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Legge sui diritti politici nel Cantone (Legge sulle elezioni e sulle votazioni, WAG) - Diritto di voto e di elezione (WAG)

90 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (90)

Art. 1 Legge sul voto e sulle elezioni, LVE Art. 2 Legge sul voto e sul referendum, LVV - Registro elettorale Art. 3 Legge sul Voto e Referendum, LVR - Espressione del Voto Art. 4 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Scadenze Art. 5 Legge sulle Elezioni e i Votazioni, WAG - Gratuità Art. 6 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Riparto dei Costi Art. 7 Legge sulle elezioni e votazioni, WAG - Affari delle corporazioni Art. 8 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Legalità Art. 9 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - Forma Art. 10 Legge sul Voto e il Referendum, LVR Art. 11 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Ritiro Art. 12 Legge sul Voto e Referendum, LVR - Immutabilità Art. 13 Legge sul Voto e le Elezioni, LVE - Presentazione Art. 14 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR Art. 15 Legge sulle elezioni e votazioni, WAG - 3. Calcolo del termine per i depositi Art. 16 Legge Elettorale e di Votazione, LEV - 4. Effetto Art. 17 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, WAG - Ammissibilità Art. 18 Legge sui Voti e Referendum, LVR - Referendum Obbligatorio Art. 19 Legge sul Voto e Sulle Votazioni, LVV Art. 20 Legge sul voto e il referendum, LVR - 2. Pubblicazione Art. 21 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR Art. 22 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - 4. Richiesta di Referendum Art. 23 Legge sulle Elezioni e i Referendum, LER - 5. Controproposta Art. 24 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - Entrata in vigore Art. 25 Legge sul Voto e il Referendum, LV&R - Foglio delle Firme Art. 26 Legge sulle elezioni e le votazioni, LEV Art. 27 Legge sul Voto e il Referendum, LVR - 2. Restrizioni Art. 28 Legge sul Diritto di Voto e di Votazione, LDVV - Certificazione del Diritto di Voto Art. 29 Legge sul Voto e il Referendum, LVR - 2. Rifiuto della Certificazione Art. 30 Legge sul Voto e sul Referendum, WAG - Presentazione Art. 31 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV Art. 32 Legge sul voto e il referendum, LVR Art. 33 Legge sul Voto e il Referendum, LVR - Ufficio Comunale per il Referendum Art. 34 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, WAG - Ufficio Cantonale di Votazione Art. 35 Legge Elettorale e di Votazione, LEV - Supervisione Art. 36 Legge Elettorale e sui Referendum, LER Art. 37 Legge sulle elezioni e le votazioni, WAG Art. 38 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, WAG - Svolgimento Art. 38a Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Orario di votazione Art. 39 Legge sul Voto e il Referendum, LVR Art. 40 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - Materiale di Voto Art. 41 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Procedura Art. 42 Legge sul Voto e il Referendum, LVR Art. 43 Legge sul Voto e il Referendum, LVR Art. 44 Legge sul voto e sul referendum, WAG - c) Analisi delle domande aggiuntive Art. 45 Legge sul Voto e sul Referendum, WAG Art. 46 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR Art. 47 Legge sul Voto e il Referendum, LVR Art. 48 Legge Elettorale e di Votazione, LEV - Votazione non valida Art. 49 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Determinazione del Risultato della Votazione Art. 50 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV Art. 51 Legge sulle Elezioni e Votazioni, WAG - Verbale di Votazione Art. 52 Legge sul Voto e il Referendum, LVR - Pubblicazione e Convalida Art. 53 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV Art. 54 Legge sulle elezioni e i referendum, LER Art. 55 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV Art. 56 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - 3. Numero di seggi Art. 57 Legge sulle elezioni e le votazioni, LEV - Idoneità al voto Art. 58 Legge sulle Elezioni e sui Voti, LEV - Procedura Art. 59 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - Giorno delle Elezioni Art. 60 Legge sul diritto di voto e di scrutinio, LDVS - Proposte elettorali Art. 61 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - 2. Contenuto Art. 62 Legge sulle elezioni e le votazioni, WAG - 3. Presentazione Art. 63 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV Art. 64 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - 5. Rettificazione Art. 65 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV - 6ª Edizione Art. 66 Legge sul voto e sul referendum, WAG Art. 67 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV Art. 68 Legge sulle Elezioni e sul Voto, LEV - 2. elezione silenziosa Art. 69 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - 3. primo turno elettorale Art. 70 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR - 4. secondo turno elettorale Art. 71 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR Art. 72 Legge sul Voto e sul Referendum, LVR Art. 73 Legge sul voto e sui referendum, LVR - 3. Eliminazione Art. 74 Legge sulle Elezioni e i Referendum, LER - Durata del Mandato Art. 75 Legge elettorale e di voto, WAG - Periodo di mandato Art. 76 Legge sul Voto e il Referendum, LVR - Voto Art. 77 Legge sul Voto e Referendum, WAG Art. 78 Legge sulle Elezioni e Votazioni, LEV - Ricorso costituzionale Art. 78a Legge sulle Elezioni e sul Voto, LEV - Termine Art. 79 Legge sulle Elezioni e le Votazioni, LEV - Legittimazione Art. 80 Legge Elettorale e di Votazione, LEV - Effetto Sospensivo Art. 81 Legge Elettorale e di Votazione, LEV - Disposizione Penale Art. 82 Legge sul Voto e il Referendum, WAG - Esecuzione Art. 83 Legge sulle elezioni e votazioni, WAG Art. 84 Legge sulle Elezioni e sulle Votazioni, LEV Art. 85 Legge sulle Elezioni e Votazioni, WAG - 3. Legge Giudiziaria Art. 86 Legge sul Diritto di Voto e di Referendum, LDVR Art. 87 Legge sul Voto e Sul Referendum, LVSR - Regolamento del Consiglio Regionale e Regolamento del Consiglio Governativo Art. 88 Legge elettorale e sui referendum, LER - Referendum e Entrata in vigore

Testo normativo (90 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Ha diritto di voto ed elezione chi, ai sensi della costituzione cantonale, possiede i diritti di cittadinanza attiva ed è iscritto nel registro elettorale.

2. È escluso dal diritto di voto ed elezione chi, a causa di incapacità di giudizio permanente

1. si trova sotto tutela completa; oppure

2. è rappresentato da una persona incaricata della previdenza.

1. Disposizioni Generali

1. Gli aventi diritto di voto devono essere iscritti nel registro elettorale presso il luogo di residenza.

2. Le iscrizioni nel registro elettorale sono consentite fino a non oltre cinque giorni prima del giorno della votazione.

3. Il registro elettorale è depositato presso l'ufficio comunale dal momento dell'invio del materiale elettorale fino al venerdì successivo al giorno della votazione; ogni persona avente diritto di voto può prenderne visione.

1. Disposizioni Generali

1. Gli aventi diritto di voto esercitano il loro diritto di voto ed eleggibilità nei Comuni Politici.

Essi possono esprimere il loro voto di persona alle urne o per corrispondenza.

1. Disposizioni Generali

1. Il termine è rispettato se la domanda è pervenuta all'ufficio elettorale cantonale entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno del termine.

2. Ai fini del calcolo dei termini, il giorno della pubblicazione non viene conteggiato.

3. Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, in un giorno di riposo pubblico secondo la legge sui giorni di riposo, o in un giorno lavorativo festivo ai sensi del comma 4, il termine scade il giorno lavorativo successivo.

4. Sono considerati giorni lavorativi festivi: il giorno di Berchtold, il lunedì di Pasqua, il lunedì di Pentecoste e il giorno di Santo Stefano.

1. Disposizioni Generali

1. Per gli atti amministrativi relativi a elezioni e votazioni non possono essere imposte tasse.

2. Tuttavia, in caso di ricorso temerario o vessatorio, la Corte costituzionale può imporre tasse e costi, nonché assegnare alla parte vittoriosa un'indennità processuale.

1. Disposizioni Generali

1. I comuni sostengono i costi per la gestione del registro elettorale e per la consegna del materiale di voto, nonché quelli dell'ufficio elettorale comunale; le altre spese delle votazioni cantonali sono a carico del cantone.

1. Disposizioni Generali

1. Per la disciplina legale della partecipazione e dell'uso dei beni delle corporazioni si applicano, per analogia, le disposizioni relative alle votazioni.

2. Riguardo al diritto di presentare proposte e controproposte si applicano le seguenti eccezioni

1. hanno diritto di voto le persone che possiedono il diritto di cittadinanza attiva così come il diritto di cittadinanza corporativa nel Cantone;

2. il diritto di presentare proposte e controproposte spetta alle persone aventi diritto di voto secondo la cifra 1, al Consiglio cantonale e ai Consigli delle corporazioni.

Diritto di proposta e controproposta - Disposizioni generali

1. Le domande e le controproposte non devono contenere nulla che contravvenga al diritto federale o, qualora non richiedano una revisione costituzionale, alla Costituzione cantonale.

2. Devono rispettare i principi dell'unità di forma e materia e non devono essere irrealizzabili.

3. Una controproposta non può estendere le aree interessate dalla domanda.

Diritto di presentare proposte e controproposte - Disposizioni generali

1. Le proposte possono essere presentate come suggerimenti generali o, se non richiedono la revisione totale della Costituzione cantonale, come proposte elaborate.

2. La controproposta deve essere presentata nella stessa forma della proposta.

Diritto di proposta e controproposta - Disposizioni generali

1. Le domande e le controproposte devono

1. essere formulate in modo chiaro;

2. contenere una motivazione, il titolo e il testo della proposta;

3. essere corredate della data e della firma dei firmatari iniziali.

2. Le domande e le controproposte del Consiglio regionale devono essere formulate in modo chiaro e contenere il titolo e il testo della proposta; devono essere pubblicate immediatamente nel Bollettino ufficiale.

3. Il titolo deve indicare il tipo di domanda, il tipo di decreto e, in forma oggettiva, l'oggetto della domanda.

4. Se il titolo è fuorviante o contiene aggiunte di tipo pubblicitario, viene modificato dalla Cancelleria di Stato.

5. Se vengono presentate più controproposte, la Cancelleria di Stato deve integrare il titolo con una nota.

6. Se è necessaria una raccolta di firme, si applicano anche le disposizioni degli Articoli 25-32.

Diritto di proposta e controproposta - Disposizioni generali

1. Le petizioni e le controproposte possono essere ritirate dai mandatari con una maggioranza di due terzi fino al momento della pubblicazione dell'ordine di votazione; il consiglio di governo deve offrire ai mandatari la possibilità di dichiarare il ritiro entro dieci giorni prima della pubblicazione.

2. Il consiglio di governo verifica se la petizione o la controproposta siano state validamente ritirate.

Diritto di proposta e controproposta - Disposizioni generali

1. Le domande e le controproposte non possono essere modificate dopo la loro pubblicazione né mediante aggiunte né con omissioni.

2. La Cancelleria di Stato può correggere errori di trascrizione evidenti.

Diritto di Proposta e Controproposta - Procedura per Proposte e Controproposte che non vengono Decise dal Consiglio Distrettuale

1. Le domande devono essere presentate ovvero depositate presso la Cancelleria di Stato.

2. La Cancelleria di Stato deve pubblicare il titolo e il testo nel Bollettino ufficiale.

3. In caso di domande da parte degli aventi diritto al voto, le firme certificate devono essere presentate entro 60 giorni dal deposito presso la Cancelleria di Stato.

Diritto di Proposta e Controproposta - Procedura per Proposte e Controproposte che non vengono Decise dal Consiglio Distrettuale

1. Controproposte degli aventi diritto al voto devono essere depositate presso la Cancelleria di Stato entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle richieste del Consiglio Regionale.

2. La Cancelleria di Stato deve pubblicare immediatamente il titolo e il testo nel bollettino ufficiale.

3. Le firme autenticate devono essere presentate entro 60 giorni dal deposito della documentazione ai sensi dell'Art. 10 co. 1 n. 2 e 3.

Diritto di Proposta e Controproposta - Procedura per Proposte e Controproposte che non vengono Decise dal Consiglio Distrettuale

1. La data del deposito si considera come la pubblicazione nel Gazzetta Ufficiale.

Diritto di Proposta e Controproposta - Procedura per Proposte e Controproposte non Deliberate dal Consiglio Provinciale

1. Le proposte soggette a votazione e le controproposte devono essere sottoposte agli aventi diritto al voto entro un anno dalla presentazione.

2. Per le controproposte, il termine di cui al comma 1 decorre dal momento dell'accertamento dell'ammissibilità secondo l'art. 17.

3. Durante la durata dei procedimenti di reclamo, questi termini sono sospesi.

Diritto di proposta e controproposta - Procedura per proposte e controproposte non deliberate dal consiglio regionale

1. Il Consigliere di Stato deve pronunciarsi, su richiesta del Consiglio di Governo, in merito all'ammissibilità delle proposte o dei controprogetti.

**Referendum**

1. Al referendum obbligatorio sono sottoposti gli atti e le decisioni menzionati nell'art. 52 della Costituzione cantonale.

2. Sono considerate spese ai sensi dell'art. 52 cifra 4 della Costituzione cantonale anche le partecipazioni, i prestiti, le fideiussioni, le dichiarazioni di garanzia e obbligazioni simili del Cantone, che non sono parte del patrimonio finanziario.

**Referendum**

1. Referendum facoltativo

Sono soggetti a referendum facoltativo gli atti e le decisioni menzionati nell'Art. 52a della Costituzione cantonale.

**Referendum**

1. Il decreto o la decisione soggetti a referendum facoltativo devono essere pubblicati come progetto di referendum nel bollettino ufficiale.

2. Nella pubblicazione deve essere indicato, fatto salvo l'art. 21, il giorno in cui scade il termine per il referendum; nel caso di decreti, deve inoltre essere specificato il giorno in cui scade il termine per il deposito di una proposta alternativa.

**Referendum**

1. Il Consiglio di Stato può, immediatamente dopo la votazione finale su un affare ai sensi dell'art. 52a della Costituzione cantonale, ordinare lo svolgimento di una votazione.

**Referendum**

1. Affari materiali ai sensi dell'Art. 52a della Costituzione cantonale devono essere sottoposti a votazione se 250 aventi diritto al voto lo richiedono entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'affare materiale.

2. La raccolta di firme è consentita solo dopo la pubblicazione.

**Referendum**

1. Qualora 250 aventi diritto al voto presentino un controprogetto secondo l'art. 54a cc. 3 e 4 della Costituzione cantonale, deve essere indetto un referendum; resta riservato l'art. 11.

**Referendum**

1. Gli atti o le decisioni entrano in vigore il giorno dell'approvazione da parte dei cittadini attivi o dopo la scadenza del termine per il referendum non utilizzato; salvo riserva di entrata in vigore in una data specifica. Il consiglio di governo può essere autorizzato a stabilire la data di entrata in vigore.

2. Il consiglio di governo constata se un atto o una decisione referendaria è diventata giuridicamente valida; pubblica tale constatazione nel bollettino ufficiale.

Raccolta di firme

1. Le domande, le proposte alternative o le richieste di referendum devono essere presentate su fogli che devono contenere le seguenti indicazioni

1. il nome del Comune Politico;

2. per le domande e le proposte alternative: il titolo della richiesta e la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

3. per le richieste di referendum: il titolo dell'atto oggetto del referendum e la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;

4. * l'indicazione: «Conformemente all'Art. 282 del Codice Penale Svizzero è punito chi partecipa in modo non autorizzato a una richiesta di iniziativa o di referendum o chi falsifica il risultato di una raccolta firme per l'esercizio dell'iniziativa o del referendum, in particolare aggiungendo, modificando, omettendo o cancellando firme.»

2. Per le domande e le proposte alternative è inoltre necessaria la designazione dei rappresentanti autorizzati per il ritiro.

Raccolta di firme

1. La persona avente diritto di voto deve scrivere il proprio nome e cognome in modo manoscritto e leggibile sulla lista delle firme e deve inoltre apporre la propria firma autografa.

2. La persona avente diritto di voto deve fornire tutte le altre informazioni necessarie per l’identificazione, come la data di nascita e l'indirizzo.

3. Gli aventi diritto di voto impossibilitati a scrivere possono far compilare il proprio nome e le ulteriori informazioni da una persona avente diritto di voto di loro scelta. Quest’ultima appone la propria firma accanto al nome della persona impossibilitata e mantiene il riserbo sulle istruzioni ricevute.

Raccolta di firme

1. Una persona avente diritto di voto può firmare la richiesta solo una volta.

2. Può firmare solo su un foglio che riporti la denominazione del suo comune di residenza.

3. Prima del deposito di una proposta o di una controproposta, non può essere firmata alcuna richiesta.

Raccolta di firme

1. Prima della loro presentazione, i fogli delle firme devono essere consegnati al controllo degli abitanti del comune competente per la certificazione.

2. Quest'ultimo certifica sul foglio il diritto di voto dei firmatari, che al momento della certificazione sono aventi diritto al voto, e restituisce i fogli entro tre giorni.

Raccolta di firme

1. Il diritto di voto dei sottoscrittori può essere certificato solo se il foglio e le firme soddisfano i requisiti degli artt. 25-27.

Raccolta di firme

1. La Cancelleria di Stato annota l'orario di presentazione nonché i nomi delle persone che consegnano i documenti.

Raccolta di firme

1. La Cancelleria di Stato fa correggere i difetti della certificazione, che non possono essere imputati ai firmatari, dal controllo della popolazione del comune competente.

Raccolta di firme

1. Il Consiglio di Stato deve escludere come non valide

1. le firme dei sottoscrittori il cui diritto di voto non è certificato;

2. le firme dei sottoscrittori il cui diritto di voto è stato erroneamente certificato;

3. le firme sui fogli presentati in ritardo;

4. le firme in eccesso di persone che hanno sottoscritto una petizione più di una volta.

2. Il motivo dell'invalidità deve essere annotato sul foglio delle firme.

3. Dopo l'esclusione delle firme non valide, il Consiglio di Stato decide se la petizione è stata accolta; tale decisione deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Il consiglio comunale nomina

1. per il locale principale un ufficio di voto composto da almeno tre membri;

2. per ogni locale secondario un ufficio di voto composto da almeno due membri.

2. L'ufficio di voto comunale è costituito dall'ufficio di voto del locale principale e da almeno un membro designato dal consiglio comunale tra gli uffici di voto degli eventuali locali secondari.

3. Il consiglio comunale determina la presidente o il presidente e la vicepresidente o il vicepresidente dell'ufficio di voto comunale.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. L'ufficio cantonale per le votazioni è composto da tre membri, eletti dal Consiglio di Stato; la cancelliera o il cancelliere del Consiglio di Stato presiede l'ufficio per le votazioni di diritto.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'esecuzione delle elezioni cantonali e dei referendum.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Il Consiglio di Governo adotta le disposizioni necessarie per una votazione; le pubblica nel Bollettino Ufficiale.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Per l'elezione dei membri delle autorità sono applicabili le seguenti disposizioni

1. i membri del Consiglio del Cantone: Art. 53-58;

2. i membri del Consiglio di Governo: Art. 59-73;

3. la delegazione al Consiglio degli Stati: Art. 74-76;

4. * ...

2. Il Consiglio di Governo stabilisce i termini per la presentazione delle proposte di candidatura, per l'esposizione pubblica e per le opposizioni contro le proposte di candidatura; tale decisione deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce il giorno della votazione o delle elezioni.

2. Il Consiglio di Stato formula la domanda di votazione; la domanda deve essere redatta in modo chiaro e obiettivo e non deve essere né fuorviante né suggestiva.

3. La votazione deve essere effettuata contemporaneamente in tutti i comuni.

4. Gli affari e il momento della votazione devono essere annunciati nel bollettino ufficiale almeno quattro settimane prima; in caso di elezioni, questo termine è di almeno dieci settimane.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce nelle sue istruzioni l'orario di votazione delle urne nei seggi principali e secondari.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Ogni persona avente diritto di voto riceve un certificato elettorale con le informazioni necessarie per l'identificazione.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Almeno quattro e al massimo tre settimane prima del giorno della votazione, il comune deve inviare ai votanti aventi diritto il seguente materiale elettorale

1. * il certificato elettorale;

2. la busta elettorale;

3. la scheda di voto o la scheda elettorale;

4. per atti normativi e questioni: il testo della proposta, la motivazione del richiedente e l'eventuale parere del consiglio di governo;

5. * ...

2. La motivazione e il parere devono essere brevi e oggettivi.

3. In caso di elezioni, le persone che esercitano il diritto di proposta hanno il diritto di allegare un opuscolo elettorale; l'ufficio elettorale cantonale emette istruzioni vincolanti sulla forma e sulle dimensioni dell'opuscolo elettorale.

4. Il materiale di voto, la motivazione e il parere o i documenti elettorali possono essere inviati solo una volta per ciascuna famiglia, a meno che un membro della stessa richieda la consegna personale.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. In una votazione su un'iniziativa e una controproposta, alla persona avente diritto di voto verranno presentate sullo stesso scheda elettorale le tre seguenti domande

1. se preferisce l'iniziativa rispetto al diritto vigente;

2. se preferisce la controproposta rispetto al diritto vigente;

3. quale delle due proposte deve entrare in vigore, se sia l'iniziativa sia la controproposta vengono approvate.

2. Tutte e tre le domande possono essere risposte indipendentemente l'una dall'altra; la maggioranza viene determinata separatamente, trascurando le domande non risposte e le schede elettorali bianche.

3. Se sia l'iniziativa sia la controproposta vengono approvate, decide il risultato della terza domanda; in caso di parità dei voti, decide l'eccesso di "sì" più alto delle prime due domande quale proposta entrerà in vigore.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. In caso di votazione su una proposta e diverse proposte alternative, all'elettore avente diritto di voto vengono presentate le seguenti domande principali sullo stesso scheda di voto

1. se preferisce la proposta alla legislazione vigente;

2. se preferisce la proposta alternativa A, B, ecc. alla legislazione vigente.

2. L'elettore avente diritto di voto deve inoltre indicare mediante una graduatoria quale proposta deve entrare in vigore, nel caso in cui vengano approvate più proposte (domande supplementari). Ogni grado può essere assegnato una sola volta, altrimenti la risposta alle domande supplementari è invalida.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Tutte le principali domande possono essere risolte indipendentemente l'una dall'altra; il surplus viene determinato separatamente, escludendo domande senza risposta e schede elettorali vuote.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. L'ufficio elettorale comunale deve implementare l'ordine di priorità in modo da esprimere quale proposta la persona avente diritto al voto preferisce all'altra. La proposta preferita riceve un voto.

2. Per la determinazione della maggioranza delle domande aggiuntive, sono considerate solo le graduatorie valide. Se a causa della graduatoria una delle domande aggiuntive non viene risolta, ciò è considerato astensione.

3. Se dall'analisi delle domande principali risultano accolte più proposte, decide il risultato delle domande aggiuntive; in caso di uguale numero di vittorie, decide quale proposta entrerà in vigore il maggiore margine di sì derivante dalle rispettive domande principali.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Per la procedura nelle votazioni consultive si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni sul diritto di proposta.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Se alla persona avente diritto di voto nella medesima questione vengono sottoposte due varianti nell'ambito di una votazione consultiva, devono essere presentate sul medesimo scheda elettorale le seguenti tre domande

1. se preferisce la prima variante rispetto al diritto vigente;

2. se preferisce la seconda variante rispetto al diritto vigente;

3. quale delle varianti preferisce nel caso in cui sia la prima variante sia la seconda variante ricevano più voti favorevoli che contrari.

2. Tutte e tre le domande possono essere risposte indipendentemente l'una dall'altra; il risultato viene determinato separatamente, non prendendo in considerazione le domande non risposte e le schede bianche.

3. Se vengono accettate sia la prima variante sia la seconda variante, decide il risultato della terza domanda.

Organizzazione e Procedura di Votazione

1. Le schede elettorali o di voto sono nulle se

1. non sono ufficiali;

2. sono compilate diversamente che a mano;

3. sono contrassegnate più candidature rispetto ai seggi vacanti;

4. non lasciano chiaramente comprendere la volontà della persona che esercita il diritto di voto attivo;

5. contengono dichiarazioni diffamatorie, osservazioni o segni evidenti.

2. Se una busta di risposta o una busta di voto per la stessa votazione contiene più schede elettorali, tutte sono nulle. Esse contano insieme come un solo voto nullo.

3. Sulle schede elettorali dichiarate nulle deve essere annotato il motivo della nullità.

Risultato della votazione

1. Per il calcolo del risultato della votazione non si considerano le schede bianche e nulle.

2. Una proposta è approvata se sono stati espressi più voti a favore che contrari.

3. In caso di parità di voti, la proposta è respinta.

4. Per il calcolo del risultato della votazione su una mozione e uno o più controproposte, si applicano ulteriormente l'art. 41 paragrafi 2 e 3, così come gli art. 43 e 44.

Risultato della votazione

1. Il risultato delle votazioni per le elezioni nel Consiglio distrettuale deve essere determinato secondo le disposizioni sulla rappresentanza proporzionale del Consiglio distrettuale e delle elezioni nel Consiglio esecutivo conformemente agli articoli 71-73.

2. Il risultato delle votazioni per l'elezione della delegazione nel Consiglio degli Stati deve essere determinato mutatis mutandis secondo gli articoli 71-73.

Risultato della votazione

1. Sul risultato della votazione deve essere redatto un verbale, che deve essere firmato da tutti i membri dell’ufficio elettorale comunale o cantonale.

2. Il verbale della votazione deve contenere

1. il numero degli elettori aventi diritto al voto iscritti nel registro elettorale;

2. il numero dei certificati di voto ricevuti;

3. il numero delle schede elettorali o di voto bianche, nulle e valide;

4. * per i progetti di legge, il numero di voti favorevoli e contrari, nonché per le votazioni con controproposte l’esito delle domande aggiuntive;

5. per le elezioni: il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, in cui l’ordine è determinato dal numero di voti ricevuti;

6. il risultato di un eventuale sorteggio.

Risultato della votazione

1. L'ufficio cantonale delle votazioni annuncia il risultato della votazione immediatamente dopo la conclusione dello spoglio, con riserva di convalida.

2. Il consiglio di Stato stabilisce definitivamente il risultato della votazione dopo il termine di ricorso (convalida).

3. La decisione di convalida deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Elezioni - Consiglio Distrettuale

1. La suddivisione dei collegi elettorali è regolata dall'art. 58 della Costituzione cantonale.

Elezioni - Consiglio Distrettuale

1. Per la ripartizione dei seggi tra i collegi elettorali è determinante la statistica cantonale della popolazione residente (persone con cittadinanza svizzera nonché stranieri e straniere con permesso di domicilio e permesso di soggiorno annuale) al 31 dicembre del secondo anno civile precedente l'anno elettorale.

Elezioni - Consiglio Distrettuale

1. Il numero elettorale si ottiene dividendo il numero degli abitanti del Cantone per il numero di mandati 60 e arrotondando il risultato al numero intero più vicino.

Elezioni - Consiglio Distrettuale

1. Ogni circondario elettorale riceve inizialmente tanti seggi quanti il quoziente elettorale è contenuto nel numero degli abitanti del circondario elettorale.

2. I seggi non assegnati in questo modo vengono attribuiti ai circondari elettorali con i resti più grandi; in caso di resti uguali, l'assegnazione del mandato residuo in questione viene decisa tramite sorteggio effettuato dal Landammann.

3. Ogni circondario elettorale ha diritto ad almeno due seggi; i circondari elettorali che altrimenti non otterrebbero almeno due seggi ricevono gli ultimi mandati residui.

4. Il Consiglio di Governo stabilisce, tramite deliberazione nell'anno solare precedente alle elezioni, quanti membri del Consiglio Legislativo devono essere eletti in ciascun circondario elettorale.

Elezioni - Consiglio Distrettuale

1. Per l'idoneità al voto valgono le disposizioni della legge sulle autorità.

Elezioni - Consiglio Distrettuale

1. Le elezioni devono essere condotte in conformità alle disposizioni della legge sulla rappresentanza proporzionale del consiglio regionale.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Le elezioni del Consiglio di Governo devono essere svolte contemporaneamente alle elezioni del Consiglio del Distretto.

2. Le elezioni suppletive possono essere effettuate in qualsiasi momento.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Una proposta elettorale deve essere sottoscritta da almeno cinque cittadine o cittadini attivi, indicando il proprio nome, cognome, anno di nascita e indirizzo di residenza.

2. Ogni cittadina e cittadino attivo può sottoscrivere una sola proposta elettorale per ogni elezione; la firma non può essere revocata. La firma apposta su ulteriori proposte elettorali è invalida.

3. I firmatari devono inoltre designare un rappresentante per la proposta elettorale; in assenza di una designazione espressa, la prima persona firmataria è considerata il rappresentante.

4. Il rappresentante è autorizzato a rilasciare dichiarazioni legalmente vincolanti, nel nome dei firmatari, necessarie per correggere eventuali difetti e a ritirare la proposta elettorale dopo il primo turno.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. I progetti di candidatura non possono contenere più nomi di persone eleggibili rispetto al numero di seggi da assegnare; le candidate e i candidati devono essere identificati con nome, cognome, professione, anno di nascita e indirizzo di residenza.

2. ...

Elezioni - Consiglio di Governo

1. I candidati devono essere presentati al più tardi entro le ore 12.00 del 48º giorno (7º lunedì) prima del giorno delle elezioni presso l'ufficio elettorale cantonale.

2. I candidati presentati dopo tale termine non saranno considerati.

3. I candidati non possono essere ritirati dopo la loro pubblicazione.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Ogni persona proposta deve confermare per iscritto nella lista elettorale che accetta un'eventuale elezione.

2. Le persone che non sono soggette all'obbligo di carica non saranno inserite nella scheda elettorale in assenza di conferma.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. L'ufficio elettorale cantonale verifica il diritto di presentare richiesta dei richiedenti e l'eleggibilità delle persone proposte.

2. I suggerimenti elettorali presentati da persone non autorizzate devono essere esclusi; i nomi delle persone proposte che non possiedono l'eleggibilità devono essere cancellati.

3. Se una proposta elettorale contiene più nomi di quanti siano i seggi da assegnare, i nomi delle persone proposte in eccesso devono essere cancellati.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Le liste elettorali, una volta rettificate, devono essere esposte al pubblico presso la Cancelleria dello Stato per la consultazione fino al giorno della votazione.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. L'ufficio elettorale cantonale redige immediatamente dopo la convalida delle proposte di candidatura il bollettino elettorale con le candidature prestampate.

2. In caso di elezioni di rinnovo in cui sono proposti membri uscenti, questi ultimi devono essere posti all'inizio del bollettino elettorale in ordine di anzianità di elezione; per il resto, i nomi delle persone proposte devono essere elencati in ordine alfabetico.

3. Qualora la proposta di candidatura sia stata presentata per conto di un gruppo politico di interesse, l'appartenenza della persona proposta a tale gruppo di interesse deve essere indicata tra parentesi; allo stesso modo, deve essere apposto il termine «uscente».

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Possono essere elette solo le persone che sono prestampate sulla scheda elettorale.

2. Per esprimere il voto, l'elettore o l'elettrice contrassegna personalmente il campo accanto al nome delle candidature.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Se il numero totale delle persone proposte non supera il numero dei seggi da assegnare, queste vengono dichiarate elette dal Consiglio di Governo senza elezioni.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Qualora non si svolga un'elezione tacita, deve essere effettuato il primo turno di votazione.

2. Se con un'elezione tacita non vengono occupati tutti i seggi, deve comunque essere effettuato il primo turno di votazione; in questo caso, il Consiglio del Governo deve fissare un termine supplementare per la presentazione delle proposte di candidatura e, se necessario, stabilire una nuova data per la votazione.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Per i seggi che non sono stati assegnati al primo turno elettorale, deve essere effettuato un secondo turno al massimo entro 6 settimane dal primo turno; resta riservato l'art. 68.

2. Nuove proposte di candidatura possono essere presentate fino alle 12.00 del giovedì successivo allo svolgimento del primo turno; le persone che non hanno presentato proposte di candidatura per il primo turno non sono autorizzate a presentare proposte di candidatura per il secondo turno.

3. Se una persona proposta di nuovo non è soggetta all'obbligo di accettare l'incarico, deve confermare per iscritto sulla proposta di candidatura di accettare l'eventuale elezione.

4. L'ufficio cantonale delle votazioni prepara immediatamente dopo la revisione delle proposte di candidatura la scheda elettorale per il secondo turno; su questa devono essere incluse tutte le persone proposte che non sono state elette al primo turno e le cui proposte di candidatura non sono state ritirate per iscritto entro le 12.00 del giovedì successivo allo svolgimento del primo turno dalla rappresentanza della proposta di candidatura.

5. La scheda elettorale per il secondo turno deve essere consegnata agli aventi diritto al voto insieme al resto del materiale di voto al massimo 5 giorni prima del giorno della votazione.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Ai fini della determinazione del risultato elettorale, le schede bianche e le schede o voti nulli non vengono presi in considerazione.

2. Sulle schede elettorali valide, i voti espressi per candidature non prestampate devono essere annullati dall'ufficio elettorale.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Nel primo turno elettorale decide la maggioranza assoluta. Il numero dei voti considerati viene diviso per il doppio del numero dei membri dell'autorità da eleggere. Il numero intero immediatamente superiore costituisce la maggioranza assoluta.

2. Nel secondo turno elettorale è determinante la maggioranza relativa; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Elezioni - Consiglio di Governo

1. Se un numero di persone che supera il numero da eleggere raggiunge la maggioranza assoluta, sono elette quelle con il numero maggiore di voti.

2. Se due o più persone ottengono lo stesso numero di voti, decide la sorte, la quale deve essere immediatamente estratta dalla presidente o dal presidente dell'ufficio cantonale delle votazioni alla presenza degli altri membri.

Elezioni - Consiglio degli Stati

1. La durata del mandato del Consiglio degli Stati è di quattro anni.

Elezioni - Consiglio degli Stati

1. La durata del mandato della delegazione al Consiglio degli Stati corrisponde a quella del Consiglio nazionale.

Elezioni - Consiglio degli Stati

1. L'elezione della deputazione al Consiglio degli Stati avviene insieme con l'elezione del Consiglio Nazionale.

2. Le elezioni suppletive possono essere effettuate in qualsiasi momento.

3. Per il resto, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 60-73.

Protezione Giuridica

1. Contro le decisioni di prima istanza può essere presentato ricorso al Consiglio di Governo.

2. Con il ricorso amministrativo possono essere contestate anche irregolarità nelle elezioni e nelle votazioni.

Protezione Giuridica

1. Contro le decisioni sui ricorsi del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 77 può essere presentato ricorso al Tribunale costituzionale.

2. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e del Landrat sull'esercizio dei diritti politici e sulla validità delle elezioni e delle votazioni può essere presentato ricorso al Tribunale costituzionale; sono escluse da ciò le decisioni ai sensi degli art. 21, 34 e 38 comma 1.

Protezione Giuridica

1. Il reclamo deve essere presentato entro 3 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione.

2. Qualora si intenda contestare un'irregolarità o una decisione che non è stata notificata o pubblicata, il termine inizia dal momento in cui la ricorrente o il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza delle irregolarità o della decisione.

Protezione Giuridica

1. Alla presentazione di un ricorso amministrativo o di un ricorso costituzionale è legittimato

1. chi ha un interesse legale o di fatto degno di protezione all'annullamento o alla modifica di un'ordinanza o di una decisione;

2. gruppi di interesse politico, se costituiti come persona giuridica e attivi politicamente nel Cantone.

Protezione Giuridica

1. I ricorsi hanno effetto sospensivo.

2. I ricorsi non hanno effetto sospensivo

1. nelle elezioni;

2. quando il ricorso concerne una votazione e il ricorso è stato presentato prima del giorno della votazione;

3. contro disposizioni e decisioni ai sensi dell'art. 10 cpv. 4.

3. Se a un ricorso nelle elezioni è conferito effetto sospensivo dall'autorità di ricorso, gli attuali titolari della carica mantengono il diritto di voto e di parola fino alla decisione definitiva.

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. Le violazioni delle disposizioni di questa legge sono punite con una multa.

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. Il presidente della provincia emette le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

2. Egli stabilisce in particolare la competenza e la procedura delle autorità.

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. La legge del 26 aprile 1981 sulla rappresentanza proporzionale del consiglio regionale è modificata come segue: ...

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. La legge del 25 aprile 1971 concernente le autorità cantonali e comunali (Legge sulle autorità) viene modificata come segue: ...

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. La legge del 28 aprile 1968 sull'organizzazione e il funzionamento dei tribunali (Legge sui Tribunali) è modificata come segue: ...

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. I membri attuali del Consiglio di Governo rimangono in carica fino al 30 giugno 1998.

2. L'attuale Landammann e l'attuale Vicegovernatore rimangono in carica fino al 30 giugno 1997.

3. L'attuale membro del Consiglio degli Stati rimane in carica fino al 26 aprile 1998.

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. Fino all'emanazione della legge sul traffico d'affari per il consiglio distrettuale (Legge sul consiglio distrettuale) e della legge sul traffico d'affari per il consiglio di governo (Legge sul consiglio di governo), restano in vigore il regolamento del consiglio distrettuale e il regolamento del consiglio di governo.

Disposizioni penali, transitorie e finali

1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale e inclusa nella raccolta delle leggi; salvo l'approvazione da parte della Confederazione.

3. Il Consiglio di Stato deve stabilire la data dell'entrata in vigore.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, in particolare la legge del 30 aprile 1967 sull'organizzazione e la procedura dei poteri legislativi ed esecutivi cantonali (Legge di organizzazione), la legge del 26 aprile 1970 sui diritti politici delle donne nei comuni nonché la legge del 30 aprile 1972 sui diritti politici delle donne nel Cantone.

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