1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Statutory Text (5 Provisions)
**L'articolo presente ha l'obiettivo di garantire una rappresentazione equilibrata dei generi e della diversità delle origini nelle commissioni, sotto-commissioni, consigli, organi e gruppi di lavoro nominati dal Consiglio di Stato o nei quali il Consiglio di Stato nomina una parte dei membri.**
**Il Consiglio di Stato** mira a raggiungere una rappresentazione minima del 40% di uno dei due generi complessivamente nelle entità di cui all'articolo 1. Si adopera inoltre per garantire una rappresentatività delle origini della popolazione neocastellana.
1. Per ogni posizione da ricoprire all'interno di un'entità indicata all'articolo 1, fatta salva le nomine nelle funzioni, il dipartimento interessato propone al Consiglio di Stato candidature che consentano di raggiungere la rappresentanza equilibrata stabilita all'articolo 2.
2. Se per ragioni particolari tali condizioni non possono essere soddisfatte, il dipartimento interessato ne dà spiegazione al Consiglio di Stato in un breve rapporto che specifica la procedura messa in atto per rinnovare i membri, le proposte ricevute e le iniziative intraprese per rispettare gli obiettivi previsti all'articolo 2.
Ogni anno, le statistiche sulla rappresentazione di genere e sulla diversità delle origini all'interno delle entità designate nell'articolo 1 sono pubblicate nel rapporto di gestione finanziaria.
1 Il presente decreto entra in vigore il 1º gennaio 2021.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.