1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale
Table of Provisions (6)
Statutory Text (6 Provisions)
La presente legge ha lo scopo di favorire la ricerca di soluzioni volte a contribuire in via prioritaria all'attuazione della politica familiare e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.
[1] È istituito a tal fine
a) una commissione consultiva;
b) un ufficio diretto da un delegato o una delegata per la politica familiare e l'uguaglianza tra uomini e donne.
1 La commissione consultiva è composta da sette a undici membri nominati dal Consiglio di Stato.
2. La sua presidenza è assicurata dal capo del dipartimento a cui è collegata.
3. Questa commissione si occupa dei problemi legati all'applicazione di una politica familiare e alla promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in collaborazione con il o la delegato/a.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce le disposizioni esecutive necessarie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della commissione.
2. Esso designa il dipartimento da cui essa dipenderà.
[2] Il Consiglio di Stato stabilisce i compiti e le competenze dell'ufficio incaricato della politica familiare e dell'uguaglianza tra uomini e donne, previa consultazione della commissione.
1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio di Stato provvede, se del caso, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione. Fissa la data della sua entrata in vigore.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato, il 29 maggio 1996.
L'entrata in vigore è fissata con effetto al 29 maggio 1996.