Regolamento sull'organizzazione CARE Nidvaldo (Regolamento CARE) (CARE-Reglement) - Ambito di applicazione, Scopo (CARE)
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione, la convocazione e la prontezza operativa dell'organizzazione CARE Nidwalden.
1. CARE Nidwalden si compone di
1. il gruppo di esperti CARE;
2. i mezzi d'intervento CARE.
2. CARE Nidwalden
1. garantisce il primo soccorso psicologico in caso di evento con pazienti psicologicamente feriti;
2. organizza l'assistenza psicologica successiva;
3. guida e monitora l'impiego dei mezzi.
1. Per affrontare una situazione speciale o straordinaria nell'ambito CARE sono disponibili
1. mezzi propri
a) il gruppo specialistico CARE;
b) i peer delle forze d'intervento cantonali.
2. mezzi esterni
a) il Careteam della Svizzera centrale;
b) la CareLink.
1. Per le indennità si applicano le disposizioni del regolamento sull'organizzazione notarile.
1. Il Consiglio di Governo
1. nomina i membri del gruppo di esperti cantonale CARE come membri dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta per situazioni speciali e straordinarie e approva i relativi organigrammi;
2. elegge il Capo o la Capa CARE su proposta dell'organizzazione cantonale di emergenza;
3. emana il capitolato d'oneri della Capa o del Capo CARE.
1. La sezione CARE, sotto la presidenza della direttrice o del direttore CARE
1. garantisce la direzione e l'impiego dell'organizzazione CARE Nidwalden in caso di attivazione;
2. propone in base alle necessità l'adeguamento dell'organizzazione CARE Nidwalden.
2. La sezione CARE è integrata nel settore dei servizi sanitari dell'organizzazione d'emergenza cantonale (Allegato 1).
1. Il Responsabile o la Responsabile CARE
1. presiede il comitato tecnico CARE;
2. adempie ai doveri come da mansionario (Allegato 2);
3. propone al Capo del Servizio Sanitario per il Consiglio di Stato la nomina dei membri del comitato tecnico CARE.
1. L'Ufficio di Coordinamento dell'Organizzazione d'Emergenza è tenuto a svolgere i compiti assegnatigli ai sensi del § 7 del Regolamento sull'Organizzazione d'Emergenza anche per l'intera organizzazione CARE.
1. La prima caposquadra o il primo caposquadra presente sul luogo decide riguardo alla mobilitazione dei propri mezzi CARE.
2. La polizia cantonale decide riguardo alla mobilitazione dei mezzi esterni.
3. Il mandato definitivo e successivo CARE deve essere coordinato dal gruppo specialistico CARE Nidwalden, in accordo con il comando delle operazioni.
1. Dopo un dispiegamento, i mezzi CARE sono subordinati alla direzione operativa FRONT; rimane riservata la struttura di comando speciale in caso di grandi eventi.
2. Il dispiegamento di ulteriori mezzi richiede la preventiva approvazione da parte degli organi dell'organizzazione di emergenza.
1. Tutte le istruzioni e i decreti in contrasto con il presente regolamento sono abrogati.
1. Questo regolamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2007.