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114.1 KDKCDCIRV CH-NW

Accordo quadro sulla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Accordo quadro, IRV) (Rahmenvereinbarung, IRV) - Scopo e Ambito di Applicazione (KDK)

38 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Nidvaldo
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Indice delle disposizioni (38)

Art. 1 Accordo Quadro, IRV - Scopo e Ambito di Applicazione Art. 2 Accordo Quadro, IRV - Obiettivi della cooperazione intercantonale con Art. 3 Accordo Quadro, IRV - Cooperazione Intracantonale con Compensazione dei Costi Art. 4 Accordo Quadro, IRV - Posizione dei Parlamenti Cantonali Art. 5 Accordo Quadro, IRV - Conferenza dei Governi Cantonali (KdK) Art. 6 Accordo Quadro, IRV - Presidenza della KdK Art. 7 Accordo Quadro, IRV Art. 8 Accordo Quadro, IRV Art. 9 Accordo Quadro, IRV Art. 10 Accordo Quadro, IRV - Definizioni Art. 11 Convenzione Quadro, IRV - Diritto Applicabile Art. 12 Accordo Quadro, IRV - Diritti dei Cantoni Contraenti Art. 13 Accordo Quadro, IRV - Accesso Paritario Art. 14 Accordo Quadro, IRV - Supervisione Art. 15 Accordo Quadro, IRV - Revisione Aziendale Art. 16 Accordo Quadro, IRV - Entrata Art. 17 Accordo Quadro, IRV - Recesso Art. 18 Accordo Quadro, IRV - Risoluzione Art. 19 Accordo Quadro, IRV - Responsabilità Art. 20 Accordo Quadro, IRV - Informazione Art. 21 Accordo Quadro, IRV Art. 21 Accordo Quadro, IRV - Forme di Acquisto delle Prestazioni Art. 22 Accordo Quadro, IRV - Partecipazione degli Acquirenti di Servizi Art. 23 Accordo Quadro, IRV - Accesso ai Servizi Art. 24 Accordo Quadro, IRV - Scambio di Informazioni Art. 25 Accordo Quadro, QIP - Contabilità dei Costi e delle Prestazioni Art. 26 Contratto Quadro, IRV - Analisi dei Costi e dei Benefici Art. 27 Accordo Quadro, IRV Art. 28 Contratto Quadro, IRV Art. 29 Accordo Quadro, CIR Art. 30 Accordo Quadro, IRV - Comuni in Qualità di Fornitori di Servizi Art. 31 Accordo Quadro, IRV - Principio Art. 32 Accordo Quadro, IRV Art. 33 Accordo Quadro, IRV - Procedura Preliminare Informale Art. 34 Accordo Quadro, IRV - Procedura Formale di Mediazione Art. 35 Accordo Quadro, IRV - Adesione e Recesso Art. 36 Accordo Quadro, IRV - Entrata in vigore Art. 37 Accordo Quadro, IRV - Durata e Cessazione Art. 38 Accordo Quadro, IRV

Testo normativo (38 Articoli)

Disposizioni Generali - Principi

1. L'accordo quadro regola i principi e le procedure della cooperazione intercantonale con compensazione dei carichi.

2. Essa costituisce la base per i contratti di cooperazione intercantonale nei settori secondo l'articolo 48a della Costituzione federale.

3. I cantoni possono sottoporre i contratti di cooperazione intercantonale ad altri ambiti di compiti dell'accordo quadro.

Disposizioni Generali - Principi

1. Con la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri si persegue un adempimento dei compiti adeguato alle esigenze e economicamente efficiente.

2. Essa deve essere strutturata in modo tale che i beneficiari siano anche i responsabili dei costi e delle decisioni.

3. La Conferenza dei Governi Cantonali (CdC) pubblica ogni quattro anni un rapporto di gestione sullo stato di applicazione dei principi della collaborazione intercantonale.

Disposizioni Generali - Principi

1. I cantoni si impegnano a osservare i principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale anche nel rapporto intracanale, in maniera coerente.

Disposizioni Generali - Principi

1. I governi cantonali sono obbligati a informare tempestivamente e in modo esaustivo i parlamenti cantonali riguardo agli accordi esistenti o previsti nel campo della collaborazione intercantonale con compensazione dei costi.

2. Per il resto, il diritto cantonale disciplina i diritti di partecipazione dei parlamenti.

**Disposizioni Generali - Competenze e Attribuzioni**

1. Le dichiarazioni di adesione, le dichiarazioni di recesso e le richieste di modifica dell'accordo quadro devono essere depositate presso la KdK.

2. La KdK accerta l'entrata in vigore e la cessazione dell'accordo quadro e svolge un eventuale procedimento di modifica.

3. Essa elegge i membri della Commissione Intercantonale del Contratto (IVK) e ne approva il regolamento interno.

**Disposizioni Generali - Competenze e Attribuzioni**

1. La Presidente o il Presidente della KdK è responsabile per la fase preliminare informale nell'ambito della procedura di risoluzione delle controversie.

**Disposizioni Generali - Competenze e Attribuzioni**

1. La IVK è competente per la procedura formale di mediazione nell'ambito della procedura di risoluzione delle controversie.

2. È composta da sei membri, eletti dal KdK per un mandato di quattro anni. Durante l'elezione, deve essere rispettata un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.

3. Si dota di un regolamento interno.

4. Il KdK si fa carico dei costi di messa a disposizione della IVK. Tutti gli altri costi sono a carico delle parti, ai sensi dell'art. 34 par. 5.

1. Disposizioni Generali - Definizioni

1. Fornitore di prestazioni è un Cantone o un soggetto giuridico comune, nel cui ambito di competenza rientra l'erogazione della prestazione.

2. Acquirente delle prestazioni è il Cantone che remunera le prestazioni.

3. Produttore di prestazioni è colui che produce una prestazione.

4. Beneficiario di prestazioni è colui che usufruisce di una prestazione.

5. Richiedenti ai sensi degli articoli 13 e 23 sono potenziali beneficiari di prestazioni.

Forme di collaborazione intercantonale con compensazione dei carichi

1. L'accordo quadro disciplina le seguenti forme di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri

a. la gestione comune;

b. l'acquisto di prestazioni.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. Una gestione comune si riferisce a un'organizzazione o un'istituzione costituita da due o più cantoni, avente lo scopo di fornire congiuntamente determinati servizi nell'ambito della cooperazione intercantonale con il meccanismo di compensazione dei costi.

2. I cantoni partecipanti a una gestione comune sono denominati cantoni responsabili.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. Si applica la legge della sede della gestione comune.

2. Fatte salve le disposizioni divergenti nei rispettivi contratti intercantonali.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

**1. I cantoni partecipanti al consorzio hanno, in linea di principio, diritti di partecipazione e di co-decisione paritari. Questi possono eccezionalmente essere ponderati in base alla partecipazione finanziaria.**

**2. I diritti di partecipazione e di co-decisione sono completi e si estendono a tutti i settori dell'erogazione delle prestazioni.**

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. I richiedenti dei cantoni finanziatori hanno un accesso paritario ai servizi.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. I cantoni responsabili assicurano un'efficace sorveglianza sulla direzione e gestione della comune responsabilità.

2. Essi attribuiscono le funzioni di sorveglianza ad organi adeguati. A tutti i cantoni responsabili deve essere consentita la partecipazione negli organi.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. Per le gestioni congiunte, vengono istituite commissioni interparlamentari di revisione degli affari.

2. L'assegnazione dei seggi è di norma paritaria. In casi eccezionali, essa può seguire il criterio delle quote di finanziamento, garantendo comunque una rappresentanza minima per ogni cantone.

3. La commissione interparlamentare di revisione degli affari viene informata tempestivamente e in maniera completa sul lavoro della gestione congiunta.

4. Le commissioni interparlamentari di revisione degli affari possono proporre ai cantoni partecipanti modifiche al contratto. Esse hanno diritti di partecipazione adeguati nell'elaborazione di un mandato di prestazione e di un budget globale.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. I nuovi cantoni responsabili pagano una somma di acquisto che corrisponde proporzionalmente al valore attuale degli investimenti effettuati dai cantoni responsabili precedenti.

2. I cantoni responsabili precedenti hanno diritto alla somma di acquisto per l'ammontare degli investimenti da loro effettuati.

3. La procedura di ingresso deve essere disciplinata nei contratti intercantonali.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. La procedura di recesso e le condizioni di recesso, incluso un eventuale diritto al risarcimento dei cantoni portatori recedenti, devono essere disciplinate nei contratti intercantonali.

2. I cantoni portatori recedenti sono responsabili per gli obblighi sorti durante il periodo della loro compartecipazione.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. Un eventuale ricavato dalla liquidazione e dallo scioglimento è da distribuire proporzionalmente tra le parti del contratto in base alla loro partecipazione.

2. Per eventuali obbligazioni esistenti al momento dello scioglimento, i cantoni sostenitori sono responsabili in solido, salvo quanto diversamente previsto dai contratti intercantonali.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. I cantoni portatori sono responsabili in modo sussidiario e solidale per le obbligazioni delle gestioni comuni.

2. I cantoni portatori sono responsabili per le persone che delegano ad organi intercantonali.

3. Fatte salve le disposizioni divergenti nei rispettivi contratti intercantonali.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Gestione congiunta

1. I cantoni responsabili devono essere informati in modo tempestivo e completo sulle attività della gestione comune.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Acquisto di prestazioni

1. Un acquisto di prestazioni può avvenire mediante pagamenti di compensazione, scambio di prestazioni o forme miste di pagamento e scambio.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Acquisto di prestazioni

1. Ai compratori dei servizi viene generalmente concesso almeno un diritto parziale di partecipazione.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Acquisto di prestazioni

1. I richiedenti dei cantoni contraenti hanno, in linea di principio, pari accesso ai servizi.

2. In caso di restrizioni all'ammissione, i richiedenti dei cantoni contraenti sono preferiti rispetto a quelli dei cantoni non contraenti.

3. In caso di restrizioni all'ammissione, i richiedenti dei cantoni sostenitori sono preferiti rispetto a quelli dei cantoni che acquistano i servizi.

Forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri - Acquisto di prestazioni

1. I beneficiari del servizio devono essere periodicamente informati dal fornitore del servizio sulle prestazioni fornite.

**Ripartizione degli Oneri - Principi per la Determinazione delle Compensazioni**

1. La base per la determinazione dei compensi è costituita da conti economici e di prestazione trasparenti e comprensibili.

2. I cantoni coinvolti in un contratto elaborano i requisiti per i conti economici e di prestazione.

**Ripartizione degli Oneri - Principi per la Determinazione delle Compensazioni**

1. Prima dell'avvio delle trattative, le parti negoziatrici dichiarano di quali prestazioni e vantaggi beneficiano e quali costi ed effetti negativi devono sostenere. I prestatari devono dimostrare i costi sostenuti.

2. I cantoni sono obbligati a mettere a disposizione la documentazione necessaria.

Ripartizione degli oneri - Principi per i risarcimenti

1. Le prestazioni con costi significativi, per le quali le beneficiarie e i beneficiari di prestazioni provenienti da altri cantoni non contribuiscono, sono compensate da pagamenti di compensazione dei cantoni.

2. La determinazione del compenso e degli altri contenuti contrattuali è fondamentalmente materia delle parti contrattuali.

Ripartizione degli oneri - Principi per i risarcimenti

1. La base per la determinazione del compenso è costituita dai costi totali medi.

2. Il compenso viene corrisposto in base ai risultati e si orienta sull'effettivo utilizzo delle prestazioni.

3. Ulteriori criteri per la determinazione del compenso sono

a. diritti di partecipazione e collaborazione concessi o richiesti;

b. l'accesso garantito all'offerta di prestazioni;

c. significativi vantaggi e svantaggi della posizione in relazione alla fornitura e alla fruizione delle prestazioni;

d. trasparenza nella documentazione dei costi;

e. economicità nella realizzazione delle prestazioni.

Ripartizione degli oneri - Principi per i risarcimenti

1. Il fornitore di servizi si impegna a far pervenire la remunerazione al prestatore di servizi, nella misura in cui quest'ultimo sostiene i costi per la fornitura del servizio.

Ripartizione degli oneri - Principi per i risarcimenti

1. Se i prestatori del servizio sono i comuni, a questi deve essere concesso il diritto di essere ascoltati e di partecipare.

2. In un contratto intercantonale, ai comuni o alle organizzazioni da loro sostenute può essere riconosciuto un diritto diretto al rimborso.

Risoluzione delle Controversie

1. I cantoni e gli organi intercantonali si sforzano di risolvere le controversie derivanti da contratti intercantonali esistenti o previsti mediante negoziazione o mediazione.

2. Essi si impegnano a partecipare a un procedimento di risoluzione delle controversie descritto di seguito per tutte le controversie relative alla cooperazione intercantonale con compensazione degli oneri, prima di intentare un'azione ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005.

3. Il procedimento di risoluzione delle controversie può essere invocato anche da cantoni non contraenti, così come da organi intercantonali che non sono basati sull'IRV.

Risoluzione delle Controversie

1. La procedura di risoluzione delle controversie è suddivisa in due fasi. Consiste in una fase preliminare informale davanti alla presidenza della CdK e in una procedura di mediazione formale davanti all'IVK.

2. Ogni cantone e ogni organo intercantonale può avviare la procedura di risoluzione delle controversie a tal fine presentando una richiesta scritta di mediazione alla presidenza della CdK.

Risoluzione delle Controversie

1. All'arrivo della richiesta di mediazione, il presidente o la presidente della KdK o un'altra personalità da lui o lei designata come mediatore invita le rappresentanze delle parti coinvolte a un colloquio.

2. In accordo con le parti coinvolte può essere coinvolta una persona particolarmente qualificata nel campo della mediazione.

3. Se la fase preliminare informale non porta a un accordo entro sei mesi dall'arrivo della richiesta di mediazione, il mediatore avvia la procedura formale di mediazione davanti all'IVK.

Risoluzione delle Controversie

1. L'IVK notifica alle parti l'apertura della procedura formale di mediazione.

2. I membri dell'IVK designano una personalità come presidente della procedura di mediazione pendente. Se non riescono a concordare una proposta comune entro un mese o se la persona designata viene rifiutata da una delle parti, il presidente del Tribunale federale viene invitato a nominare un presidente per la procedura di mediazione.

3. L'apertura della procedura di mediazione deve essere comunicata alla Cancelleria federale con l'indicazione dell'oggetto del contendere. Se la controversia coinvolge interessi federali, il Consiglio federale può designare una persona per partecipare alla procedura di mediazione come osservatore federale.

4. Le parti sono autorizzate a documentare e registrare per iscritto le loro posizioni divergenti a disposizione dell'IVK, e ricevono l'opportunità di esprimersi oralmente davanti all'IVK. Della trattazione è redatto un verbale.

5. Il risultato è registrato dall'IVK per conto delle parti in un documento ufficiale. In esso è prevista anche la distribuzione dei costi della procedura tra le parti.

6. Le parti si impegnano a presentare eventuale ricorso presso il Tribunale federale svizzero entro sei mesi dall'apertura formale di un eventuale fallimento della procedura di mediazione.

7. Si impegnano a inserire i documenti relativi alla procedura di risoluzione delle controversie nel fascicolo del tribunale.

Disposizioni finali

1. L'adesione all'accordo quadro diventa efficace con la comunicazione al KdK.

2. Ogni cantone può recedere mediante dichiarazione al KdK. Il recesso diventa efficace con la fine dell'anno solare successivo alla dichiarazione.

3. La dichiarazione di recesso può essere rilasciata al più presto alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore e cinque anni dopo l'adesione.

Disposizioni finali

1. L'accordo quadro è a tempo indeterminato.

2. Esso cessa di avere efficienza quando il numero dei membri scende sotto 18.

Disposizioni finali

1. Su richiesta di tre cantoni, la KdK avvia la modifica dell'accordo quadro. Essa entra in vigore alle condizioni previste dall'articolo 36.

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