Ordinanza d'esecuzione della legge in caso di catastrofe e di guerra (Ordinanza sullo stato d'emergenza) (Notstandsverordnung) - Principio
Table of Provisions (26)
Statutory Text (26 Provisions)
1. L'organizzazione dell'assistenza in caso di catastrofe è di competenza dei comuni; i comuni hanno l'obbligo di collaborare tra loro.
2. Se le risorse dei comuni non sono sufficienti per affrontare le catastrofi, è compito del cantone supportare i comuni e garantire il coordinamento degli aiuti; il cantone è responsabile della collaborazione con i cantoni vicini e con la Confederazione.
3. In caso di eventi bellici, il cantone è responsabile dell'attuazione delle operazioni di soccorso; i comuni sono obbligati a collaborare con le autorità cantonali.
1. Se il mandato scade durante uno stato di emergenza, i membri uscenti dell'autorità rimangono in carica fino a quando non si può svolgere un'elezione ordinaria.
1. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'Art. 3 della Legge sulle emergenze, è competenza del Consiglio Comunale o del Consiglio di Governo determinare la direzione delle operazioni.
1. Il cantone e i comuni devono ciascuno sostenere i costi dello stato maggiore cantonale e comunale.
2. I membri degli stati maggiori e dei servizi operativi devono essere assicurati contro gli infortuni.
3. I membri degli stati maggiori e dei servizi operativi hanno diritto alle seguenti indennità
1. Appartenenti alla protezione civile (obbligati al servizio di protezione e assegnati): conformemente alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione civile;
2. * Obbligati al servizio antincendio: secondo la legislazione sulla protezione antincendio e sui pompieri;
3. * Persone con un rapporto di lavoro di diritto pubblico: secondo la legislazione del personale;
4. * Altre persone: secondo la legislazione sulle indennità; restano riservati particolari accordi di indennizzo per organizzazioni private e loro membri.
1. La ripartizione dei costi deve essere determinata dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della Legge sullo Stato di Emergenza.
1. Ogni comune politico deve costituire uno stato maggiore per affrontare una catastrofe, nonché per collaborare con il cantone in caso di eventi bellici.
2. I comuni sono assistiti dal cantone in modo consultivo per l'adempimento dei loro compiti.
1. Il consiglio comunale elegge i membri dello staff direttivo.
2. La competenza e la procedura del consiglio comunale sono disciplinate dalla legislazione comunale; una volta accertato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 3 della legge sull'emergenza, per l'adozione delle delibere del consiglio comunale è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti.
1. Lo Stato Maggiore è subordinato al Consiglio Comunale come organo consultivo.
1. La composizione dello stato maggiore dirigenziale è disciplinata dal consiglio comunale sulla base delle direttive del consiglio di governo.
1. Lo Stato Maggiore è responsabile della preparazione delle misure necessarie in caso di catastrofi ed eventi bellici.
1. Lo Stato Maggiore è responsabile di
1. la consulenza al Consiglio Comunale;
2. il coordinamento dell'assistenza;
3. la collaborazione dei servizi di intervento comunali con la protezione civile e l'esercito.
2. Su incarico delle autorità competenti, allo Stato Maggiore spetta la nomina del comando operativo.
1. Il Consiglio comunale o il comando dei vigili del fuoco sono competenti per convocare i membri delle autorità, il personale direttivo e i servizi operativi.
1a. I comuni possono trasferire questa competenza, nella loro legislazione, alla presidenza del Consiglio comunale, al membro competente del Consiglio comunale o alla direzione del personale direttivo comunale.
2. I comuni sono obbligati a fornire l'infrastruttura necessaria per convocare i servizi operativi.
1. I comuni sono obbligati a garantire l'allertamento della popolazione e a fornire i mezzi necessari.
1. Il Consiglio di Governo elegge i membri del comitato direttivo.
2. La competenza e la procedura del Consiglio di Governo sono disciplinate dalla legislazione cantonale; dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, i compiti e i poteri del Consiglio di Governo devono essere assunti dalla delegazione di tre membri secondo l'Art. 9 comma 3 della Legge sull'emergenza, se il Consiglio di Governo non è più in grado di deliberare ai sensi dell'Art. 23 della Legge sulle autorità.
1. Lo stato maggiore è subordinato al consiglio di governo come organo consultivo.
1. Il Consiglio di Stato emana direttive sulla suddivisione orientata alle esigenze dello stato maggiore di comando.
1. Lo stato maggiore è responsabile della preparazione delle misure necessarie in caso di catastrofi ed eventi bellici.
1. Lo Stato Maggiore è responsabile di
1. la consulenza al Consiglio di Governo;
2. il coordinamento dell'assistenza cantonale e regionale;
3. la collaborazione dei servizi civili di emergenza con la protezione civile e le forze armate.
2. Su incarico delle autorità competenti, allo Stato Maggiore spetta la nomina della direzione delle operazioni.
1. Il Consiglio di Stato designa un ufficio di coordinamento per l'organizzazione d'emergenza.
1. Il Consiglio di Stato o la Polizia Cantonale sono competenti per convocare lo stato maggiore di condotta.
1. Il Consiglio di Stato emana un dispositivo sanitario cantonale per garantire il Servizio Sanitario Coordinato.
2. In questo dispositivo devono essere specificatamente definiti
1. Numero e ubicazione delle strutture sanitarie da realizzare;
2. Tipo e portata degli elementi mobili di intervento;
3. Composizione del personale dei presidi mobili cantonali di assistenza sanitaria.
3. Prima dell'emanazione di questo dispositivo, vengono consultati i comuni, la Direzione della salute e degli affari sociali, e gli uffici federali competenti.
1. Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, chiunque è tenuto a mettere a disposizione del Cantone beni mobili e immobili per la gestione dell'emergenza e a tollerare anche la loro distruzione.
1. Il cantone fornisce un'indennità adeguata per l'uso, la diminuzione di valore e la perdita della proprietà.
2. Tutte le disposizioni e gli ordini emanati in relazione alla requisizione ai sensi del § 21 dal Consiglio di Stato o dal comando cantonale sono definitivi ed immediatamente esecutivi, ad eccezione del trattamento delle richieste di risarcimento danni.
1. Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'esecuzione della legislazione cantonale d'emergenza, in particolare i regolamenti relativi all'organizzazione d'emergenza del Cantone o del Comune.
1. Il Regolamento d'Esecuzione del 14 ottobre 1978 della Legge sulla Protezione Antincendio (Regolamento sulla Protezione Antincendio) è modificato come segue: ...
1. Questo regolamento è soggetto a referendum facoltativo; deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale.
2. Entra in vigore il 1° aprile 1998 e deve essere incluso nella raccolta delle leggi.
3. Tutte le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.