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211.41 FlurV CH-NW

Ordinanza di esecuzione della legge sulle consorzi di bonifica (Ordinanza sulle consorzi di bonifica, FlurV) (Flurgenossenschaftsverordnung, FlurV) - Rappresentanza alle Assemblee (FlurV)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Se un proprietario o una proprietaria terriera si fa rappresentare all'assemblea costitutiva o a un'altra assemblea, la delega di rappresentanza scritta deve essere consegnata al presidente dell'assemblea al più tardi prima della trattazione degli affari dell'assemblea.

1. Disposizioni Generali

1. La votazione di ciascun proprietario e di ciascuna proprietaria deve essere registrata per iscritto con l'indicazione del nome e dei beni immobili rappresentati.

1. Disposizioni Generali

1. L'informazione del consiglio direttivo da parte delle proprietarie e dei proprietari dei fondi riguardo all'erezione di edifici e impianti, i cambiamenti di proprietà e la costituzione di servitù ai sensi dell'art. 13 par. 2 FlurG deve avvenire per iscritto.

2. Il consiglio direttivo deve essere informato al più tardi

1. per l'erezione di edifici, prima della presentazione della domanda di costruzione;

2. per i cambiamenti di proprietà e la costituzione di servitù, prima della conclusione del contratto.

Concessione ed Esecuzione dell'Impresa

1. La Direzione dei Lavori Edili è responsabile della procedura di approvazione del progetto e dell'approvazione delle modifiche al progetto.

Autorizzazione ed Esecuzione dell'Impresa

1. Ai fini della determinazione del valore del suolo ai sensi dell'Art. 19 FlurG, si deve fare riferimento al valore di bonifica.

Autorizzazione ed Esecuzione dell'Impresa

1. Per il suolo e la foresta, il valore di reddito conforme alla versione vigente del Regolamento sul diritto fondiario rurale (VBB) si considera come valore di bonifica.

2. La bonifica degli edifici avviene secondo i principi di valutazione conformi al § 43 del Regolamento di esecuzione della Legge sulle imposte del Cantone e dei comuni (Regolamento fiscale).

Autorizzazione ed Esecuzione dell'Impresa

1. Le modifiche sostanziali del progetto sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 24 FlurG. Per modifiche sostanziali del progetto si intendono le deviazioni dal progetto approvato che, da sole, richiedono un'autorizzazione.

2. In caso di modifiche sostanziali del progetto, occorre condurre la procedura di autorizzazione del progetto per la modifica.

Autorizzazione ed Esecuzione dell'Impresa

1. Il consiglio di amministrazione procede, una volta completata l'operazione aziendale, alla misurazione e delimitazione della nuova suddivisione dei terreni in virtù dell'approvazione del progetto.

2. Comunica al catasto le registrazioni, modifiche e cancellazioni derivanti dal progetto esecutivo e dal piano di mutazione, corredate dei documenti necessari.

3. Alla domanda presso il catasto devono essere allegati, in particolare, il progetto esecutivo, il piano di mutazione, la decisione di approvazione e i documenti attestanti il pagamento delle indennità.

Disposizioni finali

1. L'allegato del regolamento di esecuzione del 7 luglio 1998 relativo alla legge sull'organizzazione del consiglio di governo e dell'amministrazione (regolamento del consiglio di governo) è modificato come segue: ...

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