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1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Scopo e campo d'applicazione

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (14)

Art. premier Decreto riguardante la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Scopo Art. 2 Decreto concernente la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dagli enti autonomi (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Ambito di applicazione Art. 3 Decreto concernente la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Commissione Art. 4 Decreto sulla riorganizzazione e gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 Art. 5 Ordinanza relativa alla riorganizzazione e alla gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (ordinanza sugli acquisti), del 10 marzo 2010 Art. 5A Decreto riguardante la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 Art. 6 Decreto relativo alla riorganizzazione e gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dagli enti autonomi (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 Art. 7 Decreto relativo alla riorganizzazione e alla gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 Art. 8 Decreto riguardante la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Obiettivi Art. 9 Decreto riguardante la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e le entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Regole di gestione Art. 10 Decreto relativo alla riorganizzazione e alla gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Informazione Art. 11 Decreto sulla riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 Art. 12 Decreto riguardante la riorganizzazione e la gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dalle entità autonome (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010 - Esecuzione Art. 13 Decreto relativo alla riorganizzazione e gestione degli acquisti effettuati dalle unità dell'amministrazione cantonale e dagli enti autonomi (decreto sugli acquisti), del 10 marzo 2010

Testo normativo (14 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Scopo e campo d'applicazione

Il presente decreto ha l'obiettivo di garantire che la gestione degli acquisti di prodotti e delle prestazioni di servizi condotta dall'amministrazione cantonale rispetti la politica d'acquisto adottata dal Consiglio di Stato, così come le regole di gestione a essa associate.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo primo Scopo e campo d'applicazione

Il presente decreto si applica

c) alle entità autonome designate dal Consiglio di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 2 Organizzazione

[2] 1 Viene istituita una commissione per il coordinamento degli acquisti (di seguito: la commissione).

2. La commissione è presieduta dalla cancelliera o dal cancelliere di Stato.

3. Essa è composta

d) dalla coordinatrice o dal coordinatore degli acquisti.

4. Su richiesta della presidente o del presidente, altre persone possono essere invitate, in base alle necessità, a partecipare a questa commissione.

5. Il servizio acquisti, logistica e stampe assume la segreteria della commissione nonché la preparazione e il monitoraggio delle decisioni prese dalla commissione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 2 Organizzazione

1 La commissione esamina e approva le diverse opzioni e procedure d'acquisto.

2. Comunica il suo parere o le sue decisioni ai segretariati generali dei dipartimenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 2 Organizzazione

[3] 1 Il servizio acquisti, logistica e stampati è un servizio centrale appaltante per i prodotti di cui ha la responsabilità.

2. È inoltre responsabile del coordinamento, del supporto e della supervisione degli acquisti effettuati da tutte le unità e entità elencate all’articolo 2.

3. Abrogato.

4. Il servizio acquisti, logistica e stampati stabilisce direttive operative che completano le norme di gestione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 2 Organizzazione

[4] 1. La coordinatrice o il coordinatore degli acquisti fa parte del servizio acquisti, logistica e stampe.

2. La coordinatrice o il coordinatore degli acquisti partecipa ai processi di acquisizione di beni da parte dei servizi centrali acquirenti, come designato dalla cancelleria di Stato.

3. La coordinatrice o il coordinatore degli acquisti è informato sugli acquisti di investimento preventivati e può intervenire secondo le regole di gestione definite nelle direttive.

4. La coordinatrice o il coordinatore degli acquisti supporta i servizi nel campo degli acquisti e collabora di concerto con il servizio prescrittore e richiedente nell'ambito del processo di acquisto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 2 Organizzazione

I servizi centrali acquirenti sono responsabili di alcune famiglie di prodotti e delle prestazioni di servizi per l'intero Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 2 Organizzazione

Le unità amministrative possono acquisire prodotti e servizi, purché non siano gestiti dai servizi centrali acquirenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 3 Politica d'acquisto e norme di gestione

I principali obiettivi da raggiungere sono

d) privilegiare i fornitori orientati allo sviluppo sostenibile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 3 Politica d'acquisto e norme di gestione

[5] Il servizio acquisti, logistica e stampe stabilisce in una direttiva le modalità pratiche riguardanti gli acquisti da parte dei servizi centrali acquirenti, nonché gli acquisti di investimento, in particolare le soglie che determinano le competenze dei suddetti servizi e le regole applicabili alla conclusione dei contratti.

i) abrogato

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 4 Informazione e strumento di gestione

[6] Un sito Intranet "acquisti" è mantenuto aggiornato dal servizio acquisti, logistica e stampe.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 4 Informazione e strumento di gestione

SAP è lo strumento centrale di gestione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Disposizioni finali

La Cancelleria dello Stato è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - capitolo 5 Disposizioni finali

1 Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.

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