Legge sulle pubblicazioni ufficiali (Legge sulle pubblicazioni, PuG) (Publikationsgesetz, PuG) - Oggetto (PuG)
Table of Provisions (25)
Statutory Text (25 Provisions)
1. Questa legge regola le pubblicazioni ufficiali e gli organi ufficiali di pubblicazione.
2. Sono considerate pubblicazioni
1. le pubblicazioni ufficiali prescritte dalla legislazione;
2. le pubblicazioni del diritto cantonale nella Raccolta cronologica e nella Raccolta sistematica delle leggi.
1. Questa legge si applica alle persone giuridiche di diritto pubblico e agli istituti pubblici, nonché alle organizzazioni che svolgono funzioni pubbliche.
1. Gli organi ufficiali di pubblicazione sono
1. il Bollettino Ufficiale (A);
2. la Raccolta Cronologica delle Leggi (CNG);
3. la Raccolta Sistematica delle Leggi (NG).
1. Le pubblicazioni secondo la presente legge avvengono tramite piattaforme online accessibili al pubblico, il cui funzionamento è garantito dal cantone.
2. L'immutabilità delle pubblicazioni legalmente valide deve essere garantita tramite misure adeguate.
1. I soggetti obbligati alla pubblicazione sono responsabili per le loro pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale.
2. La Cancelleria dello Stato è responsabile per la pubblicazione delle raccolte di leggi.
1. L'accesso elettronico agli organi di pubblicazione ufficiali è gratuito.
2. Gli organi di pubblicazione ufficiali possono essere consultati elettronicamente presso la Cancelleria dello Stato.
3. A pagamento, presso la Cancelleria dello Stato, è possibile ottenere singoli editti dalla Raccolta Cronologica e dalla Raccolta Sistemica delle Leggi in formato cartaceo.
1. Le pubblicazioni ordinarie avvengono nell'organo ufficiale di pubblicazione prescritto da questa legge.
2. Restano riservate le pubblicazioni in altri organi di pubblicazione conformemente alla legislazione speciale.
1. In situazioni di emergenza, in caso di urgenza particolare o simili, la pubblicazione può avvenire in via straordinaria.
2. La pubblicazione straordinaria avviene in particolare attraverso
1. la stampa;
2. la radio o la televisione;
3. Internet;
4. affissioni pubbliche; oppure
5. circolari, comunicazioni o altri mezzi adeguati.
3. La pubblicazione ordinaria deve essere effettuata non appena possibile.
1. Le pubblicazioni possono avvenire eccezionalmente solo con il titolo e la fonte di riferimento o di provenienza, se esse
1. sono di natura tecnica e si rivolgono esclusivamente a professionisti;
2. per ragioni particolari non sono adatte alla pubblicazione negli organi di pubblicazione ufficiali; oppure
3. sono pubblicate in forma scritta o elettronica da parte della Confederazione o di un'organizzazione intercantonale in un organo di pubblicazione ufficiale accessibile gratuitamente in Svizzera.
1. Qualora la pubblicazione avvenga mediante richiamo, i soggetti tenuti alla pubblicazione devono garantire la possibilità di consultazione.
1. Le pubblicazioni legalmente prescritte devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale, a meno che non compaiano nella Raccolta cronologica delle leggi.
2. La pubblicazione delle proposte di referendum è regolata dall'art. 20 della legge sulle elezioni e votazioni (LEG).
3. Gli enti e le istituzioni di diritto pubblico, così come le organizzazioni che svolgono compiti pubblici, possono pubblicare ulteriori avvisi nel Bollettino ufficiale.
1. La Gazzetta Ufficiale può essere ottenuta presso il Cantone dietro pagamento di una tassa anche in versione stampata.
2. Fanno fede le pubblicazioni pubblicate sulla piattaforma online.
1. Il bollettino ufficiale viene pubblicato una volta alla settimana.
2. Il consiglio di governo stabilisce il giorno di pubblicazione in un regolamento.
3. La diffusione della versione stampata non può avvenire prima della pubblicazione sulla piattaforma online.
4. La cancelleria di Stato può disporre che per singole settimane si rinunci alla pubblicazione.
1. Il Bollettino Ufficiale è consultabile pubblicamente.
2. La Cancelleria di Stato rende accessibile il Bollettino Ufficiale tramite una funzione di ricerca, che consente una ricerca in particolare per categoria, enti pubblicanti e parole chiave, inclusi i dati personali.
1. Le pubblicazioni possono contenere dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto dalla legge.
1. Le pubblicazioni ufficiali nel bollettino ufficiale devono essere protette durante il periodo di pubblicazione con misure adeguate contro l'accesso automatizzato ai dati personali da parte di terzi.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce in un regolamento i termini, per i diversi contenuti di pubblicazione con dati personali, durante i quali la funzione di ricerca è disponibile al pubblico. Successivamente, le pubblicazioni non sono più accessibili al pubblico.
3. I soggetti obbligati alla pubblicazione decidono sull'accesso ai contenuti di pubblicazione che non sono più disponibili al pubblico. Restano comunque salve le diverse disposizioni della legislazione sull'archiviazione.
1. La Raccolta Cronologica delle Leggi contiene, in ordine temporale, gli atti normativi vigenti del diritto cantonale.
2. In essa devono essere pubblicati
1. la Costituzione cantonale;
2. le leggi cantonali;
3. gli accordi con forza normativa e le relative decisioni di adesione;
4. i regolamenti cantonali;
5. la costituzione della chiesa nazionale, della chiesa evangelica riformata e delle altre chiese riconosciute di diritto pubblico;
6. tutte le altre disposizioni di natura normativa.
3. La Cancelleria di Stato pubblica gli atti normativi immediatamente dopo la determinazione della loro entrata in vigore nella Raccolta Cronologica delle Leggi.
1. Disposizioni normative sono generalmente obbligatorie solo se pubblicate nella Raccolta Cronologica.
2. Se vengono pubblicate solo dopo la loro entrata in vigore, da esse derivano diritti e obblighi solo dal momento dell'entrata in vigore, a meno che l'entrata in vigore retroattiva non sia espressamente prevista.
1. La Raccolta Cronologica delle Leggi è determinante, qualora il suo contenuto non corrisponda alla Raccolta Sistematica delle Leggi.
1. La Raccolta Sistematica delle Leggi è la raccolta continuamente aggiornata, depurata e ordinata per materie del diritto cantonale.
2. La Cancelleria di Stato pubblica le disposizioni legislative al momento della loro entrata in vigore nella Raccolta Sistematica delle Leggi. Fatte salve le entrate in vigore retroattive.
1. La Cancelleria dello Stato corregge informalmente nella Raccolta Sistematica delle Leggi errori grammaticali, ortografici, di presentazione o simili che sono insignificanti dal punto di vista del contenuto e che non alterano né falsificano il senso di una disposizione.
2. Essa adatta informazioni evidentemente errate come denominazioni obsolete o inesatte di unità amministrative, riferimenti, luoghi di pubblicazione, abbreviazioni o simili. Gli adattamenti devono essere contrassegnati.
1. La Raccolta Ufficiale e la Raccolta Sistematica del Diritto Federale così come la Foglia Federale possono essere consultate presso la Cancelleria di Stato.
1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione in un regolamento.
1. Se per una parte della Raccolta Sistematiche delle Leggi non esiste una base nella Raccolta Cronologica delle Leggi, la versione del Bollettino Ufficiale è determinante.
1. Bollettini ufficiali, resi accessibili elettronicamente prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono essere consultati su Internet per un massimo di due anni dalla data di pubblicazione.