1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Table of Provisions (7)
Statutory Text (7 Provisions)
Il presente decreto ha lo scopo di
a) definire la nozione di servizio di reperibilità menzionata all'articolo 40a del regolamento riguardante i trattamenti della funzione pubblica, del 9 marzo 2005;
b) definire i criteri che permettono di riconoscere la necessità dell'istituzione di un servizio di reperibilità nei servizi dell'amministrazione cantonale;
c) definire i criteri per l'indennizzo del servizio di reperibilità svolto dai membri del personale dell’amministrazione cantonale;
d) definire la composizione dell'organo interno incaricato dell'applicazione di questa disposizione.
[3] Il presente decreto si applica ai servizi e agli uffici dell'amministrazione cantonale, ad eccezione del personale operativo del servizio dei ponti e delle strade.
1. Quando l'organizzazione del servizio o eventi particolari lo richiedono, alcuni membri del personale dell'amministrazione cantonale possono essere obbligati a prestare un servizio di reperibilità al di fuori dell'orario di servizio normale dell'amministrazione, e devono essere raggiungibili e disponibili per intervenire in caso di necessità.
2. L'introduzione di un servizio di reperibilità dipende dai risultati di un'analisi dei rischi che identifichi un indice di gravità secondo quanto stabilito nella tabella I allegata.
3. Un servizio di reperibilità può essere organizzato non appena l'indice di gravità menzionato nel capoverso 2 raggiunge 10 punti.
1. L'indennizzo dei membri del personale dell'amministrazione cantonale soggetti a un servizio di picchetto è determinato sulla base della sua valorizzazione in punti conformemente alla tabella II allegata.
2. Il valore del punto è fissato a 25 franchi.
3. La concessione di giorni di congedo supplementari può sostituire l'indennizzo previsto ai paragrafi precedenti.
1. In caso di chiamata durante un servizio di reperibilità, il tempo di intervento è conteggiato come tempo di lavoro.
2. È concesso un supplemento di retribuzione di 5 franchi per ogni ora di intervento.
3. Un eventuale spostamento durante il servizio di reperibilità sarà indennizzato.
Il servizio delle risorse umane e l'ufficio di organizzazione sono congiuntamente responsabili per tutte le richieste relative al presente decreto.
[4] 1 Il presente decreto entra in vigore con effetto retroattivo al 1º gennaio 2010.
2. Sarà pubblicato nel bollettino ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.
3. Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura è incaricato dell'applicazione del presente decreto.
ALLEGATO