Transazione giudiziale tra il Cantone di Lucerna e il Cantone di Nidvaldo sui confini di sovranità e di pesca nel lago di Lucerna
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Il confine di sovranità tra i cantoni di Lucerna e Nidvaldo sul Lago dei Quattro Cantoni decorre lungo la linea mediana ideale del lago. Inizia al confine cantonale terrestre presso l'immissione del Friedbächli e si estende fino al confine cantonale terrestre presso la stazione dei battelli a vapore Kehrsiten-Bürgenstock e, continuando verso est, dal confine cantonale terrestre tra Unter- e Obermatt fino al punto della linea mediana ideale del lago che si trova tra Unterer e Oberer Nase.
1. Confini di Sovranità e Pesca

1. Nel bacino di Stansstad, Kreuz e Matt, con riserva dell'articolo 3, viene introdotta la comunità di pesca entro i seguenti confini
1. verso la parte orientale del bacino di Matt: linea Wispelen / Unternas verso Horlaui / Riedsort;
2. verso il braccio di Küssnacht: linea Zinnen / Hertenstein verso Altstatt / Meggenhorn;
3. verso il braccio di Lucerna: linea Altstadt / Meggenhorn verso St. Niklausen-Horn;
4. verso la baia di Horw: confine sud della concessione di pesca Winkler- und Horwersee.
1. Le pesca private reciproche, ma almeno una fascia costiera di 200 metri di larghezza sul lato di Nidwalden, sono escluse dalla pesca comune.
1. Alla comunità della pesca partecipa il Cantone di Lucerna con dieci e il Cantone di Nidwalden con sei licenze per pescatori professionisti.
1. I due cantoni non rilasciano ulteriori patenti di pescatore professionista per l'area della pesca comune.
2. Al cantone di Nidwalden è consentito rilasciare l'autorizzazione a sei titolari di patente per l'area della comunità di pesca situata a est della linea Landmark Obermatt / Weggis, che non siano identici ai titolari di patente ammessi nell'area a ovest di questa linea.
1. Il trattato di pesca del 1655 è abrogato.
1. Il territorio della pesca comune è valido solo per la pesca professionale.
2. Per i pescatori sportivi vale il confine cantonale.
1. Ogni cantone esercita la sovranità che gli compete in materia di pesca entro i limiti del suo territorio. Gli spettano le competenze e gli obblighi che derivano dal concordato sulla pesca nel Lago dei Quattro Cantoni.
2. Ogni cantone applica, salve le disposizioni del diritto federale e del concordato menzionato, il proprio diritto.
1. La delimitazione effettuata nel 1921 dal geometra cantonale lucernese è riconosciuta come legalmente vincolante per i confini di giurisdizione stabiliti.
2. Nella misura in cui si rivela necessaria la delimitazione dei confini di giurisdizione per la pesca, essa sarà eseguita congiuntamente dai due cantoni e a spese comuni.
3. I costi dei lavori di delimitazione eseguiti nel 1921/22 saranno sostenuti dai due cantoni in parti uguali. Il Cantone di Nidwalden pagherà al Cantone di Lucerna, sotto questo titolo, l'importo di Fr. 750.-.
1. I confini di sovranità e della pesca sono rappresentati nella mappa allegata a questo accordo con una scala 1:25'000. La mappa costituisce parte integrante di questo accordo.
1. L'accordo accettato dai governi dei due cantoni è soggetto all'approvazione del Gran Consiglio del Cantone di Lucerna e del Consiglio di Stato di Nidwalden. Sarà dichiarato in vigore dalle autorità dei due cantoni contemporaneamente a seguito di tali approvazioni e verrà comunicato al Consiglio federale svizzero.
2. Dopo la sua entrata in vigore, l'accordo è applicabile a tutte le licenze di pesca già rilasciate e ancora da rilasciare dai due cantoni.
1. Dopo l'approvazione dell'accordo, il Tribunale federale decide sulla cancellazione del procedimento e stabilisce le spese processuali.
2. Le spese processuali sono sostenute dalle parti in parti uguali.
3. Le spese di parte e legali vengono compensate.