Legge in caso di catastrofi e di eventi bellici (Legge sullo stato d'emergenza) (Notstandsgesetz) - Scopo
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
1. Questo legge persegue lo scopo, in tempi di emergenza
1. assicurare l'attività governativa e amministrativa, nonché i servizi pubblici nel Cantone e nei Comuni;
2. garantire la gestione dell'assistenza vicinale e regionale, così come la cooperazione con le organizzazioni partner della protezione civile ai sensi della legge federale sulla protezione civile e sulla difesa civile.
1. Uno stato di emergenza si verifica quando, a causa di catastrofi o eventi bellici, l'ordine pubblico e i servizi pubblici possono essere garantiti solo con misure e mezzi straordinari, oppure quando eventi che interessano la popolazione e il loro ambiente possono essere affrontati solo attraverso misure straordinarie di soccorso e protezione.
1. Lo stato di emergenza è accertato dal Consiglio di Governo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
2. La competenza per accertare lo stato di guerra spetta al Consiglio Federale; se esso non è più in grado di farlo, il Consiglio di Governo deve agire in modo adeguato alla situazione, e in caso di suo impedimento, il Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio di Governo informa immediatamente il pubblico sulla situazione dopo l'accertamento dello stato di emergenza e riferisce al Consiglio Legislativo sulle misure adottate nella riunione successiva.
1. Il Consiglio di Stato è autorizzato, in caso di emergenza, a convocare tutte le persone e organizzazioni idonee e disponibili nel cantone per fornire assistenza; l'estensione dell'obbligo di servizio, l'indennizzo e l'assicurazione sono da regolamentare attraverso un'ordinanza.
2. Se avviene una convocazione, il Parlamento cantonale deve essere convocato entro 20 giorni; questo decide sulla continuazione dell'obbligo di servizio e sulla sua durata.
3. In primo luogo devono essere convocate la polizia cantonale e i vigili del fuoco e, in secondo luogo di urgenza, le organizzazioni di protezione civile; l'impiego dei convocati deve essere organizzato, se possibile, in turni.
1. In caso di catastrofi, il consiglio di governo o, rispettivamente, lo stato maggiore cantonale di condotta ha il diritto di requisire tutti gli oggetti necessari per l'assistenza; la procedura e l'indennizzo devono essere regolati per via ordinativa.
2. In caso di eventi bellici si applicano le disposizioni federali sulla requisizione; nella misura in cui queste non siano applicabili o non più attuabili, al consiglio di governo o, rispettivamente, allo stato maggiore cantonale di condotta competono poteri corrispondenti.
1. In caso di eventi bellici, il Consiglio di Governo emana direttive per garantire l'attività di governo e adotta tutte le misure necessarie.
1. Per garantire l'attività di governo devono essere costruiti dei rifugi.
2. Il Presidente del Distretto è autorizzato a concedere liberamente i mezzi necessari per la costruzione di queste strutture.
1. Il Consiglio di Governo emana le disposizioni necessarie per la segretezza delle misure d'emergenza.
1. È istituita un'organizzazione d'emergenza che risponde al Consiglio di governo.
2. Il Consiglio di governo assicura il coordinamento nella preparazione e nell'esecuzione di tutte le misure necessarie.
3. Se il Consiglio di governo non è più in grado di agire come autorità collettiva, le sue funzioni e competenze sono assunte dalla delegazione di tre membri che dirige l'unità di comando cantonale.
1. L'organizzazione d'emergenza è composta da
1. lo stato maggiore cantonale di direzione, che è guidato da una delegazione di tre membri del Consiglio di Stato;
2. gli stati maggiori di direzione dei comuni.
1. Il Consiglio di Stato nomina lo stato maggiore cantonale.
2. Gli stati maggiori comunali vengono designati dai consigli comunali.
1. All'organizzazione per l'emergenza spetta la preparazione completa e l'esecuzione dell'assistenza tra vicini e regionale, così come la collaborazione con il comando territoriale competente.
2. In caso di emergenza, essa assume i compiti delle autorità ordinarie nel cantone e nei comuni, nella misura in cui tali autorità non siano più in grado di svolgere le loro funzioni.
1. L'impiego dell'Organizzazione per lo Stato di Emergenza avviene su disposizione del Consiglio di Governo.
1. Durante la durata del suo impiego sono sottoposti allo stato maggiore cantonale di condotta
1. gli stati maggiori delle comunità;
2. la polizia cantonale;
3. i corpi dei vigili del fuoco;
4. la protezione civile;
5. gli ospedali civili e quelli di emergenza nonché i centri chirurgici protetti;
6. il servizio di manutenzione delle strade cantonali;
7. l'organizzazione dell'approvvigionamento economico nazionale;
8. il servizio d'informazione e stampa;
9. a seconda della situazione e delle esigenze, ulteriori persone e mezzi civili, nonché eventualmente strumenti militari assegnati per la collaborazione.
1. Le spese dello stato maggiore cantonale sono a carico del Cantone.
2. Le spese degli stati maggiori dei comuni devono essere sostenute dai singoli comuni.
1. In caso di guerra, il Consiglio di Governo dispone di una competenza di spesa illimitata per l'assistenza.
2. Negli altri casi di emergenza, il Consiglio di Governo può effettuare spese per l'assistenza fino a Fr. 200'000; per l'approvazione di ulteriori fondi è competente il Gran Consiglio.
1. La ripartizione definitiva delle spese per le prestazioni di assistenza deve essere stabilita in base ai principi generali relativi al campo di competenza e alla responsabilità di cantone e comuni.
2. Il Consiglio di Stato determina la ripartizione delle spese nel singolo caso; contro la sua determinazione può essere presentato ricorso da parte degli enti interessati al Consiglio del Cantone entro 20 giorni, il quale decide in via definitiva.
1. Violazioni delle disposizioni di questa legge, nonché dei regolamenti e decreti basati su di essa, sono punite con una multa; restano riservate le disposizioni penali della legislazione federale.
2. Nei casi lievi o in caso di negligenza, la direzione competente può rinunciare all'avvio di un procedimento penale; può ammonire la persona interessata.
1. Il prefetto emette le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.
2. Egli può trasferire questa competenza, in tutto o in parte, al consiglio di governo.
1. Questa legge entra in vigore con l'accettazione da parte della Landsgemeinde.