191.12
CH-NW
Legge sulla retribuzione delle autorità cantonali, dei funzionari e degli impiegati (Disposizioni concernenti il contributo al convento dei Cappuccini e ai pellegrinaggi cantonali) - Affari ecclesiastici
1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
Testo normativo (1 Articoli)
Affari Ecclesiastici
Art. 22 Legge sulla retribuzione delle autorità cantonali, dei funzionari e degli impiegati (Disposizioni concernenti il contributo al convento dei Cappuccini e ai pellegrinaggi cantonali) - Affari ecclesiastici
Apri la fonte ufficiale
1. Al Convento dei Cappuccini di Stans viene assegnato un contributo annuale nel senso delle considerazioni della decisione del Landsgemeinde del 28 aprile 1907; il Landrat è autorizzato a stabilire l'importo di questo contributo annuale.
2. Le indennità per i delegati ufficiali ai pellegrinaggi annuali del cantone sono determinate dal Consiglio di Stato.