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152.511.103 CH-NE

Regolamento sulla determinazione e l'evoluzione dei trattamenti del personale di polizia e amministrativo trasferito alla Polizia di Neuchâtel, del 4 novembre 2013 - Ambito di applicazione

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Testo normativo (5 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Il presente regolamento si applica agli agenti di polizia e ai collaboratori amministrativi trasferiti dal 1° gennaio 2006 alla Polizia di Neuchâtel in virtù di un contratto di prestazione tra lo Stato e un comune.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Il trattamento iniziale dei collaboratori trasferiti corrisponde al trattamento nominale, esclusa l'indennità, percepito presso il precedente datore di lavoro, arrotondato al livello superiore della classe corrispondente alla funzione secondo la scala cantonale dei trattamenti.

2. Se del caso, sono collocati nel livello massimo della classe di trattamento e ricevono un supplemento straordinario non indicizzato per la differenza con il trattamento percepito presso il precedente datore di lavoro.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1 Se il trattamento iniziale è inferiore a quello di cui avrebbe beneficiato il collaboratore secondo i criteri definiti all'articolo 15 del regolamento concernente i trattamenti della funzione pubblica, del 9 marzo 2005, (di seguito RTFP), il trattamento è aumentato, in aggiunta allo scatto annuale automatico (19 RTFP), di due scatti per anno fino alla totale compensazione della differenza. Se la differenza non è compensata entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, o da un trasferimento che sia successivo a quest'ultima, l'ultimo aumento prima di questa scadenza può essere superiore a uno scatto.

2. Se il trattamento iniziale è superiore a quello di cui avrebbe beneficiato il collaboratore secondo i criteri definiti all'articolo 15 RTFP, il trattamento è bloccato, incluso lo scatto automatico (19 RTFP), fino a quando non corrisponde a quello di cui avrebbe beneficiato in applicazione del RTFP e degli aumenti previsti da quest'ultimo, per un massimo di 5 anni. L'adeguamento all'indice svizzero dei prezzi al consumo è riservato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2014.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Il presente regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale ed inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

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