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152.111.1 CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

[3] 1 Il Consiglio di Stato si impegna ad attuare una politica volta a concretizzare i principi della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e dell'uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne all'interno dell'amministrazione cantonale.

2. A tal fine, il Consiglio di Stato si avvale dell'Ufficio della politica familiare e delle pari opportunità (di seguito: UPFE), collegato al Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (di seguito: DECS).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

Le mansioni dell'OPFE sono le seguenti

a) proporre al Consiglio di Stato le misure volte a conciliare la vita professionale e familiare nonché a garantire la parità di opportunità tra uomini e donne e vigilare sulla loro attuazione presso i servizi e gli uffici, nonché tra i collaboratori e le collaboratrici dell'amministrazione cantonale;

b) promuovere presso le entità dell'amministrazione cantonale di Neuchâtel gli obiettivi definiti dal Consiglio di Stato in tema di conciliazione famiglia-lavoro e parità di opportunità;

c) assicurarsi di raggiungere gli obiettivi definiti dal Consiglio di Stato e valutarne le prestazioni, attraverso l'elaborazione di direttive e l'analisi di indicatori statistici in particolare;

d) fornire un'informazione e incoraggiare una formazione specifiche;

e) rappresentare lo Stato presso gruppi, associazioni ed entità che operano nell'ambito della politica familiare e della parità.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Consiglio di Stato in materia di politica familiare e di uguaglianza, l'OPFE collabora con il servizio delle risorse umane (di seguito: SRU), che è incaricato dell'attuazione delle misure e deve raccogliere le informazioni per l'elaborazione dei cruscotti.

2. L'OPFE si avvale di un gruppo di lavoro interdipartimentale, composto in particolare da un/a rappresentante

– delle associazioni del personale.

3. L'OPFE può richiedere la collaborazione e il supporto degli altri servizi e uffici dell'amministrazione.

4. L'OPFE presenta le sue missioni presso gli altri dipartimenti dell'amministrazione cantonale, ad esempio essendo invitato alla conferenza dei segretari generali.

5. L'OPFE è l'organo di consulenza per gli altri servizi e uffici dell'amministrazione per qualsiasi progetto avviato all'interno dell'amministrazione cantonale in materia di politica familiare e di uguaglianza, in particolare in materia di accoglienza extra-familiare. È associato a qualsiasi gruppo di lavoro dell'amministrazione cantonale la cui riflessione riguardi la politica familiare e l'uguaglianza tra uomini e donne.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

L'OPFE emette un preavviso per qualsiasi questione o richiesta del personale amministrativo dell'amministrazione cantonale relativa alla conciliazione famiglia-lavoro e/o all'uguaglianza tra uomini e donne.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. L'OFPE informa regolarmente il Consiglio di Stato sull'attuazione della politica in materia di politiche familiari e di uguaglianza tra uomini e donne.

2. A tal fine, fornisce al Consiglio di Stato degli indicatori affinché esso possa, se necessario, decidere le misure di adeguamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

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