Ordinanza d'esecuzione della legge d'introduzione del diritto degli stranieri (Ordinanza sugli stranieri, AusV) (Ausländerverordnung, AusV) - Direzione della Giustizia e della Sicurezza (AusV)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. La Direzione della Giustizia e della Sicurezza esercita, fatto salvo il rispetto delle competenze della Confederazione e della Direzione della Sanità e degli Affari Sociali, la direzione e la sorveglianza sull'esecuzione della legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (AIG) nonché della legge sull'asilo (AsylG).
1. Qualora le prestazioni per il fabbisogno di base non siano erogate sotto forma di prestazioni in natura, le indennità giornaliere per le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno e per le persone ammesse provvisoriamente si basano sui seguenti importi (Deroga dal capitolo C3.1. delle direttive SKOS)
Dimensione del nucleo familiare | Importo per giorno e per persona in CHF | Importo per 30 giorni e per persona in CHF | Importo per 31 giorni e per persona in CHF
--- | --- | --- | ---
1 Persona | 13.50 | 405.00 | 418.50
2 Persone | 12.55 | 376.50 | 389.05
3 Persone | 11.45 | 343.50 | 354.95
4 Persone e più | 10.20 | 306.00 | 316.20
2. Qualora le prestazioni per il fabbisogno di base non siano erogate sotto forma di prestazioni in natura, le indennità giornaliere per i richiedenti asilo si basano sui seguenti importi (Deroga dal capitolo C3.1. delle direttive SKOS)
Dimensione del nucleo familiare | Importo per giorno e per persona in CHF | Importo per 30 giorni e per persona in CHF | Importo per 31 giorni e per persona in CHF
--- | --- | --- | ---
1 Persona | 12.00 | 360.00 | 372.00
2 Persone | 12.00 | 360.00 | 372.00
3 Persone e più | 10.00 | 300.00 | 310.00
1. La Direzione della salute e degli affari sociali esercita la direzione e la supervisione dell'esecuzione del diritto degli stranieri nei settori dell'integrazione e dell'assistenza sociale e di emergenza.
2. Gestisce il punto di contatto per le questioni di integrazione ai sensi dell'art. 57 AIG.
3. Conclude accordi con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) riguardanti i programmi di integrazione.
1. L'Ufficio di Giustizia è responsabile di tutte le misure e decisioni che non sono espressamente attribuite a un'altra istanza.
2. ...
1. L'Ufficio del lavoro emette le decisioni preliminari relative al mercato del lavoro necessarie per il rilascio di un permesso ai sensi del diritto degli stranieri, conformemente all'art. 40 cpv. 2 AIG.
2. Esso supporta l'autorità competente nell'organizzazione e nell'esecuzione di programmi e misure per l'integrazione professionale.
1. L'Ufficio per l'Asilo e i Rifugiati è competente per le decisioni relative all'assistenza sociale economica nei confronti delle persone ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge sull'assistenza sociale (legge sull'assistenza sociale, LAS).
2. Inoltre, esso è in particolare responsabile di
1. l'ordinanza di perquisizioni (art. 9 legge sull'asilo);
2. la tempestiva designazione di una persona di fiducia per i richiedenti asilo minorenni non accompagnati (art. 17, comma 3 legge sull'asilo);
3. l'assegnazione di un luogo di soggiorno o di un alloggio (art. 28 legge sull'asilo);
4. le restrizioni delle prestazioni di assistenza sociale (art. 83 legge sull'asilo);
5. il perseguimento del diritto al rimborso nella misura in cui la Confederazione trasferisca questo compito ai Cantoni (art. 85 legge sull'asilo);
6. * la garanzia dei beni ai fini del rimborso (art. 87 legge sull'asilo);
7. * i programmi di integrazione per i richiedenti asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno, le persone temporaneamente ammesse e i rifugiati (art. 6, commi 1 e 2 legge quadro sul diritto degli stranieri);
8. * l'informazione dell'autorità sociale del comune di residenza quando il termine di cui all'art. 28, comma 1 LAS scade.
1. La Polizia Cantonale
1. * effettua, su incarico delle istanze cantonali, accertamenti e perquisizioni ai sensi dell'art. 70 AIG e dell'art. 9 AsylG;
2. * esegue gli arresti e le presentazioni disposte e supporta nell'esecuzione delle misure coercitive ai sensi degli art. 73 e seguenti AIG;
3. può essere coinvolta nei procedimenti di detenzione per motivi di sicurezza e per supporto;
4. * esegue controlli sulle persone ai sensi dell'art. 9 AIG;
5. * è competente per la procedura di notifica nel caso di ospitalità commerciale ai sensi dell'art. 16 AIG in combinato disposto con l'art. 29 della legge sull'industria alberghiera.
1. L'assistenza sociale per i richiedenti asilo, persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno e persone accolte provvisoriamente copre generalmente i costi abitativi, l'assistenza medica di base e il fabbisogno essenziale per il sostentamento.
2. L'alloggio è fornito dal Cantone, di norma come prestazione in natura. Il Cantone può assegnare l'alloggio.
3. La copertura del fabbisogno essenziale differisce dalla somma forfettaria secondo le linee guida della Conferenza Svizzera per l'Assistenza Sociale. Le deviazioni sono elencate nell'Allegato 1.
4. Per un'integrazione sociale, linguistica e professionale possono essere concesse indennità integrative basate sul rendimento.
5. Le prestazioni possono essere fornite sotto forma di prestazioni in natura e prestazioni monetarie giornaliere integrative.
1. Il soccorso d'emergenza, in particolare per le persone con una decisione di allontanamento confermata o con una decisione di non esame della loro domanda d'asilo, garantisce il minimo esistenziale costituzionalmente garantito.
2. L'alloggio è fornito come prestazione in natura dal Cantone.
3. Le prestazioni per coprire il fabbisogno di base per il sostentamento sono limitate al necessario e sono fornite sotto forma di prestazioni in natura e, eventualmente, di prestazioni monetarie giornaliere supplementari.
1. La riscossione delle tasse è disciplinata dal Regolamento sulle tariffe relative alla legge federale sugli stranieri (Regolamento sulle tariffe LStr, RTF-LStr) e dalla legislazione in materia di tasse.
1. Il Cantone applica le tasse massime secondo l'art. 8 GebV-AIG.
2-3. ...
1. Le tasse legittimamente richieste e pagate non vengono rimborsate, anche se il permesso non viene utilizzato, la durata del soggiorno viene ridotta, il permesso viene revocato o ritirato.
1. Il regolamento di attuazione del 19 dicembre 2000 sulla legge riguardante le imposte del Cantone e dei Comuni (Regolamento fiscale) è modificato come segue: ...
1. Tutte le disposizioni in conflitto con il presente regolamento sono abrogate, in particolare
1. il Regolamento introduttivo del 20 agosto 1998 relativo alla legislazione federale sulla limitazione del numero degli stranieri (Regolamento sui lavoratori ospiti);
2. il Regolamento del 20 ottobre 1998 sulle tasse relative alla legge federale sul soggiorno e l'insediamento degli stranieri (Tariffa dei diritti ANAG).
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.