Legislator · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

13 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (13)

Art. premier Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Oggetto Art. 2 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Requisito della cittadinanza svizzera Art. 3 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Prestazione del giuramento Art. 4 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 Art. 5 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Obbligo di residenza nel cantone Art. 6 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Obbligo di residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro Art. 7 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Certificato medico Art. 8 Regolamento relativo agli obblighi legati a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 Art. 9 Regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Disposizioni particolari per funzioni fisicamente gravose Art. 10-12 Regolamento relativo agli obblighi associati a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 Art. 13 Regolamento relativo agli obblighi legati a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Uniforme Art. 14 Regolamento relativo agli obblighi legati a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 Art. 15 Regolamento relativo agli obblighi legati a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale, del 18 dicembre 1996 - Esecuzione e pubblicazione

Statutory Text (13 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

[3] 1 Il presente regolamento determina i requisiti particolari legati all'esercizio di determinate funzioni.

2. Le funzioni interessate sono elencate nella tabella allegata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. La nazionalità svizzera è richiesta per le funzioni e i settori di attività legati all'esercizio del potere pubblico.

2. Sono considerate tali in particolare le funzioni che comportano per i loro titolari

a) la presa di decisioni che incidono gravemente sugli amministrati nella loro persona o nei loro beni;

b) la partecipazione all'organizzazione generale della difesa o l'accesso a documenti riservati relativi ad essa.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. I funzionari che svolgono compiti di polizia, i quali possono ledere la libertà individuale e che sono armati per il loro servizio, sono tenuti a prestare giuramento.

2. Il Consiglio di Stato può imporre di prestare giuramento ad altri titolari di funzioni pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

[4] 1 Il o la capo del dipartimento interessato procede al giuramento dei funzionari interessati.

2. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro (o prometto) di adempiere fedelmente e coscienziosamente ai doveri del mio incarico".

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

[5] 1 Quando lo richiedono interessi pubblici preponderanti, in particolare quando l'integrazione nella comunità neocastellana è necessaria o quando l'allontanamento dal domicilio pregiudica l'adempimento dei doveri di servizio, i titolari di funzioni pubbliche devono fissare il domicilio nel cantone.

2. Le funzioni menzionate nella tabella allegata richiedono, a partire dalla nomina del loro titolare, una domiciliazione nel cantone. Il Consiglio di Stato può, a titolo eccezionale, concedere deroghe in base a circostanze particolari o alla situazione del mercato del lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Quando le esigenze della funzione possono richiedere, al di fuori dell'orario di lavoro abituale, un intervento rapido presso il luogo di lavoro, i titolari di funzioni pubbliche possono essere obbligati a risiedere nelle vicinanze di esso.

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[6] 1 L'esercizio di alcune funzioni può essere subordinato alla presentazione di un certificato medico soddisfacente, prima o durante il rapporto di servizio, soprattutto quando è necessario un buono stato di salute o quando esiste un rischio di contrarre un'affezione di natura professionale.

2. L'esame medico viene effettuato da un medico autorizzato a praticare nel cantone. Può essere richiesto il parere del medico cantonale.

3. Il servizio delle risorse umane disciplina la procedura da seguire tramite direttive.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Quando la presentazione del certificato medico costituisce una condizione per l'assunzione, le spese dell'esame sono a carico dell'interessato.

2. Gli esami medici richiesti durante i rapporti di servizio sono a carico dello Stato, nella misura in cui causano spese aggiuntive all'interessato.

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[7] 1 Sono considerate funzioni fisicamente impegnative quelle che richiedono ai loro titolari sforzi fisici frequenti e significativi o che operano in un contesto di sicurezza che presenta rischi particolari.

2. Le funzioni pubbliche per le quali i titolari beneficiano delle disposizioni particolari degli articoli 94 e seguenti del regolamento di assicurazione della Cassa pensioni della funzione pubblica del Cantone di Neuchâtel (RAss) sono indicate nella tabella allegata.

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[8]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. I titolari di cariche pubbliche tenuti a indossare un'uniforme di servizio la ricevono gratuitamente.

2. L'uso dell'uniforme è in linea di principio obbligatorio durante il servizio.

3. Eccezioni possono essere ammesse dai capi di servizio, in particolare quando l'attività che richiede l'uso dell'uniforme non è temporaneamente svolta o quando essa non implica alcun contatto con terzi.

4. Sono riservate le disposizioni particolari per l'uniforme militare in quanto uniforme di servizio nonché le direttive particolari emesse.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Tabella allegata al regolamento relativo agli obblighi connessi a determinate funzioni dell'amministrazione cantonale [10]

[9] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, che sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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