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152.100.05 OR-DBFRO-DFFI CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali (OR-DBF)

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Neuchâtel
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Indice delle disposizioni (13)

Art. premier Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Compiti Art. 2 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Organizzazione Art. 3 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Riunione dei servizi Art. 4 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della Formazione e delle Finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Strutture e competenze Art. 5 Regolamento organizzativo del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Compiti Art. 6 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Servizio dell'istruzione obbligatoria Art. 7 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Servizio delle formazioni post-obbligatorie e dell’orientamento Art. 8 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Servizio finanziario Art. 9 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Servizio delle contribuzioni Art. 10 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Disposizioni particolari Art. 11 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Abrogazione Art. 12 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Disposizione transitoria Art. 13 Regolamento di organizzazione del Dipartimento della formazione e delle finanze (RO-DFFI), del 27 maggio 2025 - Entrata in vigore e pubblicazione

Testo normativo (13 Articoli)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

Dipartimento della Formazione e delle Finanze (DFFI; di seguito: il dipartimento) assume i compiti assegnati allo Stato nei settori della formazione, delle finanze, dei contributi pubblici, nonché in materia di relazioni con i comuni e di responsabilità dello Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. Il dipartimento dispone di un segretariato generale.

2. Comprende i seguenti servizi

d) il servizio delle contribuzioni.

3. È incaricato delle relazioni con le seguenti entità

g) Controllo Cantonale delle Finanze (CCFI).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. La direttrice o il direttore del dipartimento incontra regolarmente i/le dirigenti dei servizi e delle altre entità, in forma di riunione generale o individuale.

2. La o il segretario generale partecipa a queste riunioni e assicura il collegamento tra la direttrice o il direttore del dipartimento e i servizi.

3. Il segretariato degli incontri è garantito dal segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. Le competenze dei servizi sono fissate dal presente regolamento.

2. L'assegnazione di compiti o mandati speciali è riservata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 2: Segretariato generale

1. Il segretariato generale è incaricato dei compiti di coordinazione, pianificazione, consulenza e informazione.

2. Ha in particolare la missione di

a) fornire consulenza e assistenza alla responsabile o al responsabile del dipartimento;

b) gestire e amministrare il segretariato della responsabile o del responsabile del dipartimento;

c) coordinare le attività interne al dipartimento;

d) coordinare le attività interdipartimentali;

e) pianificare, dirigere e coordinare la gestione finanziaria in applicazione della legge sulle finanze dello Stato e dei comuni (LFinEC), del 24 giugno 2014 [3];

f) svolgere i compiti spettanti al dipartimento in materia di risorse umane;

g) curare la comunicazione e l'informazione interne ed esterne in collaborazione con la cancelleria di Stato;

h) monitorare i progetti informatici e di infrastrutture destinati alle scuole, in coordinamento con queste, il servizio informatico e il servizio degli edifici;

i) seguire la politica dell'educazione in Svizzera e all'estero.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1. Il servizio dell'istruzione obbligatoria ha come campo d'attività

a) la scolarizzazione obbligatoria;

b) la pedagogia specializzata per i bambini e gli allievi da 0 a 20 anni;

c) l’insegnamento impartito nel contesto del Conservatorio di musica di Neuchâtel;

d) le prestazioni di psicomotricità nel quadro del centro di psicomotricità;

e) l'informatica scolastica sui piani pedagogico, tecnico e amministrativo.

2. Ha principalmente i seguenti compiti

a) l'attuazione della politica scolastica definita dalle istanze nazionali, intercantonali e dall'autorità cantonale, garantendo il collegamento con i circoli scolastici;

b) l'applicazione del piano di studi e dei mezzi di insegnamento, supportando le direzioni nella messa in opera e partecipando ai lavori romandi ad essi relativi;

c) la definizione del quadro della valutazione del lavoro scolastico degli studenti e il suo sviluppo;

d) l'elaborazione e la messa in opera del quadro orario;

e) la definizione e l'allocazione delle risorse pedagogiche, dell'equipaggiamento e dei servizi informatici;

f) la definizione del quadro che garantisce il percorso scolastico o in pedagogia specializzata degli studenti nonché il supporto necessario all'organizzazione della loro assegnazione;

g) la gestione delle risorse umane di sua competenza, come la determinazione delle classi di trattamento e del numero di scaglioni;

h) la sorveglianza dell'insegnamento, della pedagogia specializzata e degli istituti scolastici, delle scuole specializzate e delle classi delle istituzioni per bambini e adolescenti;

i) il supporto delle autorità regionali nell'applicazione del quadro cantonale;

j) la sorveglianza e il coordinamento delle attività del Conservatorio di musica di Neuchâtel.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

**Il servizio delle formazioni postobbligatorie e dell'orientamento ha come campo d'attività:**

a) l'organizzazione e la sorveglianza della formazione professionale iniziale;

b) l'organizzazione delle procedure di qualificazione;

c) il rilascio delle autorizzazioni a formare e l'organizzazione delle formazioni delle formatrici e formatori in azienda;

d) lo sviluppo e la partecipazione alla promozione dell’apprendistato;

e) il coordinamento della formazione professionale relativa alla legislazione federale negli istituti di formazione responsabili delle filiere di preapprendistato e di transizione, di formazione professionale iniziale, di maturità professionale, di formazione professionale continua nonché del percorso in scuola superiore;

f) il coordinamento della formazione secondaria di secondo grado nei licei responsabili delle filiere di maturità ginnasiale, di maturità specializzata e del certificato di scuola di cultura generale nonché di passerella verso l'università e altre passerelle verso il terziario non-universitario;

g) la promozione e la strategia in termini di esperienze linguistiche, culturali e professionali;

h) la coordinazione della gestione e dello sviluppo dell'educazione digitale nelle scuole neocastellane del grado secondario 2;

i) il coordinamento e la sorveglianza delle istituzioni di formazione del grado terziario A;

j) l'informazione e il consiglio agli studenti, ai giovani e agli adulti nella loro scelta di formazione scolastica, professionale, universitaria e di carriera, in applicazione della legge sull'orientamento scolastico e professionale, del 4 novembre 2008 [4];

k) l'intervento precoce presso gli studenti e l'inserimento dei giovani in formazione professionale, in applicazione della legge sull'inserimento dei giovani in formazione professionale (LIFP), del 26 gennaio 2016 [5];

l) il coordinamento del dispositivo di inserimento dei migranti in formazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio finanziario prepara, propone ed esegue la politica finanziaria definita dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.

2. Le sue attribuzioni e la sua organizzazione sono oggetto di un regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio delle contribuzioni è incaricato della tassazione e della riscossione per

a) le imposte dirette federali, cantonali e comunali sul reddito e la fortuna delle persone fisiche e sugli utili e il capitale delle persone giuridiche;

b) l'imposta sugli utili immobiliari, i diritti di mutazione sui trasferimenti immobiliari e l'imposta fondiaria cantonale e comunale (ad eccezione delle persone giuridiche);

c) l'imposta sulle successioni e le donazioni tra vivi;

d) l'imposta complementare secondo l'ordinanza sull'imposizione minima dei grandi gruppi aziendali (Ordinanza sull'imposizione minima, OIMin), del 22 dicembre 2023 [6].

2. È responsabile del controllo delle domande di restituzione dell'imposta preventiva federale delle persone fisiche e dell'applicazione dei trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni.

3. Procede inoltre alla valutazione dei titoli non quotati in borsa per l'imposta sulla fortuna e alla stima catastale dei beni immobili.

4. Nell'ambito delle sue attribuzioni, è incaricato di procedere alle investigazioni e alle inchieste fiscali per garantire tassazioni conformi alla legge, di stabilire i richiami d'imposta, di infliggere le sanzioni per evasione fiscale e di denunciare gli atti illeciti al ministero pubblico.

5. Collabora con i partner federali, cantonali e comunali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il dipartimento può stabilire disposizioni particolari riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dei servizi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il regolamento d’organizzazione del Dipartimento della formazione, delle finanze e della digitalizzazione (RO-DFFD), del 6 marzo 2024, è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Fino al 31 agosto 2025, il servizio dei comuni persiste all'interno del Dipartimento della salute, della gioventù e dello sport (DSJS). A partire dal 1º settembre 2025, diventerà l'ufficio dei comuni e gestione fiduciaria all'interno del servizio finanziario. Fino a tale data, il DSJS esercita le funzioni attribuite allo Stato in materia di relazioni con i comuni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

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