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133.12 UAVRVORUV CH-NW

Ordinanza di esecuzione sulle votazioni alle urne in materia comunale (Ordinanza sulle votazioni alle urne, UAV) (Urnenabstimmungsverordnung, UAV) - Ambito di Applicazione (UAV)

39 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (39)

§ 1 Regolamento sul Voto per Urna, RUV § 2 Regolamento sul Voto alle Urne, RVU § 3 Regolamento sulla Votazione con Urna, RVU § 4 Regolamento sul Voto in Urna, UAV § 5 Regolamento sulla Votazione per Urna, RUV § 6 Regolamento sul Voto in Urna, RVU § 7 Regolamento sul Voto con Urna, RVU § 8 Regolamento sulla Votazione alle Urne, UAV § 9 Regolamento sul Voto alle Urne, RUV § 10 Regolamento sulla votazione per urna, UAV § 11 Regolamento sulla Votazione alle Urne, UAV § 12 Regolamento sulla votazione con urna, UAV § 13 Regolamento sulla Votazione in Urna, RVU § 14 Regolamento sulla Votazione in Urna, UAV § 15 Regolamento sulla votazione con urne, UAV § 16 Regolamento sulla votazione in urna, RVU § 17 Regolamento sul Voto per Urna, RUV § 18 Regolamento sul Voto in Urna, RVU § 19 Regolamento sulle Votazioni per Urna, RVU § 20 Regolamento sul Voto in Urna, RVI § 21 Regolamento sulla Votazione Urnaria, UAV § 22 Regolamento sulla Votazione Urne, UAV § 23 Regolamento sulla Votazione per Urna, RVU - Ordine di Votazione § 24 Regolamento sulla Votazione in Urna, UAV § 25 Regolamento sulla Votazione in Urna, RUV § 26 Regolamento sul Voto per Urna, RUV § 27 Regolamento sulla votazione con urna, RCU § 28 Regolamento sulle Votazioni con Urne, RVU - Lista dei Candidati § 29 Regolamento sul Voto alle Urne, RVU § 30 Regolamento sulla Votazione alle Urne, RUV § 31 Regolamento sulla votazione in urna, UAV § 32 Regolamento sulle Votazioni per Urna, RVU - 4. primo e secondo turno di voto § 33 Regolamento sulle votazioni alle urne, UVV § 34 Regolamento sul voto elettorale, RVE § 35 Regolamento sulla Votazione alle Urne, RVA § 36 Ordinanza sulla Votazione in Urna, UAV § 37 Regolamento sulle Votazioni tramite Urna, RVU § 38 Regolamento sul Voto in Urna, UAV § 39 Regolamento Sulle Votazioni Nel Seggio, UAV

Testo normativo (39 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica alle votazioni per urne in materia comunale, sia all'interno che all'esterno dell'assemblea comunale.

1. Disposizioni Generali

1. Votazioni ai sensi del presente regolamento sono sia le elezioni che le decisioni su affari di merito.

1. Disposizioni Generali

1. Gli aventi diritto di voto possono iniziare a raccogliere le firme per la realizzazione di una votazione alle urne secondo gli articoli 21-29 della legge comunale, già prima della pubblicazione del regolamento per l'assemblea comunale.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni comune politico tiene, con il registro elettorale, un elenco delle persone che hanno diritto di voto negli affari comunali e che hanno la residenza politica nel comune.

2. Le iscrizioni nel registro elettorale sono ammesse fino a cinque giorni prima del giorno delle elezioni o del referendum, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per partecipare alla votazione.

3. Il registro elettorale è aperto alla consultazione degli aventi diritto al voto.

1. Disposizioni Generali

1. Le comuni politiche mettono a disposizione degli altri comuni i loro registri elettorali nonché, sulla base dei registri degli abitanti, le ulteriori informazioni necessarie.

2. Esse possono addebitare a tali comuni i loro costi.

1. Disposizioni Generali

1. Per le votazioni devono essere utilizzate urne sigillabili.

2. L'apertura di inserimento e la chiusura devono poter essere sigillate o piombate.

1. Disposizioni Generali

1. Per le urne dei seggi secondari, l'ufficio comunale per le votazioni e le constatazioni preliminari si applicano gli articoli 25-28 della legge introduttiva alla legislazione federale sui diritti politici.

2. La determinazione dei risultati delle votazioni è regolata per le questioni materiali dall'articolo 49 e, per le elezioni, in analogia dagli articoli 71-73 della legge sulle elezioni e votazioni (WAG).

1. Disposizioni Generali

1. Il verbale di votazione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 31 commi 1 e 2 della legge introduttiva alla legislazione federale sui diritti politici.

1. Disposizioni Generali

1. L'ufficio di voto ovvero il presidente o la presidente dell'assemblea comunale pubblica immediatamente dopo la conclusione dello spoglio i risultati della votazione.

2. In caso di elezioni, deve essere indicato il numero di voti di tutti i candidati.

1. Disposizioni Generali

1. I documenti di voto ricevuti devono essere confezionati, sigillati e contrassegnati con un'iscrizione indicante il contenuto una volta redatto il verbale di votazione.

2. In caso di più votazioni, le schede ricevute devono essere conservate separatamente.

3. I documenti di voto devono essere conservati fino alla risoluzione dei reclami di voto presentati.

Votazioni a scrutinio al di fuori dell'assemblea comunale - Organizzazione

1. Le disposizioni relative all'ufficio di voto e al seggio elettorale sono disciplinate dagli artt. 5, 9 e 10 della legge introduttiva alla legislazione federale sui diritti politici.

Votazioni a scrutinio al di fuori dell'assemblea comunale - Organizzazione

1. Il giorno della votazione, le urne nei luoghi principali e secondari sono aperte rispettivamente dalle ore 09:30 alle ore 11:00.

Votazioni per corrispondenza al di fuori dell'assemblea comunale - Procedura

1. L'ordinanza di voto del consiglio amministrativo deve contenere

1. l'oggetto della votazione;

2. il tipo di procedura;

3. il giorno e l'orario della votazione;

4. l'indicazione sulla pubblicazione dei documenti di voto;

5. l'ultimo giorno per la presentazione delle proposte di candidatura;

6. il giorno per un eventuale secondo turno elettorale.

Votazioni tramite urne al di fuori dell'assemblea comunale - Procedura

1. L'ordinanza di voto deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale al più tardi come segue

1. per le elezioni, nella settima settimana prima del giorno di votazione;

2. per i referendum, nella terza settimana prima del giorno di votazione.

Votazioni per urna al di fuori dell'assemblea comunale - Procedura

1. Il materiale di voto deve essere consegnato agli aventi diritto al più tardi sette giorni prima del giorno della votazione, conformemente all'art. 40 WAG.

Votazioni tramite urne al di fuori dell'assemblea comunale - Procedura

1. L'apertura dello scrutinio non può avvenire prima del momento stabilito.

2. Per il resto, le modalità di voto sono disciplinate dagli articoli 16-21 della legge introduttiva alla legislazione federale sui diritti politici.

Votazioni per corrispondenza al di fuori dell'assemblea comunale - Procedura

1. I seggi elettorali devono essere chiusi all'orario stabilito.

2. Gli elettori presenti nel seggio possono ancora esercitare il loro diritto di voto.

3. Dopo la chiusura della votazione non è più permesso accettare schede elettorali.

Votazioni per urna al di fuori dell'assemblea comunale - Elezioni

1. Il procedimento relativo alle proposte di candidatura, schede elettorali ed esercizio del diritto di voto è regolato dagli articoli 60-70 WAG con le seguenti riserve

1. l'ufficio elettorale comunale esegue tutti i compiti assegnati all'ufficio elettorale cantonale (Art. 62 par. 1, Art. 63, Art. 64 par. 1 e Art. 66 par. 1 WAG);

2. l'esposizione pubblica delle proposte di candidatura avviene presso l'amministrazione del comune politico (Art. 65 WAG);

3. * il consiglio amministrativo esegue i compiti assegnati al consiglio di governo (Art. 68 e Art. 69 par. 2 WAG);

4. il secondo turno elettorale avviene al più presto due settimane dopo il primo turno elettorale (Art. 70 par. 1 WAG).

2. ...

**Votazioni tramite urna al di fuori dell'assemblea comunale - Elezioni**

1. Quando, oltre ai membri di un'autorità, devono essere eletti contemporaneamente anche la presidenza o la vicepresidenza

a. devono essere utilizzate schede elettorali separate per ciascuna di queste elezioni;

b. gli aventi diritto di voto possono esprimere il loro voto per una persona proposta come presidente o vicepresidenti, senza votare per lui o lei anche come membro.

2. La maggioranza di voti determinante viene calcolata separatamente per la membership e per il singolo incarico, in base al numero di voti considerati.

3. Può essere dichiarato eletto presidente o vicepresidente solo chi è stato contemporaneamente eletto come membro dell'autorità; se questo requisito non è soddisfatto, l'elezione deve essere nuovamente disposta.

Votazioni a scrutinio nelle assemblee comunali - Organizzazione

1. Il consiglio amministrativo elegge un ufficio elettorale composto da almeno tre membri, nonché la sua presidenza.

Votazioni mediante urna all'interno dell'assemblea comunale - Organizzazione

1. La votazione a scrutinio segreto deve essere effettuata all'interno del locale in cui si svolge l'assemblea comunale.

2. Le urne devono essere collocate in modo tale che ogni persona avente diritto di voto possa esprimere il proprio voto senza impedimenti.

Votazioni mediante urna all'interno dell'assemblea comunale - Organizzazione

1. Il periodo di votazione è limitato al lasso di tempo durante il quale l'assemblea comunale è sospesa per l'esecuzione della votazione alle urne.

2. La direzione della seduta deve verificare, prima di dichiarare conclusa la votazione, che nessun avente diritto al voto intenda più esprimere il proprio voto.

Votazioni a scrutinio segreto all'interno dell'assemblea comunale - Procedura

1. Qualora debbano essere effettuate votazioni alle urne, il consiglio amministrativo è tenuto a renderlo noto pubblicamente con l'aggiunta della dicitura "votazione alle urne" dietro ogni singola questione, al momento della prima pubblicazione del regolamento per l'assemblea comunale.

2. Se la richiesta di effettuare la votazione alle urne ai sensi del § 3 viene presentata dopo la pubblicazione del regolamento, la comunicazione avviene durante l'assemblea comunale, al momento della rettifica del regolamento.

Votazioni per scrutinio segreto all'interno dell'assemblea comunale - Procedura

1. Il materiale di voto viene generalmente consegnato agli aventi diritto al momento dell'ingresso al luogo dell'assemblea. Il materiale di voto può essere consegnato agli aventi diritto anche prima dell'apertura del voto se non ne sono ancora in possesso.

2. Il materiale di voto è composto dalla busta ufficiale e dalla scheda elettorale ufficiale.

3. In caso di dubbio riguardo all'eleggibilità di una persona, questa deve fornire prova della propria identità.

Votazioni a scrutinio segreto all'interno dell'assemblea comunale - Procedura

1. L'espressione del voto avviene personalmente.

2. Non appena la direzione delle operazioni dichiara aperta la votazione, gli aventi diritto possono inserire la scheda elettorale compilata a mano, piegata o in una busta elettorale non sigillata, nell'urna.

3. Quando la direzione delle operazioni dichiara chiusa la votazione, non possono più essere accettate buste elettorali.

Votazioni a scrutinio segreto all'interno dell'assemblea comunale - Procedura

1. L'ufficio per le votazioni deve essere presente ai seggi durante lo svolgimento della votazione e garantire che il processo di votazione si svolga secondo le normative.

Votazioni per urna all'interno dell'assemblea comunale - Elezioni

1. Le proposte di candidatura possono essere presentate dalle persone aventi diritto di voto che partecipano all'assemblea comunale.

2. Dopo che la direzione dei lavori ha dichiarato chiusa la consultazione elettorale, non possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura.

Votazioni per urna all'interno dell'assemblea comunale - Elezioni

1. Le proposte elettorali devono essere scritte in modo visibile a tutti.

2. Se, nelle elezioni di rinnovo di autorità, vengono proposti membri attuali, questi devono essere posti all'inizio della lista dei candidati in ordine di età elettorale.

3. Inoltre, le proposte elettorali devono essere elencate in ordine di ricezione.

**Votazioni tramite urna all'interno dell'assemblea comunale - Elezioni**

1. I voti possono essere espressi solo per candidate e candidati presenti sulla lista dei candidati.

Votazioni per urna all'interno dell'assemblea comunale - Elezioni

1. Le schede elettorali devono essere adeguatamente corrette.

2. A tal fine devono essere cancellati

1. i nomi dei candidati e delle candidate scritti più di una volta;

2. i nomi che non compaiono in nessuna lista;

3. i nomi illeggibili o i candidati e le candidate indicati in modo impreciso;

4. sulle schede con più nomi rispetto ai posti da assegnare: gli ultimi nomi in eccesso. Le cancellazioni devono avvenire dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

3. Le cancellazioni devono essere chiaramente indicate dall'ufficio elettorale.

Votazioni per urna all'interno dell'assemblea comunale - Elezioni

1. Se il numero totale delle candidate e dei candidati nella lista dei candidati non supera il numero dei seggi da assegnare, la direzione delle trattative dichiara gli individui proposti eletti senza procedere al voto.

Votazioni per urna all'interno dell'assemblea comunale - Elezioni

1. Il procedimento si conforma agli art. 69-73 WAG con le seguenti riserve

1. se tramite una votazione silenziosa non possono essere occupati tutti i seggi, è possibile esprimere il voto per qualsiasi persona eleggibile per i seggi rimasti vacanti nella votazione silenziosa (Art. 69 c. 2 WAG);

2. il secondo turno elettorale si svolge subito dopo il primo turno (Art. 70 c. 1 WAG);

3. il consiglio amministrativo corregge la lista dei candidati per il secondo turno; su questa lista deve includere tutti i candidati proposti che non sono stati eletti nel primo turno (Art. 70 c. 2-4 WAG).

Sorveglianza, Amministrazione della Giustizia

1. La supervisione sull'esecuzione delle votazioni con urna è di competenza del consiglio di governo.

2. Se una votazione non viene condotta correttamente o viene interrotta anticipatamente a causa di disturbi, il consiglio di governo prende i provvedimenti necessari.

3. Può, in particolare, fissare nuovamente la data della votazione e incaricare uno o più amministratori della preparazione, supervisione o conduzione della votazione.

Sorveglianza, Amministrazione della Giustizia

1. In materia di votazione, ai sensi dell'art. 69 della costituzione cantonale e degli artt. 219-222 della legge comunale, è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato.

2. Con il ricorso possono essere contestati tutti i vizi procedurali riguardanti la preparazione e lo svolgimento delle votazioni.

3. Il ricorso deve contenere una richiesta e una breve esposizione dei fatti contestati.

1. Sorveglianza, Amministrazione della Giustizia

1. Se il Consiglio di Governo, su ricorso o d'ufficio, rileva vizi procedurali nell'ordinanza o nella preparazione di una votazione, si adopera, ove possibile, per la correzione dei difetti prima del giorno del voto.

2. Può annullare o rinviare la votazione ordinata.

Sorveglianza, Amministrazione della Giustizia

1. I risultati di votazioni accertati in modo errato vengono corretti nella decisione sui reclami.

Sorveglianza, Amministrazione della Giustizia

1. La votazione è annullata in tutto o in parte dalla decisione sul ricorso, se vengono riscontrati vizi procedurali che avrebbero potuto modificare in modo decisivo il risultato della votazione e i cui effetti non possono essere eliminati tramite la decisione sul ricorso.

2. In caso di annullamento di una votazione, il consiglio di governo adotta le disposizioni necessarie.

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