Legge sull'armonizzazione dei registri ufficiali (Legge cantonale sull'armonizzazione dei registri, kRHG) - Scopo, Campo di applicazione (LCHR)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Questo legge ha lo scopo di semplificare la raccolta di dati per le statistiche e lo scambio di dati personali tra i registri.
2. Si applica ai registri secondo l'art. 2 RHG, così come agli altri registri ufficiali cantonali e comunali designati dalla legislazione o dal consiglio di governo.
1. Il Consiglio di Stato può, in relazione a un censimento federale della popolazione, richiedere alla Confederazione un potenziamento dell'indagine strutturale e dei rilevamenti campionari tematici (Art. 8 Legge sul censimento della popolazione).
1. La Direzione attua le legislazioni sulla armonizzazione dei registri e sul censimento, nella misura in cui compiti non siano espressamente assegnati ad un'altra istanza. In particolare, è responsabile per
1. la fornitura dei dati alla Confederazione;
2. il coordinamento, l'esecuzione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri in qualità di ufficio competente ai sensi dell'art. 9 RHG;
3. la determinazione dei dati, sui quali gli aventi diritto possono accedere elettronicamente ai sensi dell'art. 7.
1. I comuni politici gestiscono elettronicamente i registri prescritti dalla legislazione.
2. Trasmettono i dati dei loro registri alla piattaforma dati cantonale e li aggiornano.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce quale software deve essere utilizzato dai comuni per la gestione dei registri, tenuti in base al diritto federale o al diritto cantonale.
1. Il Cantone gestisce una piattaforma di dati cantonale (PDC) come amministrazione centrale delle informazioni su persone, edifici e abitazioni.
2. La piattaforma di dati cantonale serve come archivio centrale per tutti gli aventi diritto di accesso nel procedimento di consultazione o segnalazione, nonché per scopi statistici.
3. Il Consiglio di Stato può delegare la gestione della piattaforma di dati cantonale a terzi.
1. Nella piattaforma dati cantonale vengono gestiti e memorizzati i dati delle persone fisiche e giuridiche con i relativi dati aggiuntivi, nonché i dati degli edifici e delle abitazioni.
2. L'iscrizione di una persona fisica contiene i dati ai sensi dell'art. 6 RHG, nonché
1. il numero DPF;
2. annotazioni di blocco in conformità all'art. 15 della legge cantonale sulla protezione dei dati (kDSG);
3. un identificatore della persona del coniuge o della partner registrata rispettivamente del partner registrato;
4. * per le persone sottoposte a curatela o a tutela, un identificatore della persona competente.
3. L'iscrizione di una persona giuridica contiene i seguenti dati, ove disponibili
1. nome dell'azienda e indirizzo,
2. identificatori di persona o numeri d'impresa previsti dal diritto federale.
4. Il Consiglio di governo può prescrivere l'inserimento di ulteriori dati.
1. Le autorità cantonali, i comuni e i terzi incaricati dell'adempimento di compiti statali hanno accesso telematico, mediante un sistema di interrogazione, ai dati della piattaforma dati cantonale, necessari per l'adempimento delle loro funzioni legali.
2. I dati sono disponibili gratuitamente per tutti i titolari di diritti di accesso.
3. La direzione decide di volta in volta chi ha accesso telematico a quali dati.
1. L'ente responsabile della tenuta di un registro deve trasferire immediatamente tutte le modifiche relative alla gestione dei dati alla piattaforma dati cantonale.
2. Il trasferimento deve avvenire esclusivamente tramite il conferimento di dati in forma elettronica crittografata.
3. Il trasferimento alla piattaforma dati cantonale non esonera gli enti competenti dall'eventuale obbligo di tenere o conservare i dati in altre raccolte di dati.
1. Per il trattamento dei dati si applicano le disposizioni del kDSG.
1. I comuni mantengono un registro cantonale dei fabbricati e delle abitazioni riconosciuto secondo le direttive della Confederazione e della Direzione, includendo un elenco di tutti i nomi delle strade.
2. Nel registro cantonale dei fabbricati sono inclusi edifici con e senza utilizzo abitativo, alloggi provvisori e costruzioni speciali secondo le definizioni e i requisiti del catalogo delle caratteristiche del registro federale degli edifici e delle abitazioni.
3. Il Consiglio di Stato può prescrivere la gestione di caratteristiche aggiuntive.
1. La prima assegnazione e comunicazione completa del numero di assicurato ai sensi dell'Art. 50e AHVG deve essere richiesta dagli uffici preposti alla gestione dei registri ai sensi dell'Art. 2, paragrafo 2 RHG.
2. Le istanze incaricate dell'esecuzione del diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero di assicurato ai sensi AHVG in relazione ai propri compiti. Può essere conservato nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei compiti legali.
1. Il cantone e i comuni si assumono i costi che rientrano nel loro ambito di competenza.
2. Il consiglio di governo emana le disposizioni necessarie relative al rimborso dei comuni per l'inserimento e l'aggiornamento degli identificatori di edifici e abitazioni, utilizzando il contributo federale alla gestione dei registri cantonali.
1. Il cantone sostiene i costi per un potenziamento della rilevazione strutturale e delle indagini campionarie tematiche nell'ambito dei censimenti della popolazione.
2. I costi per l'istituzione e l'operatività, così come per l'espansione della piattaforma cantonale dei dati, sono a carico del cantone e dei comuni in parti uguali.
1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce la data di entrata in vigore.
3. Questa legge deve essere portata a conoscenza del Dipartimento federale dell'interno.