Legislator · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
152.100.06 OV-STKNRO-CHANRO-CAN CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali (OV-STKN)

11 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1 La Cancelleria di Stato svolge le funzioni di staff del Consiglio di Stato.

2. Essa assume i compiti attribuiti allo Stato nei settori dei diritti politici, delle relazioni esterne e della comunicazione, delle pubblicazioni ufficiali, delle legalizzazioni, delle unioni registrate, degli acquisti, dell'approvvigionamento, della logistica e degli stampati.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Il cancelliere o la cancelliera di Stato dirige la cancelleria di Stato.

2. Egli o ella assume le funzioni di segretario del Consiglio di Stato.

3. Le sue attribuzioni sono fissate dalla legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione cantonale (LCE), del 22 marzo 1983, e dalla legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. Il vice-cancelliere garantisce la supplenza della cancelliere o del cancelliere di Stato.

2. Egli o ella consiglia e assiste il cancelliere o la cancelliere di Stato nell'espletamento delle sue funzioni.

3. Egli o ella dirige il servizio della cancelleria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

La cancelleria di Stato comprende i seguenti servizi

a) il servizio di cancelleria;

b) il servizio di acquisto, logistica e stampe.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. La cancelliera o il cancelliere dello Stato incontra regolarmente i capi dei servizi sotto forma di riunione generale o individuale.

2. La vice-cancelliera o il vice-cancelliere partecipa alle riunioni con il servizio acquisti, logistica e stampe e assicura il collegamento tra la cancelliera o il cancelliere dello Stato e questo servizio.

3. Il segretariato degli incontri è assicurato dal servizio della cancelleria.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Il cancelliere o la cancelliera di Stato organizza una sessione settimanale di monitoraggio strategico delle riunioni del Consiglio di Stato al fine di garantire il follow-up delle decisioni, così come la coerenza trasversale delle attività che interessano tutti i dipartimenti e la cancelleria di Stato, incluse in particolare le relazioni esterne e la comunicazione dello Stato.

2. Il vice-cancelliere o la vice-cancelliera, così come i segretari generali e le segretarie generali dei dipartimenti, partecipano a questa sessione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 2: Servizio della cancelleria

**Le servizi della cancelleria hanno come missioni specifiche:**

a) **Ambito delle questioni del Consiglio di Stato:**

- la pianificazione dei lavori del Consiglio di Stato;

- la preparazione e il monitoraggio delle sedute del Consiglio di Stato;

- la ricezione della corrispondenza, la sua registrazione e la sua assegnazione ai dipartimenti competenti;

- la spedizione delle decisioni e, se del caso, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

- la redazione del protocollo delle sedute del Consiglio di Stato e l'aggiornamento di un raccoglitore contenente i testi delle decisioni prese;

- l'archiviazione dei documenti.

b) **Ambito dei diritti politici:**

- la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti i diritti politici;

- l'organizzazione delle votazioni federali e cantonali;

- la gestione del voto elettronico, nonché delle altre applicazioni informatiche connesse all'organizzazione delle votazioni federali e cantonali;

- le verifiche previste dalla legislazione sui diritti politici e sull'organizzazione del Gran Consiglio in materia di iniziativa e mozione popolari, nonché le richieste di referendum.

c) **Ambito dell'amministrazione, delle risorse umane e delle finanze:**

- la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale;

- la gestione amministrativa legata allo Sportello unico;

- la legalizzazione delle firme degli ufficiali pubblici;

- la registrazione delle unioni civili e la gestione del registro;

- il servizio postale e di corrispondenza interna;

- i compiti spettanti alla cancelleria di Stato in materia di risorse umane;

- la preparazione dei rapporti di gestione del Consiglio di Stato e della cancelleria di Stato, in collaborazione con il servizio acquisti, logistica e stampe;

- la pianificazione, direzione e coordinamento della gestione finanziaria della cancelleria di Stato, in collaborazione con il servizio acquisti, logistica e stampe.

d) **Ambito dell'accoglienza agli utenti:**

- l'accoglienza delle cittadine e dei cittadini, e delle altre persone che si recano al Castello o negli edifici amministrativi centralizzati dell'amministrazione cantonale;

- la gestione e il servizio delle sale del Castello.

e) **Ambito delle relazioni esterne e della comunicazione:**

- l'elaborazione, l'attuazione e il controllo delle strategie in materia di relazioni esterne e di comunicazione;

- il coordinamento e la gestione dell'informazione del Consiglio di Stato e dei dipartimenti;

- la sistematizzazione della difesa degli interessi del cantone;

- il monitoraggio dei dossier strategici;

- lo sviluppo e l'utilizzo di canali diversificati (digitali, tradizionali) per la diffusione dei messaggi dello Stato;

- la produzione di pubblicazioni mediatiche e la pubblicazione di comunicazioni interne;

- la gestione dei siti internet e intranet dello Stato;

- l'organizzazione di eventi e ricevimenti del Consiglio di Stato;

- la gestione dei rapporti con i media;

- la responsabilità dell'identità visiva dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizio acquisti, di logistica e stampe

**1 Il Servizio Acquisti, Logistica e Stampa ha in particolare come missioni:**

a) **Settore degli acquisti:**

- la definizione e l'attuazione della politica e dei processi di acquisto;

- la consulenza ai servizi dell'amministrazione cantonale e l'accompagnamento nelle procedure di acquisto.

b) **Settore dell'approvvigionamento:**

- la gestione dell'approvvigionamento del materiale d'ufficio per l'amministrazione cantonale;

- la gestione dell'approvvigionamento del materiale scolastico per la scuola dell'obbligo;

- la gestione delle scorte e il coordinamento della distribuzione del materiale d'ufficio e del materiale scolastico;

- la gestione dell'approvvigionamento e della logistica del materiale per le votazioni federali e cantonali;

- la realizzazione di varie missioni di logistica per l'amministrazione cantonale.

c) **Centro Editoria dello Stato di Neuchâtel:**

- la progettazione, la stampa, l'imbustamento e la distribuzione alle entità dell'amministrazione cantonale di tutti i documenti necessari al loro funzionamento e la realizzazione di lavori per i comuni, le entità para-statali e i clienti esterni;

- l'edizione e la realizzazione di documenti amministrativi e diversi supporti didattici.

**2. La responsabilità pedagogica, finanziaria e amministrativa per il settore del materiale scolastico è di competenza del Dipartimento della Formazione e delle Finanze.**

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

La Cancelleria dello Stato può adottare disposizioni particolari riguardanti i suoi compiti e la sua organizzazione interna.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga il regolamento di organizzazione della cancelleria di Stato (RO-CHAN), del 17 maggio 2017 [4].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →