Legislator Giurisprudenza & Legislazione
152.11 RRVOCE CH-NW

Ordinanza di esecuzione della legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione (Ordinanza sul Consiglio di Stato, RRV) (Regierungsratsverordnung, RRV) - Ripartizione (RRV)

61 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (61)

§ 1 Regolamento del Consiglio del Governo, RRV § A1-1 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § A1-2 Regolamento del Consiglio del Governo, RCG - Direzione delle Finanze § A1-3 Regolamento del Consiglio Esecutivo, RCE § A1-4 Ordinanza del Consiglio di Stato, OCS § A1-5 Decreto del Consiglio di Governo, DCG § A1-6 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § A1-7 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § A1-8 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG - Direzione dell'Economia Pubblica § 2 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG § 3 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 4 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG § 5 Regolamento del Consiglio Direttivo, RCD § 6 Regolamento del Consiglio di Stato, RCV § 7 Decreto del Consiglio di Governo, DCG § 8 Regolamento del Consiglio di Stato, RRV § 9 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 10 Decreto del Consiglio di Governo, DCG § 11 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV § 12 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 13 Regolamento del Consiglio di Stato, RCS § 14 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG - Richieste della Direzione § 15 Decreto del Consiglio di Governo, DCG § 16 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV § 17 Regolamento del Consiglio di Governo, RRG § 18 Regolamento del Consiglio Direttivo, RCV § 19 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG - Procedimento Legislativo § 20 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG - 2. Relazione e Richiesta § 21 Decreto Governativo, RGV § 22 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 23 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 24 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 25 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 26 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV § 27 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 28 Ordinanza del Consiglio di Stato, OCS § 29 Decreto del Consiglio di Governo, RRV § 30 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG - Tempistica § 31 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV § 32 Decreto del Consiglio Esecutivo, DCE § 33 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 34 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV - Firma § 35 Regolamento Governativo, RGV § 36 Regolamento del Consiglio di Governo, RCV § 37 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 38 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV § 39 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG - Struttura § 40 Decreto del Consiglio di Stato, DCS - Compiti § 41 Ordinanza del Consiglio di Governo, OCG § 42 Decreto del Consiglio Direttivo, DCD § 43 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 44 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 45 Regolamento del Consiglio dei Ministri, RCM § 46 Decreto del Consiglio di Stato, DCS § 47 Decreto del Consiglio di Governo, RRV § 48 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 49 Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 50 Regolamento del Consiglio di Stato, RRV § 50a Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 50b Regolamento del Consiglio di Governo, RCG § 51 Regolamento del Consiglio di Governo, RRV

Testo normativo (61 Articoli)

Consiglio di Stato - Aree di Competenza

1. I compiti sono attribuiti alle direzioni e alla cancelleria di Stato per materia e definiti nell'allegato a questo regolamento.

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Cancelleria di Stato (STK) è responsabile dei seguenti ambiti di competenza

a. Cancelleria

1. Segretariato per il Consiglio di Stato

2. Elezioni e votazioni

3. Bollettino ufficiale

4. Protocollo e occasioni ufficiali

5. Servizio di beghinaggio

6. Stampe

b. Servizio legale

1. Consulenza legale per il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e l'amministrazione

2. Rappresentanza legale del Cantone

3. Istruzioni di ricorso

4. Elaborazione legislativa e tecnica normativa

5. Raccolta delle leggi

c. Archivio di Stato

1. Compiti secondo la normativa sull'archiviazione

2. Archeologia

d. Informazione e comunicazione

2. Alla Cancelleria di Stato sono assegnati

a. Segretariato del Gran Consiglio

b. Protezione dei dati

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione delle Finanze (FD) è responsabile dei seguenti ambiti di attività

a. Segreteria di direzione

1. Pianificazione e organizzazione

1a. * Sistema di controllo interno (SCI)

2. Preparazione degli affari

3. Coordinamento

4. Comunicazione e relazioni pubbliche

5. Controllo di gestione

6. Consulenza e rapporto in questioni finanziarie

7. * Consulenza e coordinamento nella trasformazione digitale

b. Amministrazione finanziaria

1. Finanza e contabilità

2. Bilancio, conto dello Stato, pianificazione finanziaria

3. Gestione del patrimonio finanziario e dei fondi

4. Riscossione delle imposte (incl. sostituzione obbligatoria dei pompieri)

5. Obbligazioni di Stato, prestiti

6. Vigilanza sulla contabilità dei comuni e delle associazioni di comuni

7. Ripartizione finanziaria

8. Contratti assicurativi

9. Contabilità per le unità amministrative e rendicontazione dei sussidi

10. Regio del sale

11. Centralino, centro stampa e materiali

12. Mobili, macchine e attrezzature

13. * ...

14. Amministrazione degli stipendi

15. Responsabilità dello Stato

c. Ufficio delle imposte

1. Imposte del cantone e dei comuni

2. Imposta federale diretta

3. Imposta preventiva

4. Stime degli immobili, inclusa la stima fiscale

d. Ufficio del personale

1. Amministrazione e reclutamento del personale

2. Sviluppo e gestione del personale

3. Apprendisti

4. Organizzazione amministrativa con struttura e strumenti di gestione, oltre allo sviluppo organizzativo

2. Alla Direzione delle Finanze sono assegnati

a. Controllo finanziario

b. Banca Cantonale di Nidvaldo (NKB)

c. Cassa pensioni Nidvaldo

d. Centro di servizi informatici Obvaldo/Nidvaldo (ILZ)

e. zb Zentralbahn AG (Consiglio di amministrazione)

f. Swisslos

g. Rappresentanza del Cantone in tutte le altre partecipazioni, a condizione che non siano direttamente assegnate a una direzione

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione delle Costruzioni (DC) è responsabile per i seguenti ambiti di competenza

a. Segretariato di Direzione

1. Pianificazione e organizzazione

2. Preparazione degli affari

3. Coordinamento

4. Comunicazione e relazioni pubbliche

5. Controllo di gestione

6. Consulenza legale e istruzioni procedurali

7. Appalti pubblici

8. Sviluppo di progetti

b. Ufficio per la Mobilità

1. Pianificazione del traffico

2. Trasporto pubblico

3. Traffico pedonale e ciclabile

4. Strade cantonali e piste ciclabili cantonali

5. Responsabile della sicurezza del traffico

6. Aviazione

7. Strade nazionali

c. * [6]

d. Ufficio Edilizia

1. Edifici del Cantone

2. Gestione degli spazi

3. Amministrazione delle proprietà

4. Contratti di locazione e affitto

5. Acquisto di proprietà e servitù

e. Ufficio per lo Sviluppo Territoriale

1. Pianificazione territoriale, pianificazione cantonale e pianificazione locale

2. Contributo per il plusvalore

3. Coordinamento edilizio

4. Seconde case

5. Costruzioni e impianti al di fuori delle zone edificabili

6. Protezione della natura e del paesaggio

7. Misurazione ufficiale e geoinformazione

2. Alla Direzione delle Costruzioni sono assegnati

a. GIS Daten AG

b. Parcheggio della stazione di Stans AG

c. * ...

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione della Giustizia e della Sicurezza (JSD) è responsabile dei seguenti ambiti di competenza

a. Segretariato della Direzione

1. Pianificazione e organizzazione

2. Preparazione delle pratiche

3. Coordinamento

4. Comunicazione e relazioni pubbliche

5. Controllo di gestione

6. Sorveglianza sui comuni e sulle associazioni di comuni (esclusa la contabilità)

7. Sorveglianza sull'esercizio dei diritti popolari e sulla composizione legale delle autorità

8. Assistenza giudiziaria

9. Uguaglianza tra donna e uomo

10. Espropriazione, nella misura in cui non sia competente un'altra direzione

11. Diritto degli avvocati e del notariato

12. Confini cantonali e comunali

b. Ufficio di coordinamento per l'organizzazione d'emergenza

1. Organizzazione d'emergenza, Stato maggiore di comando

2. Cooperazione nazionale in materia di sicurezza

3. Approvvigionamento economico nazionale

c. Ufficio di Giustizia

1. Cittadinanza

2. Servizio di stato civile

3. Cambiamenti di nome

4. Residenza e soggiorno

5. Documenti

6. Migrazione

7. Competenze nel settore del diritto internazionale privato svizzero (con l'eccezione della protezione del fanciullo e dell'adulto)

8. Acquisto di fondi da parte di persone all'estero

9. Assistenza alle vittime di reati (escluse le attività del servizio di consulenza ai sensi dell'art. 2 kOHG)

10. Esecuzione delle pene e delle misure per persone adulte

11. Carcere di investigazione e di pena

12. Assistenza post-penitenziaria

13. Caccia

14. Pesca

15. Registro cani, tassa sui cani

16. * Esecuzione delle sorveglianze elettroniche disposte dal tribunale ai sensi dell'art. 28c ZGB

d. Ufficio del Catasto e Notariato

1. Catasto

2. Notariato

3. Razionalizzazione del catasto

4. Registro navale

e. Polizia cantonale

1. Polizia criminale, stradale e di sicurezza inclusa la protezione dello Stato

2. Polizia lacuale

3. Esplosivi

4. Armi

5. * ...

f. * Ufficio Militare e di Protezione Civile

1. Amministrazione militare

2. Servizio militare e obbligo di leva (Comando circondariale, sostituzione del servizio militare)

3. Stabilimenti militari (Campo di tiro, Arsenale)

4. Tiro

5. Protezione civile

2. Alla Direzione della Giustizia e della Sicurezza sono assegnati

a. Centro di sicurezza stradale Obwalden/Nidwalden (VSZ)

1. Ammissione delle persone e dei veicoli alla circolazione stradale e alla navigazione

2. Tassa sui veicoli e sulle navi

3. Tassa sul traffico pesante

b. Assicurazione dei beni di Nidwalden (NSV)

1. Protezione antincendio

2. Vigili del fuoco

3. Progettazione antisismica delle costruzioni edili

c. Fondo di solidarietà di Nidwalden (NHF)

d. Procura della Repubblica

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione dell'Istruzione (DiI) è responsabile dei seguenti ambiti di competenza

a. Segretariato di Direzione

1. Pianificazione e organizzazione

2. Preparazione degli affari

3. Coordinamento

4. Comunicazione e relazioni pubbliche

5. Controllo di gestione

6. Istituzioni educative extraprovinciali

7. Contributi alla formazione (Borse di studio e prestiti)

8. Istituzioni educative private

b. Ufficio per le scuole popolari e lo sport

1. Scuole popolari

2. Servizio di psicologia scolastica

3. Pedagogia speciale

4. Scuola di pedagogia speciale

5. Educazione precoce speciale

6. Formazione continua degli insegnanti

7. Supervisione tecnica sull'attività scolastica

8. Sport

9. Relazioni con la Conferenza dei presidenti scolastici

c. Ufficio per la formazione professionale e la scuola secondaria

1. Scuola secondaria

2. Scuola professionale

3. Formazione professionale di base

4. Formazione professionale superiore

5. Formazione continua orientata alla carriera

6. Procedure di qualificazione, attestati, titoli

7. Consulenza professionale, di studio e di carriera

8. Informazione sull'istruzione

9. Educazione degli adulti

d. Ufficio per la cultura

1. Conservazione e promozione della cultura

2. Museo Nidvaldese

3. Biblioteca cantonale

4. Conservazione dei monumenti

5. * Protezione dei beni culturali

2. Sono assegnati alla Direzione dell'Istruzione

a. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Centrale (SUPSC)

b. Scuola Interkantonale dei Guardaboschi di Maienfeld (SIGM)

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione dell'Agricoltura e dell'Ambiente (DAA) è responsabile dei seguenti ambiti di attività

a. Segretariato della Direzione

1. Pianificazione e organizzazione

2. Preparazione degli affari

3. Coordinamento

4. Comunicazione e rapporti pubblici

5. Controllo di gestione

6. Relazioni con le corporazioni

b. Ufficio dell'Agricoltura

1. Promozione dell'agricoltura

2. Pagamenti diretti

3. Miglioramenti strutturali (opere di costruzione e progettazione) nonché consorzi agricoli subordinati all'approvazione dei progetti

4. Diritto fondiario agricolo e diritto della locazione

5. Assicurazione per il bestiame

6. Protezione delle acque in ambito agricolo sia strutturale che materiale

7. Protezione fitosanitaria secondo la legislazione agricola

8. Misure sociali di accompagnamento

9. Consulenza e formazione continua

c. * Ufficio delle Foreste e dei Rischi Naturali

1. Economia forestale

2. Gestione delle foreste statali e delle foreste delle fondazioni cantonali

3. Strutturazione forestale e costruzioni di difesa

4. * Rischi naturali

5. Sentieri escursionistici

6. Funivie e impianti di risalita

7.-10. * ...

11. * Opere idrauliche Engelberger-Aa

12. * Manutenzione delle acque dell'Engelberger-Aa e del lago dei Quattro Cantoni

13. * Supervisione delle opere idrauliche e della manutenzione delle acque delle comunità e dei privati

14. * Regolazione del lago dei Quattro Cantoni

15. * Sorveglianza degli impianti di ritenuta

d. * Ufficio dell'Ambiente e dell'Energia

1. Protezione delle acque sotterranee e superficiali

2. Acque reflue

3. Liquidi pericolosi per le acque

4. Gestione dei rifiuti

5. Siti contaminati

6. Protezione dal rumore e dall'inquinamento acustico

7. Tutela della qualità dell'aria

8. Valutazione d'impatto ambientale

9. Protezione del suolo

10. Sostanze pericolose per l'ambiente

11. Radiazione non ionizzante (NIS), incluse le emissioni luminose

12. Approvvigionamento idrico in emergenze

13. * Uso delle acque

14. Regalia mineraria, uso del sottosuolo

15. Geologia cantonale

16. Clima

17. Prevenzione degli incidenti

18. * Economia energetica, incluse energie fossili e rinnovabili

19. * Approvvigionamento elettrico

20. * Consulenza energetica e programma di incentivo

e. * ...

2. Alla Direzione dell'Agricoltura e dell'Ambiente sono assegnati

a. Azienda Elettrica Cantonale Nidwalden (EWN)

b. * Rete di riscaldamento Untere Kniri AG Stans

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione della sanità e degli affari sociali (GSD) è responsabile dei seguenti ambiti di competenza

a. Segretariato di direzione

1. Pianificazione e organizzazione

2. Preparazione degli affari

3. Coordinamento

4. Comunicazione e relazioni pubbliche

5. Controllo di gestione

6. Statistiche nel settore sanitario

7. Servizio sanitario coordinato

8. Esecuzione della legislazione in materia di assistenza con eccezione del settore dell'affidamento familiare secondo l'OPMA e dell'art. 316 cpv. 1bis CC svizzero

9. Ufficio di collegamento IVSE

b. Ufficio della sanità

1. Prevenzione sanitaria e organizzazione del sistema sanitario

2. Esecuzione della legislazione sull'assicurazione malattia, sanità e ospedali

3. Pianificazione e approvvigionamento ospedaliero

4. Professioni e istituzioni nel settore sanitario

5. * Finanziamento delle cure

6. Diritti e doveri dei pazienti

7. Lotta contro le malattie

8. Controllo e immissione in commercio dei prodotti terapeutici

9. Salute scolastica e cura dentale scolastica

10. Questioni strategiche legate all'invecchiamento

11. Sepolture

c. Ufficio sociale

1. Pianificazione sociale (problemi di società, in particolare nei settori della famiglia e della gioventù)

2. Integrazione, promozione della salute e prevenzione

3. Assistenza sociale (escluso il settore dell'Ufficio per l'asilo e i rifugiati)

4. Supervisione e autorizzazione degli affidamenti

5. Adozione

6. Tutela d'ufficio

7. Consulenza giovanile e familiare

8. Sostanze stupefacenti

9. Centro di consulenza per vittime di reati secondo l'art. 2 LAV

10. Cura dei bambini complementare alla famiglia

11. Coordinamento della collaborazione tra le autorità e gli enti di consulenza implicati in violenza, minaccia e stalking

d. Ufficio per l'asilo e i rifugiati

1. Assistenza sociale per richiedenti asilo, persone con una decisione di non ammissione, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti

2. Promozione dell'integrazione sociale, linguistica e professionale di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti

3. Consulenza per il ritorno

2. Alla Direzione della sanità e degli affari sociali sono assegnati

a. Ospedale cantonale di Nidvaldo

b. Cassa di compensazione di Nidvaldo

1. Assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, prestazioni complementari, assegni familiari, ecc.)

2. Obbligo assicurativo, riduzione dei premi e servizio di regresso per l'assicurazione malattia

c. Laboratorio dei cantoni originari

1. Ispettorato degli alimenti, oggetti d'uso, prodotti chimici

2. Servizio veterinario, salute animale, medicinali veterinari, protezione degli animali, sicurezza alimentare, commercio del bestiame, cani (escluso registro cani e tassa sui cani), professioni nel settore della salute animale

d. Autorità di protezione della popolazione infantile e degli adulti

Allegato: Compiti e Struttura delle Direzioni

1. La Direzione dell'Economia Pubblica (VD) è responsabile dei seguenti ambiti di competenza

a. Segreteria della Direzione

1. Pianificazione e organizzazione

2. Preparazione degli affari

3. Coordinamento

4. Comunicazione e relazioni pubbliche

5. Controllo di gestione

6. Promozione edilizia residenziale

7. Statistica

8. Relazioni esterne

b. Ufficio del Lavoro

1. Intermediazione lavorativa

2. KAST (Ufficio Cantonale AVIG)

3. LAM (Logistica delle misure del mercato del lavoro)

4. Diritto del lavoro

5. Ispettorato del lavoro, sicurezza sul lavoro

6. Riposo domenicale

7. Metrologia e sistema di pesi e misure

8. Pubblicazione dei prezzi

9. Ristorazione, commercio di bevande alcoliche

10. Protezione dal fumo passivo

11. Commercio itinerante, mercato

12. Lavoro a domicilio

13. Casinò, sale da gioco, apparecchi da gioco

14. Lotterie, scommesse

15. Competenze nel campo del Diritto Privato Internazionale, inclusa la mediazione matrimoniale e di partnership transnazionale

16. Credito al consumo

17. Autorizzazione per l'offerta di attività a rischio

c. Ufficio delle Esecuzioni e Fallimenti

1. Esecuzioni

2. Fallimenti

3. Inventario pubblico

d. Ufficio del Registro di Commercio

e. Promozione Economica

1. Promozione del territorio

2. Politica regionale

3. Turismo

2. Alla Direzione dell'Economia Pubblica sono assegnati

a. Centro Regionale di Intermediazione del Lavoro Obvaldo/Nidvaldo RAV

b. Cassa Disoccupazione Obvaldo/Nidvaldo

c. Supervisione sui Fondi Pensione e Fondazioni della Svizzera Centrale (ZBSA)

Consiglio di Stato - Ambiti di competenza

1. La Direzione finanziaria svolge i compiti nei settori del bilancio finanziario, delle imposte, del personale e dell'informatica.

Consiglio di Stato - Aree di Competenza

1. La Direzione dei lavori pubblici svolge i compiti nel settore della mobilità, dell'edilizia e della gestione delle proprietà immobiliari, della pianificazione territoriale, inclusi la protezione della natura e del paesaggio, nonché della misurazione ufficiale.

Consiglio di Stato - Aree di Competenza

1. La Direzione della Giustizia e della Sicurezza assolve i suoi compiti nel campo della legislazione, dello stato civile e della cittadinanza, della detenzione, delle questioni di polizia, del traffico veicolare e navale, della caccia e della pesca, della difesa e della protezione civile, nonché dell'organizzazione di emergenza e dei servizi militari.

Consiglio di Stato - Aree di Competenza

1. La Direzione dell'Agricoltura e dell'Ambiente adempie i compiti nel settore dell'agricoltura, della protezione ambientale, dell'energia e dell'uso delle risorse idriche, dei rischi naturali, nonché della gestione forestale generale e delle infrastrutture forestali.

Consiglio di Stato - Ambiti di competenza

1. La Direzione della Sanità e degli Affari Sociali svolge le funzioni nel settore della salute, compreso l'ospedale cantonale, l'assistenza sociale, l'assicurazione sociale, i richiedenti asilo e i rifugiati, i servizi veterinari e il controllo degli alimenti.

Consiglio di Stato - Ambiti di competenza

1. La Direzione dell’Economia pubblica adempie ai compiti nel settore della promozione economica, del mercato del lavoro, della Nuova politica regionale e dell'incentivazione edilizia, dell'ambito fallimentare ed esecutivo nonché del registro di commercio.

Consiglio di Stato - Organizzazione

1. Le sedute si tengono di norma il martedì nel palazzo del governo a Stans.

2. Il Consiglio di Governo stabilisce annualmente le date delle sedute ordinarie e delle sedute di clausura.

Consiglio di Stato - Organizzazione

1. La seduta del Consiglio di Stato ha la precedenza su tutti gli altri impegni. Le eccezioni sono decise dal Presidente del Consiglio.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Il Landammann forma, insieme alla Vicepresidentessa o al Vicepresidente e alla Segretaria o al Segretario di Stato, l'Ufficio del Consiglio di Governo, che discute gli affari più importanti delle riunioni del Consiglio di Governo e prepara le proposte per quegli affari per i quali non è presente una proposta di una direzione.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Le istanze al Consiglio di Stato sono trasmesse dalla Cancelleria di Stato all'Ufficio del Consiglio di Stato, alla direzione competente o alla Cancelleria di Stato per l'esame e la presentazione dei pareri. I ricorsi vengono inviati al servizio legale per l'espletamento dello scambio degli scritti processuali.

2. Le istanze che non necessitano di un esame da parte di una direzione devono essere trasmesse dalla Cancelleria di Stato al Consiglio di Stato per una gestione diretta; esse sono denominate Affari Generali.

3. Alla prossima seduta, la Cancelleria di Stato informa il Consiglio di Stato delle istanze trasmesse ai sensi del paragrafo 1; essa mantiene un controllo delle pratiche.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Le decisioni sui ricorsi del Consiglio del governo sono istruite dalla Direzione della giustizia e della sicurezza con l'assistenza del Servizio giuridico.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Le richieste di direttiva devono essere presentate per iscritto alla Cancelleria di Stato entro e non oltre venerdì alle ore 08.00; devono essere redatte nella forma (fatti, considerazioni, delibera, istruzioni sui mezzi di impugnazione, destinatari) in cui saranno emesse dopo la deliberazione da parte del Consiglio di Governo.

2. Le richieste non presentate entro tale termine saranno trattate eccezionalmente solo con il consenso del Landamano.

3. Tutti i documenti relativi all'affare devono essere allegati alla richiesta.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Le proposte direttive relative ad affari di particolare rilevanza devono essere consegnate dalla Cancelleria di Stato a ciascun membro del Consiglio di governo entro e non oltre il venerdì precedente la seduta.

2. Se la consegna non avviene secondo il comma 1, ciascun membro può richiedere il rinvio della trattazione, dopodiché la consegna deve essere effettuata.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. La Cancelleria di Stato redige l'ordine del giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione e la distribuzione delle domande direttive e lo trasmette immediatamente ai membri del Consiglio di Governo.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. A partire da venerdì pomeriggio, i fascicoli per la sessione successiva possono essere consultati presso l'edificio governativo.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Ogni membro ha il diritto di richiedere l'ispezione o il riferimento di un affare. In tal caso, il trattamento è sospeso e l'affare viene ripreso solo quando il rapporto è presentato al Consiglio di Stato.

2. I rapporti devono essere redatti per iscritto e allegati agli atti.

3. Essi devono essere di norma presentati alla direzione capofila entro un mese e possono essere redatti su un modulo; tuttavia, la direzione consultiva può anche dimostrare il proprio consenso alla richiesta in esame mediante la sua firma.

4. I rapporti non sono accessibili né a terzi né al pubblico fino a dopo l'adozione della deliberazione da parte del Consiglio di Stato.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. La direzione competente elabora, con il supporto della segretaria o del segretario del consiglio distrettuale oppure di una collaboratrice o di un collaboratore del servizio legale, un primo progetto e lo trasmette per una consultazione interna a diversi uffici amministrativi.

2. Dopo la revisione del progetto, avviene la definizione nel consiglio di governo, che decide contemporaneamente sull'avvio della procedura di consultazione.

3. Dopo la valutazione della procedura di consultazione, il progetto elaborato dalla direzione competente viene definitivamente definito nel consiglio di governo e inviato al consiglio distrettuale insieme a un rapporto.

**Consiglio di Governo - Affari - Preparazione**

1. Il rapporto per la presentazione al Consiglio del Cantone contiene dichiarazioni riguardanti

1. la situazione di partenza e il riferimento al programma di governo e al piano finanziario;

2. gli obiettivi;

3. il risultato della procedura di consultazione;

4. la conformità costituzionale e legale;

5. le modifiche più significative rispetto alla legislazione precedente;

6. gli effetti sul personale e finanziari;

7. gli effetti sull'esecuzione e sui comuni.

Consiglio di Governo - Affari - Deliberazione e Adozione delle Decisioni

1. Il Consiglio di Governo tratta gli affari regolarmente presentati nel seguente ordine

1. Verbale;

2. Annuncio delle trasmissioni;

3. Affari di routine;

4. Affari del Consiglio del Territorio;

5. Affari generali del governo;

6. Richieste delle direzioni.

2. Durante il trattamento delle richieste delle direzioni, il Landammann assicura un regolare alternarsi nell'ordine.

Consiglio di Governo - Affari - Consultazione e Deliberazione

1. Il consiglio di governo può consultare esperti e terzi per la consulenza. Stabilisce la partecipazione degli esperti.

Consiglio di Governo - Affari - Consultazione e Deliberazione

1. Le mozioni relative a negozi ricorrenti di minore importanza si considerano approvate dopo la presentazione dei documenti, a condizione che nessun membro presenti un'obiezione durante la seduta.

2. Il Consiglio di Governo, con una deliberazione, designa le mozioni che rientrano nella categoria delle pratiche di routine.

Consiglio di Governo - Affari - Deliberazione e Adozione delle Decisioni

1. La discussione di un affare viene rinviata quando

1. il membro responsabile dell'affare lo richiede;

2. un membro, che non può partecipare alla seduta, lo ha richiesto e l'affare può essere rinviato.

Consiglio di Governo - Affari - Deliberazione e Adozione delle Decisioni

1. Il Consiglio di Governo adotta tutte le delibere mediante voto palese.

2. Per il resto, la procedura di voto per le questioni contestate si conforma al regolamento interno del Consiglio Cantonale.

Consiglio di Governo - Affari - Consulenza e Deliberazione

1. Il Consiglio di Governo può riesaminare una decisione se non è ancora stata notificata e almeno tre membri acconsentono alla richiesta di riesame.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 65 della legge sulla procedura amministrativa (VRG).

Consiglio di Governo - Affari - Consulenza e Deliberazione

1. Ogni membro ha il diritto di fornire, ai fini del verbale, una dichiarazione personale in cui spiega il motivo per cui non può approvare una delibera.

2. La dichiarazione deve contenere una motivazione concisa e deve essere registrata come delibera autonoma sotto il numero del caso principale, integrato con la lettera a).

3. Il membro che ha rilasciato questa dichiarazione può rendere pubblica la propria opinione, nella misura in cui la delibera viene pubblicata. Tuttavia, questa dichiarazione non gli conferisce il diritto di contestare pubblicamente la delibera.

Consiglio di Governo - Affari - Deliberazione e Adozione delle Decisioni

1. Se un affare non ammette ritardi fino alla prossima seduta e non si giustifica una seduta straordinaria, il Consiglio di Governo può decidere tramite circolare.

2. La decisione via circolare richiede l'approvazione di tutti i membri raggiungibili, ma almeno di quattro membri.

3. Se due membri contestano l'urgenza, la decisione tramite circolare decade.

4. Le decisioni prese in un procedimento straordinario devono essere inserite nel verbale della seduta successiva.

Consiglio di Governo - Affari - Elezioni

1. Il Consiglio di Governo nomina per i comitati e le commissioni da esso determinati i membri, la presidenza e il segretariato.

2. In caso di elezioni di rinnovo, i membri proposti devono essere sottoposti a elezione nell'ordine della loro età elettorale e, a pari età elettorale, in ordine alfabetico; l'elezione sostitutiva per i membri dimissionari deve avvenire successivamente.

3. Se non vengono proposti più candidati rispetto ai membri da eleggere, l'elezione avviene congiuntamente.

Consiglio di Governo - Affari - Elezioni

1. Le elezioni devono di norma svolgersi durante la riunione costitutiva; i comitati e le commissioni precedentemente eletti restano in carica fino a quel momento.

2. Le persone che cessano dalla carica durante il mandato vengono sostituite per la restante durata del mandato.

Consiglio di Stato - Affari - Redazione e Notifica delle Delibere

1. Le delibere vengono comunicate mediante estratto del verbale, eccezionalmente attraverso notifica speciale.

Consiglio di Stato - Affari - Redazione e Notifica delle Delibere

1. Il verbale contiene le delibere finali; le dichiarazioni del consiglio di governo in forma di lettera devono essere incluse nel verbale.

2. Sulle discussioni di fondamentale importanza che non portano a vere e proprie decisioni, deve essere inserita una nota di orientamento nel verbale sotto «Orientamenti».

3. All'inizio di ogni verbale della riunione devono essere riportati i nomi della presidente o del presidente della riunione, della verbalizzante o del verbalizzante e dei membri del consiglio di governo assenti, nonché le informazioni sul luogo della riunione, la data e la durata temporale della riunione.

4. Nel verbale non devono essere riportati alcun tipo di riferimenti alla proporzione di voto.

Consiglio di Stato - Affari - Redazione e Notifica delle Delibere

1. Il verbale deve essere consegnato a tutti i membri.

2. L'approvazione del verbale avviene nella prossima seduta.

Consiglio di Governo - Affari - Redazione e Notifica delle Deliberazioni

1. Ordinanze con regolamenti di applicazione generale e comunicazioni destinate alle autorità federali ed extracantonali sono firmate dal Landammann e dalla cancelliera o dal cancelliere del Cantone.

2. I contratti sono firmati dal Landammann e dalla cancelliera o dal cancelliere del Cantone, a meno che il consiglio di governo non conferisca deleghe speciali per la firma dei contratti.

3. Gli estratti dei verbali e le altre comunicazioni sono firmati dalla cancelliera o dal cancelliere del Cantone; è consentita la firma in facsimile.

Cancelleria di Stato

1. La Cancelleria dello Stato è diretta dalla Cancelliere o dal Cancelliere ed è sottoposta alla supervisione del Presidente di Stato.

Cancelleria di Stato

1. La Cancelleria di Stato

1. supporta il Presidente del governo e il Consiglio di governo nella conduzione, pianificazione e coordinamento a livello governativo;

2. partecipa alla preparazione e alla conduzione delle negoziazioni del Consiglio di governo;

3. prepara, in stretta collaborazione con le direzioni, il programma di governo e il rapporto di gestione;

4. supporta il Consiglio di governo nella legislazione;

5. si occupa della redazione dei verbali e del segretariato del Consiglio di governo;

6. gestisce l'informazione e la documentazione centrale;

7. cura la pubblicazione della raccolta delle leggi, del calendario di Stato, del rapporto di gestione, del programma di governo e di eventuali altre pubblicazioni;

8. è responsabile per la redazione del bollettino ufficiale;

9. supporta il Consiglio di governo nei rapporti con il Parlamento cantonale;

10. assume ulteriori compiti ad essa assegnati tramite la legislazione.

2. Il regolamento interno del Parlamento cantonale determina i compiti della Cancelleria di Stato per il Parlamento cantonale.

Cancelleria di Stato

1. Alla Cancelleria di Stato è annesso il servizio giuridico, il cui capo è consulente legale permanente del Consiglio di Governo.

2. Il servizio giuridico

1. partecipa alla formazione del diritto attraverso l'elaborazione, la revisione e la verifica degli atti legislativi;

2. esamina le questioni giuridiche del Consiglio di Governo e del Gran Consiglio;

3. sostiene le direzioni nell'istruzione dei ricorsi e le consiglia in questioni giuridiche che non possono risolvere o rispondere autonomamente;

4. rappresenta il cantone nelle controversie legali.

Cancelleria di Stato

1. Alla Cancelleria di Stato è annesso l'Archivio di Stato, che è diretto dall'archivista di stato o dall'archivista statale.

2. I compiti dell'Archivio di Stato sono descritti nella legge sull'archiviazione.

**Direzione**

1. La suddivisione delle singole direzioni in uffici è determinata dal Consiglio di Stato nell'allegato secondo l'organigramma; gli uffici possono essere ulteriormente suddivisi in reparti dalla Direttrice o dal Direttore della direzione.

1. Direzione

1. La Direttrice o il Direttore guida la Direzione e ne porta la responsabilità politica.

2. La Direttrice o il Direttore

1. dirige la Direzione, definisce gli obiettivi e stabilisce le priorità;

2. delega, nella misura necessaria, l'adempimento diretto dei compiti della Direzione agli uffici subordinati nonché al personale dipendente;

3. informa tempestivamente il Consiglio di Governo su tutte le questioni importanti nell'ambito della Direzione e prepara le decisioni di competenza del Consiglio di Governo;

4. determina, nel quadro della legislazione, l'organizzazione interna della Direzione, in particolare le competenze di selezione a tutti i livelli per le impiegate e gli impiegati;

5. adotta le decisioni della Direzione;

6. valuta le prestazioni e monitora il raggiungimento degli obiettivi degli uffici subordinati e degli enti assegnati.

3. La Direttrice o il Direttore dispone all'interno della Direzione, in linea di principio, di pieni poteri di direzione e controllo.

**Direzione**

1. La Direttrice o il Direttore può autorizzare la Segretaria di Direzione o il Segretario di Direzione ovvero le Capo Ufficio o i Capi Ufficio a firmare determinati atti a suo nome e per suo conto.

**Direzione**

1. Il Segretariato Direzionale assiste come ufficio generale di stato maggiore la direzione in particolare riguardo a

1. la pianificazione e l'organizzazione della direzione;

2. la preparazione delle negoziazioni del consiglio di governo;

3. il coordinamento all'interno della direzione, tra le direzioni e la cancelleria di Stato;

4. l'informazione;

5. la supervisione;

6. il controllo di gestione.

2. ...

**Direzione**

1. La Conferenza dei segretari direttivi svolge compiti di coordinamento sotto la guida della cancelliera o del cancelliere dello Stato; il Consiglio di Stato può assegnarle compiti particolari.

2. Il Consiglio di Stato può istituire altri organi permanenti di staff e coordinamento come conferenze istituzionalizzate.

3. Può istituire organizzazioni di progetto per la gestione di importanti compiti interdirettoriali che sono limitati nel tempo.

1. Direzione

1. Le Capo Ufficio e i Capi Ufficio sono responsabili nei confronti dei loro superiori per la gestione dei dipartimenti a loro assegnati, così come per l'adempimento dei compiti loro attribuiti.

2. Alla direzione dell'ufficio spettano le competenze necessarie per un adempimento delle funzioni conforme alla legge, appropriato e razionale che non siano espressamente riservate a un'altra istanza; restano salve inoltre disposizioni legislative divergenti.

3. Le Capo Ufficio e i Capi Ufficio stabiliscono in dettaglio l'organizzazione degli uffici.

**Direzione**

1. Il Consiglio di Stato può assegnare commissioni o comitati alle direzioni o a singoli uffici, qualora vi sia una necessità politica o materiale in tal senso.

2. Questi organi hanno di norma funzioni consultive.

3. In assenza di specifiche disposizioni legislative, il Consiglio di Stato può emanare regolamenti per singole commissioni e comitati.

**Direzione**

1. Le direttrici e i direttori delle direzioni e degli uffici organizzano la distribuzione interna delle competenze.

2. Le direttrici e i direttori delle direzioni stabiliscono per i collaboratori e le collaboratrici a loro subordinati gli obiettivi da raggiungere e delineano nei mansionari l’ambito dei compiti, le competenze e la sfera di responsabilità.

**Direzione**

1. La direttrice o il direttore intrattiene rapporti diretti in relazione al proprio ambito di competenza con altre autorità e uffici cantonali, comunali e federali, nonché con privati.

2. Lo stesso vale anche per le direttrici o i direttori degli uffici; tuttavia, essi sono autorizzati a mantenere rapporti diretti con istanze federali solo se ciò è espressamente regolato nella legislazione o nel mansionario, oppure se approvato dalla direttrice o dal direttore competente nel singolo caso.

**Direzione**

1. Le direzioni dispongono dei crediti loro concessi nel preventivo o mediante delibere speciali del consiglio distrettuale, a condizione che l'importo e i beneficiari siano chiaramente definiti (retribuzioni, indennità, contributi a enti specifici, interessi, ammortamenti, ecc.).

2. Nel caso in cui l'importo e i beneficiari non siano chiaramente definiti (acquisizioni di qualsiasi tipo, contributi generali e sovvenzioni, ecc.), le direzioni devono ottenere la decisione del consiglio di governo, purché la singola spesa superi un importo stabilito dal consiglio di governo in una delibera.

3. Restano salve le competenze delle commissioni e degli uffici delineate nella legislazione.

**Direzione**

1. Il potere di firmare con efficacia giuridica per Direzioni o Uffici nei rapporti esterni è riservato solo a coloro che sono autorizzati a farlo.

2. Sono autorizzati a firmare

1. per l'intera area di competenza di una Direzione, la direttrice o il direttore della Direzione e la loro sostituta o il loro sostituto;

2. per l'intera area di competenza di una Commissione o di un'altra autorità collegiale assegnata a una Direzione, la o il presidente insieme alla segretaria o al segretario; estratti dei verbali sono firmati dalla o dal presidente o dalla segretaria o dal segretario;

3. per l'intera area di competenza di un Ufficio, la direttrice o il direttore e la loro sostituta o il loro sostituto;

4. * per specifiche materie di una Direzione, le responsabili o i responsabili del settore, purché mediante legislazione o decisione del Consiglio di Governo venga loro attribuita la facoltà di firma;

5. * per specifiche materie di un Ufficio, le responsabili o i responsabili del settore, purché mediante legislazione o decisione della Direzione venga loro attribuita la facoltà di firma.

3. Il Consiglio di Governo può prescrivere la firma collettiva per specifiche unità o settori di servizio.

**Direzione**

1. Per i conti postali e bancari sono autorizzate a firmare le seguenti quattro persone

1. la direttrice o il direttore della direzione competente;

2. la direttrice o il direttore dell'ufficio competente;

3. la direttrice o il direttore della direzione finanziaria;

4. la responsabile finanziaria o il responsabile finanziario.

2. All'apertura di ciascun conto, l'amministrazione finanziaria designa la direzione competente e l'ufficio competente.

3. Le quattro persone abilitate a firmare ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate, presso il relativo conto, a firmare

1. collettivamente a due;

2. delegare altre persone all'autorizzazione collettiva.

4. Il Consiglio di governo può stabilire aree di competenza in cui le autorità preposte possono aprire autonomamente conti postali o bancari.

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° luglio 1998; deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi.

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