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151.1 LRGLRD CH-NW

Legge sull'organizzazione e la gestione del Landrat (Legge sul Landrat, LRG) (Landratsgesetz, LRG) - Composizione, Elezione e Durata del Mandato (LRG)

64 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (64)

Art. 1 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD - Composizione, Elezione e Durata del Mandato Art. 2 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Assunzione della Carica Art. 3 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Sedute, Quorum di Deliberazione Art. 4 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Divulgazione di Legami d'Interesse Art. 5 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Astensione Art. 6 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD Art. 7 Legge del Consiglio Distrettuale, LRG - 3. altri affari Art. 8 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCG Art. 9 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - 2. Abrogazione Art. 10 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Diritto Disciplinare Art. 11 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Frazioni Art. 12 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Indennità Art. 13 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD - Pubblicità dei documenti di consultazione Art. 14 Landratsgesetz, LRG - Compiti e Poteri Art. 15 Legge sul Consiglio di distretto, LRD Art. 16 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - 2. Compiti e Poteri Art. 17 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Presidenza del Consiglio Distrettuale Art. 18 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD Art. 19 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Limitazione dell'appartenenza alle commissioni Art. 20 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD - Compiti delle commissioni specialistiche permanenti Art. 21 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Commissione Finanze Art. 22 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Commissione di Sorveglianza Art. 23 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Commissione di Giustizia Art. 23a Legge sul Consiglio Territoriale, LCT - Commissione di Redazione Art. 23b Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Relazioni e Collaborazione Art. 24 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Principio Art. 25 Legge del Consiglio Regionale, LCR - Istituzione Art. 26 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Cancelleria dello Stato Art. 27 Legge sul Consiglio Cantonale, LCC Art. 28 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Convocazione Art. 29 Legge sul Consiglio Regionale, LCR - Notifica Art. 30 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Richiesta di Affari Art. 31 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Pubblicità Art. 32 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD - 2. Eccezioni Art. 33 Legge sul Consiglio Direttivo, LCD - 3. Commissioni Art. 34 Legge sul Consiglio di Distretto, LCD - Elezioni Art. 35 Legge sul consiglio distrettuale, LCD - Oggetti di deliberazione Art. 36 Legge sul Consiglio di Distretto, LCD - Partecipazione del Consiglio di Governo, delle altre Autorità Amministrative e dei Tribunali Art. 37 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Diritti dei Membri del Consiglio Art. 38 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Sanzioni Art. 39 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Poteri Art. 40 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Sorveglianza Art. 41 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - 2. Controllo Finanziario Art. 42 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Principio Art. 43 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Obbligo di informazione Art. 44 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Consegna degli atti Art. 45 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD - Posizione degli Interessati Art. 46 Legge sul Consiglio del Distretto, LCD Art. 47 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRD - Relazione e Domanda Art. 48 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Richieste di Grazia Art. 49 Legge sui Consigli Distrettuali, LCD - 2. Presentazione Art. 50 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Richieste di delucidazione Art. 51 Legge sul Consiglio del Cantone, LCC - Petizioni Art. 52 Legge sul consiglio del distretto, LCD Art. 53 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Forme Art. 54 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD Art. 55 Landratsgesetz, LRG - 2. Legge sulla Proporzionalità Art. 56 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - 3. Legge sulla Veterinaria Art. 57 Legge sul Consiglio del Distretto, LCD Art. 58 Legge sul Consiglio Regionale, LCR - 5. Legge sulla Protezione Ambientale Art. 59 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - 6. Ridenominazioni Art. 60 Legge sul Consiglio Distrettuale, LCD - Regolamento interno Art. 60a Legge sul Consiglio provinciale, LCP Art. 61 Legge sul Consiglio Distrettuale, LRG - Referendum e Entrata in vigore

Testo normativo (64 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Composizione, elezione e durata del mandato del consiglio regionale sono disciplinate dalla costituzione cantonale, dalla legge sulle elezioni e votazioni, dalla legge sugli enti pubblici e dalla legislazione relativa al sistema proporzionale per l'elezione del consiglio regionale.

1. Disposizioni Generali

1. La durata costituzionale del mandato del Consiglio cantonale inizia il 1º luglio successivo all'elezione generale di rinnovo.

2. L'ufficio e le commissioni del Consiglio cantonale uscente, così come le autorità elette dal Consiglio cantonale uscente, rimangono in carica fino alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio cantonale eletto.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio distrettuale e le sue commissioni si riuniscono fisicamente per le loro sessioni.

2. Sono in grado di deliberare quando è presente almeno la metà dei loro membri.

3. Il regolamento interno secondo l'art. 60 può prevedere eccezioni alla riunione fisica per le commissioni secondo l'art. 18 comma 1 n. 1 - 9 e comma 3 nonché l'art. 24. Esso disciplina i requisiti e la procedura.

1. Disposizioni Generali

1. Dopo essere stati eletti nel consiglio cantonale, ogni membro del consiglio informa per iscritto l'ufficio del consiglio cantonale su

1. la propria attività professionale e il proprio datore di lavoro;

2. l'attività in organi di direzione e sorveglianza di imprese economiche e di enti, istituti e fondazioni di diritto privato e pubblico, in particolare quando tale attività potrebbe esercitare direttamente o indirettamente un'influenza sull'attività come membro del consiglio;

3. funzioni dirigenziali e di consulenza permanenti per importanti gruppi di interesse e associazioni;

4. la partecipazione in commissioni e altri organi di federazione, cantone o comune.

2. Le modifiche devono essere comunicate per iscritto all'inizio di ogni anno solare.

3. Il segreto professionale è riservato.

1. Disposizioni Generali

1. L'obbligo di astensione è disciplinato, fatte salve le disposizioni seguenti, dall'art. 22 della Legge sulle autorità.

2. In caso di controversia decide il Consiglio di contea o, a seconda dei casi, la Commissione.

1. Disposizioni Generali

1. L'obbligo di astensione non si applica nella preparazione, nell'emanazione o nell'approvazione di leggi o di risoluzioni del consiglio distrettuale di carattere generale e vincolante.

2. I membri del consiglio, i cui interessi personali sono direttamente coinvolti da una questione ai sensi del comma 1, indicano il loro legame di interesse quando si esprimono sulla questione. Possono presentare proposte e partecipare alla votazione.

1. Disposizioni Generali

1. Inoltre, per un membro del consiglio vige l'obbligo di astensione in particolare quando

1. esso è personalmente coinvolto in un affare come richiedente o come contraente;

2. esso si candida per un incarico che è stato messo a concorso tramite elezione.

2. In questioni conformi al paragrafo 1 numero 1, il membro del consiglio non può presentare iniziative parlamentari.

3. Se sussiste un obbligo di astensione, il membro del consiglio interessato deve indicare il legame d'interesse quando si esprime sull'affare. Non può presentare mozioni né partecipare alla votazione.

1. Disposizioni Generali

1. I membri del Consiglio regionale, del Consiglio di governo, delle autorità amministrative e dei tribunali non possono essere perseguiti né penalmente né civilmente per le loro dichiarazioni nel Consiglio regionale o nelle commissioni; essi sono responsabili solo nei confronti del Consiglio regionale.

1. Disposizioni Generali

1. Su richiesta di una persona interessata, il Consiglio Distrettuale può revocare l'immunità.

2. Un'indagine penale, un'azione per diffamazione o un processo civile contro i membri del Consiglio Distrettuale, del Consiglio Governativo, delle autorità amministrative e dei tribunali può essere avviato solo dopo che il Consiglio Distrettuale ha revocato l'immunità con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

3. Le domande di revoca dell'immunità devono essere presentate all'Ufficio del Consiglio Distrettuale. Questo presenta la richiesta al Consiglio Distrettuale insieme alla sua proposta.

4. L'Ufficio del Consiglio Distrettuale non prende in considerazione domande chiaramente infondate, senza ulteriori esami o dopo aver consultato gli atti e aver ricevuto una dichiarazione scritta della persona interessata; se un membro dell'Ufficio del Consiglio Distrettuale si oppone alla decisione, decide il Consiglio Distrettuale.

1. Disposizioni Generali

1. La costituzione di un gruppo politico richiede almeno cinque membri del consiglio distrettuale; la loro formazione deve essere comunicata all'ufficio del consiglio distrettuale all'inizio della legislatura.

1. Disposizioni Generali

1. Il risarcimento dei membri del consiglio distrettuale e delle fazioni è disciplinato dalla legislazione sugli enti pubblici.

1. Disposizioni Generali

1. Gli atti del Consiglio Distrettuale possono, con l'eccezione delle proposte trattate in seduta non pubblica, essere ottenuti presso il Segretariato del Consiglio Distrettuale; l'ottenimento è soggetto a tassa.

2. Gli affari trattati in seduta non pubblica non sono inclusi nel verbale del Consiglio Distrettuale accessibile a terzi.

Organizzazione e Competenze - Consiglio Regionale

1. I compiti e le competenze del Consiglio di Stato sono disciplinati dalla Costituzione cantonale, dalla legislazione speciale e dalle seguenti disposizioni.

2. In particolare, al Consiglio di Stato spettano

1. Elezione dell'ufficio del Consiglio di Stato;

2. Elezione del Presidente del Consiglio di Stato e della vice presidente o del vice presidente del Consiglio di Stato;

3. Elezione dei presidenti dei tribunali;

4. * Elezione di altre autorità nonché di dipendenti in conformità alla legislazione;

5. Promulgazione di leggi e di leggi introduttive alle disposizioni federali;

6. Approvazione dei contratti inter-cantonali;

7. Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum del Cantone su questioni federali;

8. Deliberazione su tutte le spese che sono obbligatorie per il Cantone secondo il diritto federale, nonché su tutte le spese per le quali il Consiglio di Stato dispone di mandato secondo la Costituzione cantonale o leggi speciali;

9. Determinazione del preventivo annuale e approvazione del conto dello Stato;

10. Esercizio della supervisione generale sulle autorità cantonali;

11. * Presa d'atto del programma legislativo e della pianificazione degli obiettivi annuali;

11a. * Approvazione o presa d'atto del piano finanziario;

11b. * Parere sui rapporti di pianificazione del Consiglio Direttivo;

12. Determinazione dello stemma cantonale;

13. Approvazione delle rettifiche di confine con i cantoni limitrofi, previa approvazione del comune interessato.

Organizzazione e Competenze - Ufficio del Consiglio Distrettuale e Presidenza del Consiglio Distrettuale

1. L'Ufficio del Consiglio di Contea è composto dalla Presidenza, da una Prima e Seconda Vicepresidenza nonché da un membro per ciascun gruppo parlamentare rappresentato nel Consiglio di Contea.

Organizzazione e Competenze - Ufficio del Consiglio Distrettuale e Presidenza del Consiglio Distrettuale

1. L'Ufficio del Consiglio cantonale ha i seguenti compiti e poteri

1. consulenza formale sugli affari del Consiglio cantonale;

2. redazione dell'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio cantonale;

3. elaborazione delle proposte di candidatura per le elezioni da eseguire dal Consiglio cantonale;

3a. * Assegnazione di proposte alle commissioni parlamentari e coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari;

4. * Preparazione delle elezioni del personale in conformità alle disposizioni della legislazione sul personale;

5. elaborazione della sezione "Consiglio cantonale" del bilancio di previsione dello Stato e approvazione e controllo delle spese relative;

6. elaborazione delle motivazioni per i progetti di votazione del Consiglio cantonale;

7. decisione sul rinvio di proposte e interventi parlamentari per motivi formali;

8. consulenza preliminare su interventi e proposte che riguardano il Consiglio cantonale;

9. parere su reclami contro decreti e decisioni del Consiglio cantonale destinati ai tribunali competenti;

10. preparazione e presentazione di proposte nelle procedure disciplinari;

11. svolgimento degli altri compiti a lui assegnati dalla legislazione.

2. Proposte di candidatura ai sensi del paragrafo 1 numero 3 possono essere presentate all'Ufficio del Consiglio cantonale da

1. i gruppi parlamentari per le elezioni nelle commissioni permanenti;

2. i gruppi parlamentari e il Consiglio di Stato per l'elezione del Landamano e della o del Vice-Landamano;

3. i gruppi parlamentari per le elezioni dei presidenti o delle presidenti dei tribunali e degli altri membri delle autorità giudiziarie;

4. * le autorità amministrative coinvolte, il Consiglio di Stato e i gruppi parlamentari per le elezioni nelle autorità amministrative.

5. * ...

3. L'Ufficio del Consiglio cantonale non prende in considerazione inserimenti manifestamente infondati o futili; se un membro dell'Ufficio del Consiglio cantonale si oppone a questa decisione, decide il Consiglio cantonale.

4. Gli inserimenti la cui trattazione non rientra nella competenza del Consiglio cantonale sono trasferiti all'autorità competente.

Organizzazione e Competenze - Ufficio del Consiglio Distrettuale e Presidenza del Consiglio Distrettuale

1. La presidente o il presidente del consiglio distrettuale rappresenta il consiglio distrettuale verso l'esterno.

2. Lei o lui presiede le riunioni del consiglio distrettuale e dell'ufficio del consiglio distrettuale.

Organizzazione e Competenze - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. Il Consiglio Regionale elegge nella seduta costitutiva per la durata costituzionale del mandato

1. la Commissione per la Politica di Stato, Giustizia e Sicurezza composta da 11 membri;

2. la Commissione per Finanze, Tasse, Salute e Sociale composta da 11 membri;

3. la Commissione per Edilizia, Pianificazione, Agricoltura e Ambiente composta da 11 membri;

4. la Commissione per Istruzione, Cultura e Economia Popolare composta da 11 membri;

5. la Commissione delle Finanze composta da 11 membri;

6. la Commissione di Vigilanza composta da 13 membri;

7. la Commissione Giustizia composta da 7 membri;

8. la Commissione di Revisione Bancaria composta da 3 membri;

9. la Commissione di Redazione composta da 5 membri;

10. le altre commissioni permanenti e autorità amministrative, la cui elezione è demandata dalla legislazione al Consiglio Regionale.

2. Ogni membro del Consiglio Regionale deve essere eletto in una delle commissioni di cui al comma 1, numeri 1-7, ma non più di due di queste commissioni.

3. Il Consiglio Regionale può eleggere ulteriori commissioni permanenti per specifici ambiti di competenza.

Organizzazione e Competenze - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. Non possono far parte della Commissione di Vigilanza

1. Membri degli organi delle istituzioni autonome cantonali;

2. Collaboratrici e collaboratori dell'amministrazione cantonale;

3. Collaboratrici e collaboratori delle istituzioni autonome cantonali soggette alla vigilanza della Commissione di Vigilanza.

2. Non possono far parte della Commissione di Giustizia

1. Avvocate e avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati;

2. Collaboratrici e collaboratori dei tribunali;

3. Collaboratrici e collaboratori degli organi di perseguimento penale.

3. Alla Commissione Finanze non possono appartenere collaboratrici e collaboratori dell'amministrazione cantonale.

Organizzazione e Competenze - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. Le commissioni permanenti specializzate di cui all'art. 18 par. 1 n. 1-4 sono competenti, nel loro ambito di competenza, per l'esame preliminare delle proposte destinate al Consiglio regionale in merito alla legislazione, alle decisioni finanziarie e alle altre decisioni.

Organizzazione e Poteri - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. La Commissione Finanziaria sorveglia la gestione del bilancio del Cantone secondo le disposizioni legislative del bilancio finanziario.

2. Essa esamina in particolare il programma legislativo, il piano finanziario, la pianificazione annuale degli obiettivi, il preventivo, le modifiche del mandato di prestazione ai sensi della legge sul personale, i crediti supplementari e il rendiconto statale.

3. Alla Commissione Finanziaria spetta l'esame e la valutazione delle proposte relative a garanzie, acquisto e vendita di terreni del patrimonio finanziario, così come la concessione di contributi e sostegni straordinari.

Organizzazione e Poteri - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. La Commissione di vigilanza esamina e sorveglia sulla base dei rapporti di gestione nonché attraverso controlli propri

1. la gestione degli affari del Consiglio di governo e dell'amministrazione da esso dipendente;

2. la gestione degli affari e il bilancio annuale degli enti autonomi cantonali, ad eccezione della Banca cantonale di Nidwald;

3. l'adempimento degli incarichi che il Gran Consiglio ha assegnato al Consiglio di governo.

2. Può emettere istruzioni vincolanti sul contenuto e la struttura dei rapporti di gestione.

Organizzazione e Poteri - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. La Commissione di giustizia verifica e sorveglia, basandosi sui rapporti di gestione e attraverso controlli propri, la gestione degli affari dei tribunali e della procura. In questo contesto, può impartire istruzioni vincolanti, in particolare riguardo al contenuto e alla struttura dei rapporti di gestione e alla pubblicazione delle sentenze.

2. La Commissione di giustizia è competente per il trattamento dei ricorsi di vigilanza contro i membri dei tribunali ai sensi dell'art. 59 della Legge sui Tribunali.

3. La Commissione di giustizia è inoltre competente per la pre-considerazione di

1. Ricorsi;

2. * ...

3. Istanze di grazia;

4. Richieste di chiarimenti sulla Costituzione cantonale e sulle leggi;

5. Petizioni.

4. La Commissione di giustizia non prende in considerazione domande manifestamente insostenibili o vessatorie. Se un membro della Commissione di giustizia si oppone a questa decisione, decide il Consiglio cantonale.

Organizzazione e Competenze - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. **Proposte, che devono essere incluse nella raccolta delle leggi, devono essere presentate alla Commissione di Redazione dall'autorità competente prima della trattazione.**

2. **La Commissione di Redazione esamina le proposte riguardo alla lingua, alla tecnica legislativa e alla conformità con l'intera legislazione; essa rielabora le proposte basandosi su questi criteri, senza apportare modifiche sostanziali.**

3. **Se la Commissione rileva in una proposta contraddizioni, ambiguità o evidenti lacune che richiedono modifiche sostanziali, essa presenta all'istanza competente, per iscritto, i relativi suggerimenti.**

Organizzazione e Competenze - Commissioni Permanenti e Autorità Amministrative

1. Le commissioni si pronunciano a favore della commissione delle finanze sul preventivo, sul piano finanziario, sul conto dello Stato e a favore della commissione di vigilanza sulla relazione di gestione, nella misura in cui riguarda il loro ambito di competenza. Possono fornire pareri su proposte che sono state assegnate ad altre commissioni per la consulenza preliminare.

2. Possono ottenere pareri da altre commissioni su proposte.

3. Possono richiamare l'attenzione della commissione di vigilanza su circostanze che suggeriscono una revisione nell'ambito della sorveglianza superiore.

Organizzazione e Poteri - Commissioni Speciali

1. Il commissario distrettuale può trasmettere documenti e proposte per la revisione preliminare e la presentazione di richieste a una commissione non permanente.

Organizzazione e Competenze - Commissione Parlamentare d’Inchiesta

1. Qualora eventi di grande rilevanza nell'amministrazione cantonale (Consiglio di Stato o altri organi esecutivi cantonali), presso il Tribunale Superiore o presso un ente cantonale autonomo richiedano un particolare chiarimento da parte del Consiglio del Cantone, quest'ultimo può istituire commissioni d'inchiesta per l'accertamento dei fatti e per la raccolta di ulteriori basi di valutazione.

2. La richiesta per l'istituzione di una commissione d'inchiesta può essere presentata dall'Ufficio del Consiglio del Cantone, dalla Commissione di Sorveglianza, dalla Commissione Giustizia, dalla Commissione Finanze nonché dalla Commissione di Revisione Bancaria; un membro del Consiglio del Cantone è autorizzato a presentare la richiesta se ha previamente richiesto con un'interpellanza chiarimenti sui particolari eventi e tale interpellanza è stata trattata nel Consiglio del Cantone.

3. L'istituzione avviene previa consultazione dell'autorità interessata da parte del Consiglio del Cantone, che nel suo provvedimento stabilisce il mandato della commissione d'inchiesta.

Organizzazione e Competenze - Cancelleria di Stato e Segreteria del Consiglio Distrettuale

1. La Cancelleria di Stato adempie, come ufficio generale di staff del Consiglio di Governo e del Consiglio del Cantone, ai compiti di staff ad essa assegnati, nonché ai compiti nel settore della pianificazione politica, dei diritti politici, della pubblicazione ufficiale dei decreti, dell'informazione al pubblico e dell'archiviazione.

2. La Cancelleria di Stato è diretta dalla Cancelliere di Stato o dal Cancelliere di Stato.

Organizzazione e Competenze - Cancelleria di Stato e Segreteria del Consiglio Distrettuale

1. La segreteria del Consiglio di Stato supporta la presidenza del Consiglio di Stato, l'ufficio del Consiglio di Stato, le commissioni del Consiglio di Stato e le loro presidenze, nonché i membri del Consiglio di Stato nell'adempimento delle loro funzioni.

2. La segreteria del Consiglio di Stato è diretta dalla segretaria del Consiglio di Stato o dal segretario del Consiglio di Stato.

3. La segretaria o il segretario del Consiglio di Stato è sottoposto, in merito agli affari del Consiglio di Stato, dell'ufficio del Consiglio di Stato e delle commissioni del Consiglio di Stato, alle istruzioni del Consiglio di Stato, della presidenza del Consiglio di Stato o della presidenza della commissione e, sotto il profilo amministrativo, alla cancelliera o al cancelliere.

**Procedura - Riunioni**

1. Dopo ogni nuova elezione, il Consiglio cantonale si riunisce nel mese di giugno per la seduta costitutiva.

2. Inoltre, il Consiglio cantonale si riunisce

1. quando lo dispone la presidente o il presidente del Consiglio cantonale;

2. quando lo decide il Consiglio cantonale o l'ufficio del Consiglio cantonale;

3. quando almeno 15 membri del Consiglio cantonale richiedono per iscritto la convocazione indicando gli argomenti da trattare;

4. quando la convocazione è richiesta dal Consiglio di Stato.

**Procedura - Udienze**

1. La data della seduta deve essere di norma pubblicata nel Bollettino Ufficiale almeno due settimane prima.

**Procedura - Riunioni**

1. Il diritto di richiedere l'inserimento di una trattanda nell'ordine del giorno spetta a

1. l'ufficio del consiglio cantonale e le commissioni permanenti nonché le commissioni non permanenti nell'ambito del loro mandato;

2. le autorità amministrative degli enti autonomi nell'ambito delle loro competenze;

3. ciascun membro del consiglio cantonale e ciascuna commissione del consiglio cantonale tramite la presentazione di un'iniziativa parlamentare, di una mozione, di un postulato, di un'interpellanza o di una semplice richiesta di informazioni;

4. il consiglio di governo.

2. Il consiglio di governo sottopone al consiglio cantonale le proposte, nella misura in cui non vengano presentate direttamente dalle commissioni del consiglio cantonale o dalle autorità amministrative degli enti cantonali autonomi.

**Procedura - Udienze**

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono pubbliche.

2. Le registrazioni audio e video richiedono il consenso dell'ufficio del Consiglio regionale.

**Procedura - Riunioni**

1. Il consiglio distrettuale può eccezionalmente revocare la pubblicità della seduta, se ciò appare necessario nell'interesse dell'ordine pubblico o della sicurezza, oppure se lo giustificano interessi privati meritevoli di tutela.

2. Il trattamento delle richieste di grazia avviene in tutti i casi con l'esclusione del pubblico.

**Procedura - Riunioni**

1. Le deliberazioni dell'ufficio del Consiglio distrettuale e delle commissioni sono riservate; i partecipanti si astengono in particolare dal fare dichiarazioni sui voti e le mozioni dei singoli.

2. Nella misura in cui i membri delle commissioni e gli altri partecipanti alle riunioni delle commissioni vengano a conoscenza di dichiarazioni o atti soggetti al segreto d'ufficio, essi sono a loro volta vincolati al segreto d'ufficio secondo la legge sulle autorità.

Procedura - Consultazioni - Generale

1. Le elezioni spettanti al Consiglio del Distretto sono condotte a mano alzata, a meno che almeno 15 membri del Consiglio non richiedano elezioni segrete.

Procedura - Consultazioni - Generale

1. Le proposte di modifica della costituzione e le leggi vengono discusse in due letture, a meno che il consiglio regionale non decida diversamente.

2. Per gli altri affari, il consiglio regionale può decidere di condurre una seconda lettura dopo la conclusione della prima discussione.

Procedura - Consultazioni - Generale

1. I membri del consiglio di governo partecipano alle sedute del consiglio regionale.

2. Le presidenze delle autorità amministrative partecipano alle sedute del consiglio regionale, qualora vengano trattate proposte da esse avanzate o relazioni che le riguardano.

3. La presidenza della Corte superiore partecipa alle sedute del consiglio regionale quando viene trattato il rapporto di responsabilità delle corti o questioni di bilancio finanziario che le riguardano.

4. Hanno voce consultiva e il diritto di presentare proposte.

Procedura - Consultazioni - Generale

1. Ogni membro del consiglio regionale ha in particolare il diritto di

1. esaminare tutti i documenti che sono stati utilizzati per la preparazione dell'affare;

2. esprimersi sull'affare in discussione e presentare proposte;

3. presentare mozioni d'ordine;

4. fare proposte di candidatura;

5. rilasciare una dichiarazione personale per respingere un attacco personale.

Procedura - Consultazioni - Generale

1. Relatrici o relatori che, attraverso le loro affermazioni o altri comportamenti, ledono il rispetto per il Consiglio Regionale o per i singoli membri, devono essere richiamati all'ordine dalla Presidenza del Consiglio Regionale con contestuale minaccia di ritiro della parola.

2. In caso di recidiva, il Consiglio Regionale può, con una maggioranza dei due terzi, allontanare la persona inadempiente dalla sala delle riunioni per la durata del relativo affare.

Procedure - Deliberazioni - Disposizioni aggiuntive per le commissioni

1. Le commissioni possono, nell'ambito del loro mandato

1. esaminare tutti i documenti relativi all'oggetto della discussione;

2. richiedere alle autorità amministrative competenti o ai tribunali tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti;

3. convocare i membri delle autorità amministrative o dei tribunali e i loro collaboratori a fornire informazioni, e richiedere la partecipazione di persone esterne all'amministrazione;

4. effettuare ispezioni;

5. richiedere pareri entro un importo di Fr. 10'000.-;

6. ascoltare i rappresentanti degli interessi;

7. condurre procedure di consultazione.

2. Se un'autorità amministrativa o un tribunale rifiuta di fornire le informazioni richieste o l'accesso ai documenti, l'ufficio del Consiglio cantonale decide dopo aver sentito una rappresentanza dell'autorità amministrativa o del tribunale competente.

Procedure - Deliberazioni - Disposizioni aggiuntive per le commissioni

1. La Commissione Finanze, la Commissione di Sorveglianza, la Commissione di Revisione Bancaria e la Commissione Giustizia possono

1. Effettuare ispezioni, che di norma vengono annunciate all'autorità amministrativa competente o al tribunale competente;

2. Incaricare esperti esterni con compiti di controllo specifici.

Procedura - Deliberazioni - Disposizioni aggiuntive per le commissioni

1. La Commissione Finanze, la Commissione di Vigilanza e la Commissione Giustizia sono supportate nell'adempimento delle loro funzioni dal Controllo Finanziario, che è direttamente disponibile per loro in qualità di organo esecutivo.

Procedura - Deliberazioni - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. La commissione d'inchiesta determina, conformemente al suo mandato, le misure procedurali e personali necessarie.

2. La commissione d'inchiesta può affidare l'esecuzione di singoli compiti a sottocommissioni.

3. I procedimenti processuali essenziali devono essere verbalizzati.

Procedura - Deliberazioni - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Le persone appartenenti all'amministrazione sono obbligate a fornire alla commissione d'inchiesta informazioni veritiere riguardo alle percezioni relative all'oggetto dell'inchiesta, che hanno acquisito nell'esercizio delle loro funzioni e che concernono i loro doveri d'ufficio, nonché a indicare eventuali documenti che riguardano l'oggetto dell'inchiesta.

2. Il diritto di rifiuto di testimonianza è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa.

Procedura - Deliberazioni - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. Alla commissione d'inchiesta devono essere forniti tutti gli atti ufficiali pertinenti su richiesta. Le persone che si trovano al di fuori dell'amministrazione interessata dal procedimento devono consegnare alla commissione d'inchiesta i documenti in loro possesso, nella misura in cui sono soggetti all'obbligo di testimonianza.

Procedura - Deliberazioni - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. I membri dell'autorità, i dipendenti e le terze persone che risultano direttamente coinvolti nei loro interessi dall'indagine hanno il diritto di assistere agli interrogatori delle persone informate sui fatti e dei testimoni, nonché di porre domande integrative e di prendere visione dei documenti e dei verbali di interrogatorio della commissione d'inchiesta.

2. La commissione d'inchiesta può negare il diritto di presenza agli interrogatori e l'accesso agli atti nella misura in cui ciò sia indispensabile per l'interesse dell'indagine in corso. Gli elementi di prova pertinenti possono essere presi in considerazione solo se il loro contenuto essenziale è stato comunicato alle persone interessate e se a queste ultime è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito e di indicare mezzi di prova contraria.

Procedura - Deliberazioni - Commissione parlamentare d'inchiesta

1. Le persone informate sui fatti e gli interrogati sono, in ogni caso e senza decisione di svincolo, esonerati dal segreto d'ufficio nei confronti della commissione d'inchiesta.

2. Finché l'indagine è in corso, i membri della commissione e gli altri partecipanti alle riunioni della commissione non sono autorizzati a fare dichiarazioni sulle trattative o sui risultati preliminari.

Procedura - Deliberazioni - Commissione Parlamentare d'Inchiesta

1. Le commissioni d'inchiesta riferiscono al Consiglio del Land e presentano una richiesta.

1. Procedura - Deliberazioni - Presentazioni

1. Richieste di grazia possono essere presentate dalla persona condannata, dal suo rappresentante legale e, con il consenso della persona condannata, dal coniuge o dalla partner registrata per tutte le pene imposte dalla sentenza.

Procedura - Consulenze - Presentazioni

1. Le domande di grazia devono essere presentate per iscritto e motivate presso la segreteria del Distretto a destinazione della Commissione di Giustizia, e devono contenere una richiesta relativa al tipo di grazia.

2. Le domande di grazia respinte possono essere rinnovate al più presto dopo sei mesi, a meno che il Consiglio distrettuale, al momento del rifiuto, non abbia stabilito espressamente un termine più breve o più lungo.

1. Procedura - Deliberazioni - Presentazioni

1. L'interpretazione della costituzione cantonale o di una legge può essere richiesta da qualsiasi persona avente diritto di voto, nonché dalle autorità cantonali e comunali menzionate nella costituzione cantonale, ma mai in un caso pendente di fronte al giudice.

2. La richiesta di interpretazione deve essere presentata per iscritto, con motivazioni, presso la segreteria del Parlamento cantonale a disposizione della Commissione di giustizia.

Procedura - Consulenze - Presentazioni

1. Ogni persona ha il diritto di presentare petizioni al Consiglio della Contea.

Interventi Parlamentari

1. Ogni membro del consiglio regionale, così come le commissioni, possono intraprendere iniziative parlamentari.

Interventi Parlamentari

1. L'iniziativa parlamentare richiede, nella forma di un progetto elaborato o di una proposta generale, l'emanazione, la modifica, l'integrazione o l'abrogazione di disposizioni legislative; se l'iniziativa è sostenuta provvisoriamente da almeno un terzo dei membri del consiglio, il consiglio la trasmette a una commissione per la relazione e la proposta.

2. La mozione richiede l'avvio di una modifica costituzionale o legislativa, l'adozione di una decisione di competenza del consiglio regionale o un rapporto di pianificazione del consiglio direttivo su importanti pianificazioni dell'attività statale.

3. Il postulato incarica il consiglio direttivo di esaminare un oggetto o una misura del campo d'attività del consiglio regionale, del consiglio direttivo o dell'amministrazione; può anche richiedere un rapporto su un altro argomento o l'istituzione di una commissione di esperti.

4. L'interpellanza è l'invito al consiglio direttivo a fornire informazioni su un argomento di interesse cantonale.

5. La piccola interpellanza è una richiesta di informazioni che il consiglio direttivo deve rispondere per iscritto.

6. La richiesta semplice di informazioni chiede al consiglio direttivo di rispondere a una domanda di attuale interesse cantonale; la domanda verrà risolta oralmente nella successiva riunione del consiglio regionale.

7. L'annotazione è una breve osservazione o suggerimento sul programma legislativo, sulla pianificazione degli obiettivi annuali, sul piano finanziario, sui rapporti di pianificazione o sul rapporto di gestione del consiglio direttivo o di un'istituzione cantonale autonoma.

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge del 25 aprile 1971 sulle autorità cantonali e comunali (Legge sulle Autorità) è integrata come segue: ...

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge del 26 aprile 1981 sulla rappresentanza proporzionale del Consiglio regionale è integrata come segue: ...

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge del 27 aprile 1969 concernente l'ordinamento veterinario recita come segue: ...

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge di introduzione del 27 aprile 1975 concernente la legislazione federale sulla sorveglianza suprema della polizia forestale (Legge forestale) è modificata come segue: ...

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge introduttiva del 27 aprile 1986 sulla legislazione federale in materia di protezione ambientale (Legge sulla protezione ambientale) viene ora così enunciata: ...

Disposizioni transitorie e finali

1. La Cancelleria di Stato è autorizzata, nel curare l'aggiornamento della raccolta legislativa del Canton Nidvaldo, a sostituire i seguenti termini nelle rispettive leggi, ordinanze e regolamenti

1. «Cancelleria del Land» con «Cancelleria di Stato» ovvero «Segretariato del Gran Consiglio»;

2. «Cancelliere del Land» in modo appropriato con «Segretaria o Segretario del Gran Consiglio».

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presidente del distretto stabilisce in un regolamento interno ulteriori disposizioni necessarie per le sue attività.

2. Nel regolamento interno devono essere stabiliti in particolare

1. ulteriori competenze e compiti delle commissioni permanenti;

2. l'eccezionale consultazione dei verbali delle commissioni da parte di terzi.

Disposizioni transitorie e finali

1. La costituzione del Consiglio regionale basata sulla nuova organizzazione dell'Ufficio del Consiglio regionale secondo la modifica della Legge sul Consiglio regionale del 28 marzo 2012 avviene per la prima volta per l'anno d'esercizio 2012-2013.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo; deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

2. Essa entra in vigore il 1° luglio 1998 e deve essere inserita nella Raccolta delle Leggi.

3. Tutte le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate, in particolare il Regolamento del 24 giugno 1992 sull'organizzazione e il procedimento del Consiglio Regionale (Regolamento del Consiglio Regionale).

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