Legge sulle indennità alle autorità (Legge sulle indennità, EntschG) (Entschädigungsgesetz, EntschG) (EntschG)
Indice delle disposizioni (51)
Testo normativo (51 Articoli)
1. Questa legge si applica ai membri delle autorità e commissioni cantonali nonché ai membri dei gruppi di lavoro istituiti dal consiglio di governo.
2. Non si applica alle autorità amministrative degli enti cantonali autonomi.
1. Salvo che i comuni non stabiliscano disposizioni divergenti, gli Articoli 32-38 e l'Articolo 40 comma 1 si applicano, in linea di massima, per analogia ai membri delle autorità e commissioni comunali.
1. L'indennità annuale per le riunioni del consiglio distrettuale e per lo studio dei documenti ammonta a una somma forfettaria di Fr. 5'000.-.
1. L'indennità presidenziale annuale ammonta a
1. la presidenza del consiglio regionale Fr. 10'000.-, di cui Fr. 2'500.- considerati come forfait spese;
2. le vicepresidenze del consiglio regionale ciascuna Fr. 1'000.-, di cui Fr. 250.- considerati come forfait spese.
1. La indennità di presenza per le riunioni della commissione ammonta a Fr. 160.- per riunione di mezza giornata per i membri del consiglio regionale; se la riunione dura meno di due ore, l'indennità di presenza ammonta a Fr. 80.-.
2. Le presidenze ricevono un supplemento del 50 percento dell'indennità di presenza, almeno Fr. 80.- per riunione.
3. Per una relazione scritta o lavori pertinenti svolti da un membro della commissione, la commissione può stabilire un compenso adeguato.
1. L'indennità forfettaria per spese, in particolare per i viaggi ai consigli distrettuali e alle riunioni delle commissioni nonché per il parcheggio, ammonta annualmente a Fr. 330.-.
1. Il rimborso spese di viaggio per i membri del Consiglio Cantonale per missioni fuori dal cantone è disciplinato dall'art. 37.
1. Le frazioni ricevono annualmente un contributo di base di Fr. 4'500.- e un contributo di Fr. 700.- per ciascun membro della frazione.
2. I membri del Consiglio regionale che non appartengono a nessuna frazione ricevono annualmente un contributo di Fr. 700.-.
1. I risarcimenti ai sensi degli art. 3, 4, 5 e 8 vengono corrisposti semestralmente e gli altri risarcimenti nel mese di dicembre.
1. Lo stipendio annuale di un membro del consiglio di governo ammonta, per l'attività a tempo pieno, all'89-96 percento del massimo dello stipendio annuale del più alto grado di retribuzione secondo il regolamento sulle retribuzioni. Lo stipendio viene aumentato del due percento all'inizio di ogni anno solare fino al raggiungimento del massimo. Se l'entrata in carica avviene dopo il 1º luglio, il primo aumento avverrà all'inizio del successivo anno solare dell’uno percento.
2. Le indennità presidenziali ammontano a
1. Landammann: Fr. 18'000.-;
2. Landesstatthalter o Landesstatthalterin: Fr. 4'500.-.
3. Il compenso per la partecipazione alle sedute del Landrat, del consiglio di governo, delle commissioni e dei comitati è incluso in questo stipendio annuale.
1. Ogni membro del consiglio di governo riceve annualmente un'indennità forfettaria per spese pari a Fr. 12'000.-.
1. Ogni membro del Consiglio di Stato è tenuto a versare i seguenti contributi
1. Contributi per il finanziamento della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge sulla cassa pensioni[2];
2. contributi previdenziali sociali legali;
3. quota dei premi per l'assicurazione contro l'indennità giornaliera di malattia e contro gli infortuni nella misura prevista dalla regolamentazione delle quote secondo l'ordinanza sul personale[3].
1. Onorari e gettoni di presenza per mandati in consigli di amministrazione e simili, che spettano a un membro del consiglio del governo nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali per incarico di terzi, devono essere versati al Cantone.
2. Le spese relative a questi mandati spettano interamente ai rispettivi membri del consiglio del governo.
1. Il pagamento dello stipendio e dell'indennità forfettaria per le spese avviene mensilmente in dodici rate uguali.
1. In caso di malattia, i membri del Consiglio di Governo hanno diritto all'intero stipendio per i primi sei mesi. Per il periodo successivo, il diritto allo stipendio si riduce all'importo dell'indennità giornaliera versata dall'assicurazione contro le malattie.
2. La prestazione assicurativa per l'intero periodo di pagamento dello stipendio spetta al Cantone.
1. In caso di infortuni sul lavoro, i membri del consiglio di governo hanno diritto allo stipendio pieno fino al recupero della capacità lavorativa o fino alla percezione delle prestazioni pensionistiche secondo la normativa del fondo pensionistico, nonché al pagamento delle spese di cura nei limiti delle condizioni assicurative.
2. In caso di infortuni non sul lavoro, i membri del consiglio di governo hanno diritto al pagamento delle spese di cura e allo stipendio pieno per la durata dei primi sei mesi, mentre per il periodo successivo il diritto allo stipendio si riduce all'importo della prestazione assicurativa.
3. La prestazione assicurativa durante il pagamento dello stipendio pieno spetta al Cantone.
1. Un membro del consiglio di governo che non viene rieletto riceve, al termine del mandato, lo stipendio completo per sei mesi.
2. Questa disposizione si applica anche in caso di ritiro della candidatura dopo il primo turno elettorale.
1. Alla morte di un membro del consiglio di governo, deve essere versato a favore della sua eredità l'intero stipendio per due mesi aggiuntivi.
1. Se un membro si dimette o non viene rieletto dal Consiglio di Amministrazione prima che sorga un diritto alla pensione di vecchiaia, riceve un'indennità di fine rapporto pari all'80 percento dell'ultimo stipendio lordo percepito per i seguenti mesi
1. per meno di 4 anni di servizio completi: 9 mesi;
2. da 4 a 7 anni di servizio completi: 12 mesi;
3. da 8 a 11 anni di servizio completi: 16 mesi;
4. per 12 o più anni di servizio: 20 mesi.
2. In caso di non rielezione, viene inizialmente pagato il proseguimento dello stipendio secondo l'Art. 17.
3. L'indennità di fine rapporto viene pagata fino all'insorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia o per superstiti.
1. Finché un ex membro del consiglio di governo percepisce un reddito da lavoro o un reddito sostitutivo che, insieme all'indennità di uscita, supera lo stipendio di un membro in carica, l'indennità di uscita viene ridotta dell'importo eccedente.
2. Sono considerati redditi da lavoro o redditi sostitutivi
1. Salari da attività lavorativa;
2. Redditi da attività lavorativa autonoma, compensi del consiglio di amministrazione;
3. Indennità giornaliere da assicurazione contro gli infortuni, malattia o da assicurazione militare, pensioni di invalidità ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità e prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
3. Non sono conteggiabili in particolare: le pensioni della previdenza professionale, i redditi da lavoro e i redditi sostitutivi della coniuge o del coniuge, rispettivamente della partner registrata o del partner registrato.
1. I membri del consiglio di governo sono assicurati, secondo le disposizioni della legislazione relativa al fondo pensionistico, contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e morte.
2. Il consiglio distrettuale approva con il bilancio i fondi disponibili per il piano di risparmio speciale del consiglio di governo. Il consiglio di governo stabilisce il piano di risparmio speciale nell'ambito dei crediti approvati; l'art. 17 comma 3 della legge sul fondo pensionistico rimane riservato.
1. Le presidenze e le vicepresidenze del Tribunale Supremo e del Tribunale Amministrativo ricevono, in riferimento al massimo della retribuzione annua del più alto livello salariale secondo il regolamento di retribuzione, per un incarico a tempo pieno i seguenti stipendi
1. Presidenza del Tribunale Supremo e del Tribunale Amministrativo: 98-105%
2. Presidenza del Tribunale Cantonale direttiva: 91-98%
3. Presidenza del Tribunale Cantonale: 88-95%
4. * Vicepresidenza del Tribunale Supremo e del Tribunale Amministrativo: 95-102%
2. Lo stipendio iniziale è stabilito dall'Ufficio del Consiglio del Cantone; successivamente lo stipendio viene aumentato dell'uno percento all'inizio di ogni anno solare fino al raggiungimento del massimo. In caso di inizio incarico dopo il 1° luglio, il primo aumento avviene all'inizio del secondo anno solare successivo.
1. Oltre allo stipendio delle presidenze e delle vicepresidenze dei tribunali superiori e amministrativi, per un incarico a tempo pieno viene corrisposta annualmente un’indennità forfettaria per spese pari a Fr. 3'600.-.
2. Per le presidenze o vicepresidenze non a tempo pieno, l’indennità per spese viene corrisposta proporzionalmente.
1. Per le presidenze e le vicepresidenze del Tribunale Superiore e del Tribunale Amministrativo si applicano, in modo analogo, gli articoli 12, 15-18 e 22; il plenum del Tribunale Superiore stabilisce il piano di risparmio speciale nell'ambito dei crediti approvati.
1. Il compenso per le sedute del tribunale è di Fr. 160 per ciascuna mezza giornata di seduta; se la seduta dura meno di due ore, il compenso è di Fr. 80.-.
2. Per la conduzione di una seduta del tribunale, per l'esecuzione di una fase preliminare o per lo svolgimento di un'udienza da parte di un giudice, la sezione competente del tribunale stabilisce un compenso adeguato.
3. Nel salario delle presidenze e delle vicepresidenze del tribunale superiore e del tribunale amministrativo è incluso il compenso per le sedute.
1. I tribunali stabiliscono l'indennizzo per lo studio degli atti nel limite di Fr. 40.- fino a Fr. 400.- uniformemente per ciascun giudice e per ciascun caso; nei procedimenti con un dispendio di tempo straordinario, in particolare quando in un caso è necessario un ulteriore o ulteriore studio degli atti, l'indennizzo per lo studio degli atti può essere opportunamente aumentato. La remunerazione ammonta di regola a Fr. 40.- all'ora.
2. Per una relazione scritta di una giudice o di un giudice la sezione competente del tribunale stabilisce un'adeguata remunerazione.
3. Nel salario delle presidenze e delle vicepresidenze dei tribunali superiori e amministrativi è inclusa l'indennità per lo studio degli atti.
1. I membri dei tribunali ricevono un rimborso spese forfettario annuo di Fr. 330.-, in particolare per i viaggi alle riunioni del tribunale e per il parcheggio.
1. Il tribunale plenario può corrispondere ai presidenti delle sezioni giudiziarie un'indennità aggiuntiva fino a un massimo di Fr. 2'500.- annualmente.
2. Le presidenze e le vicepresidenze del Tribunale Superiore e del Tribunale Amministrativo non hanno diritto a un'indennità aggiuntiva.
1. I membri dei tribunali ricevono, per il servizio di pronta reperibilità durante i sabati, i giorni di riposo e i giorni non lavorativi secondo la legislazione sul personale, un'indennità di Fr. 7.50 all'ora.
2. L'indennità viene concessa anche durante un impiego lavorativo derivante dal servizio di pronta reperibilità.
1. Gli uffici presidenziali dell'autorità di conciliazione ricevono, in riferimento al massimo della retribuzione annuale della fascia salariale più alta secondo il regolamento retributivo, per un incarico a tempo pieno il seguente stipendio
1. Presidente: 75-82%
2. Vicepresidenti: 68-79%
2. Lo stipendio iniziale è stabilito dal consiglio di governo; successivamente, lo stipendio è aumentato dell'uno per cento all'inizio di ogni anno solare fino a raggiungere il massimo. In caso di assunzione dopo il 1° luglio, il primo aumento avviene all'inizio del secondo anno solare successivo.
1. I membri della presidenza dell'autorità di conciliazione ricevono annualmente un rimborso spese forfettario di Fr. 330.-, in particolare per i viaggi alle riunioni e per il parcheggio.
1. Per i membri della presidenza dell'autorità di conciliazione si applicano in modo analogo gli art. 12, 15-18 e 22; il tribunale completo del Tribunale Supremo stabilisce il piano di risparmio speciale nell'ambito dei crediti approvati.
1. I rappresentanti della parte locatrice e locataria, nonché della parte datoriale e dei lavoratori del settore pubblico e privato, sono remunerati secondo le disposizioni previste per le commissioni.
1. Il pagamento degli stipendi e dell'indennità forfettaria ai presidenti dei tribunali, ai vicepresidenti della corte suprema e del tribunale amministrativo, nonché ai presidenti degli organi di conciliazione avviene mensilmente in dodici rate uguali, mentre gli altri compensi vengono erogati in rate semestrali.
1. L'indennità di presenza per le riunioni di commissione è di Fr. 160.- per ciascuna seduta di mezza giornata; se la riunione dura meno di due ore, l'indennità di presenza ammonta a Fr. 80.-.
1. Per una relazione scritta o lavori pertinenti svolti da un membro della commissione, la commissione può stabilire un compenso adeguato.
2. Qualora debba essere studiato un ampio fascicolo prima di una riunione, la commissione può stabilire un compenso adeguato; il compenso è generalmente di Fr. 40.- all'ora.
3. Il compenso per lavori specialistici particolari viene stabilito dal consiglio di governo.
1. Per la conduzione della seduta, il membro della commissione interessato riceve un supplemento del 50 percento, con un minimo di Fr. 80.- per seduta.
1. Per i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato, l'indennità di seduta e l'indennità per missioni fuori cantone sono disciplinate dagli art. 32 e art. 37; ulteriori indennità non sono previste.
2. In genere, non hanno diritto a indennità di seduta i delegati di enti pubblici e istituti di diritto pubblico.
3. Il Consiglio di Stato può, nell'ambito delle sue competenze finanziarie, concordare una regolamentazione diversa in merito all'indennità con esperti coinvolti nei gruppi di lavoro.
1. I membri delle autorità e delle commissioni ricevono, fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 11 e 24 per le missioni ufficiali
1. un'indennità di lavoro di Fr. 160.- per mezza giornata; se l'impegno temporale è inferiore a due ore, l'indennità lavorativa ammonta a Fr. 80.-;
2. un'indennità di spese di Fr. 30.- per mezza giornata; se l'impegno temporale è inferiore a due ore, l'indennità di spese non è dovuta;
3. un'indennità di Fr. 150.-, qualora sia necessario pernottare fuori casa e i costi non siano coperti dal Cantone; se il pernottamento, comprensivo di colazione, costa di più, possono essere addebitati i costi effettivi.
1. I membri delle autorità e delle commissioni ricevono un'indennità di Fr. -.70 per ogni chilometro percorso nel viaggio di andata e ritorno per partecipare a riunioni o svolgere missioni ufficiali nel cantone; l'indennità di viaggio viene calcolata secondo la tabella delle distanze stabilita dal Consiglio di Stato; restano riservati gli articoli 4, 6, 11, 24, 28 e 30a.
2. Qualora un'autorità o una commissione utilizzi un veicolo in comune, la proprietaria o il proprietario del veicolo ha diritto all'indennità di viaggio per i chilometri percorsi certificati.
3. Con questa indennità vengono anche compensate eventuali spese per parcheggi.
1. Come indennità di viaggio per le spedizioni fuori dal cantone, viene rimborsato il biglietto di prima classe dei mezzi di trasporto pubblici. Se più persone utilizzano lo stesso veicolo, viene corrisposto un indennizzo di CHF -.70 per chilometro percorso, fatti salvi gli articoli 4, 11 e 24.
2. Con questa indennità sono compensate anche eventuali spese di parcheggio.
1. Le indennità ai sensi degli artt. 32-37 vengono pagate semestralmente.
1. Le indennità vengono verificate a metà di ogni legislatura dall'ufficio del consiglio distrettuale; esso presenta al consiglio distrettuale un rapporto ed eventuali richieste.
1. I membri delle autorità e delle commissioni devono essere assicurati contro le conseguenze degli infortuni durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
2. La prestazione assicurativa durante il completo pagamento dello stipendio spetta al cantone.
1. I membri del consiglio di governo, le presidenze giudiziarie e le vicepresidenze del tribunale superiore e amministrativo devono essere assicurati contro la perdita di stipendio in caso di malattia.
1. Fino al 30 giugno 2010, i membri attivi del Consiglio di Governo ricevono i benefici conformemente agli Art. 11-40 della legge del 23 giugno 1999 sulla retribuzione dei membri delle autorità (Legge sulla Retribuzione).
2. Per i membri del Consiglio di Governo che hanno fatto parte del Consiglio di Governo prima del 1° luglio 2010 e possiedono aspettative o già ricevono pensioni secondo la precedente legislazione, continuano ad applicarsi la legge del 23 giugno 1999 sulla retribuzione dei membri delle autorità (Legge sulla Retribuzione) nonché l'Ordinanza delle autorità del 19 giugno 1971 e la delibera del Consiglio del 4 luglio 1990 sul trattamento di quiescenza degli ex membri del Consiglio di Governo.
3. Per quel membro del Consiglio di Governo che è in carica solo dal 1° luglio 2008, i contributi pensionistici saranno versati retroattivamente per il periodo fino al 30 giugno 2010 dopo la rielezione.
1. Per i membri in carica del Consiglio di Governo che hanno assunto la loro funzione prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017, si applica la nuova normativa salariale.
2. Lo stipendio annuo deve essere adeguato al nuovo diritto il 1º luglio 2018, basandosi sul calcolo secondo l'art. 10, comma 1.
1. Le disposizioni precedenti sulla pensione di transizione nella legge sugli indennizzi continuano ad applicarsi a
1. ex membri del Consiglio di Governo che hanno lasciato la carica prima del 1° luglio 2018, se al momento dell'entrata in vigore di questa modifica percepiscono già una pensione di transizione o hanno diritto a una pensione di transizione;
2. membri attuali del Consiglio di Governo che hanno assunto la carica prima del 1° luglio 2018.
1. La legge del 25 giugno 2008 sulla cassa pensioni cantonale (Legge sulla cassa pensioni, PKG) viene modificata come segue: ...
1. La legge del 23 giugno 1999 sulla compensazione dei membri delle autorità (Legge sulla compensazione) è abrogata.
1. Questa legge è soggetta al referendum facoltativo.
2. Essa entra in vigore retroattivamente al 1º gennaio 2009; l'art. 43 entra in vigore il 1º luglio 2010.