Legislator · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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152.100.02 OR-WSKRO-DECS CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali (OR-WSK)

14 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (14)

Art. premier Regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Compiti Art. 2 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Organizzazione Art. 3 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 Art. 4 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Strutture e competenze Art. 5 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Compiti Art. 6 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 Art. 7 Regolamento dell'organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 Art. 8 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Servizio migrazioni Art. 9 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 Art. 10 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 Art. 11 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Servizio di accompagnamento e alloggio per adulti Art. 12 Regolamento d'organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 Art. 13 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025 - Abrogazione Art. 14 Regolamento di organizzazione del Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (RO-DECS), del 27 maggio 2025

Statutory Text (14 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. Il Dipartimento dell'economia e della coesione sociale (DECS; di seguito: il dipartimento) assume i compiti assegnati allo Stato nei settori dello sviluppo e della promozione dell'economia, del turismo e del domicilio, del registro del commercio, della politica regionale, dell'occupazione e della lotta contro la disoccupazione, dell'integrazione professionale e dell'inserimento sociale, dell'inclusione e dell'accompagnamento delle persone che vivono con disabilità, delle migrazioni, della coesione multiculturale, della prevenzione del razzismo e di altre forme di discriminazione, della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, delle assicurazioni sociali federali AVS, AI e APG, degli assegni familiari, nonché in materia di azione sociale, assicurazione malattia, lotta contro la violenza domestica e politica familiare e di parità, dei rapporti tra le chiese e lo Stato, di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo.

2. Esso esercita la sorveglianza sull'ufficio di controllo degli oggetti in metalli preziosi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1 Il dipartimento dispone di una segreteria generale.

2. Comprende i seguenti servizi

f) il servizio di accompagnamento e alloggio per gli adulti.

3. È incaricato delle relazioni con le seguenti entità

d) Ufficio dell'assicurazione invalidità (OAI).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. La direttrice o il direttore del dipartimento incontra regolarmente i/le dirigenti dei servizi e delle altre entità, in forma di riunione generale o individuale.

2. La o il segretario generale partecipa a queste riunioni e assicura il collegamento tra la direttrice o il direttore del dipartimento e i servizi.

3. Il segretariato degli incontri è garantito dal segretariato generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e Amministrazione cantonale - Sezione 1: Disposizioni generali

1. Le competenze dei servizi sono fissate dal presente regolamento.

2. L'assegnazione di compiti o mandati speciali è riservata.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 2: Segretariato generale

1. Il segretariato generale è incaricato dei compiti di coordinamento, pianificazione, consulenza e informazione.

2. Esso ha in particolare le seguenti missioni

a) il consiglio e l’assistenza al capo o alla capa del dipartimento;

b) la gestione e l’amministrazione del segretariato della capa o del capo del dipartimento;

c) il coordinamento delle attività interne al dipartimento;

d) il coordinamento interdipartimentale;

e) la pianificazione, la direzione e il coordinamento della gestione finanziaria in applicazione della legge sulle finanze dello Stato e dei comuni (LFinEC), del 24 giugno 2014 [3];

f) i compiti spettanti al dipartimento in materia di risorse umane;

g) la comunicazione e l'informazione interna ed esterna in collaborazione con la cancelleria di Stato;

h) la sorveglianza dell'applicazione della legislazione in materia di assegni familiari;

i) qualsiasi pagamento, a carico del bilancio del dipartimento, che non spetti a un'altra entità.

3. Esso assicura inoltre il segretariato dell'ufficio cantonale di conciliazione in materia di conflitti collettivi del lavoro e i compiti relativi all’applicazione della legislazione in materia di giochi d’azzardo, ai rapporti tra le chiese riconosciute e lo Stato, all’aiuto umanitario e alla cooperazione allo sviluppo.

4. L'ufficio della politica familiare e dell'uguaglianza vi è amministrativamente collegato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio dell'economia è incaricato dell'applicazione della legislazione in materia di politica economica, turistica e regionale.

2. Ha in particolare come ambiti di attività

a) il supporto alle imprese innovative;

b) la promozione dell’immagine del panorama economico neocastellano;

c) la ricerca e l'insediamento di imprese;

d) la facilitazione delle procedure relative alle imprese;

e) l’istituzione e il monitoraggio di collaborazioni e partenariati nel campo dello sviluppo economico a livello internazionale, nazionale, intercantonale o cantonale, sia con attori pubblici o parapubblici che privati;

f) la concessione di aiuti mirati;

g) il supporto al dipartimento per la sorveglianza dell’ufficio di controllo degli oggetti in metalli preziosi.

3. Il registro di commercio è ad esso amministrativamente collegato. È in particolare incaricato di

b) la conservazione dei registri dei regimi matrimoniali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1 Il servizio per l'impiego è incaricato di assicurare, in collaborazione con gli attori politici, economici e sociali, lo sviluppo equilibrato del mercato del lavoro.

2. A tal fine, e nel rispetto delle legislazioni federali e cantonali, il servizio per l'impiego ha in particolare come ambiti di attività

a) l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione della politica dell'impiego e della sua strategia;

b) lo sviluppo di relazioni strette con i datori di lavoro, per rispondere alle loro esigenze di competenze a breve, medio e lungo termine, fornendo loro consulenze e trattando efficacemente le loro richieste;

c) il concorso alla preservazione dell'occupazione e al mantenimento dell'occupabilità;

d) l'implementazione di azioni che consentano un'integrazione professionale riuscita;

e) il rispetto della salute e della sicurezza nell'ambito professionale;

f) la lotta contro le frodi e gli abusi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

Il servizio delle migrazioni è incaricato di

a) l'attuazione della politica d'asilo e del diritto degli stranieri e dell'integrazione;

b) la collaborazione alla procedura federale in materia di asilo e l'esecuzione delle decisioni del Segretariato di Stato per le migrazioni;

c) la gestione dell'assistenza sociale, compresa l'assistenza d'emergenza, a favore delle persone che rientrano nel campo dell'asilo, assicurandosi il rispetto della sussidiarietà nell'erogazione delle prestazioni;

d) lo sviluppo di strategie di integrazione sociale e professionale del cantone e della Confederazione per le popolazioni migranti;

e) il trattamento delle richieste di manodopera straniera e delle comunicazioni di esercizio di un'attività lucrativa, inclusa nel quadro del distacco dei lavoratori;

f) l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di infrazioni commesse da parte dei datori di lavoro e prestatori indipendenti;

g) il trattamento delle richieste di concessione, proroga e rinnovo dei permessi di soggiorno e dei visti, e la revoca delle autorizzazioni;

h) l'organizzazione dei rimpatri volontari e l'esecuzione dei rimpatri dalla Svizzera, nonché le espulsioni penali.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1. Il servizio di coesione multiculturale è responsabile del coordinamento della politica di integrazione interculturale del Cantone di Neuchâtel.

2. Esso ha tra i suoi campi d’attività

a) l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione della politica di integrazione interculturale e della sua strategia;

b) la concezione e l'attuazione del Programma d'integrazione cantonale quadriennale;

c) la prevenzione delle discriminazioni che ostacolano la coesione multiculturale;

d) la gestione del centro di consultazioni, mediazioni, traduzione e interpretariato, formazione ed expertise;

e) le indagini di integrazione per le persone candidate alla naturalizzazione svizzera;

f) la gestione dei centri ESPACE in collaborazione con il SMIG;

g) lo sviluppo dei collegamenti con il Gruppo interdipartimentale di coordinamento, la Comunità per l'integrazione e la coesione multiculturale e il Gruppo cantonale neocastellano di dialogo interreligioso.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

1. Il servizio dell'azione sociale è incaricato di applicare i seguenti testi legislativi

a) la legislazione sull'azione sociale;

b) la legislazione riguardante l'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali;

c) la legislazione sul recupero e l'anticipo delle contribuzioni di mantenimento;

d) la legislazione sugli aiuti alla formazione (borse di studio e prestiti d'istruzione);

e) la legge d'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattia;

f) la legislazione sulla lotta e la prevenzione del sovraindebitamento.

2. Ha in particolare i seguenti ambiti di attività

a) il coordinamento dell'azione sociale nel cantone;

b) la prevenzione delle cause di indigenza ed esclusione sociale;

c) la promozione dell'autonomia e dell'integrazione sociale e professionale delle persone in difficoltà;

d) il consiglio e la sorveglianza delle autorità di assistenza sociale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 3: Servizi

**Il servizio di accompagnamento e accoglienza per l'adulto** favorisce l'inclusione delle persone che vivono con un handicap, comprese le persone in situazione di dipendenza o di grande precarietà sociale, e la loro parità di trattamento nella società. È incaricato di

a) attuare il piano d'azione in materia di inclusione;

b) pianificare, coordinare e sviluppare l'offerta di prestazioni a favore delle persone che vivono con un handicap tenendo conto dell'evoluzione della domanda e dei modi di presa in carico;

c) garantire un'assistenza adeguata ai bisogni e alle aspirazioni dei beneficiari attraverso un sistema di informazione e orientamento;

d) assicurare la qualità, il finanziamento e la sorveglianza del sistema di prestazioni;

e) informare in modo trasparente e regolare la popolazione riguardo la politica di inclusione e di accompagnamento delle persone con disabilità (PCD).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il dipartimento può stabilire disposizioni particolari riguardanti i compiti e l'organizzazione interna dei servizi.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

Il Regolamento di organizzazione del Dipartimento del lavoro e della coesione sociale (RO-DECS), del 5 luglio 2021 [4], è abrogato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - Sezione 4: Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione di Neuchâtel.

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