Legislator Giurisprudenza & Legislazione
152.12 InfoRRèglInfo CH-NW

Regolamento sull'informazione del pubblico da parte del Consiglio di Stato e dell'amministrazione (Regolamento sull'informazione, InfoR) (Informationsreglement, InfoR) - Principio (InfoR)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il pubblico deve essere informato sulle intenzioni, decisioni e misure del Consiglio di Governo nonché sul lavoro dell'amministrazione cantonale, nella misura in cui vi sia un interesse generale in tal senso.

1. Disposizioni Generali

1. L'attività informativa trova i suoi limiti attraverso

1. interessi pubblici contrari;

2. interessi privati meritevoli di protezione, come in particolare la tutela della personalità;

3. l'obbligo di riservatezza.

1. Disposizioni Generali

1. Destinatari dell'informazione possono essere i giornalisti che lavorano per un mezzo d'informazione (giornale, agenzia, servizio stampa, radio, televisione, ecc.) e che riferiscono regolarmente sull'attività del consiglio di governo e dell'amministrazione cantonale.

1. Disposizioni Generali

1. La Cancelleria di Stato tiene il registro dei destinatari delle informazioni accreditati.

2. Essa decide in merito all'inclusione o alla cancellazione di singoli destinatari delle informazioni.

1. Disposizioni Generali

1. La domanda di accreditamento deve essere presentata per iscritto alla Cancelleria di Stato dal datore di lavoro o dal caporedattore; i giornalisti senza un datore di lavoro fisso devono presentare la domanda personalmente.

2. La domanda deve includere, oltre ai dati personali, le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti indicati nel § 3.

3. Per i destinatari di informazioni che, dopo l'accreditamento, cambiano datore di lavoro, deve essere presentata una nuova domanda.

1. Disposizioni Generali

1. Un destinatario accreditato delle informazioni, che non soddisfa più i requisiti di cui al § 3, è tenuto a comunicarlo alla Cancelleria di Stato.

2. La Cancelleria di Stato revoca l'accreditamento nel caso in cui un destinatario delle informazioni non soddisfi più i requisiti di cui al § 3.

1. Disposizioni Generali

1. Ai destinatari accreditati delle informazioni sono riconosciuti i seguenti diritti

1. Partecipazione a tutti gli eventi, come conferenze stampa, visite, ecc., organizzati per loro dal Consiglio di Stato, da una direzione o dalla Cancelleria dello Stato;

2. ricezione gratuita dei documenti messi a disposizione dal Consiglio di Stato, da una direzione o dalla Cancelleria dello Stato;

3. utilizzo gratuito del telefono nella cabina accanto alla sala del Consiglio, quando durante le sessioni devono essere trasmesse comunicazioni;

4. ricezione di una tessera che consente l'accesso al cerchio dell'assemblea cantonale per l'assemblea cantonale indicata sulla tessera.

1. Disposizioni Generali

1. Se un destinatario accreditato di informazioni diffonde in un mezzo di informazione informazioni riservate o segrete che gli sono state contrassegnate come tali, la cancelleria di Stato può revocare l'accreditamento e cancellarlo dal registro dei destinatari accreditati di informazioni.

2. Lo stesso vale se

1. le informazioni, soggette a un termine di embargo, vengono diffuse in un mezzo di informazione prima della scadenza del termine stesso;

2. le informazioni vengono ottenute eludendo le disposizioni di questo regolamento;

3. le informazioni ricevute vengono utilizzate in modo improprio o a danno di interessi privati meritevoli di tutela;

4. l'obbligo di veridicità nella reportage viene violato intenzionalmente o con grave negligenza;

5. l'obbligo di rettifica non viene rispettato.

3. Nei casi meno gravi può essere emesso un avvertimento o una sospensione temporanea.

4. Il destinatario di informazioni, contro cui deve essere adottata una misura, ha diritto di essere ascoltato.

Articolo 1: Centri Informativi

1. La Cancelleria di Stato si occupa del servizio informazioni del Consiglio del Governo.

2. È in particolare incaricata e autorizzata a

1. inviare ai destinatari delle informazioni i documenti e le proposte del Consiglio del Governo al Consiglio territoriale, con riserva delle disposizioni restrittive previste dalla legislazione;

2. emettere comunicazioni scritte sulle deliberazioni del Consiglio del Governo, osservando le disposizioni dei §§ 1 e 2;

3. fornire ai destinatari delle informazioni, in accordo con il Consiglio del Governo o con il competente direttore di dipartimento, pareri, decisioni ed eventuali ulteriori documenti;

4. fornire informazioni o mediare presso il dipartimento competente riguardo alle comunicazioni e ai documenti di cui ai numeri 2 e 3.

Articolo 1: Centri Informativi

1. La Cancelleria di Stato coordina la trasmissione dei documenti informativi dell'amministrazione cantonale.

2. I documenti informativi scritti delle direzioni e degli uffici sono di norma consegnati alla Cancelleria di Stato per essere inoltrati ai destinatari delle informazioni; in casi particolari, la Cancelleria di Stato può mettere a disposizione delle direzioni l'elenco dei destinatari accreditati delle informazioni per la trasmissione diretta dei documenti.

Articolo 1: Centri Informativi

1. Nelle aree in cui le direzioni possono prendere decisioni in propria competenza, spetta alla direttrice o al direttore della direzione determinare se e quali informazioni su tali decisioni vengano fornite.

2. La fornitura di informazioni da parte delle collaboratrici o dei collaboratori di una direzione richiede in tutti i casi il consenso della direttrice o del direttore della direzione.

**1. Conferenze stampa, Incontri stampa**

1. Sulla realizzazione di conferenze stampa e visite per i destinatari di informazioni decide il Consiglio di governo; esso può delegare la realizzazione di tali eventi a singole direzioni.

2. A conferenze stampa e visite possono essere invitati anche destinatari di informazioni non accreditati.

**1. Conferenze stampa, Incontri stampa**

1. Il Consiglio di Governo organizza annualmente una conferenza stampa con i destinatari di informazione accreditati.

2. Questa ha come scopo principale una discussione comune sulle questioni informative pendenti.

Richieste

1. L'informazione su richiesta viene fornita solo al richiedente; può essere richiesto che la domanda sia presentata per iscritto presso il servizio informazioni.

2. Per le richieste, si deve verificare caso per caso se, in considerazione dell'interesse generale, dell'importanza della questione o del principio dell'informazione simultanea, sia opportuna una comunicazione generale ai sensi del § 10 comma 2 cifra 2 o del § 11 comma 2.

**Richieste** Let me know if you need a legal text translated or any additional assistance!

1. Prima di fornire informazioni orali su richiesta, l'ufficio informazioni deve, se necessario, verificare il nome e l'indirizzo di un richiedente sconosciuto, nonché il mezzo di comunicazione per conto del quale egli agisce.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

2. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e incluso nella raccolta delle leggi.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →