1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
[3] 1 Il Consiglio di Stato si impegna ad attuare una politica volta a concretizzare i principi della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e dell'uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne all'interno dell'amministrazione cantonale.
2. A tal fine, il Consiglio di Stato si avvale dell'Ufficio della politica familiare e delle pari opportunità (di seguito: UPFE), collegato al Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (di seguito: DECS).
Le mansioni dell'OPFE sono le seguenti
a) proporre al Consiglio di Stato le misure volte a conciliare la vita professionale e familiare nonché a garantire la parità di opportunità tra uomini e donne e vigilare sulla loro attuazione presso i servizi e gli uffici, nonché tra i collaboratori e le collaboratrici dell'amministrazione cantonale;
b) promuovere presso le entità dell'amministrazione cantonale di Neuchâtel gli obiettivi definiti dal Consiglio di Stato in tema di conciliazione famiglia-lavoro e parità di opportunità;
c) assicurarsi di raggiungere gli obiettivi definiti dal Consiglio di Stato e valutarne le prestazioni, attraverso l'elaborazione di direttive e l'analisi di indicatori statistici in particolare;
d) fornire un'informazione e incoraggiare una formazione specifiche;
e) rappresentare lo Stato presso gruppi, associazioni ed entità che operano nell'ambito della politica familiare e della parità.
1. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio di Stato in materia di politica familiare e di uguaglianza, l'OPFE collabora con il servizio delle risorse umane (di seguito: SRU), che è incaricato dell'attuazione delle misure e deve raccogliere le informazioni per l'elaborazione dei cruscotti.
2. L'OPFE si avvale di un gruppo di lavoro interdipartimentale, composto in particolare da un/a rappresentante
– delle associazioni del personale.
3. L'OPFE può richiedere la collaborazione e il supporto degli altri servizi e uffici dell'amministrazione.
4. L'OPFE presenta le sue missioni presso gli altri dipartimenti dell'amministrazione cantonale, ad esempio essendo invitato alla conferenza dei segretari generali.
5. L'OPFE è l'organo di consulenza per gli altri servizi e uffici dell'amministrazione per qualsiasi progetto avviato all'interno dell'amministrazione cantonale in materia di politica familiare e di uguaglianza, in particolare in materia di accoglienza extra-familiare. È associato a qualsiasi gruppo di lavoro dell'amministrazione cantonale la cui riflessione riguardi la politica familiare e l'uguaglianza tra uomini e donne.
L'OPFE emette un preavviso per qualsiasi questione o richiesta del personale amministrativo dell'amministrazione cantonale relativa alla conciliazione famiglia-lavoro e/o all'uguaglianza tra uomini e donne.
1. L'OFPE informa regolarmente il Consiglio di Stato sull'attuazione della politica in materia di politiche familiari e di uguaglianza tra uomini e donne.
2. A tal fine, fornisce al Consiglio di Stato degli indicatori affinché esso possa, se necessario, decidere le misure di adeguamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.