Ordinanza di applicazione della legge di introduzione del Codice civile svizzero concernente le cose senza padrone e il sottosuolo (Ordinanza di applicazione 2 dell'EG ZGB) - Avventi diritto di voto (EGB)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Concessioni per l'utilizzo del sottosuolo per sfruttamento, produzione e stoccaggio, nonché le loro azioni preparatorie, con l'eccezione dello sfruttamento delle acque sotterranee e del calore terrestre, richiedono l'approvazione degli aventi diritto di voto secondo l'art. 52 n. 6 della Costituzione cantonale.
1. Il Consiglio di Stato è competente per
1. * le decisioni sulle domande di concessione e sulle obiezioni di diritto pubblico;
2. l'adeguamento delle tasse di concessione ai sensi del § 13 comma 2.
1. La direzione competente emette tutte le disposizioni e decisioni, nella misura in cui non siano assegnate espressamente a un'altra istanza.
2. Alla direzione competente spettano in particolare
1. la ricezione delle domande di concessione;
2. la pubblicazione delle domande di concessione;
3. l'elaborazione delle domande di concessione e la presentazione delle proposte al Consiglio di Governo;
4. il coordinamento delle procedure di concessione con altre istanze;
5. il controllo del rispetto delle condizioni e dei vincoli di concessione.
1. L'Ufficio per la Protezione Ambientale e l'Energia è responsabile, in qualità di ente specializzato cantonale, della valutazione tecnica e del trattamento delle domande di concessione nell'ambito dell'utilizzo delle terre senza padrone e del sottosuolo.
1. I candidati per una concessione devono garantire una realizzazione tecnica e adeguata nonché un funzionamento corretto degli impianti.
1. La domanda di concessione deve essere presentata per iscritto alla direzione competente in cinque copie, includendo i seguenti documenti
1. Descrizione del progetto e relazione tecnica;
2. Piano di situazione;
3. Piani e informazioni sugli impianti progettati;
4. Relazione sulla compatibilità ambientale, ove legalmente richiesta;
5. Informazioni sui volumi di scavo di roccia tecnicamente utilizzabile e non utilizzabile;
6. Informazioni sull'uso previsto della roccia scavata;
7. Informazioni sull'uso previsto dell'impianto;
8. per un deposito di rifiuti radioattivi, inoltre
a) tutti i documenti relativi alla domanda di autorizzazione di massima della Confederazione;
b) informazioni sulle categorie dei rifiuti da stoccare, i volumi delle merci da stoccare ovvero il volume netto di stoccaggio delle caverne di deposito.
2. La direzione competente può richiedere ulteriori documenti.
1. La domanda di concessione viene depositata pubblicamente nei comuni, sul cui territorio devono essere realizzate le strutture, nonché presso la Direzione per 30 giorni.
2. L'esposizione pubblica viene annunciata dalla Direzione nel Bollettino Ufficiale con un'indicazione sulla possibilità di presentare opposizioni.
1. Durante il termine imposto per la presentazione delle osservazioni, persone di diritto pubblico e privato possono sollevare obiezioni scritte e motivate presso la Direzione per la violazione di diritti pubblici o privati.
2. La Direzione esamina le obiezioni e cerca di raggiungere una soluzione amichevole.
1. Le obiezioni di diritto pubblico devono essere decise contemporaneamente alla domanda di concessione.
2. Per quanto riguarda le argomentazioni di diritto privato, le persone che sollevano tali obiezioni devono essere indirizzate al giudice civile.
1. La concessione deve contenere in particolare
1. Designazione del titolare del diritto;
2. Determinazione delle condizioni di proprietà del materiale estratto;
3. Descrizione della natura e dell'estensione dell'utilizzo del terreno abbandonato e del sottosuolo;
4. Durata della concessione;
5. Condizioni e oneri, in particolare per quanto riguarda la protezione delle falde acquifere, la tutela ambientale, il trasporto e lo smaltimento del materiale, nonché la gestione di un inventario di magazzino;
6. Regolamenti relativi al rinnovo della concessione, riacquisto e devoluzione;
7. Regolamento della responsabilità;
8. Determinazione delle tasse amministrative e delle imposte di concessione.
1. Per il procedimento si applicano inoltre le disposizioni della legislazione sul contenzioso amministrativo.
1. La tariffa unica per un conferimento ammonta a Fr. 500.- fino a Fr. 20'000.-.
2. I costi per accertamenti speciali, in particolare perizie, sono a carico aggiuntivo del richiedente o del titolare del diritto.
3. Il Consiglio di Stato può richiedere un anticipo sui costi per accertamenti e perizie particolarmente complessi.
4. La stessa tariffa quadro si applica anche in caso di rinnovo o proroga di un conferimento.
5. Per il resto, si applicano le disposizioni della legislazione sulle tasse.
1. Le tasse di concessione annuali ammontano a
1. per l'utilizzo del sottosuolo secondo l'art. 83c cifra 1 della legge d'introduzione al Codice civile: Fr. 4.- per ogni metro cubo del volume netto utile della caverna di stoccaggio;
2. per l'utilizzo del sottosuolo secondo l'art. 83c cifra 2 della legge d'introduzione al Codice civile: Fr. 0.20 fino a Fr. 3.- per ogni metro cubo del volume netto utile, a seconda dell'interesse e dell'importanza economica dell'utilizzo per l'avente diritto.
2. Le tasse di concessione ai sensi del comma 1 si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 101,0 punti (base fine maggio 1993 = 100 punti). Il consiglio di governo adegua queste tasse di concessione ogni dieci anni per l'anno civile successivo in base all'indice del 30 novembre dell'anno precedente, per la prima volta al 1° gennaio 2005.
3. Oltre alle tasse secondo i punti 1 e 2, l'avente diritto deve pagare una tassa da Fr. 1.- a Fr. 3.- per metro cubo (solido) della roccia estratta, a seconda della qualità della roccia tecnicamente utilizzabile, se il cantone rinuncia alla proprietà della roccia estratta.
4. Durante la costruzione, la tassa di concessione annuale è calcolata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
1. Le tasse di concessione ai sensi del § 13 comma 1 sono esigibili annualmente in due rate uguali il 30 giugno e il 30 novembre per l'anno solare in corso.
2. Le tasse di concessione da pagare durante il periodo di realizzazione ai sensi del § 13 sono esigibili al 31 gennaio dell'anno solare successivo.
1. La direzione competente può controllare o far controllare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni e degli obblighi di concessione.
2. I costi di tali controlli sono a carico del beneficiario.
1. L'allegato al Regolamento sull'organizzazione e la gestione del Consiglio di Governo e dell'Amministrazione Cantonale del 24 giugno 1992 (Regolamento del Consiglio di Governo) è modificato come segue: ...
1. Questa ordinanza è soggetta a referendum facoltativo; essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale.
2. Essa entra in vigore ai sensi dell'Art. 46 della Legge Organizzativa ed è da inserire nella raccolta delle leggi.
3. Tutte le disposizioni che sono in contrasto con essa sono abrogate.