Legge sul domicilio e sul soggiorno (LAG) (NAG) - Oggetto, Ambito di applicazione (NAG)
Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
1. Questo articolo di legge regola gli obblighi di registrazione in caso di stabilimento e soggiorno dei residenti, la gestione dei registri dei residenti e l'emissione dei documenti di identità.
2. Per quanto riguarda gli stranieri, si riservano le disposizioni della legislazione speciale.
1. I comuni forniscono i dati necessari sui loro abitanti alle autorità e agli uffici federali, cantonali e comunali conformemente alla legge federale sull’armonizzazione dei registri (RHG) e alla legge cantonale sull'armonizzazione dei registri (kRHG).
1. Per la comunicazione dei dati dai registri degli abitanti a terzi si applicano le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare l'art. 14 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (kDSG).
1. Chi cambia residenza deve cancellarsi presso il comune di precedente abitazione e registrarsi presso il comune di nuova residenza.
2. L'obbligo di registrazione sussiste anche per il trasferimento all'interno di un comune o di un edificio.
3. Se i dati forniti cambiano o se ne aggiungono di nuovi, la persona interessata deve comunicarli al comune.
1. La comunicazione deve avvenire spontaneamente entro 14 giorni dall'insorgenza del fatto oggetto di obbligo di notifica.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce in un'ordinanza i documenti da presentare insieme alla notifica.
1. Esentati dall'obbligo di registrazione sono coloro che
1. soggiornano per meno di tre mesi consecutivi o tre mesi all'interno di un anno in un comune;
2. sono ospitati in un nucleo familiare collettivo ai sensi dell'art. 8.
1. Le economie domestiche collettive secondo l'art. 2 lett. a dell'Ordinanza sull'armonizzazione dei registri devono segnalare l'entrata o l'uscita degli abitanti al comune volontariamente e gratuitamente entro 14 giorni.
2. ...
1. Se l'obbligo di notifica non viene rispettato, sono obbligati a fornire informazioni al comune
1. i datori di lavoro riguardo ai loro dipendenti;
2. i locatori e le amministrazioni immobiliari riguardo ai loro inquilini attuali, nuovi e precedenti;
3. i fornitori di alloggio riguardo alle persone che risiedono nel loro nucleo familiare;
4. gli uffici del cantone e dei comuni.
2. Tutti i fornitori di servizi canalizzati sono obbligati a fornire informazioni sui dati dei propri clienti che sono necessari per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificazione delle abitazioni.
3. Le informazioni devono essere fornite gratuitamente. Il comune può, se necessario, fissare un termine di 14 giorni.
1. Se un’autorità cantonale o comunale o un ufficio viene a conoscenza di un fatto soggetto a obbligo di notifica, i comuni interessati devono essere informati.
2. Questi sollecitano la persona interessata, dopo la scadenza del termine legale per la notifica, a adempiere il suo obbligo di notifica. Stabiliscono un termine supplementare adeguato.
1. I soggetti obbligati alla notifica e all'informazione devono fornire informazioni veritiere sui dati necessari per la gestione del registro degli abitanti e documentare le loro dichiarazioni su richiesta.
2. Il comune può interrogare le persone obbligate alla registrazione al momento dell'iscrizione.
1. I comuni politici gestiscono un registro elettronico degli abitanti per tutti i residenti, conformemente alle disposizioni della Confederazione e del kRHG.
2. Il registro deve essere tenuto in modo aggiornato, corretto e completo.
3. Il Consiglio di Stato emana disposizioni sulla gestione e l'aggiornamento dei registri degli abitanti.
1. Il registro degli abitanti contiene i dati secondo l'Art. 6 RHG, nonché gli altri dati designati dal consiglio di governo.
1. Il certificato di origine conferma il diritto di cittadinanza del comune.
2. Viene rilasciato dall'ufficio di stato civile cantonale.
1. Con il certificato provvisorio, il comune attesta che la persona in questione ha stabilito la propria residenza anagrafica presso di esso.
2. Chi intende soggiornare temporaneamente al di fuori del comune in cui è stabilito, ha diritto a un certificato provvisorio.
3. La validità del certificato provvisorio deve essere limitata in base al motivo del soggiorno; un'estensione è possibile.
1. Il permesso di domicilio attesta che la persona interessata si è stabilita nel comune.
1. Il certificato di residenza attesta che la persona interessata risiede nel comune e vi ha depositato il certificato provvisorio.
2. La validità del certificato di residenza deve essere limitata nel tempo.
1. Passaporto e carta d'identità sono i documenti secondo la AwG per comprovare la cittadinanza svizzera e l'identità personale.
2. L'autorità competente per il rilascio dei documenti secondo la AwG è l'ufficio cantonale.
1. Le residenti e i residenti devono depositare il certificato di soggiorno provvisorio.
2. Il comune conferma il deposito nel certificato di soggiorno.
1. Chi si trasferisce da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati.
2-3
...
1. Il rilascio del permesso di domicilio e del permesso di soggiorno è esente da tasse.
2. La riscossione delle tasse per i permessi secondo la AwG è disciplinata dal diritto federale.
3. Per il resto, il Consiglio di Stato disciplina le tasse tramite un regolamento.
1. Chiunque violi l'obbligo di notifica o di fornire informazioni oppure, nonostante l'intimazione, non adempia all'obbligo di deposito del certificato provvisorio, è punito con un'ammenda.
1. Il Consiglio di Stato emette le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge in un regolamento.
1. I seguenti decreti e disposizioni sono abrogati
1. la legge del 27 aprile 1980 sull’insediamento e il soggiorno degli Svizzeri;
2. il regolamento d'esecuzione del 25 settembre 1981 alla legge sull’insediamento degli Svizzeri (Regolamento sull’insediamento);
3. il regolamento d'introduzione del 17 dicembre 2002 alla legislazione federale sui documenti d'identità per cittadini svizzeri;
4. art. 14 comma 3 della legge del 20 febbraio 2008 sulla protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati, kDSG).
1. Questa legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di Governo stabilisce la data di entrata in vigore.