1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali (OR-DRU)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
**1. Dipartimento dello sviluppo territoriale e dell'ambiente**
Il Dipartimento dello sviluppo territoriale e dell'ambiente (DDTE; di seguito: il dipartimento) assume le competenze devolute allo Stato nei settori della pianificazione territoriale, delle reti di mobilità ed idrografiche, dell'energia, dell'agricoltura, della viticoltura, della protezione dell'ambiente, della natura, delle foreste, della fauna, dell'approvvigionamento economico, nonché in materia di consumo, affari veterinari, catasto, registro fondiario, politica fondiaria, politiche climatiche e di sostenibilità.
1. Il dipartimento dispone di una segreteria generale.
2. Comprende i seguenti servizi
g) il servizio di geomatica e del registro fondiario.
3. È incaricato delle relazioni con le seguenti entità
a) il servizio cantonale degli automobili e della navigazione (SCAN);
b) Neuchâtel – Ente per la Viabilità delle Infrastrutture Autostradali (NEVIA).
1. Il o la capo del dipartimento incontra regolarmente i o le capi dei servizi e delle altre entità, sotto forma di riunione generale o individuale.
2. Il o la segretario/a generale partecipa a queste riunioni e assicura il collegamento tra il o la capo del dipartimento e i servizi.
3. La segreteria degli incontri è garantita dai servizi.
1. Le competenze dei servizi sono fissate dal presente regolamento.
2. L'assegnazione di compiti o mandati speciali è riservata.
1 Il servizio della pianificazione territoriale ha come ambito di attività
a) l’elaborazione, la gestione e la revisione della pianificazione territoriale cantonale, attraverso il piano direttore cantonale, i piani direttori settoriali e i piani di destinazione d’uso cantonali;
b) l'applicazione della legislazione in materia di pianificazione territoriale, di aree riservate alle acque e dell'informazione, inclusa la gestione dell'osservatorio del territorio;
c) la gestione delle superfici destinate all'agricoltura e il management delle zone d'attività;
d) la direzione della comunità di lavoro per l’urbanistica (CTAT);
e) la messa in circolazione dei fascicoli di permessi di costruzione nei servizi interessati, eventualmente la messa in inchiesta pubblica delle domande di permesso di costruzione;
f) la sintesi e la comunicazione dei pareri nella procedura di revisione dei piani regolatori, di pianificazione dettagliata e di rilascio dei permessi di costruzione;
g) la vigilanza superiore in materia di polizia edilizia;
h) la gestione operativa dell'applicazione informatica per la gestione dei permessi di costruzione (SATAC);
i) la gestione dei fascicoli di sfruttamento dei materiali minerali;
j) la consulenza agli enti pubblici e alle persone private.
2. La coordinazione dell'unità fondiaria è ad essa collegata. Assume l’organizzazione dei lavori in materia di politica fondiaria e immobiliare dello Stato.
**Articolo 1: Ambito di attività del servizio dei ponti e strade**
a) lo studio e la direzione di tutti i lavori di costruzione delle strade, dei ponti e di altre opere d'arte della rete stradale cantonale;
b) la manutenzione ordinaria delle strade, dei ponti e delle opere d'arte e il loro utilizzo;
c) lo studio e la direzione dei lavori di correzione, sistemazione, rivitalizzazione e manutenzione dei corsi d'acqua, la manutenzione costruttiva delle rive dei laghi di dominio pubblico cantonale, la sorveglianza delle opere di accumulo e dell'uso delle acque nonché la gestione delle concessioni idrauliche;
d) lo sviluppo e la promozione della mobilità dolce;
e) la sorveglianza superiore delle strade, dei corsi d'acqua e delle rive dei laghi, compreso l'uso delle spiagge dei laghi e dei corsi d'acqua che fanno parte del dominio dello Stato;
f) la gestione e il coordinamento a livello cantonale per quanto riguarda i pericoli naturali legati all'acqua e alla geologia;
g) la raccolta e il monitoraggio dei dati geologici cantonali, la gestione dello sfruttamento dei materiali minerali, la sorveglianza superiore delle miniere e delle cave sfruttate in galleria, il monitoraggio geologico dei progetti condotti dallo Stato e la consulenza in materia di geologia.
**Servizio dell'energia e dell'ambiente**
1. In materia di energia, il campo di attività del servizio è
a) la pianificazione dei bisogni e dell'offerta di energia;
b) il controllo delle installazioni produttrici e distributrici di energie e dei grandi consumatori di energia;
c) il controllo dell'uso razionale dell'energia negli edifici e il monitoraggio dei comuni che hanno ricevuto questa delega;
d) la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in generale;
e) la gestione di eventuali programmi di sussidi;
f) il coordinamento delle misure di approvvigionamento energetico ed economico del cantone;
g) l'informazione in materia di energia.
2. In materia di protezione dell'ambiente, il campo di attività è
a) l'applicazione delle legislazioni in materia di protezione dell'equilibrio ecologico, del suolo, delle acque, dell'aria, contro le radiazioni non ionizzanti, l'esposizione al radon e la lotta contro il rumore, in materia di rifiuti, di siti inquinati e di sostanze pericolose per l'ambiente;
b) la raccolta di informazioni pertinenti sullo stato dell'ambiente (aria, acque e suolo);
c) la sorveglianza di una pianificazione (zone edificabili, costruzioni) e di un uso delle risorse (idroelettricità, pompaggio delle acque, estrazione di materiali e calore) rispettoso dell'ambiente;
d) la limitazione delle emissioni esistenti (in particolare nell'aria, scarichi di acque reflue, rifiuti, radiazioni non ionizzanti, rumore, ecc.) di tutte le provenienze (in particolare abitazioni, agricoltura, industria, installazioni fisse, traffico, siti inquinati, ecc.) che possono danneggiare la salute umana e l'ambiente;
e) la prevenzione di eventi accidentali che possono portare a inquinamenti acuti dell'aria, delle acque e del suolo;
f) la supervisione di una gestione integrata delle acque, che includa la messa in opera di attrezzature efficienti e sicure in materia di adduzione, evacuazione e trattamento delle acque;
g) il controllo della messa in opera di attrezzature e di un utilizzo promuovente una gestione efficiente dei rifiuti;
h) il controllo e il monitoraggio delle installazioni, cantieri e imprese dal punto di vista ambientale;
i) lo sviluppo e l'applicazione di misure che incoraggiano l'adozione, su base volontaria, di decisioni e azioni favorevoli all'ambiente e allo sviluppo sostenibile;
j) la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni in tutti i campi di sua competenza.
**1. Il servizio della fauna, delle foreste e della natura ha il seguente campo d’attività:**
a) l’applicazione, in maniera coordinata, delle legislazioni sulla fauna, sulle foreste e sulla protezione della natura e delle loro disposizioni di esecuzione;
b) la sorveglianza sull'applicazione di queste legislazioni sul territorio cantonale;
c) la conservazione degli spazi naturali acquatici e terrestri, in particolare delle foreste, nella loro estensione, diversità e distribuzione;
d) la conservazione della fauna, della flora, in particolare delle specie rare e minacciate, nonché dei loro biotopi;
e) la creazione di una rete per la biodiversità;
f) la gestione sostenibile delle risorse naturali rinnovabili sotto la sua responsabilità, siano esse beni di valore economico o prestazioni di utilità pubblica;
g) la gestione delle foreste pubbliche e di altri beni immobiliari che servono agli interessi della fauna, delle foreste e della natura;
h) la collaborazione con i proprietari fondiari e gli operatori coinvolti nell'applicazione delle legislazioni sulla fauna, sulle foreste e sulla natura;
i) l'organizzazione della formazione degli attori coinvolti nel campo d'attività del servizio;
j) il collegamento con le organizzazioni private interessate alla fauna, alle foreste e alla natura;
k) la collaborazione con le autorità federali, cantonali e comunali che operano sul territorio, in particolare nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'assetto del territorio;
l) l’informazione alla popolazione e alle autorità sulle questioni legate alla fauna, alle foreste e alla natura;
m) la realizzazione di altri compiti previsti dalle normative pertinenti, in particolare la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla fauna, la protezione contro i pericoli naturali geologici nell’area forestale, la promozione dell'uso del legno locale e della filiera foresta-legno, la gestione delle catastrofi forestali e l’elaborazione di censimenti e statistiche;
n) l'accompagnamento alla gestione dei parchi di importanza nazionale.
1 Il servizio dell'agricoltura ha per campo di attività
a) l'applicazione della legislazione in materia di miglioramenti strutturali e di diritto agricolo;
b) il consiglio e il sovvenzionamento in materia di costruzione e attrezzature di aziende agricole e la gestione del credito agricolo nonché l'assistenza alle aziende contadine;
c) l'esecuzione della legislazione federale sui pagamenti diretti ed ecologici;
d) l'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle piante;
e) il contributo all'esecuzione della legislazione in materia di diritto fondiario rurale e di contratto di affitto agricolo;
f) l'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di produzione viticola nonché il controllo della vendemmia;
g) la promozione delle denominazioni di qualità, in particolare delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
h) la protezione delle acque in agricoltura;
i) la gestione e l'amministrazione dei beni e delle terre agricole dello Stato;
j) la gestione e l'amministrazione della Stazione viticola e della Cantina dello Stato, che ha per compiti l'ordinamento e la ricostituzione del vigneto, la divulgazione e le prove nel campo della viticoltura ed enologia, la gestione delle vigne e la vendita dei vini dello Stato;
k) l'alta sorveglianza di Evologia che persegue obiettivi di reinserimento sociale e professionale, promozione di manifestazioni culturali, formazione e sensibilizzazione all'agricoltura sostenibile, alla natura e alla biodiversità.
2 Costituisce l'antenna neocastellana del servizio intercantonale BE-FR-NE di consulenza in economia casearia (Casei).
1. Il Servizio della Consumo e degli Affari Veterinari ha come campo di attività
a) la protezione delle consumatrici e dei consumatori nei settori della sicurezza alimentare, dei prodotti del tabacco, delle acque balneari, della verifica dei pesi e delle misure, della polizia del commercio e della lotta contro le zoonosi;
b) la protezione degli animali nei settori della salute animale e del benessere animale;
c) la sicurezza pubblica nel settore dei cani pericolosi;
d) la polizia del commercio (attività soggette ad autorizzazione o notifica, esercizi pubblici, orari di apertura, indicazione dei prezzi);
e) la concessione delle autorizzazioni in materia di manifestazioni sportive.
2. Esso è l'organo cantonale di coordinamento delle ispezioni nelle aziende agricole.
a) la raccolta, l'aggiornamento e la gestione delle geodati di base;
b) la definizione delle geodati di base di diritto cantonale e, in collaborazione con i comuni, quelle di diritto comunale;
c) l'accessibilità delle geodati di base alla popolazione e che esse possano essere utilizzate da tutti;
d) la gestione del sistema di informazione del territorio neocastellano (SITN) come infrastruttura cantonale delle geodati e il geoportale cantonale;
e) la gestione del catasto delle restrizioni di diritto pubblico;
f) il rilascio degli estratti certificati conformi del catasto delle restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria;
g) il supporto alle collettività pubbliche nell'acquisizione delle geodati e nell'implementazione dei geoservizi;
h) la collaborazione in materia di scambio delle geodati e il coordinamento della loro raccolta, aggiornamento e gestione;
i) la divulgazione e l'implementazione del catasto sotterraneo nella sua forma digitale per raggiungere una copertura cantonale;
j) la gestione e la verifica degli elementi della misurazione ufficiale, nonché il loro aggiornamento, miglioramento e rinnovo;
k) l'elaborazione dei piani di implementazione che servono come base per la conclusione delle convenzioni-programma e il monitoraggio della loro esecuzione;
l) il coordinamento tra la misurazione ufficiale e gli altri progetti del cantone;
m) la buona gestione dei diritti del registro fondiario, la conservazione dei documenti giustificativi, in conformità alle prescrizioni legali;
n) la conduzione dell'introduzione del registro fondiario federale;
o) l'esecuzione, nei sindacati di miglioramenti fondiari, dei compiti in relazione al registro fondiario, ad eccezione di qualsiasi altro compito, in particolare contabile;
p) la registrazione delle servitù e annotazioni in caso di variazioni catastali.
2. Assume il segretariato della commissione cantonale per la sanzione delle acquisizioni immobiliari da parte di persone all'estero (COMACQ) e della commissione per la messa in vendita di appartamenti affittati (CVAL).
1 Il servizio cantonale degli autoveicoli e della navigazione (SCAN), ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, è incaricato di applicare la legislazione sulla circolazione stradale e sulla navigazione interna.
2. La sua organizzazione è disciplinata da una legge speciale.
1 NEVIA – Neuchâtel Établissement pour la Viabilité des Infrastructures Autoroutières, ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, ha lo scopo di permettere al Cantone di Neuchâtel di partecipare alla manutenzione ordinaria e ai piccoli lavori di manutenzione delle strade nazionali che attraversano il suo territorio.
2. La sua organizzazione è disciplinata da una legge speciale e dal relativo regolamento di applicazione.
Il dipartimento può stabilire disposizioni particolari riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dei servizi.
Il regolamento d'organizzazione del Dipartimento dello sviluppo territoriale e dell'ambiente (RO-DSTA), del 5 luglio 2021 [4], è abrogato.
1Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.
2. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.