1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Gli obblighi del personale docente delle istituzioni sono, essenzialmente, identici a quelli del personale docente incaricato delle classi speciali della scuola pubblica.
2. In questa misura, l'uguaglianza di funzione sancisce l'uguaglianza di trattamento ai sensi degli articoli 8 e 23 del regolamento di applicazione, per le scuole pubbliche, della legge concernente i trattamenti dei titolari di funzioni pubbliche gravanti sul bilancio dello Stato, del 21 dicembre 1971.
Le mansioni riconosciute come identiche sono, in particolare
d) la formazione continua.
Al contrario, i handicap e i disturbi specifici di cui soffrono i bambini accolti nelle istituzioni possono imporre al personale docente compiti aggiuntivi e un superamento dell'orario scolastico normale.
Queste mansioni complementari sono in particolare le seguenti
e) l'accoglienza e la gestione dei tirocinanti.
[3]
[4] I compiti complementari rientranti nel settore educativo delle istituzioni sono di competenza del Dipartimento della formazione, delle finanze e della digitalizzazione, tramite il suo servizio di protezione degli adulti e dei minori.
[5] Il Dipartimento della formazione, delle finanze e della digitalizzazione è incaricato dell'applicazione del presente decreto che entra in vigore con effetto dal 1º gennaio 1982.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.