario.
1. Il Regolamento del 7 dicembre 1968 sulle tasse del catasto viene integrato all'articolo 2 con il seguente comma 3: ...
1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo.
2. Entra in vigore il 1° gennaio 1976, ai sensi dell'art. 46 della legge sull'organizzazione.