Costituzione della Chiesa evangelica riformata di Nidvaldo - Principio
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. La Chiesa evangelica riformata di Nidwalden fa parte della cristianità mondiale. Essa si sottomette alla parola di Dio e vede il suo compito nel portare il Vangelo di Gesù Cristo vicino alle persone.
1. Essa assicura la proclamazione biblica della Parola di Dio tramite la predicazione e l'insegnamento, il battesimo e la cena del Signore, la cura pastorale e la diaconia. S'impegna per l'applicazione del Vangelo nella vita quotidiana. Sostiene le opere di aiuto interecclesiastico e promuove la collaborazione ecumenica con le chiese cristiane.
1. La Chiesa Evangelica Riformata di Nidwalden è un ente riconosciuto di diritto pubblico secondo la Costituzione del Cantone.
2. Essa organizza i propri affari in modo libero e autonomo nell'ambito della costituzione e delle leggi statali, nonché in conformità con la sua costituzione ecclesiastica.
1. La Chiesa Evangelica Riformata di Nidwalden è membro della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera e, attraverso essa, è collegata alle chiese della Comunità di Chiese di Leuenberg, dell'Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate e del Consiglio Ecumenico.
1. La Chiesa evangelica riformata di Nidwalden costituisce un'unica comunità ecclesiastica, suddivisa in diversi circoli, che copre l'intero territorio del cantone. La definizione di questi circoli è effettuata nel regolamento ecclesiastico.
1. Membri della Chiesa Evangelica Riformata di Nidwalden sono
a. Gli abitanti evangelico-riformati del territorio della parrocchia, che non hanno dichiarato espressamente la loro uscita;
b. Persone che abbiano compiuto il 16° anno di età e che, su loro richiesta, siano state accolte nella parrocchia;
c. Bambini che non abbiano compiuto il 16° anno di età, se almeno uno dei genitori appartiene alla chiesa nazionale e i titolari della responsabilità genitoriale non abbiano espressamente dichiarato il contrario;
d. Persone che abbiano trasferito la loro residenza nella parrocchia e siano membri di una chiesa della Comunità delle Chiese Evangeliche in Europa (CCEE), a condizione che non abbiano dichiarato espressamente la loro non appartenenza alla chiesa nazionale.
1. L'uscita dalla Chiesa deve essere dichiarata per iscritto al consiglio ecclesiastico.
1. I membri della comunità ecclesiastica che hanno compiuto il 16° anno di età hanno diritto di voto negli affari della Chiesa Evangelica Riformata di Nidwalden e godono sia del diritto di voto attivo che passivo.
1. La Parrocchia esercita i suoi poteri attraverso
1. l'assemblea parrocchiale;
2. il consiglio della chiesa;
3. il convento del clero;
4. la commissione finanziaria.
1. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica è composta dai membri aventi diritto di voto e si riunisce ordinariamente due volte all'anno. Inoltre, può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Ecclesiastico.
2. Se un ventesimo dei membri aventi diritto di voto richiede per iscritto un’Assemblea della Comunità Ecclesiastica indicando gli oggetti da trattare, questa deve avere luogo entro tre mesi.
1. L'assemblea della comunità ecclesiastica ha le seguenti competenze e doveri
1. Trattazione di tutte le questioni della vita ecclesiastica nella comunità, purché queste non siano assegnate ad un altro organo dalla costituzione ecclesiastica o dal regolamento ecclesiastico;
2. Emissione e modifica della costituzione ecclesiastica e del regolamento ecclesiastico;
3. Decisione sull'appartenenza alle associazioni ecclesiastiche nonché l'approvazione di accordi o decisioni sulla partecipazione a convenzioni interconfessionali;
4. Elezione dei membri del consiglio ecclesiastico nonché della sua presidente o del suo presidente e della sua vicepresidente o del suo vicepresidente;
5. Elezione dei membri della commissione finanze;
6. Presa visione della relazione annuale del consiglio ecclesiastico, approvazione del consuntivo annuale e del bilancio nonché determinazione dell'aliquota fiscale;
7. Deliberazione su spese una tantum superiori a CHF 50.000 e spese ricorrenti annuali superiori a CHF 10.000;
8. Emissione e modifica di regolamenti.
2. Possono essere adottate delibere solo su affari che sono all'ordine del giorno.
3. L'invito all'assemblea della comunità ecclesiastica deve avvenire almeno 20 giorni prima della data stabilita con indicazione dell'ordine del giorno tramite pubblicazione unica nel bollettino ufficiale cantonale.
1. Nelle votazioni decide la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti. In caso di parità di voti, si considera respinta.
2. Per le elezioni si applicano gli art. 58 e seguenti della legge comunale.
1. I decreti, gli atti amministrativi e le elezioni devono essere sottoposti a votazione per referendum nell'assemblea, se ciò è disposto dal consiglio parrocchiale o se richiesto per iscritto da un ventesimo degli aventi diritto al voto, al più tardi 8 giorni prima dell'assemblea parrocchiale, sulla cui agenda è iscritto l'argomento da trattare.
2. La votazione per referendum è inoltre regolata dagli Art. 74 e seguenti della legge comunale.
1. Il Consiglio della Chiesa è composto da
1. la Presidente o il Presidente;
2. la Vicepresidente o il Vicepresidente;
3. una rappresentanza del convenuto pastorale di diritto;
4. e altri due membri.
2. Nella composizione del Consiglio della Chiesa si deve prestare attenzione a una rappresentanza adeguata dei gruppi comunitari.
1. Il Consiglio della Chiesa è l'organo esecutivo della comunità ecclesiastica. Ha in particolare i seguenti compiti
1. Rappresentanza della comunità ecclesiastica all'interno e all'esterno;
2. Preparazione dell'assemblea della comunità ecclesiastica e delle questioni da essa trattate;
3. Stipulazione e risoluzione di tutti i contratti di lavoro;
4. Assunzione del personale ecclesiastico nonché di tutti i dipendenti della Chiesa Evangelica Riformata e dei circoli comunitari;
5. Esecuzione dei decreti e delle delibere ecclesiastiche;
6. Garanzia dell'insegnamento religioso;
7. Esecuzione dei compiti assegnati dall'ordinamento ecclesiastico;
8. Delibera su spese singole fino a CHF 50'000 e su quelle annualmente ricorrenti inferiori a CHF 10'000.
2. Per l'esecuzione dei compiti, il Consiglio della Chiesa può avvalersi dell'ufficio amministrativo.
1. Il consiglio ecclesiastico adotta un regolamento interno.
2. Per affari particolari, può avvalersi di esperti e nominare commissioni. Nelle commissioni, la presidenza è affidata a un membro del consiglio ecclesiastico.
1. Il collegio pastorale è composto dalle persone pastoralmente attive nella parrocchia.
2. Il collegio pastorale si costituisce autonomamente, elegge una presidente o un presidente e adotta un regolamento interno che necessita dell'approvazione del consiglio della chiesa.
3. Il collegio pastorale elegge la sua rappresentante o il suo rappresentante nel consiglio della chiesa.
1. Il Convento dei Parroci serve la parrocchia attraverso il lavoro teologico, in particolare mediante la discussione di questioni ecclesiastiche. Inoltre, promuove e coordina l'attività pastorale pratica dei parroci e tratta questioni della vita pubblica.
2. Il Consiglio della Chiesa trasmette al Convento dei Parroci le questioni religiose, ecclesiastiche o teologiche per l'esame e per un parere.
1. La Commissione Finanziaria è composta da tre membri e si costituisce autonomamente. Essa elegge un presidente o una presidente e adotta un regolamento interno.
2. L'appartenenza alla Commissione Finanziaria è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio della Chiesa o a un team del Circolo della Comunità. Anche i dipendenti della Comunità Ecclesiastica non possono far parte della Commissione Finanziaria.
1. I diritti e i doveri della commissione finanziaria sono disciplinati dagli artt. 105 e seguenti della legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (legge comunale, L.Com.).
1. Ogni circoscrizione comunale ha un team di circoscrizione comunale.
2. I team delle circoscrizioni comunali non sono soggetti alla legge sulle autorità cantonali e comunali (Legge sulle Autorità, LegAut). L'elezione, la composizione, l'organizzazione e i compiti dei team delle circoscrizioni comunali sono disciplinati dall'ordinamento ecclesiastico.
1. La durata in carica dei membri delle autorità è di quattro anni.
1. I membri delle autorità ecclesiastiche, delle commissioni e i collaboratori ecclesiastici sono tenuti a mantenere la riservatezza per le osservazioni fatte nell'esercizio delle loro attività e che riguardano obblighi ufficiali e professionali.
2. Il segreto d'ufficio e professionale sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di impiego e di servizio.
1. Il bilancio finanziario deve essere gestito secondo i principi di legalità, urgenza, economicità e parsimonia.
1. La parrocchia ecclesiastica impone ai suoi membri una tassa ecclesiastica, la cui riscossione avviene secondo i principi della procedura fiscale statale tramite l'ufficio delle imposte cantonale. Inoltre, essa dispone del supplemento a lei spettante, secondo la legislazione cantonale, sulle imposte sui redditi e sul capitale delle persone giuridiche.
1. I mezzi della comunità ecclesiastica devono essere utilizzati nel rispetto del loro scopo per il compimento dei suoi compiti nel Cantone, nonché per gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza a istituzioni ecclesiastiche regionali e sovraregionali.
2. Inoltre, il consiglio della chiesa è autorizzato, nell'ambito dei crediti approvati dall'assemblea della comunità ecclesiastica, a sostenere con contributi ulteriori opere di pastorale, assistenza nonché di formazione e cultura cristiana, anche se tali compiti eccedono l'ambito dei servizi e delle istituzioni ecclesiastiche locali o cantonali.
1. La Costituzione Ecclesiastica del 22 maggio 2002 è abrogata.
1. Questa costituzione ecclesiastica entra in vigore il 1º gennaio 2023, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea parrocchiale e la ratifica da parte del Consiglio regionale.
1. Le prime elezioni generali di rinnovo del consiglio della chiesa e della commissione finanziaria secondo questa costituzione si terranno nella riunione primaverile del 2023. L'inizio del mandato è il 1° luglio 2023.
2. La durata del mandato dei membri del consiglio della chiesa, della commissione finanziaria e delle amministrazioni ecclesiastiche eletti secondo la costituzione del 22 maggio 2002 e il regolamento ecclesiastico del 1° settembre 2011 termina il 30 giugno 2023.
3. I pastori eletti secondo il diritto precedente saranno assunti con contratto a partire dal 1° gennaio 2023.
1. Ogni modifica totale o parziale di questa Costituzione ecclesiastica necessita dell'accettazione da parte dell'assemblea della comunità ecclesiastica e dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.