Accordo sul centro di servizi informatici dei Cantoni di Obvaldo e Nidvaldo - Nome, natura giuridica, sede
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. I cantoni di Obvaldo e Nidvaldo istituiscono, sotto il nome di «Centro di Prestazioni Informatiche Obvaldo - Nidvaldo (ILZ)», un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Sarnen.
2. L'ILZ è autonomo nella sua organizzazione e nella gestione operativa; tiene una contabilità propria.
1. Il ILZ
a) * fornisce servizi informatici alle organizzazioni per le quali è valido l'accordo sulla cooperazione nel campo dell'informatica[1];
b) * può eseguire incarichi per terzi, a condizione che ciò non comporti svantaggi qualitativi e finanziari per i cantoni contraenti nell'accordo.
c) * ...
1. Il ILZ fornisce in particolare i seguenti servizi informatici
a) * svolge tutte le funzioni del centro prestazioni informatiche conformemente all'accordo sulla cooperazione nel settore dell'informatica;
b) * elabora, nell'ambito delle direttive dei governi, le linee guida per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
c) garantisce nel suo ambito la sicurezza dei dati nonché il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati;
d) * consiglia il personale di clienti e clienti su questioni relative all'uso dell'informatica e offre programmi di formazione;
e) * assicura il funzionamento delle applicazioni e dei sistemi informatici (sistemi di elaborazione dati, informazione e comunicazione) che sono di importanza centrale;
f) * riceve e processa gli ordini di clienti e clienti;
g) gestisce uno o più centri di calcolo, in particolare per l'elaborazione delle applicazioni in base alla lettera e;
h) * può fornire ai clienti servizi per la revisione contabile.
i) * ...
2. Può essere incaricato dai clienti di ulteriori compiti come la formazione della strategia, la pianificazione finanziaria e l'elaborazione dei progetti.
3. Il ILZ può esternalizzare servizi informatici a terzi. L'esternalizzazione di servizi di significato strategico o con impatti economici corrispondenti richiede l'approvazione dei governi dei cantoni dell'accordo. Il ILZ rimane responsabile per l'adempimento di questi compiti.
4. ...
1. I cantoni contraenti mettono a disposizione dell'ILZ un capitale di dotazione di Fr. 500'000.- ciascuno per l'inizio delle operazioni, che deve essere remunerato con gli interessi dall'ILZ.
2. ...
2a. L'interesse da corrispondere al cantone si basa sul rendimento delle obbligazioni federali decennali al 1° gennaio dell'anno fiscale, con un'addizionale dell'0,5 percento, e ammonta almeno al 3,0 percento e al massimo al 5,5 percento. Il tasso di interesse viene arrotondato alla prima cifra decimale. Il pagamento degli interessi è dovuto il 31 gennaio dell'anno fiscale.
3. I cantoni contraenti possono concedere all'ILZ prestiti che devono essere remunerati con gli interessi a condizioni di mercato comuni.
1. Ogni cantone contraente può inviare due membri del proprio parlamento cantonale alla commissione interparlamentare di verifica della gestione.
2. La commissione si costituisce autonomamente.
3. Essa adempie ai suoi compiti
a) esprimendo un parere sul rapporto di gestione, sul bilancio annuale e sul rapporto di revisione prima dell'approvazione da parte dei governi dei cantoni contraenti;
b) informando i parlamenti cantonali dei cantoni contraenti, nell'ambito della verifica della gestione, sull'esecuzione dei servizi;
c) ricevendo informazioni dal consiglio di amministrazione sull'attività dell'ILZ.
1. I governi dei cantoni dell'accordo
a) * eleggono per un mandato di quattro anni i membri del consiglio di amministrazione dell'ILZ e, tra questi, una presidente o un presidente;
b) designano la società di revisione;
c) approvano annualmente il rapporto di gestione e, sulla base del rapporto di revisione, il bilancio annuale dell'ILZ;
d) * ...
1. Gli organi dell'ILZ sono
a) il consiglio di amministrazione;
b) la direzione generale;
c) l'ufficio di revisione.
1. Il consiglio di amministrazione di cinque membri è composto da
a) due membri scelti da ciascuno dei due governi;
b) il quinto membro designato congiuntamente dalle due amministrazioni su richiesta dei quattro membri.
2. Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente, ad eccezione dell'elezione della sua presidenza. Esso adotta un regolamento interno che disciplina in particolare le modalità di deliberazione, la firma congiunta e la remunerazione dei membri.
3. La direttrice o il direttore dell'ILZ ha voce consultiva e diritto di presentare proposte.
1. Il Consiglio di Amministrazione
a) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'ILZ;
b) approva il bilancio dell'ILZ;
c) esercita la vigilanza diretta sulla direzione generale;
d) redige il rapporto di gestione e il bilancio annuale e tratta il rapporto di revisione;
e) informa annualmente la commissione interparlamentare di controllo della gestione e i governi dei cantoni aderenti all'accordo sull'esecuzione dei servizi e degli ordini, nonché sul rapporto dell'organo di revisione;
f) nomina la direttrice o il direttore generale dell'ILZ;
g) emette, secondo l'art. 14 del presente accordo, le normative sul personale.
1. La Direzione adempie ai suoi compiti, in particolare
a) è responsabile della gestione aziendale;
b) esegue gli ordini impartiti dall'ILZ;
c) si occupa del controllo di gestione e della reportistica;
d) stipula i contratti di lavoro di diritto pubblico con i dipendenti;
e) rende conto al Consiglio di Amministrazione;
f) prepara gli affari del Consiglio di Amministrazione.
2. Alla Direzione competono, inoltre, tutte le attribuzioni non assegnate a un altro organo. Le attribuzioni a essa spettanti possono essere ulteriormente delegate.
1. L'organo di revisione esamina annualmente i conti secondo le disposizioni di legge e i principi di revisione riconosciuti, nonché la correttezza dei dati sulle prestazioni e sugli effetti.
2. Presenta una relazione e un'indicazione al consiglio di amministrazione.
1. L'ILZ garantisce, mediante misure organizzative e tecniche, che le disposizioni sulla protezione dei dati della Confederazione e dei cantoni contraenti siano rispettate e che la sicurezza dei dati sia sempre assicurata.
1. L'ILZ impiega il suo personale secondo le disposizioni della legislazione del Cantone di Obvaldo a livello di diritto pubblico. Può discostarsi da queste norme in relazione all'orario di lavoro, salario, premi e indennità se circostanze particolari lo giustificano.
2. Le controversie sono decise dal Tribunale amministrativo del Cantone di Obvaldo.
1. Tutti i collaboratori dell'ILZ e le persone ausiliarie coinvolte sono soggetti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni della legge sull'amministrazione statale del Cantone di Obvaldo.
1. La responsabilità dell'ILZ così come la responsabilità degli organi e del personale per l'attività sovrana sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione del Cantone Obvaldo. Competente a decidere è il Tribunale amministrativo del Cantone Obvaldo.
2. Negli altri casi si applica il diritto civile federale.
1. L'ILZ redige un rendiconto annuale. Questo è composto dal bilancio, dal conto economico e dall'allegato.
2. Il rendiconto annuale deve essere redatto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero relative alla contabilità regolare delle società per azioni. È consentita una contabilità più dettagliata.
1. Per i servizi vengono richiesti prezzi di mercato, che di norma devono coprire i costi e consentire un guadagno ragionevole. Questo viene valutato con regolari benchmark dei prezzi.
2. Se il conto provvisorio annuale mostra un utile annuale superiore al 10 percento del capitale di dotazione e possono essere coperte le riserve generali, devono essere concessi sconti sui prezzi ai due cantoni e ai comuni, in base ai servizi per gli utenti ordinati, a carico dello stesso conto annuale.
1. Il risultato annuale, determinato dopo aver dedotto gli ammortamenti aggiuntivi sulle immobilizzazioni e gli sconti sui prezzi, è destinato a
a) * la costituzione di riserve generali per coprire eventuali perdite fino al raggiungimento di un importo pari al 30 percento del capitale di dotazione;
b) * la costituzione di riserve libere;
c) * un eventuale riporto dell'utile all'esercizio contabile successivo.
2. Le riserve libere possono essere utilizzate
a) per il finanziamento di attività nell'ambito dell'adempimento e del miglioramento del mandato di prestazione;
b) per distribuzioni per metà a ciascuno dei cantoni convenzionati, a condizione che le riserve generali e libere superino insieme il 50 percento del capitale di dotazione.
1. L'ILZ è esentato da tutte le imposte cantonali e comunali per i suoi compiti relativi all'adempimento degli ordini dei cantoni e dei comuni contraenti.
1. L'accordo è valido a tempo indeterminato.
2. I governi dei cantoni contraenti possono recedere dall'accordo rispettando un preavviso di due anni, con effetto alla fine di un anno, non prima del 31 dicembre 2027.
3. In caso di recesso, le modalità dettagliate di uscita devono essere regolate separatamente tra l'ILZ e i cantoni contraenti.
1. Alla cessazione dell'accordo, gli attivi e i passivi vengono ripartiti tra i cantoni firmatari in base all'utilizzo effettivo dei servizi negli ultimi quattro anni.
2. Ogni cantone è solidalmente responsabile per gli obblighi contratti dall'ILZ durante il periodo della sua adesione.
1. Sulle controversie tra i cantoni aderenti, decide un tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale è composto da cinque membri. Le parti in conflitto nominano ciascuna due rappresentanti. Questi insieme designano inoltre un presidente o una presidenta.
3. La procedura si orienta, per analogia, secondo le disposizioni sull'arbitrato del Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC).
1. Questo accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002, previa approvazione degli organi costituzionalmente competenti.