1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Testo normativo (4 Articoli)
[5] 1 Possono essere retribuiti solo i tirocini obbligatori effettuati nell'ambito di una formazione il cui titolo è rilasciato da un istituto pubblico di formazione svizzero o dallo Stato, oppure che sono richiesti per accedere a tale formazione.
2. I tirocini preparatori di informazione o sensibilizzazione non sono retribuiti.
[6] La retribuzione mensile lorda (base 2013) dei tirocinanti dell'amministrazione cantonale è la seguente
a) abrogato
b) abrogato
2. Sono fatte salve le convenzioni intercantonali o gli accordi settoriali che prevedono altre retribuzioni.
[7] 1 Gli stagisti ricevono una tredicesima mensilità nel mese di dicembre o con l'ultimo stipendio. Quando il tirocinio inizia o termina nel corso dell'anno, la parte della tredicesima mensilità è calcolata pro rata temporis.
2. Il diritto all'assegno di rincaro è regolato conformemente all'articolo 56 LSt, per analogia.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1º agosto 2013.
2. Esso abroga il decreto che fissa la remunerazione delle persone con obbligo legale o regolamentare di svolgere un tirocinio nel quadro dei loro studi, del 10 maggio 2006 [8].
3. Sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.