Ordinanza di esecuzione della legge sul personale concernente l'utilizzazione dei parcheggi (Ordinanza sull'utilizzazione dei parcheggi, ParkBV) (Parkplatzbenützungsverordnung, ParkBV) - Ambito di Applicazione (ParkBV)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'uso di tutti i parcheggi per automobili che il Cantone mette a disposizione del proprio personale su proprietà proprie o di terzi.
1. Non sussiste un diritto legale all'uso di un parcheggio.
2. Nella misura in cui sono disponibili parcheggi, essi vengono assegnati secondo la seguente priorità
1. dipendenti con disabilità fisiche, che dipendono dall'uso di un veicolo a motore;
2. dipendenti che necessitano regolarmente di utilizzare il veicolo privato per svolgere le loro mansioni lavorative e possiedono una conferma appropriata dalla direttrice o dal direttore;
3. dipendenti con orario di lavoro irregolare, per i quali non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico prima dell'inizio o dopo la fine del lavoro;
4. gli altri dipendenti; in questo caso viene considerato il tempo necessario per il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro con un mezzo di trasporto pubblico o privato. Le carpooling (condivisioni d'auto) sono preferite.
3. Il diritto di utilizzo è personale. Viene revocato se i requisiti personali o materiali secondo il paragrafo 2 non sono più soddisfatti.
1. Non esiste alcun diritto ad un posto auto riservato.
2. L'amministrazione immobiliare può, previo consenso e su richiesta delle direzioni, assegnare un determinato posto auto a un membro del personale con interessi legittimi, in possesso di un'autorizzazione ai sensi del § 2, comma 2, cifra 1 o 2.
1. L'uso di un parcheggio sopraelevato è consentito solo durante gli orari segnalati. Durante il resto del tempo, i parcheggi sono pubblici; possono essere applicate tariffe tramite distributori automatici di pagamento.
1. Per i danni ai veicoli parcheggiati, il Cantone è responsabile solo nei limiti della sua responsabilità civile.
1. L'autorizzazione all'uso dei parcheggi e l'assegnazione dei posti auto all'aperto o nei garage sotterranei vengono concesse su richiesta scritta dall'amministrazione dell'immobile.
1. Con la concessione del permesso viene rilasciato un adesivo oppure una carta di accesso per il garage sotterraneo.
2. L'amministrazione immobiliare tiene un registro degli adesivi e delle carte di accesso rilasciati.
3. In caso di smarrimento di un adesivo o di una carta di accesso, essi saranno sostituiti previo pagamento dei costi effettivi e di una tassa per le spese amministrative.
4. L'adesivo deve essere applicato bene in vista nel veicolo.
1. La tariffa mensile di utilizzo ammonta a Fr. 30.- per un parcheggio in superficie e a Fr. 60.- per un parcheggio nei garage sotterranei.
2. La tariffa annuale varia a seconda del grado di occupazione
1. fino a un terzo del tempo pieno, massimo 700 ore: Fr. 110.- rispettivamente Fr. 220.-;
2. fino a due terzi del tempo pieno, massimo 1'400 ore: Fr. 220.- rispettivamente Fr. 440.-;
3. * oltre due terzi del tempo pieno, massimo 2'100 ore: Fr. 330.- rispettivamente Fr. 660.-.
3. Le ore eccedenti annuali nei garage sotterranei devono essere compensate separatamente con Fr. -.50 per ora, tenendo presente che importi inferiori a Fr. 10.- non vengono riscossi.
4. Il diritto di utilizzo per un parcheggio in un garage sotterraneo include l'utilizzo temporaneo di un parcheggio in superficie.
5. Per i dipendenti che, a causa di una disabilità fisica permanente, necessitano dell'utilizzo del veicolo, le tariffe possono essere esentate del tutto o in parte dalla gestione della proprietà, in accordo con l'ufficio del personale.
6. Le tariffe vengono detratte dalla remunerazione.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999; deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi.
2. Tutte le disposizioni che sono in contrasto con esso sono abrogate, in particolare il regolamento del 21 luglio 1997 relativo all'utilizzo dei parcheggi da parte del personale del Cantone (Regolamento sull'uso dei parcheggi).