1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
[3] 1 Il presente regolamento determina i requisiti particolari legati all'esercizio di determinate funzioni.
2. Le funzioni interessate sono elencate nella tabella allegata.
1. La nazionalità svizzera è richiesta per le funzioni e i settori di attività legati all'esercizio del potere pubblico.
2. Sono considerate tali in particolare le funzioni che comportano per i loro titolari
a) la presa di decisioni che incidono gravemente sugli amministrati nella loro persona o nei loro beni;
b) la partecipazione all'organizzazione generale della difesa o l'accesso a documenti riservati relativi ad essa.
1. I funzionari che svolgono compiti di polizia, i quali possono ledere la libertà individuale e che sono armati per il loro servizio, sono tenuti a prestare giuramento.
2. Il Consiglio di Stato può imporre di prestare giuramento ad altri titolari di funzioni pubbliche.
[4] 1 Il o la capo del dipartimento interessato procede al giuramento dei funzionari interessati.
2. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro (o prometto) di adempiere fedelmente e coscienziosamente ai doveri del mio incarico".
[5] 1 Quando lo richiedono interessi pubblici preponderanti, in particolare quando l'integrazione nella comunità neocastellana è necessaria o quando l'allontanamento dal domicilio pregiudica l'adempimento dei doveri di servizio, i titolari di funzioni pubbliche devono fissare il domicilio nel cantone.
2. Le funzioni menzionate nella tabella allegata richiedono, a partire dalla nomina del loro titolare, una domiciliazione nel cantone. Il Consiglio di Stato può, a titolo eccezionale, concedere deroghe in base a circostanze particolari o alla situazione del mercato del lavoro.
Quando le esigenze della funzione possono richiedere, al di fuori dell'orario di lavoro abituale, un intervento rapido presso il luogo di lavoro, i titolari di funzioni pubbliche possono essere obbligati a risiedere nelle vicinanze di esso.
[6] 1 L'esercizio di alcune funzioni può essere subordinato alla presentazione di un certificato medico soddisfacente, prima o durante il rapporto di servizio, soprattutto quando è necessario un buono stato di salute o quando esiste un rischio di contrarre un'affezione di natura professionale.
2. L'esame medico viene effettuato da un medico autorizzato a praticare nel cantone. Può essere richiesto il parere del medico cantonale.
3. Il servizio delle risorse umane disciplina la procedura da seguire tramite direttive.
1. Quando la presentazione del certificato medico costituisce una condizione per l'assunzione, le spese dell'esame sono a carico dell'interessato.
2. Gli esami medici richiesti durante i rapporti di servizio sono a carico dello Stato, nella misura in cui causano spese aggiuntive all'interessato.
[7] 1 Sono considerate funzioni fisicamente impegnative quelle che richiedono ai loro titolari sforzi fisici frequenti e significativi o che operano in un contesto di sicurezza che presenta rischi particolari.
2. Le funzioni pubbliche per le quali i titolari beneficiano delle disposizioni particolari degli articoli 94 e seguenti del regolamento di assicurazione della Cassa pensioni della funzione pubblica del Cantone di Neuchâtel (RAss) sono indicate nella tabella allegata.
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1. I titolari di cariche pubbliche tenuti a indossare un'uniforme di servizio la ricevono gratuitamente.
2. L'uso dell'uniforme è in linea di principio obbligatorio durante il servizio.
3. Eccezioni possono essere ammesse dai capi di servizio, in particolare quando l'attività che richiede l'uso dell'uniforme non è temporaneamente svolta o quando essa non implica alcun contatto con terzi.
4. Sono riservate le disposizioni particolari per l'uniforme militare in quanto uniforme di servizio nonché le direttive particolari emesse.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.
[9] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, che sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.