Legislator · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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152.111 CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

6 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

La presente legge ha lo scopo di favorire la ricerca di soluzioni volte a contribuire in via prioritaria all'attuazione della politica familiare e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

[1] È istituito a tal fine

a) una commissione consultiva;

b) un ufficio diretto da un delegato o una delegata per la politica familiare e l'uguaglianza tra uomini e donne.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1 La commissione consultiva è composta da sette a undici membri nominati dal Consiglio di Stato.

2. La sua presidenza è assicurata dal capo del dipartimento a cui è collegata.

3. Questa commissione si occupa dei problemi legati all'applicazione di una politica familiare e alla promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in collaborazione con il o la delegato/a.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1. Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni esecutive necessarie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della commissione.

2. Esso designa il dipartimento da cui essa dipenderà.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

[2] Il Consiglio di Stato stabilisce i compiti e le competenze dell'ufficio incaricato della politica familiare e dell'uguaglianza tra uomini e donne, previa consultazione della commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale

1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione. Fissa la data della sua entrata in vigore.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato, il 29 maggio 1996.

L'entrata in vigore è fissata con effetto al 29 maggio 1996.

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